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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Chioggia sull’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000: il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel processo in corso, rendendo il sindacato della Corte inammissibile.
Di cosa si tratta
Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, la persona offesa può presentare ricorso immediato. L’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000 prevede che il pubblico ministero possa esprimere parere contrario alla citazione a giudizio senza tuttavia formulare l’imputazione. Il Giudice di pace di Chioggia riteneva che ciò impedisse al giudice di esercitare pienamente le proprie prerogative quando il p.m. erroneamente ritenga inammissibile il ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Chioggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione a giudizio, debba comunque formulare l’imputazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha dimostrato in modo adeguato la rilevanza della questione nel procedimento concreto: non risulta chiarito perché la mancata formulazione dell’imputazione da parte del p.m. abbia precluso in concreto l’esercizio dei poteri del giudice di pace nel caso specifico sottoposto al suo esame.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non illustra in modo specifico e concreto la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Non basta invocare un vizio astratto della norma; occorre mostrare che la norma impugnata si applica al caso e che il suo eventuale vizio incide sull’esito del giudizio.
Domande e risposte
Che cos’è il ricorso immediato della persona offesa davanti al giudice di pace?
È uno strumento processuale che consente alla persona offesa di chiedere direttamente la citazione a giudizio dell’imputato, senza attendere l’iniziativa del pubblico ministero. Il p.m. interviene successivamente esprimendo un parere sulla citazione.
Cosa succede se il p.m. esprime parere contrario alla citazione?
Secondo la norma impugnata, in tal caso il p.m. non deve necessariamente formulare l’imputazione. Il giudice di pace rimettente riteneva che ciò potesse bloccare il processo quando il parere contrario fosse frutto di un errore del p.m. nella valutazione dell’ammissibilità del ricorso.
Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?
Perché il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la norma fosse rilevante nel caso specifico: in particolare non risultava chiarito se la situazione concreta rientrasse effettivamente nell’ipotesi astratta descritta nell’ordinanza di rimessione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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