Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Torino contro la Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni dell’on. Benvenuto in un convegno. Il conflitto può proseguire nel merito.

Di cosa si tratta

Nel 1998, durante un convegno a Torino, il deputato Giorgio Benvenuto avrebbe definito il dott. Guido Berardo un “incompetente” e un “pericolo per i suoi clienti”. Il dott. Berardo aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale. La Camera dei deputati aveva deliberato nel 2002 che le dichiarazioni riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

La questione

Il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda di risarcimento ritenendo applicabile l’esenzione ex art. 68 Cost. Il dott. Berardo ha proposto appello. La Corte d’appello ha promosso conflitto di attribuzione, sostenendo che la delibera della Camera fosse viziata: dichiarazioni rese in un convegno non sono un atto parlamentare tipico e non possono godere dell’insindacabilità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Dispone che il ricorso sia notificato alla Camera dei deputati entro 60 giorni e poi depositato in cancelleria entro 20 giorni. Il giudizio potrà così proseguire nel merito.

Il principio

Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando un organo giurisdizionale ritiene che un’assemblea parlamentare abbia invaso la sua sfera di attribuzioni con una delibera di insindacabilità non adeguatamente motivata o non riferibile a un atto tipicamente parlamentare.

Domande e risposte

Le dichiarazioni in un convegno esterno al Parlamento sono coperte dall’art. 68?

Di regola no. Per estendere l’insindacabilità a dichiarazioni extraparlamentari, occorre un nesso funzionale diretto con atti tipici del mandato parlamentare (interrogazioni, partecipazione a lavori di commissione, ecc.).

Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?

Il ricorso deve essere notificato alla Camera dei deputati, che potrà costituirsi in giudizio. La Corte deciderà poi nel merito se la Camera ha leso le attribuzioni costituzionali del giudice civile deliberando l’insindacabilità.

Questa ordinanza decide la causa di risarcimento?

No. Decide solo che il conflitto può essere esaminato nel merito. La causa civile del dott. Berardo rimane sospesa in attesa della pronuncia definitiva della Corte sul conflitto.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.