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La Corte dichiara estinto il processo: il Governo aveva impugnato la legge marchigiana sulle aree ad elevato rischio di crisi ambientale per invasione della competenza esclusiva statale sull’ambiente, ma la Regione ha modificato la legge e il Governo ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato l’art. 2, comma 3, lettere b) e c), della legge regionale Marche 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale), nella parte in cui attribuiva alla Regione il potere di fissare i limiti ambientali al di sotto dei quali dichiarare un’area ad elevato rischio, senza richiamo alla normativa comunitaria e nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri sosteneva che la norma violasse l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente: competenza esclusiva statale). La fissazione degli standard ambientali spetterebbe allo Stato, non alla Regione.
La decisione della Corte
La Regione Marche, con la legge regionale 12 ottobre 2004, n. 21, ha modificato la legge impugnata introducendo il richiamo esplicito alla normativa nazionale e comunitaria di settore. Il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato. La Corte dichiara estinto il processo.
Il principio
La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni possono dettare standard ambientali solo in attuazione della normativa statale e comunitaria, non in modo autonomo e sostitutivo.
Domande e risposte
Perché la tutela dell’ambiente è competenza statale esclusiva?
L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Gli standard ambientali devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.
Cosa ha fatto la Regione Marche per risolvere il conflitto?
Ha approvato la l.r. n. 21/2004 che ha modificato la norma impugnata, introducendo il riferimento esplicito alla normativa nazionale e comunitaria di settore, allineando così la legge ai principi costituzionali.
L’estinzione del processo è equivalente a una pronuncia nel merito?
No. L’estinzione per rinuncia accettata non è una pronuncia di merito: la Corte non dichiara né la legittimità né l’illegittimità della norma, già modificata dal legislatore regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117 c.2 lett. s)
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