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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • L'inventario deve contenere l'elencazione completa di immobili, mobili, crediti e debiti del minore.
  • Vanno descritte le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio.
  • Si osservano le formalità del codice di procedura civile (artt. 769 ss. c.p.c. sull'inventario successorio).
  • L'analiticità è funzionale alla successiva resa del conto annuale e finale ex art. 386 c.c.
  • Omissioni o descrizioni generiche espongono il tutore a responsabilità per i beni non inventariati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 364 c.c. – Contenuto dell’inventario

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

In sintesi

  • L'inventario deve contenere l'elencazione completa di immobili, mobili, crediti e debiti del minore.
  • Vanno descritte le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio.
  • Si osservano le formalità del codice di procedura civile (artt. 769 ss. c.p.c. sull'inventario successorio).
  • L'analiticità è funzionale alla successiva resa del conto annuale e finale ex art. 386 c.c.
  • Omissioni o descrizioni generiche espongono il tutore a responsabilità per i beni non inventariati.
Indice dei contenuti

Contenuto necessario dell'inventario

L'art. 364 c.c. individua il contenuto minimo essenziale dell'inventario tutelare, costruendolo come fotografia completa dello stato patrimoniale del minore. La norma impone l'indicazione di quattro categorie principali: immobili (terreni e fabbricati, con riferimenti catastali); mobili (beni mobili di valore, registrati e non); crediti (di qualunque natura, con indicazione del debitore, della causale e dell'importo); debiti (passività gravanti sul patrimonio, identificate per natura, importo e creditore). A ciò si aggiunge la descrizione delle carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo, formula ampia che include contratti, titoli, libri contabili, corrispondenza rilevante.

Formalità procedurali

Il richiamo alle «formalità stabilite nel codice di procedura civile» fa riferimento agli articoli 769 e seguenti c.p.c., che disciplinano l'inventario successorio. Si applicano dunque le regole sul luogo della redazione, sull'ordine di descrizione dei beni, sulla stima, sulla custodia dei beni rinvenuti, sulla chiusura dell'atto e sulla sua autenticazione. L'inventario tutelare assume così la struttura di atto pubblico solenne, dotato della massima efficacia probatoria.

Analiticità e descrizione

Il principio guida è quello dell'analiticità: ciascun bene va indicato in modo da renderlo individuabile e, per i mobili di pregio, stimato. Le descrizioni generiche («mobilio vario», «titoli diversi») non assolvono l'obbligo e possono determinare la responsabilità del tutore per il valore dei beni effettivamente esistenti ma non rappresentati. L'analiticità ha funzione probatoria centrale rispetto al successivo rendiconto annuale e finale dell'amministrazione (art. 386 c.c.).

Carte, note e scritture

La descrizione dei documenti patrimoniali è tanto importante quanto quella dei beni materiali: contratti di locazione, polizze, mutui, libretti bancari, atti di proprietà, scritture contabili di imprese intestate al minore. Senza una mappatura documentale precisa risulterebbe impossibile per il tutore amministrare con diligenza e per il giudice tutelare esercitare il controllo. La norma impone, dunque, anche un onere di organizzazione e classificazione del materiale cartaceo.

Caso pratico

Tizio, tutore di Caio minore, deve formare l'inventario. Compila quattro sezioni: immobili (appartamento via Garibaldi, foglio 12 mappale 345, sub. 4); mobili (autovettura, opere d'arte stimate, gioielli di famiglia con scheda fotografica e perizia); crediti (€ 50.000 verso Sempronio per mutuo del padre, scadenza 2027; canone locazione € 800 mensili); debiti (residuo mutuo bancario € 30.000). Allega l'elenco delle carte: atto di mutuo, polizza vita, contratto di locazione. Il notaio descrive analiticamente ciascun cespite osservando le formalità ex art. 769 c.p.c.

Domande frequenti

Quali sono le categorie di beni che devono essere obbligatoriamente indicate nell'inventario?

L'inventario deve indicare immobili, mobili, crediti e debiti del minore. Deve inoltre descrivere le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio (contratti, titoli, libri contabili, ecc.).

Quali formalità procedurali si applicano all'inventario tutelare?

Si applicano le formalità stabilite negli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile in materia di inventario successorio, relative al luogo, all'ordine di descrizione dei beni, alla stima e alla chiusura dell'atto.

È sufficiente una descrizione generica dei beni mobili?

No, l'inventario deve essere analitico. Descrizioni generiche («mobilio vario», «titoli diversi») non assolvono l'obbligo e possono determinare responsabilità del tutore per i beni effettivamente esistenti ma non descritti adeguatamente.

Perché è importante elencare anche carte, note e scritture?

Perché la mappatura documentale (contratti, polizze, mutui, libretti bancari) è indispensabile per consentire al tutore una corretta amministrazione e al giudice tutelare un effettivo controllo. Senza tali documenti risulterebbe impossibile dimostrare l'esistenza e la consistenza dei rapporti giuridici del minore.

L'inventario deve contenere anche una stima dei beni?

Sì, soprattutto per i beni mobili di pregio (gioielli, opere d'arte, autovetture). La stima è funzionale al successivo rendiconto annuale e finale e consente di valutare correttamente le diminuzioni o gli incrementi patrimoniali nel corso dell'amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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