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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. C.p.S. n. 207/1947 nella parte in cui, in caso di decesso del dipendente pubblico non di ruolo senza i soggetti indicati (coniuge, figli, parenti entro il secondo grado a carico), escludeva la devoluzione dell’indennità di fine rapporto secondo le norme sulla successione ereditaria.
Di cosa si tratta
La vicenda riguardava l’indennità di fine rapporto spettante a Mons. Cesare Curioni, cappellano degli istituti di pena deceduto nel 1996 dopo circa cinquant’anni di servizio non di ruolo presso il Ministero della giustizia. La norma impugnata prevedeva che, in caso di morte del dipendente, l’indennità si devolvesse al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il secondo grado a carico; in assenza di tali soggetti, l’indennità non si trasmetteva secondo le ordinarie regole successorie.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo del Lazio aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Il ricorrente, cugino del defunto (parente di quarto grado), aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità come successore legittimo. La norma, limitando la devoluzione ai soggetti indicati ed escludendo la successione ereditaria, trattava in modo irragionevole e discriminatorio il caso di assenza di tali soggetti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, in assenza dei soggetti indicati, l’indennità si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa. In tal modo ha equiparato il trattamento dell’indennità di fine rapporto del personale non di ruolo a quello generale vigente per gli altri lavoratori.
Il principio
L’indennità di fine rapporto maturata dal lavoratore durante la vita costituisce un credito facente parte del suo patrimonio: in assenza dei beneficiari specificamente designati dalla legge, essa non può essere trattenuta dall’amministrazione ma deve trasmettersi agli eredi secondo le ordinarie regole successorie.
Domande e risposte
Chi era il personale civile non di ruolo delle amministrazioni statali?
Si trattava di dipendenti pubblici assunti in via temporanea o straordinaria, privi di stabilità di impiego, cui si applicava la disciplina speciale del d.lgs. C.p.S. n. 207/1947 anziché quella del rapporto di lavoro pubblico stabile.
Perché la norma era incostituzionale?
Perché creava una disparità irragionevole (art. 3 Cost.) e violava il principio di tutela della retribuzione (art. 36 Cost.): il dipendente non di ruolo non poteva trasmettere agli eredi il credito maturato con il proprio lavoro se mancavano i beneficiari tipizzati, a differenza di qualsiasi altro lavoratore.
La sentenza si applica anche ai lavoratori privati?
No. La sentenza riguarda specificamente il personale civile non di ruolo delle amministrazioni statali. I lavoratori privati sono soggetti alla disciplina del TFR (art. 2120 c.c.), che prevede già la successione ereditaria in caso di morte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e non discriminazione
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente
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