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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria n. 3/2005, che avevano esteso l’esenzione dalle tasse automobilistiche ai veicoli storici iscritti a registri non previsti dalla normativa statale e ridotto la tassa per autoveicoli da trasporto merci leggeri, in violazione della competenza esclusiva statale in materia tributaria.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva legiferato in materia di tasse automobilistiche per veicoli storici e per autoveicoli da trasporto merci fino a sei tonnellate. La legge regionale aveva esteso l’esenzione dalla tassa alle auto storiche iscritte nei registri «Storico Lancia», «Italiano FIAT» e «Italiano Alfa Romeo», non previsti dalla normativa statale, e aveva eliminato la maggiorazione della tassa per alcuni veicoli merci.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 10, comma 1, e 11 della legge regionale Liguria n. 3/2005 in riferimento agli artt. 117, comma 2, lettera e), e 119 della Costituzione, sostenendo che la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», estendendo esenzioni e riducendo tributi oltre quanto consentito dallo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. La norma regionale sui veicoli storici aveva illegittimamente ampliato l’ambito di esenzione previsto dalla legge statale n. 342/2000, includendo registri non autorizzati. La norma sui veicoli merci aveva eliminato una componente del tributo statale senza titolo competenziale.
Il principio
Le Regioni non possono modificare unilateralmente l’ambito di applicazione delle esenzioni da tributi statali né introdurre nuove riduzioni o esenzioni non previste dalla legge statale: la competenza in materia di «sistema tributario dello Stato» spetta esclusivamente allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost.
Domande e risposte
Le Regioni possono legiferare sulle tasse automobilistiche?
Le tasse automobilistiche sono tributi statali. Le Regioni possono gestirne la riscossione (per alcune categorie sono state trasferite alle Regioni), ma non possono modificarne la struttura o estendere esenzioni non previste dalla legge statale.
Quali veicoli beneficiano dell’esenzione dalla tassa automobilistica come «storici»?
La legge statale (art. 63, l. n. 342/2000) prevede l’esenzione dopo venti anni dalla costruzione per i veicoli di particolare interesse storico individuati dall’ACI Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana.
Perché l’inclusione di altri registri era incostituzionale?
Perché la norma statale identifica tassativamente i registri abilitati. Estendere l’esenzione ad altri registri non previsti equivale a creare una nuova esenzione tributaria, potere riservato esclusivamente al legislatore statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.