Autore: Andrea Marton

  • Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Art. 262 c.c. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    In vigore

    (1) (2) (3) Il figlio […] (4) assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio […] (4) assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (5). (6) Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi (7). Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (8).

  • Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto

    Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto

    Art. 263 c.c. Impugnazione del riconoscimento per difetto

    In vigore

    di veridicita' (1) Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento. L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245. (2)

  • Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore

    Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore

    Art. 264 c.c. Impugnazione da parte del figlio minore (1)

    In vigore

    L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

  • Art. 265 Codice Civile: Impugnazione per violenza

    Art. 265 Codice Civile: Impugnazione per violenza

    Art. 265 c.c. Impugnazione per violenza

    In vigore

    Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore.

  • Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto

    Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto

    Art. 266 c.c. Impugnazione del riconoscimento per effetto

    In vigore

    di interdizione giudiziale Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

  • Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione

    Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione

    Art. 267 c.c. Trasmissibilità dell'azione

    In vigore

    Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (1). Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (1). La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263 (1). Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245 (1).

  • Art. 268 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e

    Art. 268 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e

    Art. 268 c.c. Dichiarazione giudiziale di paternità e

    In vigore

    maternità Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio. CAPO II – Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

  • Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e

    Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e

    Art. 269 c.c. Dichiarazione giudiziale di paternità e

    In vigore

    maternità La paternità e la maternità […] (1) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità […] (1).

  • Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 270 c.c. Legittimazione attiva e termine

    In vigore

    L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità […] (1) è imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti […] (2), entro due anni dalla morte. L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. Si applica l’articolo 245 (3).

  • Art. 271 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 271 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 271 c.c. [Legittimazione attiva e termine] (1)

    Articolo abrogato.