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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 (t.u. spese di giustizia), che prevede il patrocinio a spese dello Stato per il debitore della parcella del difensore d’ufficio, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa).
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai soggetti che, pur non ammessi al gratuito patrocinio, non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore d’ufficio. Il rimettente riteneva che la disposizione comportasse nuove e maggiori spese senza adeguata copertura finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 271/1989 (introdotto dall’art. 17 della legge n. 60/2001, poi trasfuso nell’art. 116 del d.lgs. n. 113/2002 e dell’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002) era censurato in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Il giudice rimettente era la Corte d’appello di Milano, sezione IV penale.
La decisione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità (la norma, pur formalmente abrogata, si applicava alla fattispecie concreta). Nel merito, dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 214/2003: il diritto di ripetizione delle somme anticipate allo Stato nei confronti dell’assistito non ammesso al gratuito patrocinio costituisce idonea copertura finanziaria, in quanto trattasi di entrate recuperabili.
Il principio
La copertura finanziaria di una legge di spesa può essere assicurata anche prevedendo il diritto dello Stato di recuperare le somme anticipate nei confronti di chi abbia poi dimostrato di non avere i requisiti per il gratuito patrocinio. Tale modalità di copertura non è in contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Chi può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 116 del t.u. spese di giustizia?
La norma consente allo Stato di anticipare il compenso al difensore d’ufficio quando il cliente — non ammesso al gratuito patrocinio — non abbia pagato l’onorario. Lo Stato acquisisce il diritto di ripetere le somme nei confronti dell’assistito.
L’art. 81, quarto comma, della Costituzione impone sempre una copertura finanziaria certa?
La Corte ha precisato che la copertura può essere assicurata anche attraverso entrate future recuperabili, come il diritto di ripetizione, purché il meccanismo sia ragionevolmente prevedibile e non lasci l’erario privo di garanzie.
Cosa succede se il cliente del difensore d’ufficio non paga?
Il difensore d’ufficio può chiedere la liquidazione del compenso allo Stato, che paga e poi si rivale sul cliente. Se il cliente è invece ammesso al gratuito patrocinio, la spesa rimane definitivamente a carico dello Stato.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e copertura finanziaria delle leggi di spesa
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