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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento codice della strada), che considera ipotesi di materiale impossibilità di contestazione immediata il caso in cui il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento al momento della rilevazione della velocità (autovelox).

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Osimo aveva sollevato, in due distinti giudizi poi riuniti, questione di legittimità costituzionale della norma regolamentare che prevede come caso di materiale impossibilità di contestazione immediata quello in cui il veicolo si trovasse già a distanza dal posto di accertamento al momento della determinazione dell’illecito. I ricorrenti contestavano la validità del verbale notificato anziché contestato immediatamente, anche se le apparecchiature (autovelox mod. 104/C2) avrebbero teoricamente consentito la lettura immediata del veicolo.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 384, comma 1, lett. e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, era censurato in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, per lesione del diritto di difesa dell’automobilista. Il giudice rimettente era il Giudice di pace di Osimo.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha investito una disposizione regolamentare (d.P.R. n. 495/1992) che non è atto avente forza di legge, e quindi non è suscettibile di giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Solo le leggi e gli atti aventi forza di legge possono essere oggetto di tale giudizio.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è esperibile solo in relazione a norme di rango legislativo o aventi forza di legge. Le disposizioni regolamentari — come il d.P.R. che approva il regolamento del codice della strada — possono essere disapplicate dal giudice ordinario se illegittime, ma non possono essere sottoposte al sindacato della Corte costituzionale.

Domande e risposte

Perché un regolamento non può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale?

Perché la Corte costituzionale giudica esclusivamente sulla conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge alla Costituzione (art. 134 Cost.). I regolamenti, atti di rango sub-legislativo, possono essere sindacati dai giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) per illegittimità, o disapplicati dal giudice ordinario.

Quando la contestazione immediata è materialmente impossibile ai sensi dell’art. 200 del Codice della strada?

L’art. 200 c.d.s. prevede la contestazione immediata come regola, ma ammette la notifica del verbale quando la contestazione immediata non sia possibile. L’art. 384 del regolamento elenca le ipotesi tipizzate, tra cui quella in cui il veicolo è già a distanza al momento dell’accertamento.

Il giudice di pace poteva disapplicare il regolamento?

In linea di principio sì: il giudice ordinario può disapplicare un atto regolamentare che ritenga illegittimo. La questione di legittimità costituzionale, invece, presuppone una norma di rango legislativo e non era la via corretta per contestare il regolamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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