Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 345/2004 – Acquisti pubblici CONSIP gare evidenza pubblica tutela della concorrenza

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    La Corte riunisce numerosi ricorsi di Regioni contro l’art. 24 della legge finanziaria 2003, che imponeva la gara europea e le convenzioni CONSIP per gli acquisti pubblici. Dichiara estinti i giudizi delle Regioni che hanno rinunciato, cessata la materia del contendere per le Regioni che la ritenevano superata dall’abrogazione, e non fondate nel merito le questioni della Regione Veneto: la disciplina delle procedure di evidenza pubblica rientra nella competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

    Di cosa si tratta

    L’art. 24 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) obbligava le amministrazioni pubbliche a fare gare con procedure aperte o ristrette per appalti di forniture e servizi sopra i 50.000 euro, anche se sotto la soglia comunitaria. Prevedeva anche l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro della CONSIP e la nullità dei contratti stipulati in violazione. Numerose Regioni l’avevano impugnata per invasione della loro competenza residuale sugli acquisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289/2002, nonché alcune modifiche apportate dalla legge n. 212/2003. Le Regioni ricorrenti invocavano la competenza residuale ex art. 117, quarto comma, Cost. La Regione Veneto, rimasta l’unica a mantenere l’interesse al ricorso dopo l’abrogazione della norma, sosteneva che gli acquisti di beni e servizi non rientrassero nelle materie statali esclusive.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara estinti i giudizi della Regione Valle d’Aosta (che ha rinunciato); 2) dichiara cessata la materia del contendere per Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria e Provincia di Bolzano; 3) dichiara inammissibile la questione della Regione Veneto sull’art. 97 Cost. (le Regioni non possono invocare parametri diversi dalle norme sulla propria autonomia); 4) dichiara non fondate le restanti questioni della Regione Veneto: le procedure di evidenza pubblica sono uno strumento di tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e). Lo Stato deve però rispettare i canoni di adeguatezza e proporzionalità, dunque le norme regionali devono solo rispettare i principi ricavabili dalla disciplina statale, non le modalità puntuali.

    Il principio

    Le procedure di evidenza pubblica negli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni — anche sotto la soglia comunitaria — rientrano nella materia “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.). Si tratta di una competenza trasversale e funzionale, che deve essere esercitata nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al fine della tutela del mercato concorrenziale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la CONSIP e a che cosa servivano le convenzioni quadro?

    La CONSIP è una società per azioni del Ministero dell’Economia che stipula contratti-quadro con fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni, ottenendo prezzi vantaggiosi grazie ai grandi volumi. Le amministrazioni possono aderire alle convenzioni senza dover fare gare autonome. L’art. 24 della legge n. 289/2002 aveva reso obbligatorio per le amministrazioni centrali l’uso delle convenzioni CONSIP.

    Che cos’è la tutela della concorrenza come competenza trasversale dello Stato?

    Secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze n. 14 e n. 272 del 2004), la tutela della concorrenza è una materia “trasversale”: non ha oggetti specifici, ma individua finalità (garantire il funzionamento concorrenziale del mercato) in vista delle quali lo Stato può intervenire anche su ambiti di competenza regionale. Deve però limitarsi a norme di principio, non di dettaglio eccessivo.

    Qual era la sorte dell’art. 24 al momento della sentenza?

    L’art. 24 era stato in gran parte abrogato dall’art. 3, comma 166, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004). Per questo la maggior parte delle Regioni aveva dichiarato cessato il proprio interesse. La Regione Veneto aveva mantenuto l’interesse al ricorso sostenendo che la norma, abrogata solo ex nunc (per il futuro, non per il passato), aveva comunque dispiegato effetti nel periodo di vigenza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro centrale; la tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale ex comma 2, lett. e)
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato dalla Regione Veneto ma dichiarato inammissibile come parametro nei giudizi in via principale
  • Corte cost. n. 344/2004 – Sospensione provvisoria patente guida natura cautelare non sanzionatoria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 223 del Codice della strada. Il Giudice di pace di Osimo aveva confuso la sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto (misura cautelare) con la sanzione accessoria di sospensione inflitta dal giudice penale a conclusione del processo: si tratta di istituti profondamente diversi.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista fermato in stato di ebbrezza alcolica si era opposto al decreto prefettizio di sospensione provvisoria della patente (ai sensi dell’art. 223 del Codice della strada). Il Giudice di pace di Osimo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma creasse una duplicazione: due diversi procedimenti (uno amministrativo, uno penale) sulla stessa sanzione accessoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 223, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada): il comma 3 prevede la sospensione provvisoria della patente fino a un anno disposta dal prefetto; il comma 5 prevede l’opposizione davanti al giudice. Il rimettente riteneva che ciò creasse due giudici sulla stessa sanzione. Parametri: artt. 3, 25 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il rimettente partiva da un presupposto erroneo: la sospensione provvisoria prefettizia e la sanzione accessoria inflitta dal giudice penale sono istituti radicalmente diversi. La prima è una misura cautelare amministrativa, di natura preventiva, diretta a tutelare immediatamente la sicurezza stradale prima dell’accertamento definitivo del reato. La seconda è una sanzione definitiva, conseguente all’accertamento giudiziale della colpevolezza.

    Il principio

    La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ex art. 223 del Codice della strada ha natura cautelare, non sanzionatoria: è un provvedimento amministrativo preventivo diretto a tutelare la pubblica incolumità, profondamente diverso dalla sanzione accessoria inflitta dal giudice penale all’esito del processo.

    Domande e risposte

    Quali sono le differenze tra sospensione provvisoria prefettizia e sanzione accessoria penale?

    La sospensione provvisoria (art. 223 c.d.s.) è disposta dal prefetto in via amministrativa, prima del processo, con finalità cautelari, fino a un massimo di un anno. La sanzione accessoria è inflitta dal giudice penale solo se viene accertata la colpevolezza: è la conseguenza definitiva del reato. Le due misure operano in fasi diverse del procedimento e hanno presupposti e finalità distinte.

    Come può il conducente opporsi alla sospensione provvisoria prefettizia?

    L’art. 223, comma 5, del Codice della strada prevede che l’opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione sia proposta davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 205 dello stesso codice. Si tratta di un rimedio giurisdizionale sul provvedimento cautelare, distinto dal processo penale per il reato di guida in stato di ebbrezza.

    La sospensione provvisoria viene “scomputata” dalla sanzione definitiva?

    Sì. Se all’esito del processo penale il giudice infligge la sanzione accessoria di sospensione della patente, il periodo di sospensione già scontato in via cautelare deve essere detratto dalla durata della sanzione definitiva, in base ai principi generali del sistema sanzionatorio.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, evocato per la presunta duplicazione di giudici sulla stessa sanzione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la presunta irragionevolezza della coesistenza dei due procedimenti
  • Corte cost. n. 343/2004 – Debiti USL a carico della Regione ordinanza inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna sull’art. 6 della legge n. 724/1994 in tema di responsabilità patrimoniale delle Regioni per i debiti delle soppresse unità sanitarie locali. L’ordinanza mancava di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna si era opposta all’esecuzione di un precetto fondato su una condanna per danni da emotrasfusione nei confronti di una soppressa USL. L’art. 6 della legge n. 724/1994 prevede che le Regioni si facciano carico dei debiti delle gestioni liquidatorie delle USL. La Regione sosteneva che questo valesse solo per i contratti di fornitura, non per tutte le obbligazioni (come il risarcimento per danni da emotrasfusione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 della legge n. 724/1994, nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità per tutti i debiti delle USL, e non solo per quelli da contratti di fornitura. Parametri: artt. 81 e 119 Cost. (copertura finanziaria e autonomia finanziaria delle Regioni). Rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità su entrambi i profili. Quanto alla rilevanza: il rimettente non aveva valutato la tesi interpretativa della Regione (secondo cui essa non era legittimata passiva), limitandosi a recepirla come premessa senza verificarne la fondatezza. Quanto alla non manifesta infondatezza: nessuna motivazione era stata fornita.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità costituzionale omettendo di motivare sia sulla rilevanza (che presuppone la necessità di applicare la norma impugnata nel giudizio a quo) sia sulla non manifesta infondatezza. L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente su entrambi i profili.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 6 della legge n. 724/1994 sulla responsabilità delle Regioni per i debiti USL?

    La norma stabilisce che le Regioni sono responsabili dei debiti delle unità sanitarie locali soppresse, gestiti attraverso le “gestioni liquidatorie”. Vieta espressamente di far gravare tali debiti sulle nuove aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere). La Corte di cassazione a sezioni unite (sent. n. 1989/1997) aveva affermato che la responsabilità regionale copre tutte le obbligazioni delle USL, non solo quelle da contratti di fornitura.

    Perché la Regione Emilia-Romagna contestava la propria responsabilità?

    La Regione sosteneva che l’art. 6 andasse interpretato in senso restrittivo: le Regioni sarebbero responsabili solo per le obbligazioni da contratti di forniture e servizi, che rientrano nelle spese di gestione corrente per le quali era stata prevista una copertura finanziaria. Il risarcimento per danni da emotrasfusione (obbligazione da fatto illecito) sarebbe invece a carico delle gestioni liquidatorie.

    Il merito della questione ha poi trovato risposta?

    La Corte non si pronuncia nel merito perché dichiara l’inammissibilità dell’ordinanza di rimessione. La questione sulla portata dell’art. 6 della legge n. 724/1994, e in particolare sui limiti della responsabilità regionale per i debiti delle USL, è rimasta aperta in sede costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 342/2004 – Conflitto attribuzioni Camera-Tribunale insindacabilità parlamentare Sgarbi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Bergamo contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Vittorio Sgarbi espresse durante un programma televisivo. Il Tribunale contesta l’assenza del nesso funzionale, anche alla luce del fatto che la stessa Giunta per le autorizzazioni aveva proposto di negare l’insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    L’avvocato Giuseppe Lucibello aveva citato in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di un programma televisivo, nelle vesti di conduttore retribuito. La Camera aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili ex art. 68 Cost., nonostante la Giunta per le autorizzazioni avesse proposto di negare la protezione, rilevando l’assenza di nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni: Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 13 novembre 2003. Il Tribunale sostiene che le dichiarazioni rese nel corso di un programma televisivo, a fronte di un compenso contrattuale, non siano collegabili all’esercizio di funzioni parlamentari. Parametro: art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Requisito soggettivo: il Tribunale e la Camera sono entrambi legittimati. Requisito oggettivo: la Camera ha adottato la delibera in difformità dalla proposta della Giunta, dichiarando insindacabili delle opinioni che il Tribunale ritiene prive di nesso funzionale, con conseguente lesione delle attribuzioni giurisdizionali del Tribunale.

    Il principio

    Il fatto che l’Assemblea di una Camera parlamentare voti in difformità dalla proposta della propria Giunta per le autorizzazioni — che aveva proposto di negare l’insindacabilità — non rende di per sé inammissibile il conflitto, ma rafforza la plausibilità dell’interesse a ricorrere per il giudice civile che contesta l’assenza del nesso funzionale.

    Domande e risposte

    Perché è significativo che la Giunta avesse proposto di negare l’insindacabilità?

    La Giunta per le autorizzazioni a procedere svolge un’istruttoria tecnica sulla sussistenza del nesso funzionale. Quando l’Assemblea vota diversamente dalla proposta della Giunta, la deliberazione appare più difficilmente giustificabile sul piano del rispetto dei criteri costituzionali sull’insindacabilità, anche se rimane una scelta politica dell’Assemblea che la Corte può sindacare nel merito del conflitto.

    Le dichiarazioni rese in un programma televisivo come conduttore possono essere insindacabili?

    Secondo la giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni extra-parlamentari sono coperte dall’insindacabilità solo se vi è un nesso funzionale con atti parlamentari tipici. Il fatto che Sgarbi parlasse come conduttore televisivo retribuito, e non nell’esercizio del mandato, rende difficile sostenere quel nesso. Il merito della questione verrà deciso dalla Corte nella pronuncia successiva.

    Qual è la differenza rispetto ai conflitti nn. 337 e 338 del 2004?

    I conflitti nn. 337 e 338 riguardano delibere del Senato; il n. 342 riguarda una delibera della Camera. Nei precedenti il nesso funzionale era contestato per articoli giornalistici; qui le dichiarazioni erano rese in un programma televisivo come conduttore. In tutti e tre i casi la Corte dichiara ammissibile il conflitto senza pronunciarsi nel merito nella stessa ordinanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 341/2004 – Conflitto attribuzioni Senato-Corte d’appello insindacabilità parlamentare Taviani

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Genova contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Paolo Emilio Taviani su una presunta connessione tra l’affare Gladio, De Benedetti e un esponente della sinistra indipendente. La Corte chiarisce anche che il precedente ricorso, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002, non preclude questo nuovo conflitto.

    Di cosa si tratta

    Il dott. Massimo Riva aveva citato in giudizio il senatore Paolo Emilio Taviani per risarcimento danni, per affermazioni asseritamente diffamatorie rese nel febbraio 1992 in un incontro con “i quadri della Democrazia cristiana di Busalla”, nelle quali si sarebbe affermato che “il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro il Presidente Cossiga”. Il Tribunale di Genova aveva condannato Taviani; il Senato aveva poi deliberato l’insindacabilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni: Corte d’appello di Genova (terza sezione civile) contro il Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 14 maggio 1998. La Corte d’appello contesta che le dichiarazioni del senatore, rese in un incontro di partito e non in sede parlamentare, abbiano il necessario nesso funzionale con le funzioni parlamentari. Parametri: artt. 68 primo comma, 24 e 102 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Nota importante: la Corte precisa che il precedente ricorso (dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002 perché redatto in modo talmente atipico da non poter essere qualificato come conflitto di attribuzioni) non è ostativo, perché il presente ricorso deve essere considerato il primo vero e proprio conflitto, non la riproposizione di quello precedente.

    Il principio

    Un ricorso per conflitto di attribuzioni precedentemente dichiarato inammissibile perché formalmente atipico — e non per ragioni di merito o di difetto di legittimazione — non preclude la proposizione di un nuovo e regolare ricorso per conflitto sugli stessi fatti. Il nuovo ricorso non è una riproposizione del precedente, ma il primo valido atto introduttivo del conflitto.

    Domande e risposte

    Come mai ci sono stati due ricorsi per lo stesso conflitto?

    La Corte d’appello aveva già investito la Corte con un primo ricorso, che era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002 per vizi formali: quell’atto aveva “contenuto talmente atipico” da non poter essere qualificato come ricorso per conflitto di attribuzioni. La Corte d’appello ha quindi proposto un nuovo ricorso, formalmente corretto.

    Le opinioni espresse in un incontro di partito sono insindacabili?

    Non automaticamente. La prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre le dichiarazioni extra-parlamentari solo se esiste un nesso funzionale: le opinioni devono essere la divulgazione di posizioni già espresse in sede parlamentare. Nel caso in esame, il Tribunale e la Corte d’appello contestano che tale nesso esistesse tra le dichiarazioni sull’affare Gladio e qualsiasi attività parlamentare di Taviani.

    Il caso Gladio che rilevanza aveva per la questione parlamentare?

    L’affare Gladio era stato oggetto di numerose audizioni parlamentari e iniziative legislative tra il 1990 e il 1992. Il Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni di Taviani fossero collegate a questa attività parlamentare. Il giudice civile contestava invece che il contenuto specifico delle dichiarazioni — l’accusa di un complotto contro il Presidente Cossiga — non trovasse riscontro in atti parlamentari del senatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 340/2004 – Requisiti graduatorie permanenti docenti conservatori accademie non discriminatori

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    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 124/1999 prevede per i docenti di conservatori e accademie, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti, il requisito di un punteggio minimo di 24 punti su 40. Ciò non viola il principio di eguaglianza perché conservatori e accademie hanno uno statuto giuridico distinto dalla scuola secondaria ordinaria.

    Di cosa si tratta

    Un docente precario di conservatorio aveva impugnato il mancato inserimento nelle graduatorie nazionali permanenti, contestando il requisito del punteggio minimo di 24/40 previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 124/1999. Il TAR Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità per presunta violazione del principio di eguaglianza rispetto ai docenti delle scuole secondarie ordinarie, per i quali non era richiesto tale punteggio minimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 124/1999 nella parte in cui richiedeva ai docenti dei conservatori e delle accademie, per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, un punteggio non inferiore a 24/40 nei titoli artistico-culturali e professionali. Parametri: artt. 3, 4 e 97 Cost. Rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce.

    La decisione della Corte

    La questione non è fondata. I docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti della scuola secondaria non si trovano in situazioni sostanzialmente identiche: le due tipologie di istituzione hanno una disciplina giuridica distinta, accesso per titoli diversi (la sessione riservata per i conservatori prevedeva solo la prova orale, non la prova scritta richiesta per gli altri), procedure concorsuali specifiche. La differenza di requisiti è ragionevole e proporzionata alle diversità di sistema.

    Il principio

    Non vi è violazione del principio di eguaglianza quando la diversità di disciplina corrisponde a situazioni non sostanzialmente identiche. I docenti di conservatori e accademie appartengono a un sistema di alta formazione artistica e musicale con statuto giuridico distinto dalla scuola secondaria, il che giustifica requisiti di accesso alle graduatorie differenziati.

    Domande e risposte

    Perché i conservatori e le accademie hanno uno statuto speciale?

    Il d.lgs. n. 297/1994 disciplina separatamente il personale docente delle scuole (artt. 395-541) e quello dei conservatori e delle accademie (artt. 206-275). La legge n. 508/1999 ha poi definito questi ultimi “istituti superiori di istruzione artistica” con ampia autonomia organizzativa. I diplomi conseguiti sono stati equiparati alle lauree triennali con la legge n. 268/2002.

    Che cosa sono le graduatorie nazionali permanenti?

    Le graduatorie permanenti, introdotte dalla legge n. 124/1999, sono elenchi di docenti abilitati che possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato attingendo al 50% dei posti disponibili. L’altro 50% è assegnato tramite concorso. Per la prima integrazione erano previsti requisiti transitori, tra cui il punteggio minimo per i docenti dei conservatori.

    Qual era il punteggio minimo richiesto e a che cosa si riferiva?

    Il punteggio minimo era di 24 punti su 40 nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, già richiesto dalla normativa previgente (art. 272 del d.lgs. n. 297/1994). Era già stato previsto dall’art. 67 della legge n. 312/1980 per le graduatorie d’istituto. Si riferiva a titoli quali diplomi, premi, pubblicazioni e attività concertistica del docente.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, non violato perché le categorie di docenti non sono sostanzialmente identiche
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato in relazione alla selezione del personale docente
  • Corte cost. n. 339/2004 – Decadenza alloggio ERP criteri equo canone superati illegittimi

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 38 della legge regionale toscana n. 25/1989 nella parte in cui, per valutare la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, usavano il valore locativo calcolato secondo la legge sull’equo canone (n. 392/1978), ormai superata dalla liberalizzazione del mercato delle locazioni del 1998.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale toscana del 1989 prevedeva la decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP quando l’assegnatario o il coniuge disponessero di un immobile il cui “valore locativo” fosse almeno pari a quello di un alloggio adeguato nella stessa zona. Il problema era che tale valore era ancora calcolato con i parametri della legge n. 392/1978 sull’equo canone, abolita dalla legge n. 431/1998 che aveva liberalizzato i canoni di locazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 1, lett. d), e 38, comma 1, lett. d), della legge regionale toscana n. 25/1989, nelle parti in cui individuavano il reddito immobiliare rilevante ai fini dell’assegnazione o della decadenza commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978. Parametro: art. 3 Cost. Rimettenti: Corte di cassazione e TAR Toscana (giudizi riuniti).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, richiamando il proprio consolidato orientamento: più volte aveva già dichiarato incostituzionali disposizioni analoghe (v. sentenza n. 299/2000 sulle norme della legge regionale toscana n. 96/1996, di contenuto identico). I criteri dell’equo canone sono divenuti irragionevoli dopo la liberalizzazione del mercato locativo: la legge regionale impugnata esprimeva “una impostazione di fondo ormai superata”.

    Il principio

    Utilizzare come criterio per la decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP il valore locativo calcolato con i parametri dell’equo canone, dopo che tale sistema è stato abrogato dalla legge n. 431/1998, è irragionevole e costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’edilizia residenziale pubblica (ERP)?

    L’edilizia residenziale pubblica è il sistema di alloggi di proprietà pubblica (Comuni, ex IACP, ATER) assegnati a canone sociale alle famiglie a basso reddito che non dispongono di un alloggio idoneo. L’assegnazione avviene tramite graduatorie basate su criteri reddituali e patrimoniali. La decadenza scatta quando vengono meno i requisiti originari dell’assegnazione.

    Che cos’è il valore locativo ex equo canone?

    La legge n. 392/1978 (legge sull’equo canone) fissava i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo secondo criteri rigidi (coefficienti di superficie, caratteristiche costruttive, zone omogenee). Dal 1998, con la legge n. 431, i canoni sono stati liberalizzati: le parti possono contrattarli liberamente. Utilizzare i parametri del 1978 per calcolare un valore di mercato attuale era quindi irragionevole.

    La sentenza si applica solo alla Regione Toscana?

    La sentenza dichiara l’illegittimità della legge regionale toscana del 1989. Ma l’orientamento della Corte sul divieto di fare riferimento ai parametri dell’equo canone nell’ERP ha portata generale: ha già dichiarato incostituzionali norme analoghe di altre Regioni (cfr. sentenze n. 176 e n. 299 del 2000, n. 135 del 2004).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dall’uso di parametri normativi superati per valutare la decadenza dall’assegnazione
  • Corte cost. n. 338/2004 – Conflitto attribuzioni Senato-giudice civile insindacabilità parlamentare De Corato

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore De Corato. Anche in questo caso il Tribunale contesta l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in un’intervista e l’esercizio di funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Walter Ganapini aveva promosso azione di risarcimento contro il senatore Riccardo De Corato per dichiarazioni rese in un’intervista pubblicata su “La Repubblica” il 22 dicembre 1997. Il Senato aveva deliberato il 31 gennaio 2001 che le dichiarazioni rientravano nelle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il Tribunale di Milano ha contestato che non vi fosse corrispondenza sostanziale con un’interrogazione parlamentare del 2 ottobre 1996.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni: Tribunale di Milano, sezione prima civile, contro il Senato della Repubblica. La delibera impugnata è del 31 gennaio 2001. Il Tribunale contesta l’assenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni dell’intervista e le funzioni parlamentari del senatore De Corato. Parametro: art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte verifica i requisiti soggettivo e oggettivo: entrambi sono soddisfatti (il Tribunale è un organo giurisdizionalmente indipendente; il Senato è competente a deliberare sull’insindacabilità; la delibera è idonea a ledere le attribuzioni del giudice). Dichiara quindi ammissibile il conflitto, disponendo la notifica al Senato e il successivo deposito del ricorso in Cancelleria.

    Il principio

    L’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra giudice civile e Senato in materia di insindacabilità parlamentare presuppone che il Tribunale si limiti a contestare l’esercizio legittimo del potere deliberativo del Parlamento, senza invadere la sfera di autonomia parlamentare. La fase preliminare non pregiudica la decisione definitiva nel merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Quale differenza c’è tra questa ordinanza e la n. 337/2004?

    Entrambe riguardano conflitti di attribuzioni su delibere di insindacabilità del Senato. La n. 337 riguarda le dichiarazioni del senatore Jannuzzi su un magistrato nel contesto del processo Andreotti. La n. 338 riguarda dichiarazioni del senatore De Corato in un’intervista a “La Repubblica”, dove si discuteva di questioni ambientali. In entrambi i casi il Tribunale contesta l’assenza di nesso funzionale.

    Dopo quanti anni dalla delibera può essere sollevato un conflitto di attribuzioni?

    Non vi è un termine perentorio previsto dalla legge per la proposizione del conflitto di attribuzioni. Nel caso in esame, la delibera era del gennaio 2001 e il ricorso è stato depositato nell’ottobre 2003, a oltre due anni di distanza. La Corte non ha rilevato ostacoli processuali legati al decorso del tempo.

    Che cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Il Tribunale deve notificare il ricorso al Senato entro sessanta giorni dalla comunicazione della Corte. Successivamente, il Senato si costituisce in giudizio e la Corte fissa l’udienza per decidere nel merito se la delibera di insindacabilità fosse o meno legittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 337/2004 – Conflitto attribuzioni Senato-giudice civile insindacabilità parlamentare Jannuzzi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi nei confronti di un magistrato. Il conflitto è ammissibile perché esistono i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dall’art. 37 della legge n. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    Il magistrato Anna Maria Leone aveva convenuto in giudizio il senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi per il risarcimento dei danni da un articolo pubblicato su “Panorama” nell’ottobre 2002, in cui venivano formulati giudizi sulla sua condotta nel processo d’appello Andreotti. Il Senato aveva dichiarato le opinioni insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Milano ha contestato l’assenza del nesso funzionale e ha proposto conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Milano, monocratico, prima sezione civile, contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 23 luglio 2003. Il Tribunale sostiene che mancasse il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore e l’esercizio delle funzioni parlamentari. Parametro: art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    In questa fase preliminare, la Corte si limita a verificare l’ammissibilità del conflitto. Il requisito soggettivo è soddisfatto: sia il Tribunale (organo giurisdizionale indipendente, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario nel processo) sia il Senato (competente a dichiarare definitivamente l’applicabilità dell’insindacabilità) sono legittimati. Il requisito oggettivo è soddisfatto: il Tribunale lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali a causa della delibera di insindacabilità. Il conflitto è quindi ammissibile.

    Il principio

    Il giudice civile che ritiene arbitraria la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. è legittimato a proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. La fase di ammissibilità verifica solo l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, senza pregiudicare la decisione definitiva nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia funzionale che tutela la libertà del mandato parlamentare, non una immunità personale assoluta.

    Che cos’è il “nesso funzionale”?

    Il nesso funzionale è il collegamento necessario tra le dichiarazioni rese fuori dall’esercizio di attività parlamentari tipiche e atti parlamentari compiuti in precedenza. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’insindacabilità copre anche le dichiarazioni extra-parlamentari, ma solo se costituiscono divulgazione o riaffermazione di opinioni già espresse in sede parlamentare.

    Come si conclude il conflitto di attribuzioni?

    Dopo la dichiarazione di ammissibilità, il conflitto viene deciso nel merito dalla Corte, che stabilisce se la delibera di insindacabilità spettasse o meno al Senato. Se la Corte ritiene il conflitto fondato, annulla la delibera e il processo civile può proseguire.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 336/2004 – Manifesta inammissibilità pubblicità dispositivi medici depenalizzazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze sull’art. 70 del d.lgs. n. 507/1999 in tema di depenalizzazione della pubblicità non autorizzata di dispositivi medici. Il rimettente non aveva considerato che la norma censurata era stata modificata e poi trasformata in illecito amministrativo prima ancora di proporre la questione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 507/1999, nella parte in cui, depenalizzando la pubblicità non autorizzata di prodotti sanitari in generale, non aveva esteso la depenalizzazione anche alla pubblicità non autorizzata di dispositivi medici prevista dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997. Il giudice riteneva le due fattispecie omogenee.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 70 del d.lgs. n. 507/1999, nella parte in cui non aveva esteso la depenalizzazione all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997 (pubblicità non autorizzata di dispositivi medici). Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Prima che il rimettente sollevasse la questione, la norma censurata era già stata modificata dal d.lgs. n. 271/2002, che l’aveva trasformata in illecito amministrativo, e poi abrogata dalla legge n. 14/2003. Il giudice rimettente non aveva fatto alcuna menzione di questi mutamenti normativi, omettendo di motivare sulla perdurante rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento si è modificato prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha l’onere di specificare in modo rigoroso perché la questione sia ancora rilevante. In mancanza di tale motivazione, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa è la depenalizzazione?

    La depenalizzazione è il procedimento legislativo con cui un comportamento precedentemente qualificato come reato viene trasformato in illecito amministrativo (punito con sanzione pecuniaria, non con pena detentiva). Nel caso in esame, il d.lgs. n. 507/1999 aveva depenalizzato numerose contravvenzioni minori, ma il giudice riteneva che una fattispecie analoga, quella della pubblicità di dispositivi medici, fosse rimasta penale in modo irragionevole.

    Perché la modifica normativa rende inammissibile la questione?

    Perché la rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale dipende dalla necessità di applicare la norma impugnata nel giudizio a quo. Se la norma è stata modificata o abrogata, il giudice deve valutare se quella norma debba ancora essere applicata al caso concreto: solo in caso affermativo la questione rimane rilevante. Omettere questa valutazione rende l’ordinanza di rimessione difettosa.

    Qual era la differenza tra le due fattispecie che il rimettente riteneva omogenee?

    L’art. 201 del t.u. sanità (depenalizzato) sanzionava la pubblicità non autorizzata di medicinali e presidi medico-chirurgici in generale. L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997 sanzionava la pubblicità non autorizzata di “dispositivi medici”, categoria tecnica che comprende strumenti e apparecchi destinati a diagnosi, prevenzione o terapia nell’uomo. Il rimettente le riteneva sostanzialmente equivalenti quanto al disvalore.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la presunta disparità di trattamento tra fattispecie ritenute omogenee
  • Corte cost. n. 335/2004 – Correzione errori materiali sentenza appellata procedimento ammissibile

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 287 c.p.c. nella parte in cui esclude il procedimento di correzione degli errori materiali per le sentenze di primo grado già appellate. Con la riforma del 1990 che ha reso immediatamente esecutive le sentenze di primo grado, tale esclusione è divenuta manifestamente irragionevole e lesiva del diritto di agire in executivis.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di L’Aquila, nel corso di un procedimento di correzione di errore materiale (il nome di una parte era stato scritto erroneamente nella sentenza), aveva rilevato che la controparte aveva già proposto appello. Secondo il diritto vivente, la pendenza dell’appello rendeva inammissibile il procedimento di correzione davanti al giudice di primo grado. Il Tribunale ha allora sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo tale regola incompatibile con l’immediata esecutività delle sentenze introdotta nel 1990.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 287 c.p.c. nella parte in cui limitava il procedimento di correzione davanti allo stesso giudice alle sole “sentenze contro le quali non sia stato proposto appello”. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di L’Aquila.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittimo l’art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”. La regola dell’assorbimento del procedimento di correzione nell’appello, già discutibile nel vecchio sistema, è divenuta manifestamente irragionevole dopo la riforma del 1990: con l’immediata esecutività delle sentenze (art. 282 c.p.c.), impedire la correzione dell’errore materiale per la sola pendenza dell’appello blocca l’esecuzione e comprime il diritto di azione.

    Il principio

    Dopo la riforma del processo civile del 1990, che ha reso provvisoriamente esecutive le sentenze di primo grado, l’esclusione del procedimento di correzione degli errori materiali in pendenza di appello è costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il diritto di agire in executivis (art. 24 Cost.).

    Domande e risposte

    Che cosa è il procedimento di correzione degli errori materiali?

    Il procedimento disciplinato dagli artt. 287-288 c.p.c. consente di correggere, con un ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento, errori grafici o materiali che non incidono sul contenuto della decisione (ad esempio il nome sbagliato di una parte, un errore di calcolo). È diverso dall’impugnazione, che serve a contestare il merito della pronuncia.

    Perché la pendenza dell’appello bloccava la correzione?

    Per il principio del cosiddetto “assorbimento”: si riteneva che l’appello, come mezzo di impugnazione illimitato con effetto sostitutivo della sentenza impugnata, “assorbisse” anche il potere di correzione, trasferendolo al giudice di secondo grado che lo avrebbe esercitato con la propria sentenza.

    Qual è il concreto effetto della sentenza n. 335/2004?

    Dopo questa pronuncia, è possibile chiedere la correzione di errori materiali al giudice di primo grado anche quando la sentenza è già stata appellata. Ciò consente alla parte vittoriosa di ottenere un titolo esecutivo formalmente corretto senza dover attendere la conclusione del giudizio di appello.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dalla regola che impone un regime deteriore alla sentenza appellata rispetto alle altre sentenze esecutive
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, comprensivo dell’azione esecutiva, leso dall’impossibilità di correggere il titolo
    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo e durata ragionevole, evocato in relazione all’allungamento dei tempi per ottenere l’esecuzione
  • Corte cost. n. 334/2004 – Referendum distacco comune da regione senza delibere terzi enti

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge n. 352/1970, nella parte in cui richiedeva anche le deliberazioni di consigli provinciali e comunali rappresentanti almeno un terzo della restante popolazione regionale per promuovere il referendum di distacco di un comune da una regione. Dopo la riforma dell’art. 132 Cost. nel 2001, solo gli enti direttamente interessati hanno legittimazione a promuovere la consultazione.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di San Michele al Tagliamento aveva chiesto il referendum per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva rilevato che la richiesta non era corredata delle deliberazioni di enti che rappresentassero almeno un terzo della restante popolazione regionale, come richiedeva la vecchia legge. Aveva quindi sollevato questione di legittimità alla luce della riforma costituzionale del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 42, secondo comma, della legge n. 352/1970, nella parte in cui prescriveva che le richieste di referendum per il distacco-aggregazione dovessero essere corredate da deliberazioni di enti diversi da quelli richiedenti, rappresentanti almeno un terzo della restante popolazione delle Regioni coinvolte. Parametro: art. 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’art. 9 della legge cost. n. 3/2001. Rimettente: Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Il nuovo art. 132, comma 2, Cost. prevede che il referendum debba esprimere l’approvazione della maggioranza delle “popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati”: si riferisce solo agli enti direttamente coinvolti nel distacco. Imporre anche le delibere di enti terzi frustra il diritto di autodeterminazione delle comunità locali che intendono cambiare appartenenza regionale. Le valutazioni degli altri enti trovano adeguata tutela nella fase legislativa successiva, con l’audizione dei consigli regionali.

    Il principio

    Dopo la riforma costituzionale del 2001, la legittimazione a promuovere il referendum per il distacco-aggregazione di province o comuni spetta esclusivamente agli enti territoriali direttamente coinvolti. Non è costituzionalmente ammissibile condizionare l’iniziativa referendaria al consenso di enti che rappresentino una quota della restante popolazione regionale.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia con la riforma dell’art. 132 Cost. del 2001?

    Prima della riforma, il referendum era promosso da “Province e Comuni che ne facciano richiesta”; la legge del 1970 aveva aggiunto il requisito delle delibere di enti terzi. Dopo la riforma, il nuovo testo del comma 2 dell’art. 132 Cost. richiede l’approvazione “delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati”: espressione che si riferisce solo agli enti richiedenti, non a enti terzi.

    Cosa succede se il referendum ha esito positivo?

    L’esito positivo del referendum ha carattere meramente consultivo: non vincola il Parlamento. Spetterà poi alla legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, approvare o meno il distacco-aggregazione. In questa fase legislativa potranno emergere e essere valutati gli interessi contrari delle popolazioni non direttamente coinvolte.

    Il Comune di San Michele al Tagliamento ha poi ottenuto il distacco?

    La sentenza stabilisce solo che il referendum era ammissibile senza le delibere di enti terzi. La Corte non si pronuncia sull’esito della procedura referendaria, che è questione rimessa alle fasi successive.

    Norme collegate

    • Art. 132 della Costituzione — disciplina il procedimento per il distacco e l’aggregazione di province e comuni a diverse regioni mediante referendum
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