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La Regione Calabria aveva autorizzato un concorso riservato per coprire posti di biologo e medico presso l’azienda ospedaliera di Catanzaro, ammettendo solo chi aveva già lavorato con borse di studio nei centri di ricerca. La Corte dichiara incostituzionale questa norma: limita l’accesso al pubblico impiego in modo irragionevole e viola il principio del concorso aperto.
Di cosa si tratta
La legge regionale calabrese n. 4 del 2002 autorizzava l’Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro ad aumentare di 5 posti di biologo e 2 di medico la propria dotazione organica, e a coprire tali posti mediante un concorso riservato ai soli lavoratori che avessero già operato con borse di studio nei centri di ricerca dell’azienda e avessero ottenuto almeno due proroghe contrattuali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge regionale calabrese n. 4/2002 in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 117 della Costituzione: la norma violava il principio dell’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché la competenza statale in materia di ordinamento civile. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri; giudice relatore Paolo Maddalena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale calabrese n. 4 del 2002. Un concorso riservato a coloro che hanno già prestato lavoro con borse di studio non costituisce una deroga consentita alla regola del concorso pubblico aperto: non garantisce la selezione dei soggetti più qualificati e viola sia il principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.) sia le regole sul buon andamento (art. 97 Cost.).
Il principio
Il concorso pubblico è la regola generale di accesso ai pubblici uffici. Le deroghe sono ammissibili solo in casi eccezionali stabiliti dalla legge e devono essere ragionevoli. La riserva di posti a chi abbia già svolto borse di studio nel medesimo ente, senza un’adeguata valutazione comparativa tra candidati, non costituisce una deroga legittima e viola gli artt. 51 e 97 della Costituzione.
Domande e risposte
Perché i concorsi riservati sono in linea di principio incostituzionali?
L’art. 97, terzo comma, della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La giurisprudenza costituzionale interpreta questa eccezione in modo restrittivo: le deroghe devono essere giustificate da ragioni di interesse pubblico specifiche e non possono prescindere da una valutazione comparativa tra aspiranti.
Aveva rilevanza il fatto che i candidati avessero già maturato esperienza nel centro di ricerca?
No, non è sufficiente. L’aver lavorato con borse di studio può essere un titolo valutabile in concorso, ma non può tradursi in una riserva integrale dei posti a danno di candidati potenzialmente più capaci. Il principio di imparzialità dell’amministrazione esige che tutti coloro che possiedono i requisiti possano concorrere.
Cosa succederebbe se la Regione emanasse una norma analoga dopo questa sentenza?
Sarebbe nuovamente incostituzionale. La sentenza n. 34/2004 consolida un orientamento costante: il legislatore regionale non può istituire concorsi riservati che escludano la competizione aperta tra candidati qualificati; l’eventuale nuova norma potrebbe essere impugnata e dichiarata illegittima nello stesso modo.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, violato dalla riserva del concorso ai soli borsisti già presenti
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della P.A.; regola del concorso pubblico come metodo di selezione