Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 34/2004 – Concorso riservato sanità Calabria incostituzionale

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    La Regione Calabria aveva autorizzato un concorso riservato per coprire posti di biologo e medico presso l’azienda ospedaliera di Catanzaro, ammettendo solo chi aveva già lavorato con borse di studio nei centri di ricerca. La Corte dichiara incostituzionale questa norma: limita l’accesso al pubblico impiego in modo irragionevole e viola il principio del concorso aperto.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale calabrese n. 4 del 2002 autorizzava l’Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro ad aumentare di 5 posti di biologo e 2 di medico la propria dotazione organica, e a coprire tali posti mediante un concorso riservato ai soli lavoratori che avessero già operato con borse di studio nei centri di ricerca dell’azienda e avessero ottenuto almeno due proroghe contrattuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge regionale calabrese n. 4/2002 in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 117 della Costituzione: la norma violava il principio dell’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché la competenza statale in materia di ordinamento civile. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri; giudice relatore Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale calabrese n. 4 del 2002. Un concorso riservato a coloro che hanno già prestato lavoro con borse di studio non costituisce una deroga consentita alla regola del concorso pubblico aperto: non garantisce la selezione dei soggetti più qualificati e viola sia il principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.) sia le regole sul buon andamento (art. 97 Cost.).

    Il principio

    Il concorso pubblico è la regola generale di accesso ai pubblici uffici. Le deroghe sono ammissibili solo in casi eccezionali stabiliti dalla legge e devono essere ragionevoli. La riserva di posti a chi abbia già svolto borse di studio nel medesimo ente, senza un’adeguata valutazione comparativa tra candidati, non costituisce una deroga legittima e viola gli artt. 51 e 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché i concorsi riservati sono in linea di principio incostituzionali?

    L’art. 97, terzo comma, della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La giurisprudenza costituzionale interpreta questa eccezione in modo restrittivo: le deroghe devono essere giustificate da ragioni di interesse pubblico specifiche e non possono prescindere da una valutazione comparativa tra aspiranti.

    Aveva rilevanza il fatto che i candidati avessero già maturato esperienza nel centro di ricerca?

    No, non è sufficiente. L’aver lavorato con borse di studio può essere un titolo valutabile in concorso, ma non può tradursi in una riserva integrale dei posti a danno di candidati potenzialmente più capaci. Il principio di imparzialità dell’amministrazione esige che tutti coloro che possiedono i requisiti possano concorrere.

    Cosa succederebbe se la Regione emanasse una norma analoga dopo questa sentenza?

    Sarebbe nuovamente incostituzionale. La sentenza n. 34/2004 consolida un orientamento costante: il legislatore regionale non può istituire concorsi riservati che escludano la competizione aperta tra candidati qualificati; l’eventuale nuova norma potrebbe essere impugnata e dichiarata illegittima nello stesso modo.

    Norme collegate

    • Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, violato dalla riserva del concorso ai soli borsisti già presenti
    • Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della P.A.; regola del concorso pubblico come metodo di selezione
  • Corte cost. n. 33/2004 – Correzione errore materiale sentenza 307/2003

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    La Corte costituzionale interviene per correggere un errore materiale contenuto nella sentenza n. 307 del 2003: nel Considerato in diritto si faceva riferimento all’art. 2, comma 4, della legge regionale campana n. 13/2001 quando invece la norma dichiarata illegittima era l’art. 3, comma 4. L’ordinanza dispone la rettifica.

    Di cosa si tratta

    Con la sentenza n. 307 del 23 settembre-7 ottobre 2003 la Corte aveva deciso su questioni di legittimità costituzionale relative alla legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13. Nel punto n. 15 del Considerato in diritto, nell’ultimo capoverso, l’accoglimento della questione era erroneamente riferito all’art. 2, comma 4, anziché all’art. 3, comma 4, della stessa legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso proprio, bensì di un procedimento di correzione di errore materiale avviato d’ufficio dalla Corte. Il giudice relatore era Valerio Onida; la Corte ha deliberato in camera di consiglio dell’8 gennaio 2004 ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi costituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone che nella sentenza n. 307 del 2003, nel punto n. 15 del Considerato in diritto, nell’ultimo capoverso, l’espressione «nel comma 4 dello stesso art. 2» sia sostituita con «nel comma 4 dello stesso art. 3». La rettifica è necessaria perché l’errore materiale incide sull’identificazione della norma dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    La correzione di errore materiale è un rimedio processuale che consente alla Corte di rettificare refusi o imprecisioni nella redazione della pronuncia che non ne alterino il senso sostanziale ma che, ove non corretti, potrebbero generare equivoci sull’oggetto della decisione. Il fondamento normativo è l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

    Un errore materiale è un refuso o un’imprecisione redazionale che non riflette la reale volontà decisionale della Corte. Nel caso in esame, il testo della sentenza indicava per errore «art. 2, comma 4» dove invece la Corte aveva inteso dichiarare l’incostituzionalità dell’«art. 3, comma 4».

    Come si distingue l’errore materiale da un errore di diritto?

    L’errore materiale è un refuso formale (numero di articolo sbagliato, trasposizione di parole, ecc.) che non cambia il ragionamento giuridico. L’errore di diritto, invece, è una difformità nell’applicazione delle norme che inficerebbe la motivazione stessa: in quel caso non si potrebbe correggere con questo strumento.

    Chi può richiedere la correzione di errore materiale?

    Secondo l’art. 21 delle norme integrative, la correzione può essere disposta d’ufficio dalla Corte, come avviene nel caso di specie, oppure su istanza di parte. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

  • Corte cost. n. 32/2004 – Finanza e territorio Sicilia cessata materia

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    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato tre articoli di una legge regionale siciliana su finanza e gestione del territorio. La Corte dichiara cessata la materia del contendere a seguito di modifiche legislative intervenute.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio». L’art. 1 riguardava le risorse per la vigilanza venatoria; l’art. 9 consentiva variazioni della destinazione d’uso di immobili; l’art. 13 disciplinava ulteriori profili di gestione del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le censure investivano: l’art. 1, per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione (principio di annualità del bilancio e buon andamento); l’art. 9, per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione e degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano; l’art. 13 per ulteriori profili statutari. Giudice rimettente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, non avendo necessità di pronunciarsi nel merito a seguito di modifiche normative intervenute nel corso del giudizio che hanno eliminato i profili di contrasto denunciati.

    Il principio

    Quando le disposizioni impugnate vengono modificate o abrogate nel corso del giudizio in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione e la norma censurata non ha avuto applicazione concreta o i suoi effetti risultano definitivamente superati, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza entrare nel merito della questione.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 9 della legge siciliana era sospettato di illegittimità?

    L’art. 9, consentendo ad libitum del richiedente la variazione della destinazione d’uso degli immobili con indici di edificabilità diversi dall’originario, avrebbe alterato l’ordinata pianificazione del territorio; inoltre permetteva di sanare costruzioni in difformità dalla normativa urbanistica evitando le sanzioni penali previste dagli artt. 7, 8 e 20 della legge n. 47 del 1985.

    Cosa succede quando una legge regionale impugnata viene modificata prima della decisione?

    Se le modifiche eliminano i profili di incostituzionalità denunciati e la norma originaria non ha prodotto effetti pratici irreversibili, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Non si tratta di un’assoluzione nel merito, ma di una dichiarazione che il giudizio non ha più oggetto.

    Qual è la differenza tra il controllo del Commissario dello Stato e il ricorso governativo ordinario?

    Nelle Regioni a statuto speciale come la Sicilia, il Commissario dello Stato esercita un controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi regionali: può impugnarle entro un termine breve dalla loro approvazione, prima della promulgazione. È uno strumento diverso dal ricorso in via principale del Governo, che opera ex post rispetto alla legge già in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 81 della Costituzione — Principio di copertura finanziaria e annualità del bilancio, violato secondo il ricorrente dall’art. 1 della legge siciliana
    • Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
  • Corte cost. n. 31/2004 – Estinzione ricorso legge edilizia Liguria

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale della Liguria n. 29 del 2002 sulle procedure edilizie e il recupero dei centri storici. Dopo che la Regione ha approvato una legge modificativa (n. 7 del 2003) che ha eliminato i profili contestati, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato: la Corte dichiara il processo estinto per rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale ligure 10 luglio 2002, n. 29, dettava misure per il recupero dei centri storici e semplificava le procedure per il rilascio dei titoli edilizi. Il Governo ne aveva impugnato diversi articoli per asserita violazione delle competenze statali in materia penale, di tutela ambientale e di governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano contestati gli artt. 5 (commi 3, 5, 6, 7, 8 e 10), 8, 22 comma 2 e 24 della legge regionale Liguria n. 29/2002, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l e s, e terzo comma, della Costituzione (competenze statali in materia penale, beni culturali e governo del territorio). Giudice rimettente: ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Con la successiva legge regionale n. 7 del 2003, la Liguria ha abrogato la norma sull’intervento sostitutivo regionale e ha chiarito in via interpretativa le disposizioni contestate sulla DIA. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia al ricorso il 28 marzo 2003; la Regione ha accettato il 24 novembre 2003. La Corte, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, dichiara estinto il processo per rinuncia accettata dalla controparte.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall’accettazione della parte resistente, produce l’effetto di estinguere il processo costituzionale ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge ligure?

    L’articolo 5 della legge prevedeva norme che, secondo il Governo, invadevano la competenza statale: il comma 3 avrebbe integrato la normativa penale statale; i commi 5-8 avrebbero violato la tutela dell’ambiente e dei beni culturali; il comma 10 avrebbe contraddetto i principi fondamentali sul governo del territorio in tema di DIA.

    Come si è risolta la controversia senza una pronuncia nel merito?

    La Regione Liguria ha approvato la legge n. 7 del 2003 che ha modificato i punti contestati. Il Governo, ritenendo venute meno le ragioni del ricorso, ha rinunciato all’azione; la Regione ha accettato la rinuncia. In questi casi la Corte non entra nel merito ma si limita a dichiarare il processo estinto.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere” e come si distingue dall’estinzione per rinuncia?

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione prima della decisione. L’estinzione per rinuncia — come in questo caso — si verifica invece quando la parte ricorrente dismette l’azione e la controparte accetta: l’effetto è lo stesso (nessuna pronuncia nel merito), ma la causa giuridica è diversa.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Disciplina del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: la norma impugnata era sospettata di invadere le materie penale, ambientale e di governo del territorio riservate allo Stato
  • Corte cost. n. 90/2004 – Incompatibilità del giudice penale e imparzialità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. (incompatibilità del giudice), sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria, riaffermando il consolidato principio per cui la riforma dell’art. 111 Cost. non ha introdotto novità sostanziali rispetto alla portata dell’incompatibilità già desumibile dagli artt. 3 e 24 Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina le ipotesi di incompatibilità del giudice, ossia i casi in cui un magistrato non può esercitare funzioni giurisdizionali in un determinato procedimento perché ha già svolto atti o funzioni che potrebbero comprometterne l’imparzialità. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato due questioni nell’ambito di procedimenti distinti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 34 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, lamentando che la disciplina delle incompatibilità non garantisse adeguatamente l’imparzialità del giudice in alcune situazioni processuali concrete.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, riunendo i due giudizi. Ha ribadito il proprio consolidato orientamento: l’art. 111, secondo comma, Cost. (principio di imparzialità del giudice, introdotto dalla riforma costituzionale del 1999) non ha innovato sostanzialmente rispetto alla portata del principio già desumibile dagli artt. 3 e 24 Cost., come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità. I rimettenti non prospettavano argomenti nuovi.

    Il principio

    Il principio di imparzialità del giudice penale, ricavabile dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., non ha subito modifiche sostanziali per effetto della riforma dell’art. 111 Cost. del 1999: la giurisprudenza costituzionale elaborata sulla base degli artt. 3 e 24 Cost. conserva piena validità, e le questioni che non prospettano profili nuovi rispetto a tale orientamento sono manifestamente infondate.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplina l’art. 34 c.p.p. sull’incompatibilità?

    Prevede che il giudice che ha già esercitato determinati atti o funzioni in una fase del procedimento non possa svolgere funzioni in una fase successiva dello stesso procedimento, per garantire l’imparzialità del giudizio. Distingue varie ipotesi, ad esempio il giudice che ha emesso il decreto che dispone il giudizio non può partecipare al dibattimento.

    Che novità ha introdotto l’art. 111 Cost. riformato nel 1999?

    Ha costituzionalizzato esplicitamente i principi del giusto processo: imparzialità e terzietà del giudice, contraddittorio nella formazione della prova, parità tra accusa e difesa. Secondo la Corte, tuttavia, tali principi erano già ricavabili dagli artt. 3 e 24 Cost. prima della riforma.

    In quali casi la ricusazione è lo strumento alternativo all’incompatibilità?

    La ricusazione permette alle parti di chiedere la sostituzione del giudice quando si ritiene che possa essere prevenuto, per ragioni diverse da quelle tipizzate nell’art. 34 c.p.p. (incompatibilità). I presupposti sono disciplinati dagli artt. 36 e 37 c.p.p.

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  • Corte cost. n. 89/2004 – Termini per ricorso tributario e diritto di difesa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Roma, perché il petitum additivo formulato non avrebbe risolto la fattispecie concreta oggetto del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il processo tributario. L’art. 21, comma 1, stabilisce i termini entro cui deve essere proposto il ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, chiedendo un intervento additivo della Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Roma ha impugnato l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in riferimento all’art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa). Il rimettente chiedeva un intervento additivo volto ad ampliare le possibilità di ricorso nel processo tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, rilevando che l’intervento additivo auspicato dal rimettente non avrebbe comunque risolto la fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto tale fattispecie non rientrava nella previsione della norma come auspicabilmente modificata. La questione era pertanto priva di rilevanza nel caso concreto.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione che chiede un intervento additivo della Corte è inammissibile quando la norma, così come auspicabilmente modificata, non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie del giudizio pendente: la rilevanza della questione deve riferirsi alla fattispecie concreta e non a ipotesi astratte.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i termini per il ricorso tributario?

    L’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. È un termine perentorio che non si presta a deroghe generali.

    Che cos’è un petitum additivo nel giudizio di costituzionalità?

    È la richiesta, rivolta alla Corte, di aggiungere alla norma impugnata una previsione che non vi è contenuta, sì da colmare una lacuna ritenuta incostituzionale. La Corte può accoglierla solo se la norma come integrata sarebbe necessariamente applicabile nel giudizio pendente.

    Qual è la conseguenza per il contribuente che non rispetta il termine di sessanta giorni?

    Il ricorso è inammissibile e l’atto tributario impugnato diviene definitivo, non essendo più possibile contestarlo dinanzi alle commissioni tributarie. In certi casi residuano rimedi di autotutela amministrativa da richiedere all’ufficio che ha emesso l’atto.

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  • Corte cost. n. 88/2004 – Videoconferenza in assenza di accordo internazionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 146-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (partecipazione al dibattimento a distanza mediante videoconferenza), per mancanza di rilevanza: anche in caso di accoglimento, la norma non avrebbe potuto trovare applicazione in assenza di un accordo internazionale con la Germania.

    Di cosa si tratta

    L’art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989) disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza, tramite collegamento audiovisivo, degli imputati detenuti. Il Tribunale di Milano dubitava della conformità costituzionale di questo istituto in un processo in cui uno degli imputati era detenuto in Germania.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 146-bis delle norme di attuazione del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nell’ambito di un processo in cui un imputato era detenuto in Germania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. L’art. 205-ter, comma 1, delle disposizioni di attuazione del c.p.p. subordina il collegamento audiovisivo con imputati detenuti all’estero all’esistenza di un accordo internazionale con lo Stato in cui l’imputato si trova. Non essendovi tale accordo con la Germania, l’art. 146-bis sarebbe rimasto comunque inapplicabile anche in caso di accoglimento della questione, rendendo quest’ultima priva di rilevanza nel giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di una norma è irrilevante quando, anche nell’ipotesi di accoglimento, la norma stessa risulterebbe inapplicabile nel giudizio a quo per una ragione autonoma e indipendente (nella specie, l’assenza di un accordo internazionale con lo Stato di detenzione).

    Domande e risposte

    Che cosa disciplina l’art. 146-bis disp. att. c.p.p.?

    Disciplina la partecipazione al dibattimento penale a distanza mediante collegamento audiovisivo (videoconferenza) per gli imputati detenuti, consentendo loro di seguire il processo e di interloquire con il proprio difensore senza essere fisicamente presenti in aula.

    Perché era necessario un accordo internazionale con la Germania?

    Perché il collegamento audiovisivo con un detenuto in un altro Stato richiede la collaborazione e il consenso delle autorità di quello Stato, che deve essere formalizzata attraverso un accordo bilaterale o una convenzione internazionale. Senza tale accordo, il collegamento non è tecnicamente e giuridicamente realizzabile.

    Che conseguenza ha la mancanza di rilevanza sulla questione?

    La questione viene dichiarata manifestamente inammissibile, senza che la Corte esamini il merito: il giudice rimettente ha sollevato una questione inutile ai fini del giudizio a quo, perché la norma non avrebbe potuto essere applicata comunque.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2004 – Divieto misure alternative per recidivi reiterati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 58-quater, commi 2 e 3, dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), che vieta la concessione di misure alternative alla detenzione ai condannati la cui precedente misura alternativa sia stata revocata per comportamenti incompatibili con la loro prosecuzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) disciplina il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) a condannati che abbiano già subito la revoca di una precedente misura alternativa per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione. Il Tribunale di sorveglianza di Torino dubitava che tale divieto violasse i principi di eguaglianza e di personalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha impugnato l’art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, che enunciano il principio di eguaglianza e la funzione rieducativa della pena nonché il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha rilevato che la revoca della misura alternativa presuppone un’analisi del comportamento del singolo condannato, con la conseguenza che il divieto successivo alla revoca è ancorato alla condotta personale del soggetto e non è una sanzione collettiva. Il fatto che terzi abbiano eventualmente concorso all’evento che ha determinato la revoca riguarda solo la valutazione del comportamento del condannato da parte del tribunale di sorveglianza, non la legittimità costituzionale del divieto di legge.

    Il principio

    Il divieto di concessione di misure alternative ai condannati già incorsi nella revoca di una precedente misura non viola il principio di personalità della pena né quello di eguaglianza, in quanto è fondato sulla valutazione individualizzata del comportamento del condannato, che rimane oggetto di autonoma verifica del tribunale di sorveglianza.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le misure alternative alla detenzione?

    Sono istituti dell’ordinamento penitenziario che consentono di espiare la pena detentiva in tutto o in parte fuori dal carcere: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà. La loro concessione è valutata dal tribunale di sorveglianza.

    In quale caso scatta il divieto previsto dall’art. 58-quater?

    Quando a un condannato è stata revocata una misura alternativa per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione: in tal caso, per un certo periodo non può ottenere una nuova misura alternativa.

    Il concorso di terzi nell’episodio che ha causato la revoca incide sul divieto?

    No quanto al divieto di legge, ma può rilevare nella valutazione concreta del comportamento del condannato da parte del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca della misura: è su questo piano che va considerato, non sul piano della legittimità costituzionale della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2004 – Partecipazione straniera nelle società radiotelevisive concessionarie

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 17, comma 1, della legge n. 223/1990 in materia di radiodiffusione sonora. Adottando un’interpretazione sistematica, ha chiarito che i requisiti sulla partecipazione straniera si applicano in modo identico alle società italiane e a quelle di altri Stati UE, escludendo la denunciata discriminazione a rovescio.

    Di cosa si tratta

    La società Radio Nordtirol 1 S.r.l., costituita in Italia ma controllata da un cittadino austriaco (all’epoca l’Austria non era ancora membro della Comunità europea), si era vista negare la concessione per la radiodiffusione sonora privata perché controllata da un soggetto straniero. L’art. 17, comma 1, della legge n. 223/1990 vietava alle società italiane controllate da stranieri di ottenere la concessione, ma prevedeva un’eccezione per le società costituite in altri Stati CE o in Stati con regime di reciprocità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 407/1992, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione. Secondo il remittente, la norma creava una «discriminazione a rovescio»: vietava alle società italiane controllate da stranieri di ottenere la concessione, ma avrebbe consentito alle società di altri Stati CE, anche se controllate da soggetti extracomunitari, di ottenerla senza limiti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha adottato un’interpretazione sistematica della norma, escludendo la «discriminazione a rovescio» ravvisata dal Consiglio di Stato. L’art. 17, comma 1, terzo periodo, della legge n. 223/1990 va inteso nel senso che i requisiti sulla partecipazione straniera si applicano identicamente alle società italiane e a quelle degli altri Stati CE: anche queste ultime devono essere prive di controllo extracomunitario, a meno che lo Stato straniero pratichi il regime di reciprocità. Questa interpretazione è confermata dall’art. 3, comma 2, della legge n. 249/1997 (legge Maccanico), che ha poi esplicitato lo stesso concetto in modo più chiaro.

    Il principio

    La disposizione che riserva le concessioni radiotelevisive a società senza controllo extracomunitario si applica in modo uniforme alle società italiane e a quelle costituite in altri Stati UE: non vi è alcuna «discriminazione a rovescio» a danno degli operatori nazionali, perché i requisiti sono identici per entrambe le categorie.

    Domande e risposte

    Che cosa è la «discriminazione a rovescio»?

    È una situazione in cui la normativa nazionale risulta più restrittiva nei confronti dei propri cittadini o società rispetto a quanto previsto per i soggetti stranieri, producendo un effetto paradossale di svantaggio per gli operatori nazionali.

    Come ha risolto la Corte l’ambiguità testuale della norma?

    Applicando un criterio sistematico e teleologico: la ratio della disposizione è evitare che l’influenza gestionale predominante nelle società concessionarie sia controllata da soggetti extracomunitari. Questo scopo sarebbe vanificato se le società estere CE potessero ottenere la concessione pur essendo controllate da soggetti extracomunitari.

    Quale norma successiva ha chiarito la questione?

    L’art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cosiddetta legge Maccanico), che ha esplicitamente stabilito che il controllo extracomunitario delle società concessionarie, italiane o CE, è consentito solo a condizione di reciprocità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 85/2004 – Prova testimoniale nel giudizio elettorale amministrativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. n. 570/1960, relativa all’esclusione della prova testimoniale nel giudizio amministrativo elettorale, perché irrilevante nel caso concreto: il verbale elettorale conteneva un’attestazione che negava implicitamente il fatto allegato dai ricorrenti, richiedendo la querela di falso.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio elettorale promosso davanti al TAR Campania per l’annullamento delle operazioni elettorali nel Comune di Bellona, i ricorrenti avevano dedotto gravi irregolarità: al termine del primo giorno di votazione il presidente di seggio aveva aperto l’urna per cercare una scheda mancante, ma nel verbale non vi era traccia di questo fatto. I ricorrenti intendevano provare l’irregolarità mediante testimonianza, impossibile nel giudizio amministrativo elettorale che ammette solo prove documentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania ha impugnato l’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico leggi elettorali comunali), nella parte in cui limita alle sole risultanze documentali i poteri istruttori nel giudizio elettorale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza. Il verbale delle operazioni elettorali attestava espressamente che «il presidente provvede a chiudere immediatamente l’urna contenente le schede votate e le sigilla»: tale attestazione equivale implicitamente alla negazione del fatto allegato dai ricorrenti (apertura dell’urna). Poiché l’efficacia di piena prova del verbale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., può essere posta in discussione solo con la querela di falso, la prova testimoniale richiesta sarebbe stata irrilevante ai fini della decisione, rendendo superfluo esaminare la questione di costituzionalità.

    Il principio

    Il verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a querela di falso non solo per le attestazioni esplicite del pubblico ufficiale, ma anche per le negazioni implicite: l’attestazione di chiusura immediata dell’urna equivale alla negazione dell’apertura, e la questione sull’ammissibilità della prova testimoniale diviene irrilevante ove la prova stessa non sia idonea a scalfire l’efficacia probatoria del verbale.

    Domande e risposte

    Perché nel giudizio elettorale amministrativo non è ammessa la prova testimoniale?

    Perché l’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. n. 570/1960 limita i poteri istruttori alle sole risultanze documentali, nella logica di una tutela rapida e concentrata degli interessi elettorali, affidata principalmente all’esame dei verbali e degli atti del procedimento.

    Che cos’è la querela di falso?

    È lo strumento processuale per contestare la veridicità di un atto pubblico: ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale fino a querela di falso. È proponibile sia in sede civile che in sede penale.

    I ricorrenti avrebbero potuto proporre querela di falso?

    Sì: era lo strumento idoneo a contrastare l’attestazione contenuta nel verbale. Non avendolo proposto, la prova testimoniale che intendevano far ammettere non avrebbe comunque potuto prevalere sull’efficacia probatoria del documento pubblico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2004 – Protesti cambiari e distinzione dall’assegno bancario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 4, comma 1, della legge n. 77/1955 in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, ritenendo ragionevole la distinzione di disciplina tra cambiale e assegno bancario quanto alle conseguenze del protesto.

    Di cosa si tratta

    La legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, disciplina la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, ossia degli elenchi in cui vengono inseriti i soggetti che non hanno onorato titoli di credito (cambiali e assegni) alla scadenza. Il Giudice di pace di Ferrara aveva dubitato della costituzionalità del regime dei protesti per le cambiali rispetto a quello previsto per gli assegni bancari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Ferrara ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge n. 77/1955, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 235/2000, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra le conseguenze del protesto sulla cambiale e quelle sul protesto dell’assegno bancario, ritenuta irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, ritenendo che la diversa natura giuridica della cambiale rispetto all’assegno bancario giustifichi un regime distinto quanto alle conseguenze del protesto. I parametri costituzionali ulteriori invocati (artt. 2, 4, 41 e 47) erano stati denunciati in relazione a inconvenienti di fatto e non a effetti giuridici contrari alla Costituzione, rendendoli palesemente incongrui come parametri di giudizio.

    Il principio

    La distinzione normativa tra cambiale e assegno bancario quanto alle conseguenze del protesto trova una giustificazione razionale nella diversa natura giuridica dei due titoli di credito; i parametri costituzionali invocati per denunciare mere inconvenienze di fatto, senza un effetto giuridico direttamente contrario alla Costituzione, sono incongrui e la questione è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Che cos’è il protesto cambiario?

    È l’atto formale con cui un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario) accerta il mancato pagamento di una cambiale o il mancato accettazione di una tratta alla scadenza. Ha effetti pregiudizievoli per il debitore, tra cui l’inserimento negli elenchi pubblici dei protestati.

    In cosa differisce il protesto sull’assegno bancario?

    L’assegno bancario ha una funzione principalmente di pagamento e non di credito; il mancato pagamento dell’assegno è disciplinato da normative specifiche (legge sull’assegno) che prevedono conseguenze in parte diverse rispetto al protesto cambiario, giustificate dalla diversa natura e funzione dei due strumenti.

    Quali sono le conseguenze pratiche dell’inserimento negli elenchi dei protesti?

    L’inserimento nell’elenco dei protestati può comportare difficoltà nell’ottenere credito bancario, nell’aprire conti correnti e nel concludere contratti che richiedano affidabilità creditizia. La cancellazione dall’elenco è disciplinata dalla legge n. 235/2000.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2004 – Identificazione del citato davanti al giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 21, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), che impone alla persona offesa di indicare le generalità della persona da citare. La norma non viola il diritto di azione né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 disciplina la competenza penale del giudice di pace. L’art. 21, comma 2, lett. e), stabilisce che l’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace deve contenere le generalità della persona citata, sì da consentirne la sicura individuazione. Il giudice rimettente riteneva eccessivamente oneroso per la persona offesa l’obbligo di acquisire tali dati identificativi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Napoli ha impugnato l’art. 21, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando che il requisito dell’indicazione delle generalità del citato ponesse un onere eccessivo sulla persona offesa e limitasse ingiustificatamente il diritto di agire in giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha osservato che non sussiste violazione del diritto di azione e di difesa: la persona offesa che ritenga l’acquisizione dei dati identificativi eccessivamente difficoltosa può comunque ricorrere alle vie della tutela giurisdizionale ordinaria davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela, senza dover necessariamente proporre la citazione diretta.

    Il principio

    L’obbligo di indicare le generalità della persona citata nell’atto introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace non viola il diritto di azione e di difesa: la persona offesa dispone in ogni caso della facoltà di presentare querela, che non richiede la medesima precisione identificativa dell’atto di citazione diretta.

    Domande e risposte

    Che cos’è la citazione diretta davanti al giudice di pace?

    È la modalità con cui la persona offesa può portare direttamente un procedimento penale davanti al giudice di pace, senza passare per il pubblico ministero, nei casi previsti dal d.lgs. n. 274/2000.

    Qual è la differenza rispetto alla querela?

    La querela è una dichiarazione con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente contro il responsabile del reato; non richiede la precisa identificazione dell’autore, che sarà accertata nelle indagini. La citazione diretta, invece, presuppone che la persona offesa già conosca le generalità del soggetto da citare.

    Perché il requisito delle generalità non è stato ritenuto eccessivo?

    Perché la persona offesa che non conosce le generalità del presunto autore dispone comunque dello strumento alternativo della querela, che consente di avviare il procedimento penale senza dover indicare l’identità completa del responsabile.

    Norme collegate