Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 414/2004 – legge finanziaria 2003 fondi rotativi trasferimenti imprese

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    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato l’art. 72 della legge finanziaria 2003 sui fondi rotativi per i contributi alle imprese, censurando la lesione della propria autonomia finanziaria e legislativa. La Corte ha dichiarato inammissibili parte delle questioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2003 aveva introdotto fondi rotativi che accentravano in capo allo Stato i contributi alle imprese, riducendo l’autonomia regionale nella gestione degli incentivi. La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione invocando gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione sul riparto di competenze post-riforma del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sui fondi rotativi per contributi alle imprese. Il parametro costituzionale invocato è artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Giudice rimettente: Regione Emilia-Romagna (ricorso diretto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ad alcuni commi, riservando a pronunce separate le restanti censure della Regione Emilia-Romagna sulla legge finanziaria 2003.

    Il principio

    Nel contenzioso Stato-Regioni sulla legge finanziaria, la Corte può dichiarare inammissibili questioni non adeguatamente motivate o che non soddisfano i requisiti di specificità della censura, riservando le altre a decisioni separate.

    Domande e risposte

    Cosa sono i fondi rotativi di cui all’art. 72 della legge finanziaria 2003?

    Sono fondi istituiti nello stato di previsione statale nei quali confluivano i contributi già destinati alle imprese: anziché erogazioni dirette, si prevedeva la restituzione a rotazione, con effetti sull’autonomia regionale.

    La riforma costituzionale del 2001 ha cambiato i rapporti Stato-Regioni?

    Sì, profondamente: la riforma del Titolo V ha ampliato le competenze regionali (art. 117) e l’autonomia finanziaria (art. 119), creando un contenzioso massivo sulla legge finanziaria 2003.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché la Regione non aveva sufficientemente motivato la lesione specifica alla propria sfera di competenza o aveva formulato censure troppo generiche, non idonee a fondare un giudizio nel merito.

  • Corte cost. n. 413/2004 – riparazione detenzione ingiusta condanna estera art. 314 cpp

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 314, comma 3, c.p.p. in materia di riparazione per detenzione ingiusta: la norma è interpretabile nel senso di includere anche la privazione della libertà subita in forza di una condanna straniera, senza necessità di intervento legislativo.

    Di cosa si tratta

    Un condannato aveva scontato una pena in Italia in esecuzione di una sentenza pronunciata all’estero, rivelatasi poi ingiusta. La Corte d’appello di Roma si era chiesta se la mancata previsione di questo caso nell’art. 314 c.p.p. fosse incostituzionale. La Corte ha risposto con una pronuncia interpretativa di rigetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non include la detenzione ingiusta derivante da sentenza di condanna pronunciata all’estero. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione: l’art. 314, comma 3, c.p.p. è interpretabile in modo conforme a Costituzione, ricomprendo anche la detenzione ingiusta derivante da esecuzione di condanna straniera.

    Il principio

    Il diritto alla riparazione per detenzione ingiusta non è precluso dalla legittimità formale del provvedimento: anche la detenzione patita in esecuzione di una sentenza di condanna straniera poi rivelatasi ingiusta dà diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p.

    Domande e risposte

    Quando sorge il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione?

    Ai sensi dell’art. 314 c.p.p., chi è stato prosciolto o per cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere dopo aver sofferto custodia cautelare ha diritto a un’equa riparazione, se non ha dato causa alla misura per dolo o colpa grave.

    La condanna straniera eseguita in Italia dà diritto alla riparazione?

    Sì, secondo l’interpretazione della Corte: la legittimità formale del provvedimento esecutivo non è ostativa al riconoscimento del diritto, che tutela l’integrità della persona.

    Cos’è una pronuncia interpretativa di rigetto?

    La Corte, invece di dichiarare la norma incostituzionale, indica l’interpretazione costituzionalmente corretta: la norma è salvata, ma solo nell’interpretazione indicata dalla Corte.

  • Corte cost. n. 412/2004 – legge finanziaria 2003 autorizzazione ambientale Province autonome

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    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato l’art. 77, comma 4, della legge finanziaria 2003 sull’autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, riservando le altre doglianze a pronunce successive.

    Di cosa si tratta

    Con ricorso diretto, la Provincia autonoma di Trento ha contestato che la legge finanziaria 2003 imponesse un regime di autorizzazione ambientale (IPPC) che invadeva le sue competenze legislative specialissime. La Corte ha esaminato la disposizione alla luce dello Statuto speciale e dell’obbligo di recepimento della direttiva europea IPPC.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sull’autorizzazione integrata ambientale per impianti nelle Province autonome. Il parametro costituzionale invocato è artt. 8 e 9 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972). Giudice rimettente: Provincia autonoma di Trento (ricorso diretto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, riservando a separate pronunce le restanti questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento contro la legge finanziaria 2003.

    Il principio

    La disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale prevista dalla legge finanziaria 2003 non lede le competenze legislative delle Province autonome nella misura in cui costituisce un adeguamento a obblighi europei uniformi.

    Domande e risposte

    Cosa è l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)?

    L’AIA è un provvedimento unico che sostituisce tutte le autorizzazioni ambientali separate (emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti, ecc.) per gli impianti più inquinanti. È richiesta dalla direttiva europea IPPC.

    Le Province autonome hanno competenza in materia ambientale?

    Sì, in base allo Statuto speciale: la Provincia autonoma di Trento ha competenze legislative primarie in alcune materie ambientali. Il conflitto è se la normativa statale le comprima illegittimamente.

    Perché la Corte ha riservato le restanti questioni?

    La legge finanziaria 2003 era stata impugnata su molti punti. La Corte ha deciso la questione ambientale separatamente, rimandando le altre censure a successive pronunce per ragioni di ordine processuale.

  • Corte cost. n. 411/2004 – immigrazione arresto obbligatorio Trento quinta serie

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    Serie di ordinanze del Tribunale di Trento sull’arresto obbligatorio degli stranieri, riunite e restituite dalla Corte a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Anche il Tribunale di Trento ha sollevato, in più procedimenti, la questione relativa all’arresto obbligatorio ex art. 14, comma 5-quinquies. Come per i tribunali di Modena, Roma e Torino, la Corte ha disposto la restituzione degli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, nella parte sull’obbligatorietà dell’arresto per l’inosservanza del provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e restituito gli atti al Tribunale di Trento, sempre in applicazione della sentenza n. 223/2004.

    Il principio

    La sentenza n. 223/2004 ha effetti erga omnes sull’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione: i giudizi ancora pendenti sulla stessa norma vengono risolti mediante restituzione degli atti.

    Domande e risposte

    Quanti tribunali italiani hanno sollevato la stessa questione?

    Almeno quattro: Modena, Roma, Torino e Trento, per centinaia di procedimenti complessivi. Il fenomeno è stato una delle più massicce ondate di questioni identiche nella storia della Corte Costituzionale.

    La sentenza n. 223/2004 è definitiva?

    Sì, le sentenze della Corte Costituzionale sono definitive e vincolanti per tutti i giudici. La norma dichiarata incostituzionale cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Dopo la restituzione, il Tribunale di Trento poteva ancora condannare?

    Il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter remaneva in vigore, ma l’arresto obbligatorio (comma 5-quinquies) era caduto: i giudizi sul merito dell’accusa dovevano proseguire senza quella coercizione.

  • Corte cost. n. 405/2004 – Inammissibilità questione arresto obbligatorio straniero Milano

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione sollevate dal Tribunale di Milano in un quarto gruppo di ordinanze, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Come nelle ordinanze nn. 402-404/2004, il Tribunale di Milano aveva sollevato questioni di legittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero inottemperante). A differenza degli altri gruppi, tuttavia, le cinque ordinanze di questo gruppo presentano difetti nella motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato l’iter processuale né dimostrato la concreta applicabilità della norma nel giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con cinque ordinanze di identico contenuto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non descrivono in modo sufficiente la fase processuale in cui ci si trovava: il rimettente si limita ad affermare che ‘l’instaurato giudizio direttissimo trova il suo necessario presupposto nell’intervenuto arresto obbligatorio in flagranza’, senza illustrare in modo adeguato il contesto processuale e la rilevanza della questione per la decisione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere motivata sull’iter processuale concreto: non è sufficiente affermare che il giudizio è stato instaurato grazie all’arresto obbligatorio se non si spiega in che modo la soluzione della questione incide sull’esito del procedimento in corso.

    Domande e risposte

    Perché questo gruppo di ordinanze milanesi ha avuto esito diverso rispetto ai gruppi nn. 402-404?

    Perché le ordinanze di questo quarto gruppo presentano difetti di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato la fase processuale concreta, limitandosi a un’affermazione generica sul nesso tra arresto obbligatorio e giudizio direttissimo.

    Cosa avrebbe dovuto motivare il Tribunale di Milano per superare il vaglio di ammissibilità?

    Avrebbe dovuto descrivere dettagliatamente lo stato del procedimento (fase dibattimentale, stadio raggiunto), chiarire in che modo la risposta alla questione costituzionale avrebbe influito sulla decisione da adottare, e non limitarsi a un richiamo generico al presupposto dell’arresto.

    La manifesta inammissibilità preclude definitivamente la questione?

    No. Il giudice rimettente può risollevare la questione in modo correttamente motivato. La manifesta inammissibilità per difetti formali dell’ordinanza di rimessione non impedisce un nuovo ricorso alla Corte, purché il vizio sia sanato con adeguata motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 410/2004 – immigrazione arresto obbligatorio Torino art. 3 13 97

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    Il Tribunale di Torino ha sollevato la questione aggiungendo anche il parametro dell’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), oltre agli artt. 3 e 13. La Corte ha restituito gli atti dopo la sentenza n. 223/2004.

    Di cosa si tratta

    Rispetto alle ordinanze romane e modenesi, il Tribunale di Torino ha aggiunto alla censura anche l’art. 97 Cost., ritenendo che l’arresto obbligatorio creasse problemi applicativi all’amministrazione. La questione è rimasta comunque assorbita dalla sentenza n. 223/2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, sull’arresto obbligatorio dello straniero inadempiente al provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Torino, in applicazione della sentenza n. 223/2004 sulla stessa norma.

    Il principio

    La restituzione degli atti è lo strumento con cui la Corte consente al rimettente di rivalutare la rilevanza di questioni già risolte da pronuncia di accoglimento su norma identica.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Torino ha invocato anche l’art. 97?

    L’art. 97 Cost. tutela il buon andamento della pubblica amministrazione. Il rimettente riteneva che l’obbligo di arrestare sistematicamente creasse inefficienze administrative, con un carico insostenibile sulle forze di polizia.

    La sentenza n. 223/2004 ha riguardato tutti i parametri?

    La Corte si è pronunciata sul parametro principale dell’irragionevolezza; la restituzione degli atti per gli altri parametri lascia al giudice il compito di valutare la residua rilevanza.

    Cosa è cambiato con il d.l. 241/2004?

    Il d.l. 241/2004 (poi conv. in l. 271/2004) ha modificato le norme sull’immigrazione in relazione all’arresto: la Corte lo cita come ius superveniens rilevante nella rivalutazione.

  • Corte cost. n. 404/2004 – Restituzione atti a Milano su arresto straniero inottemperante (III)

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un terzo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione. Le cinque ordinanze riunite evocano come parametri gli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Come per le ordinanze nn. 402 e 403/2004, si tratta di ulteriori procedimenti del Tribunale di Milano aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione. Questo terzo gruppo comprende cinque ordinanze identiche nella parte motiva, con una specificazione rilevante: viene evocato l’art. 13, terzo comma, Cost. (riserva di giurisdizione sull’arresto), non solo il terzo comma in via generica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione (libertà personale – riserva di giurisdizione). Rimettente: Tribunale di Milano, con cinque ordinanze identiche.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i cinque giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. La decisione è in linea con le analoghe ordinanze nn. 402 e 403/2004, motivata dalla necessità di rivalutazione alla luce di sopravvenienze normative.

    Il principio

    L’art. 13, terzo comma, Cost. prescrive che in casi eccezionali di necessità e urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma l’autorità giudiziaria deve convalidarli entro quarantotto ore. La previsione dell’arresto obbligatorio deve rispettare il canone di proporzionalità e la riserva di giurisdizione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 13, terzo comma, della Costituzione?

    Prevede che, nei casi eccezionali di necessità e urgenza, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che restringono la libertà personale, ma tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, che deve convalidarli entro le successive quarantotto ore pena la loro perdita di efficacia.

    Perché la Corte tratta separatamente questo gruppo di ordinanze milanesi rispetto ai nn. 402 e 403?

    Perché le ordinanze di questo gruppo specificano come parametro l’art. 13, terzo comma, Cost. in modo più preciso rispetto agli altri gruppi. La Corte separa i giudizi per rispettare la peculiarità del parametro evocato da ciascun gruppo di ordinanze.

    L’arresto obbligatorio è compatibile con l’art. 13, terzo comma, Cost.?

    La Corte, nella sentenza n. 223/2004 già menzionata, aveva dichiarato illegittima la previsione dell’arresto obbligatorio rilevando che non era rispettata la proporzionalità e che la sanzione penale (arresto) era automatica indipendentemente dalle circostanze concrete del caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 409/2004 – immigrazione arresto obbligatorio Roma art. 3 e 13

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    Ulteriore serie di ordinanze del Tribunale di Roma, aventi a oggetto la stessa norma sull’arresto obbligatorio degli stranieri, restituite alla luce della sentenza n. 223/2004 della Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Seconda tranche di procedimenti romani sulla medesima questione: il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione contro l’arresto obbligatorio dello straniero ex art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione. La Corte ha nuovamente riunito i giudizi e disposto la restituzione degli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, nella parte sull’obbligatorietà dell’arresto per il reato di inosservanza del provvedimento di allontanamento. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e restituito gli atti al Tribunale di Roma, a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata.

    Il principio

    L’arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale viola l’art. 13 Cost. quando non lascia alcun margine di valutazione al giudice; l’intervento del giudice rimettente deve rivalutare la situazione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze-gemelle ha prodotto questa questione in tutta Italia?

    Centinaia: i tribunali di tutta Italia (Modena, Roma, Torino, Trento, ecc.) hanno sollevato la medesima questione, generando un contenzioso massiccio che ha portato la Corte a emettere numerose ordinanze di restituzione.

    La sentenza n. 223/2004 ha effetto automatico sui procedimenti pendenti?

    Non automaticamente: serve che il giudice rimettente verifichi se la dichiarazione di incostituzionalità elimina la norma su cui si fonda il procedimento. Da qui la restituzione degli atti.

    L’art. 3 della Costituzione c’è entrato per quale motivo?

    Perché l’arresto obbligatorio è previsto per una contravvenzione, mentre per reati più gravi l’arresto è facoltativo: il rimettente ravvisava una disparità di trattamento irragionevole.

  • Corte cost. n. 403/2004 – Restituzione atti a Milano su arresto straniero inottemperante (II)

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un secondo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, in linea con le analoghe decisioni adottate per i giudizi nn. 398-402 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Come per l’ordinanza n. 402/2004, si tratta di un ulteriore gruppo di ordinanze del Tribunale di Milano relative all’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine del questore). Questo secondo gruppo comprende ordinanze depositate in date diverse rispetto al primo, con numeri di registro ordinanze distinti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con ordinanze del 2003-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, con la stessa motivazione delle analoghe ordinanze precedenti: necessità per il giudice rimettente di rivalutare la questione alla luce di sopravvenienze normative.

    Il principio

    La restituzione degli atti in serie omogenee di giudizi è uno strumento di razionalizzazione del contenzioso costituzionale: la Corte rinvia tutti i giudizi aventi medesimo oggetto al giudice a quo per una valutazione aggiornata, evitando di decidere questioni che potrebbero risultare irrilevanti o trasformate a seguito di modifiche normative.

    Domande e risposte

    Cosa sono le ‘sopravvenienze normative’ che giustificano la restituzione degli atti?

    Sono modificazioni del quadro legislativo intervenute dopo la proposizione della questione di legittimità: nuove leggi, decreti-legge convertiti, sentenze della stessa Corte costituzionale su norme connesse. Nel caso dell’immigrazione, rilevava soprattutto la sentenza n. 223/2004 della Corte.

    Il giudice rimettente è obbligato a risollevare la questione dopo la restituzione degli atti?

    No. Il giudice rimettente valuta autonomamente se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata nel mutato quadro normativo. Può decidere di non risollevarla se ritiene che le sopravvenienze abbiano eliminato la norma censurata o reso la questione priva di rilevanza.

    Come incide la sentenza n. 223/2004 su questi giudizi?

    La sentenza n. 223/2004 della Corte aveva già dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 14, comma 5-quinquies. I giudici rimettenti, ricevuta la restituzione degli atti, avrebbero dovuto verificare se quella sentenza avesse già eliminato il profilo di incostituzionalità da loro denunciato, e in caso affermativo concludere il procedimento in conseguenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 408/2004 – immigrazione arresto obbligatorio Tribunale Roma

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    Ottantasei procedimenti del Tribunale di Roma, promossi in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione contro l’arresto obbligatorio per inottemperanza al provvedimento di allontanamento, sono stati riuniti e restituiti in applicazione della sentenza n. 223/2004.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva censurato l’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione invocando sia il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sia la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.). La Corte, pur avendo già deciso con la sentenza n. 223/2004, ha riunito gli ottantasei procedimenti e li ha restituiti per la necessaria rivalutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Roma, stante la sopravvenuta sentenza n. 223/2004 che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’arresto obbligatorio previsto dalla norma impugnata.

    Il principio

    La libertà personale (art. 13 Cost.) non tollera misure coercitive automatiche prive di margini di apprezzamento giudiziale; la sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento su norma identica impone la restituzione degli atti.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Roma ha invocato anche l’art. 13?

    L’art. 13 tutela la libertà personale e richiede che ogni restrizione sia motivata dall’autorità giudiziaria: un arresto obbligatorio senza valutazione giudiziale pareva incompatibile con questa garanzia.

    Quale differenza tra le ordinanze 406, 407 e 408?

    Le prime due erano del Tribunale di Modena; questa è del Tribunale di Roma. Il parametro è leggermente diverso (aggiunto l’art. 13), ma la soluzione è identica: restituzione per sopravvenuta sentenza n. 223.

    Con quante ordinanze il Tribunale di Roma ha sollevato la questione?

    Con ottantasei ordinanze di analogo contenuto, che la Corte ha riunito in un’unica procedura.

  • Corte cost. n. 402/2004 – Restituzione atti a Milano su arresto straniero inottemperante (I)

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un primo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, con la stessa soluzione adottata per i giudizi analoghi del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato con numerose ordinanze (2002-2004) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione). Come negli altri giudizi analoghi, il tribunale procedeva a udienze di convalida dell’arresto di stranieri privi di titolo di soggiorno che non avevano ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con ordinanze del 2002-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per le stesse ragioni adottate nelle analoghe ordinanze relative ai Tribunali di Bologna e Firenze. Il giudice rimettente deve rivalutare la questione alla luce delle sopravvenienze normative.

    Il principio

    La coerenza delle soluzioni processuali adottate dalla Corte costituzionale in giudizi aventi oggetto e parametri identici – indipendentemente dal giudice rimettente – garantisce certezza e uniformità nell’applicazione dell’istituto della restituzione degli atti per sopravvenienze normative.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze del Tribunale di Milano erano incluse in questo primo gruppo?

    Il primo gruppo comprendeva ordinanze depositate tra il 2002 e il 2004. Le decisioni nn. 402, 403 e 404 trattano in modo separato i diversi gruppi di ordinanze milanesi, suddivisi per data di deposito.

    Perché lo stesso tribunale sollevava ripetutamente la stessa questione?

    Ogni procedimento penale è autonomo: il giudice non può ‘aspettare’ la decisione della Corte in un caso analogo ma deve sospendere ciascun giudizio e sollevare la questione nei confronti di ciascun imputato. Il numero elevato di procedimenti riflette l’alto numero di stranieri arrestati per quella fattispecie.

    La norma sulla legge Bossi-Fini è stata poi modificata?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio. Tale sentenza è intervenuta prima della decisione di queste ordinanze di restituzione degli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 401/2004 – Restituzione atti a Firenze su arresto straniero inottemperante

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in quattro giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero inottemperante), con la stessa soluzione processuale adottata per i giudizi del Tribunale di Bologna.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze, con quattro ordinanze del 2003 e 2004, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto di cui al comma 5-ter. I procedimenti riguardavano cittadini stranieri tratti in arresto in flagranza mentre si trovavano nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per allontanarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Firenze, con ordinanze del 4 aprile 2003 e del 23 gennaio 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i quattro giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per le stesse ragioni adottate per i giudizi del Tribunale di Bologna: sopravvenienze normative che richiedono una rivalutazione da parte del giudice rimettente della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente, motivata da sopravvenienze normative, vale anche quando il giudice rimettente è diverso da quello degli altri giudizi aventi il medesimo oggetto: ciascun giudice deve autonomamente rivalutare la rilevanza nel proprio procedimento.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, TU immigrazione?

    Consiste nel fatto dello straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartito dal questore entro il termine indicato nel provvedimento, nonostante sia stato espressamente avvertito delle conseguenze penali.

    Perché il Tribunale di Firenze aveva evocato l’art. 13 Cost. come parametro?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale e ne consente restrizioni solo nei casi e modi previsti dalla legge, con riserva di giurisdizione. La previsione dell’arresto obbligatorio, secondo il rimettente, poteva sacrificare sproporzionatamente la libertà personale dello straniero.

    Qual è l’effetto pratico dell’arresto obbligatorio nel procedimento penale per immigrazione clandestina?

    L’arresto in flagranza obbligatorio determina la presentazione dell’arrestato al giudice entro 48 ore per la convalida e l’eventuale applicazione di una misura cautelare, nonché il giudizio con rito direttissimo, accelerando notevolmente i tempi del processo.

    Norme collegate

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