Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 356/2004 – Conflitto attribuzioni ammissibilità Jannuzzi-Boccassini

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Napoli contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi nei confronti della magistrata Boccassini: il conflitto potrà procedere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni promosso dalla magistrata Ilda Boccassini contro il senatore Raffaele Jannuzzi (articoli sulla rivista Panorama), aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera del Senato del 6 febbraio 2003, che aveva dichiarato insindacabili tali opinioni ex art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in fase di ammissibilità (art. 37 l. n. 87/1953). Il ricorrente era il Tribunale di Napoli, I sezione civile; il convenuto il Senato della Repubblica. La delibera di insindacabilità riguardava articoli del sen. Jannuzzi sulla rivista Panorama riguardanti la magistrata Boccassini.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto (fase preliminare di ammissibilità). Sussistono sia i requisiti soggettivi (Tribunale con potere giurisdizionale costituzionalmente garantito; Senato competente a deliberare definitivamente sull’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.) che i requisiti oggettivi (il Tribunale lamenta lesione delle proprie attribuzioni da parte della delibera). Il conflitto proseguirà nel merito.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni, la Corte verifica solo l’esistenza della materia del conflitto e la competenza a risolverlo, senza pregiudicare il merito. È sufficiente che il ricorso contenga le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.

    Domande e risposte

    Cos’è la fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni?

    È la fase preliminare in cui la Corte verifica, senza contraddittorio, se esiste la materia di un conflitto di cui è competente a risolvere. Se il conflitto è ammissibile, si procede nel merito con la fase contenziosa.

    Quali sono i requisiti per l’ammissibilità di un conflitto di attribuzioni?

    Requisiti soggettivi: entrambe le parti devono essere poteri dello Stato. Requisiti oggettivi: il ricorrente deve lamentare la lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Il ricorso deve indicare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali rilevanti.

    L’ammissibilità pregiudica l’esito del conflitto nel merito?

    No. La pronuncia di ammissibilità lascia impregiudicata ogni valutazione nel merito: la Corte non decide ancora chi ha ragione, ma solo che il conflitto può proseguire.

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  • Corte cost. n. 354/2004 – Incentivi imprenditoria giovanile Comuni montani

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    La Corte dichiara inammissibile la questione della Regione Emilia-Romagna sull’art. 67 della legge finanziaria 2003 (incentivi all’imprenditoria giovanile nei Comuni montani): la censura poggiava su una premessa mai dimostrata, cioè che gli incentivi alle imprese giovanili costituiscano materia di potestà regionale esclusiva.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato l’art. 67 della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che estendeva ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti la normativa sugli incentivi all’imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, attribuendo al CIPE — su proposta del Ministro dell’economia — il potere di determinare criteri e procedure applicative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 67 della l. n. 289/2002, censurato in riferimento agli artt. 117, commi 4 e 6, e 119 Cost. nonché al principio di leale collaborazione. La Regione assumeva che gli incentivi alle imprese giovanili fossero materia di potestà regionale esclusiva. Ricorrente: Regione Emilia-Romagna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione: la premessa da cui muoveva la censura — che gli incentivi alle imprese giovanili siano materia di competenza regionale esclusiva — non era supportata da alcuna motivazione, ed era anzi dubbia in sé. La Regione non aveva dimostrato questa qualificazione, necessaria per fondare la doglianza. Anche l’ambito non esclusivamente regionale dell’intervento avrebbe richiesto ulteriore motivazione.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la Regione ricorrente deve motivare la qualificazione della materia come di propria competenza esclusiva. Se tale qualificazione è contestata e apoditticamente affermata senza argomentazione, la questione è inammissibile per genericità della censura.

    Domande e risposte

    Quando uno Stato può istituire fondi speciali a favore di enti locali nelle materie regionali?

    L’art. 119, comma 5, Cost. consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive a favore di determinati Comuni per promuovere lo sviluppo economico. La Corte non ha escluso che il fondo potesse essere istituito dallo Stato.

    Chi è il CIPE e qual è il suo ruolo in questa vicenda?

    Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. La norma impugnata gli attribuiva il potere di fissare criteri e procedure per gli incentivi, su proposta del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

    Che significa censura generica nel giudizio costituzionale in via principale?

    Significa che la Regione ha formulato la propria doglianza senza motivare adeguatamente i presupposti su cui si fonda. In questo caso, non aveva dimostrato che la materia fosse di competenza regionale esclusiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 353/2004 – Autonomia finanziaria Province Trento Bolzano e legge finanziaria

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige sull’art. 29, comma 18, della legge finanziaria 2003: la norma che prevede un decreto ministeriale sui flussi di cassa in mancanza di accordo è compatibile con l’autonomia finanziaria speciale.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige avevano impugnato l’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002), nella parte in cui attribuiva al Ministro dell’economia il potere di determinare con decreto i flussi di cassa verso gli enti in caso di mancato accordo sulle spese correnti entro il 31 marzo di ciascun anno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 29, comma 18, secondo periodo, l. n. 289/2002, censurato per violazione del Titolo VI dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e delle relative norme di attuazione, nonché dell’art. 119 Cost. e degli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale. Ricorrenti: Provincia autonoma di Bolzano (r.r. n. 20/2003), Provincia autonoma di Trento (r.r. n. 23/2003) e Regione Trentino-Alto Adige (r.r. n. 24/2003).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. La norma impugnata è letta come previsione transitoria e strumentale: il decreto ministeriale interviene solo in caso di mancato accordo e determina i flussi di cassa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, senza incidere sull’obbligo di pervenire all’accordo. Il Ministro agisce con potere tecnico, non discrezionale, ancorato a parametri oggettivi.

    Il principio

    Una norma statale che attribuisce al Ministro dell’economia il potere di determinare i flussi di cassa verso le Regioni e Province autonome in caso di mancato accordo non viola l’autonomia finanziaria speciale, se il potere è di natura tecnica, ancorato a parametri oggettivi e non implica discrezionalità politica.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno tra Stato e Regioni/Province speciali?

    È l’accordo annuale con cui gli enti ad autonomia speciale si impegnano a rispettare determinati obiettivi di finanza pubblica, concordati con il Ministero dell’economia. In mancanza di accordo entro il 31 marzo, interviene un decreto ministeriale.

    Il decreto ministeriale sui flussi di cassa comprime l’autonomia finanziaria delle Province?

    No, secondo la Corte: si tratta di una misura temporanea e tecnica che garantisce la continuità dei flussi mentre si negozia l’accordo, senza incidere sull’obbligatorietà dell’intesa.

    Quale differenza c’è tra potere tecnico e potere politico-discrezionale del Ministro?

    Il potere tecnico è ancorato a parametri oggettivi (obiettivi di finanza pubblica) e non lascia margini di scelta politica: è quello che la Corte ha ritenuto esercitato nella specie.

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  • Corte cost. n. 352/2004 – Cartella esattoriale termini iscrizione a ruolo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla riscossione delle imposte (cartella esattoriale e termine per la notifica): le ordinanze di rimessione presentano motivazione insufficiente sulla rilevanza e sull’individuazione delle questioni.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 24 e 25 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione imposte) per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost. Il caso riguardava cartelle esattoriali relative a somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivo versamento di Irpeg e Ilor.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 17 (nel testo vigente ante modifica d.lgs. n. 46/1999), 24 e 25 del d.P.R. n. 602/1973, censurati in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost. La Commissione tributaria rimettente contestava i termini per l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Nella prima ordinanza, la motivazione sulla rilevanza era insufficiente perché non indicava la norma ratione temporis applicabile. Nella seconda, il rimettente non considerava che al momento della notifica della cartella era già in vigore il nuovo art. 25 d.P.R. n. 602/1973 (modificato dal d.lgs. n. 193/2001), che non prevedeva alcun termine per la notifica.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve individuare con precisione la norma applicabile ratione temporis al caso concreto e motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza. L’insufficienza di motivazione su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la cartella esattoriale?

    È il documento con cui il concessionario della riscossione intima al contribuente il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall’ufficio finanziario. Deve essere notificata nei termini di legge.

    Perché la questione sul termine di notifica della cartella era inammissibile?

    Perché al momento della notifica contestata era già in vigore una nuova versione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 che non prevedeva alcun termine, e il rimettente non aveva considerato tale circostanza.

    Cosa si intende per manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?

    Una questione è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non ha rispettato i requisiti formali e sostanziali dell’ordinanza di rimessione (rilevanza, motivazione, individuazione della norma), rendendo impossibile per la Corte pronunciarsi nel merito.

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  • Corte cost. n. 351/2004 – Espulsione straniero convalida in contraddittorio

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Padova: dopo la sentenza n. 222/2004 che ha dichiarato illegittima la norma sull’espulsione immediata dello straniero senza previa convalida giudiziaria in contraddittorio, il giudice deve rivalutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Padova aveva sollevato con venti ordinanze questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), introdotto dal d.l. n. 51/2002 (conv. l. n. 106/2002), nella parte in cui consentiva l’esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera prima della convalida giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, censurato in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. La questione era se fosse costituzionalmente legittimo eseguire l’espulsione prima che il giudice avesse convalidato il provvedimento e sentito lo straniero. Giudice rimettente: Tribunale di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel frattempo, la sentenza n. 222/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata “nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera”. Il Tribunale deve ora valutare la persistente rilevanza della questione alla luce di tale pronuncia.

    Il principio

    Quando sopravviene una sentenza della Corte costituzionale che decide la medesima questione di legittimità sollevata in un altro giudizio, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione originaria alla luce della nuova pronuncia.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 222/2004?

    Aveva dichiarato illegittima la norma sull’espulsione immediata degli stranieri nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida si svolgesse in contraddittorio prima dell’accompagnamento alla frontiera, tutelando il diritto di difesa dello straniero.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere?

    Perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale da una pronuncia successiva: il giudice rimettente deve valutare se la questione abbia ancora rilevanza nel caso concreto.

    Quali garanzie spettano allo straniero nel procedimento di convalida dell’espulsione?

    Dopo la sentenza n. 222/2004, la convalida deve avvenire in contraddittorio, prima dell’esecuzione del provvedimento, con le garanzie del diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 350/2004 – Rimessione in termini e decreto ingiuntivo non notificato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla rimessione in termini nel processo civile: non è incostituzionale che l’art. 184-bis c.p.c. non si applichi alla notifica tardiva del decreto ingiuntivo per cause non imputabili al creditore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile. Il caso riguardava un creditore che non era riuscito a notificare tempestivamente un decreto ingiuntivo perché il fascicolo era andato smarrito dopo la registrazione del decreto. Il Presidente del Tribunale aveva concesso la rimessione in termini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 184-bis e 644 c.p.c. censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il rimettente contestava che la rimessione in termini non fosse applicabile alle decadenze verificatesi prima dell’instaurazione del processo (cd. situazioni esterne). Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. è istituto processuale limitato alle decadenze nelle attività difensive nel corso del giudizio già instaurato. La disciplina del decreto ingiuntivo e quella dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. non sono comparabili, e la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale è affidata alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. non si estende alle decadenze processuali verificatesi prima dell’instaurazione del giudizio, come la mancata notifica tempestiva del decreto ingiuntivo. Tale limitazione non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la rimessione in termini nel processo civile?

    L’istituto che consente alla parte di compiere un atto processuale tardivo quando la decadenza è dovuta a causa a lei non imputabile. È disciplinato dall’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.).

    Se il decreto ingiuntivo non viene notificato in tempo per cause fortuite, si perde?

    Sì, secondo questa pronuncia. Il creditore che non notifica il decreto ingiuntivo entro il termine dell’art. 644 c.p.c. per cause estranee al processo non può invocare la rimessione in termini.

    Quali rimedi restano al creditore che ha perso il decreto ingiuntivo per smarrimento del fascicolo?

    Può proporre una nuova domanda in via ordinaria, oppure richiedere un nuovo decreto ingiuntivo, ricominciando il procedimento monitorio.

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  • Corte cost. n. 349/2004 – Indagini giudice di pace senza avviso chiusura

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    La Corte dichiara manifestamente infondate (e in parte inammissibile) le questioni sul procedimento penale davanti al giudice di pace: la mancanza dell’avviso di chiusura delle indagini e lo svolgimento delle indagini da parte della polizia giudiziaria senza il diretto coordinamento del PM sono giustificate dalla semplicità del rito.

    Di cosa si tratta

    Più giudici di pace (Bari, Chieti, Montagnana, Otranto) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sul decreto legislativo n. 274/2000, che disciplina il procedimento penale davanti al giudice di pace. In particolare contestavano: l’assenza dell’avviso di chiusura delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) e la conduzione delle indagini da parte della polizia giudiziaria senza diretto controllo del PM.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 11, 14 e 15 del d.lgs. n. 274/2000 e art. 415-bis c.p.p., censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: Giudice di pace di Bari (r.o. 1193/2003), Chieti (r.o. 270/2004), Montagnana (r.o. 305/2004) e Otranto (r.o. 325/2004).

    La decisione della Corte

    La questione del GdP di Chieti è dichiarata manifestamente inammissibile (difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza). Le questioni dei GdP di Bari, Otranto e Montagnana sono dichiarate manifestamente infondate: il rito del giudice di pace è strutturalmente diverso dal rito ordinario, e le semplificazioni procedurali sono giustificate dalla minore gravità dei reati trattati.

    Il principio

    Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancanza dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e l’affidamento delle indagini alla polizia giudiziaria non violano gli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 Cost., in quanto le peculiarità del rito — calibrato su reati di minore gravità — giustificano le semplificazioni procedurali adottate dal legislatore.

    Domande e risposte

    Chi conduce le indagini nel procedimento davanti al giudice di pace?

    La polizia giudiziaria, senza il diretto coordinamento del pubblico ministero come avviene nel rito ordinario. La Corte ha ritenuto questa scelta costituzionalmente legittima.

    L’indagato davanti al giudice di pace ha diritto all’avviso di chiusura delle indagini?

    No, l’art. 415-bis c.p.p. non si applica al rito del giudice di pace. La Corte ha confermato la legittimità di questa scelta legislativa.

    Quando una questione di legittimità è dichiarata manifestamente inammissibile?

    Quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione o la sua rilevanza nel giudizio a quo, come avvenuto per il GdP di Chieti.

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  • Corte cost. n. 348/2004 – Insindacabilità parlamentare Pera dichiarazioni ANSA

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    Secondo conflitto sul caso Pera: la Corte annulla anche la seconda delibera del Senato che copriva le dichiarazioni rese all’ANSA il 16 giugno 1999 da Pera nei confronti di Caselli. Stessa motivazione: nessun nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Parallelo al n. 347/2004, questo conflitto riguarda dichiarazioni diverse (rese all’ANSA il 16 giugno 1999) ma sempre relative al procuratore Caselli, per le quali il Senato aveva adottato una seconda delibera di insindacabilità nella stessa seduta del 31 maggio 2000. Il ricorso era stato promosso dal GUP del Tribunale di Roma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (GUP Tribunale di Roma vs. Senato della Repubblica) in relazione alla deliberazione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. (doc. IV-quater n. 56). Le dichiarazioni erano state rese dal sen. Pera in risposta a una querela del magistrato Caselli.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spetta al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la deliberazione. Le dichiarazioni rese dal parlamentare in risposta a una querela — anche se rese nell’edificio del Senato — non sono funzionalmente collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il luogo in cui sono state rese non conferisce di per sé carattere di funzione parlamentare a un’intervista privata.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare a un giornalista, anche all’interno della sede parlamentare, non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. se manca un nesso funzionale con atti tipici dell’attività parlamentare.

    Domande e risposte

    Rileva il fatto che le dichiarazioni siano state rese all’interno del Palazzo del Senato?

    No. Il luogo in cui il parlamentare esprime le proprie opinioni non basta a rendere insindacabili le dichiarazioni se non esiste il nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Le dichiarazioni rese a un’agenzia di stampa in risposta a una querela sono insindacabili?

    Non automaticamente. Occorre verificare se si tratti dell’esplicitazione di un’opinione già espressa in un atto parlamentare, con identità sostanziale tra i due atti.

    Cosa distingue questo caso (n. 348) dalla sentenza n. 347/2004?

    Riguardano due diversi atti di accusa e due diverse delibere del Senato, ma la stessa logica: in entrambi i casi manca il nesso funzionale tra le opinioni espresse dal sen. Pera e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 347/2004 – Insindacabilità parlamentare caso Pera-Caselli

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    La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Caselli ed altri: l’articolo pubblicato sul Messaggero non presenta il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera del Senato che riteneva insindacabili le dichiarazioni del senatore Marcello Pera (articolo “I PM? Mostri a tre teste”, Messaggero, 14 gennaio 1999), con cui aveva offeso la reputazione del procuratore Giancarlo Caselli e di altri magistrati. Il Senato aveva votato l’insindacabilità nella seduta del 31 maggio 2000.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma, IV sezione penale vs. Senato della Repubblica) in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La questione è se le dichiarazioni del parlamentare fossero funzionalmente collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spetta al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la relativa deliberazione. Le opinioni espresse nell’articolo non presentano il necessario nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare: si tratta di critica politica alla magistratura riconducibile all’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, non di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni del parlamentare solo se sussiste un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio di atti tipici della funzione parlamentare. Non è sufficiente il mero contesto politico in cui le opinioni sono state espresse.

    Domande e risposte

    Quando le opinioni di un parlamentare sono insindacabili?

    Solo quando esiste un nesso funzionale con atti tipici dell’attività parlamentare (interrogazioni, interventi in aula, ecc.). Non basta che le dichiarazioni riguardino argomenti di interesse politico.

    Il luogo in cui si esprime il parlamentare rileva ai fini dell’insindacabilità?

    No. Anche dichiarazioni rese in sede parlamentare possono non essere insindacabili se manca il nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Che succede dopo l’annullamento della delibera del Senato?

    Il procedimento penale nei confronti del parlamentare può riprendere davanti all’autorità giudiziaria, che potrà valutare se le dichiarazioni integrino gli estremi del reato o esercizio del diritto di critica.

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  • Corte cost. n. 346/2004 – Cumulo pensione-retribuzione dipendenti UE in Italia

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma che non estende ai dipendenti delle Comunità europee in servizio in Italia l’esonero dal divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione già riconosciuto ai colleghi in servizio all’estero. La disparità è giustificata dai maggiori disagi del servizio all’estero.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che, in materia di pensioni di anzianità, escludevano i dipendenti delle Comunità europee in servizio in Italia dall’esonero dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. Il beneficio era invece riconosciuto ai colleghi con sede di servizio all’estero alla data del 1° febbraio 1991.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 7, comma 2, della legge n. 407/1990 e l’art. 6, comma 8-bis, del d.l. n. 148/1993 (conv. l. n. 236/1993) erano censurati in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Il giudice rimettente era la Corte dei conti, III sezione giurisdizionale centrale d’appello per la Regione Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza sotto entrambi i profili. Quanto all’art. 3 Cost., la categoria dei dipendenti in servizio all’estero non è omogenea a quella in servizio in Italia: il trasferimento all’estero comporta maggiori disagi economici, il che rende non irragionevole la deroga al divieto di cumulo solo per questi ultimi. Quanto agli artt. 4 e 35 Cost., il divieto di cumulo non pregiudica il diritto al lavoro.

    Il principio

    Non viola il principio di uguaglianza la norma che riserva l’esonero dal divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione ai soli dipendenti delle Comunità europee in servizio all’estero, in ragione dei maggiori disagi economici che tale servizio comporta rispetto al servizio in Italia.

    Domande e risposte

    Che cos’è il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione?

    Si tratta del divieto, previsto dalla legge, di percepire contemporaneamente una pensione di anzianità e un reddito da lavoro dipendente. Alcune categorie beneficiano di deroghe specifiche.

    Perché i dipendenti UE all’estero godono di un trattamento più favorevole?

    Perché il legislatore ha ritenuto che il servizio all’estero comporti disagi economici aggiuntivi, che giustificano la deroga eccezionale al divieto di cumulo.

    Cosa cambia per il dipendente UE in servizio in Italia dopo questa decisione?

    Nulla: la Corte conferma che il regime meno favorevole per i dipendenti in servizio in Italia è costituzionalmente legittimo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 330/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 329/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate