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In sintesi
- L'art. 157-bis TUIR riconosce alle imprese armatoriali che hanno optato per la tonnage tax (art. 155 TUIR) un credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate.
- La norma è stata inserita dal D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 ed è in vigore dal 31 dicembre 2024.
- Il credito d'imposta è pari all'IRES calcolata sul reddito determinato in via forfetaria ai sensi dell'art. 156 TUIR.
- Il beneficio è commisurato ai giorni in cui la nave è effettivamente locata a scafo nudo (bareboat charter).
- La disposizione evita la doppia imposizione e mantiene il regime forfetario competitivo per gli operatori dello shipping italiano.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 157 bis TUIR – Credito d’imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate.In vigore dal 31/12/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19
“1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu’ navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell’opzione di cui all’articolo 155 spetta un credito d’imposta in misura pari all’imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell’articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e’ stata locata a scafo nudo.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Indice dei contenuti
Credito d'imposta sulla locazione a scafo nudo: la nuova tutela per la tonnage tax
L'articolo 157-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 in attuazione della riforma fiscale, colma una lacuna storica del regime della tonnage tax italiana disciplinato dagli articoli 155-161 TUIR. La norma riconosce alle imprese armatoriali che hanno esercitato l'opzione per la determinazione forfetaria del reddito un credito d'imposta proporzionale all'imposta calcolata sui giorni in cui le navi agevolate sono state concesse in locazione a scafo nudo (bareboat charter).
Il quadro della tonnage tax e il problema della locazione a scafo nudo
Il regime della tonnage tax, regolato dall'art. 155 TUIR, consente alle compagnie di navigazione di optare per la determinazione del reddito imponibile in misura forfetaria sulla base del tonnellaggio netto delle navi, indipendentemente dai ricavi e dai costi effettivi. Si tratta di un regime sostitutivo molto diffuso in Europa, finalizzato a sostenere la competitivita' dell'armamento nazionale. La locazione a scafo nudo, tuttavia, e' tradizionalmente esclusa dalle attività qualificanti perché considerata mera locazione finanziaria del bene-nave: l'armatore noleggiatore non gestisce direttamente l'attività di trasporto marittimo.
Esempio pratico: Tizio armatore e la nave "Stella Maris"
Si supponga che la società Tizio Shipping S.p.A., con sede a Genova, abbia optato per la tonnage tax dal 2022 sulla nave portacontainer "Stella Maris" di 25.000 tonnellate nette. Nel 2025, per esigenze operative, Tizio decide di locare a scafo nudo la nave alla compagnia greca Caio Maritime per 120 giorni. Senza l'art. 157-bis, quei 120 giorni sarebbero stati esclusi dal regime forfetario e i canoni di locazione avrebbero concorso ordinariamente al reddito d'impresa, con un onere fiscale potenzialmente molto più elevato. Grazie alla nuova norma, Tizio può invece scomputare dall'IRES dovuta un credito d'imposta pari all'IRES calcolata sui 120 giorni in regime forfetario ex art. 156 TUIR, neutralizzando di fatto l'effetto pregiudizievole della locazione a scafo nudo.
Calcolo del credito d'imposta e profili dichiarativi
Il credito si determina applicando la metodologia forfetaria dell'art. 156 TUIR (coefficienti per scaglioni di tonnellaggio) limitatamente ai giorni di locazione a scafo nudo. L'importo così ottenuto e' moltiplicato per l'aliquota IRES vigente (24%) e costituisce il credito spettante. In dichiarazione dei redditi, il credito andrà indicato nel quadro RU del modello Redditi SC, utilizzabile in compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 ovvero in diminuzione dell'IRES dovuta.
Ratio della norma e impatti per gli operatori
La ratio del legislatore e' duplice: da un lato, evitare che l'operatore in tonnage tax sia penalizzato fiscalmente dalla scelta gestionale di mettere a reddito la nave tramite bareboat charter durante periodi di sotto-utilizzo o crisi del mercato dei noli; dall'altro, allineare la disciplina italiana agli standard europei, dove la maggior parte dei sistemi di tonnage tax (Olanda, Cipro, Malta) prevede una qualche forma di tutela per la locazione a scafo nudo. L'effetto pratico e' un significativo incentivo alla flessibilita' operativa e alla permanenza degli armatori nel regime opzionale, riducendo il rischio di fuoriuscita dal sistema in occasione di operazioni straordinarie di flotta. Resta inteso che il credito d'imposta non sostituisce il regime ordinario: la nave deve restare nel perimetro della tonnage tax e la locazione non deve trasformare l'attività dell'armatore in mera attività di puro noleggio finanziario, pena la decadenza dell'opzione ex art. 157 TUIR.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Regime fiscale di trust trasparenti e opachi
Art. 157-bis TUIR
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Chi può beneficiare del credito d'imposta dell'art. 157-bis TUIR?
Possono beneficiare del credito d'imposta esclusivamente le imprese armatoriali residenti in Italia che hanno esercitato l'opzione per la tonnage tax ai sensi dell'art. 155 TUIR, limitatamente alle navi rientranti nel regime forfetario e per i periodi in cui le stesse sono locate a scafo nudo.
Come si calcola in concreto il credito d'imposta?
Il credito e' pari all'IRES che si sarebbe pagata in regime forfetario ex art. 156 TUIR per i giorni di locazione a scafo nudo: si applicano i coefficienti per scaglione di tonnellaggio netto, si rapporta il reddito ai giorni di bareboat charter e si applica l'aliquota IRES del 24%.
Il credito d'imposta e' compensabile in F24?
Il credito d'imposta va indicato nel quadro RU del modello Redditi SC. Salvo specifiche limitazioni eventualmente introdotte da provvedimento attuativo, il credito può essere utilizzato in diminuzione dell'IRES dovuta o in compensazione orizzontale tramite modello F24 ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.
L'art. 157-bis si applica anche alle locazioni a scafo nudo verso società del gruppo?
La norma non distingue tra controparti terze e infragruppo: il credito spetta per qualsiasi locazione a scafo nudo di nave agevolata. Tuttavia, nelle operazioni infragruppo restano applicabili le ordinarie regole sul transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR) per la determinazione del corrispettivo.
Da quando si applica la nuova disciplina?
L'art. 157-bis TUIR e' in vigore dal 31 dicembre 2024, a seguito dell'inserimento operato dall'art. 19 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, e si applica quindi alle locazioni a scafo nudo che producono effetti nel periodo d'imposta in corso a tale data e successivi.
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