Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 258/2004 – Accordi transfrontalieri Regioni e potere estero dello Stato

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    La Corte afferma che la Regione Veneto aveva il diritto di concludere l’accordo di cooperazione transfrontaliera con i Länder austriaci nell’ambito del programma Interreg III A, ma che allo Stato non spettava inibire tale conclusione con la nota ministeriale impugnata. La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia vedono invece il loro conflitto dichiarato inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano avevano firmato nel 2002 un accordo di cooperazione transfrontaliera con i Länder austriaci Tirolo, Carinzia e Salisburgo, nell’ambito del programma comunitario Interreg III A, senza la preventiva intesa con il Governo richiesta dalla legge n. 948 del 1984. Il Governo aveva poi emanato una nota ministeriale che contestava tale modalità operativa. Da ciò nacquero due conflitti di attribuzioni incrociati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitti di attribuzioni: il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’accordo transfrontaliero sottoscritto senza previa intesa governativa (violazione art. 117 Cost. e art. 5, l. n. 948/1984); la Provincia autonoma di Bolzano aveva a sua volta contestato la nota ministeriale n. 200/00472/89.6 del 31 maggio 2002 del Ministro per gli affari regionali che ne limitava il potere estero.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto statale nei confronti di Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Bolzano; afferma che spetta alla Regione Veneto concludere l’accordo transfrontaliero; afferma che non spetta allo Stato emanare la nota ministeriale nei termini in cui era stata formulata, riconoscendo le competenze regionali nel quadro del rinnovato Titolo V della Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni e le Province autonome possono esercitare il proprio potere estero, concludendo accordi di cooperazione transfrontaliera con enti di Stati esteri, nelle materie di propria competenza e nell’ambito di programmi comunitari come Interreg, nel rispetto dei limiti costituzionali e delle procedure previste dalla legge, senza che lo Stato possa inibire tale attività con atti non conformi al riparto di attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli accordi di cooperazione transfrontaliera?

    Sono intese stipulate da enti territoriali (Regioni, Province autonome) di paesi confinanti per realizzare progetti comuni in settori di competenza locale, spesso nell’ambito di programmi finanziati dall’Unione europea come Interreg.

    Perché era necessaria l’intesa con il Governo?

    La legge n. 948 del 1984, che ratifica la Convenzione di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera, prevede che le Regioni debbano ottenere la previa intesa governativa per stipulare accordi con enti di Stati esteri, a tutela della coerenza della politica estera nazionale.

    Come cambia il quadro con la riforma del Titolo V del 2001?

    La riforma ha ampliato le competenze regionali in materia di rapporti internazionali e con l’UE (art. 117, comma 9, Cost.), attribuendo alle Regioni poteri più ampi di collaborazione transfrontaliera nelle materie di loro competenza.

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  • Corte cost. n. 198/2004 – Leggi regionali anti-condono illegittime

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    La Corte dichiara incostituzionali le leggi regionali di Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche ed Emilia-Romagna che vietavano o limitavano il condono edilizio statale. Le Regioni non possono adottare norme che si contrappongono direttamente a una legge statale di condono nella misura in cui essa esprime principi fondamentali della materia concorrente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quattro leggi regionali (Toscana l. 55/2003, Friuli-Venezia Giulia l. 22/2003, Marche art. 4 l. 29/2003, Emilia-Romagna) che, in risposta al condono edilizio statale dell’art. 32 d.l. 269/2003, avevano introdotto divieti o limitazioni alla sanatoria degli abusi edilizi nel rispettivo territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo contestava che le leggi regionali violassero la competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.). La posizione delle Regioni era che potessero esercitare la propria competenza concorrente nel senso più restrittivo rispetto alla normativa statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte e quattro le leggi regionali. Le Regioni non possono neutralizzare integralmente una legge statale di condono, poiché essa esprime scelte di principio nella materia concorrente del governo del territorio. Tuttavia, come chiarito dalla sentenza n. 196/2004, le Regioni mantengono la facoltà di fissare condizioni più restrittive rispetto a quelle statali.

    Il principio

    In materia di governo del territorio, le Regioni non possono emanare leggi che disapplichino in toto la disciplina statale del condono edilizio. La competenza regionale concorrente si esercita entro i principi fondamentali posti dallo Stato, potendo solo renderli più restrittivi, non neutralizzarli.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza rispetto alla sentenza n. 196/2004?

    La n. 196 ha dichiarato incostituzionali alcuni commi della legge statale perché troppo rigidi verso le Regioni; la n. 198 dichiara incostituzionali le leggi regionali che andavano nel senso opposto, vietando completamente il condono. I due provvedimenti delimitano il perimetro della competenza concorrente.

    Le leggi regionali annullate avevano prodotto effetti?

    Sì, erano già in vigore. L’annullamento retroattivo travolge gli effetti prodotti, salvo i rapporti già esauriti.

    Cosa possono fare le Regioni dopo questa sentenza?

    Possono fissare limiti più restrittivi (volumi inferiori, meno tipologie sanabili) ma non vietare completamente il condono edilizio statale.

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  • Corte cost. n. 255/2004 – Fondo unico spettacolo e competenza legislativa regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione della Regione Toscana sull’art. 1 del decreto-legge n. 24/2003, che disciplinava i criteri di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS). La materia rientra nelle «attività culturali» a legislazione concorrente, ma la norma statale si limita ai principi fondamentali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 24 del 2003 (convertito dalla legge n. 82/2003) aveva disciplinato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge n. 163/1985. La Regione Toscana aveva impugnato la norma sostenendo che lo spettacolo fosse materia di competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito in legge n. 82/2003. Parametri costituzionali: artt. 117 (riparto di competenza), 118 (sussidiarietà) e 119 (autonomia finanziaria regionale) della Costituzione. Rimettente: Regione Toscana in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La materia dello spettacolo rientra nella «promozione e organizzazione di attività culturali», affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), non alla competenza residuale esclusiva delle Regioni. La norma statale impugnata si limita a stabilire principi fondamentali della materia, nei limiti consentiti dall’art. 117, terzo comma.

    Il principio

    Le attività dello spettacolo rientrano nella materia «promozione e organizzazione di attività culturali» a legislazione concorrente ex art. 117, terzo comma, della Costituzione. In tale ambito lo Stato può legiferare sui principi fondamentali; la disciplina di dettaglio e le funzioni amministrative spettano alle Regioni, salvo il principio di sussidiarietà che può giustificare un intervento statale unitario.

    Domande e risposte

    Che cos’è il Fondo unico per lo spettacolo (FUS)?

    Istituito dalla legge n. 163/1985, il FUS è lo strumento principale di finanziamento pubblico statale delle attività di spettacolo (teatro, musica, danza, circo). Le risorse vengono ripartite annualmente tra i diversi settori con decreti ministeriali.

    Perché la Regione sosteneva che lo spettacolo fosse di competenza regionale esclusiva?

    Perché il catalogo delle materie dell’art. 117 Cost. non menziona espressamente lo spettacolo: la Regione deduceva che rientrasse nella competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma). La Corte ha respinto questa tesi, ricondducendo la materia alle «attività culturali» a competenza concorrente.

    Che tipo di legge statale è consentita nelle materie a legislazione concorrente?

    Solo la legge di principio fondamentale: lo Stato può fissare i criteri generali, ma la disciplina di dettaglio e le funzioni amministrative di esecuzione spettano alle Regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale.

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  • Corte cost. n. 257/2004 – Espulsione straniero e obbligo di traduzione del decreto

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione. Le norme prevedono che il decreto di espulsione possa essere notificato allo straniero in inglese, francese o spagnolo anche se non conosce queste lingue.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali avevano dubitato della legittimità costituzionale delle norme sull’espulsione degli stranieri, in particolare nella parte in cui consentono di notificare il decreto di espulsione in una delle tre lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo) senza verificare che lo straniero conosca effettivamente quella lingua. Il problema riguarda la tutela della libertà personale e il principio di eguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate dal Tribunale di Venezia (sez. distaccata di San Donà di Piave), dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano: illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, e dell’art. 14, comma 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, per la presunzione di conoscenza di lingue veicolari ai fini della notifica del decreto di espulsione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Venezia (per difetto di rilevanza) e non fondate le questioni sollevate dai Tribunali di Pescara e di Milano, ritenendo che la scelta del legislatore di indicare tre lingue veicolari per la notifica del decreto di espulsione non violi i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La previsione che il decreto di espulsione possa essere notificato allo straniero in inglese, francese o spagnolo è costituzionalmente legittima: l’indicazione di tre lingue veicolari di larga diffusione internazionale non introduce una presunzione assoluta irragionevole, né viola le garanzie di libertà personale di cui all’art. 13 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 13, comma 7, del Testo unico immigrazione in materia di notifica?

    Prevede che il decreto di espulsione sia notificato allo straniero con la traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, quando ciò non sia possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

    Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità?

    Perché ritenevano che la presunzione di conoscenza di una delle tre lingue veicolari potesse ledere il diritto di conoscere i motivi del provvedimento restrittivo della libertà personale, in contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.

    Perché la questione del Tribunale di Venezia è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza della questione rispetto al caso concreto sottoposto al suo esame.

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  • Corte cost. n. 254/2004 – Indennità integrativa speciale e buonuscita dei pubblici dipendenti

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 3, comma 2, della legge n. 87/1994, riguardante il computo dell’indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti. La decisione di inammissibilità si basa sulla verifica preliminare della legittimazione del Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, disciplina il computo dell’indennità integrativa speciale (IIS) nella determinazione dell’indennità di buonuscita (TFR) dei pubblici dipendenti. La questione è nata da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’ex dipendente dell’istruzione, cui l’INPDAP di Salerno aveva negato tale computo. Il Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario, si era interrogato sulla propria legittimazione a sollevare la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 97 (buon andamento della pubblica amministrazione). Rimettente: Consiglio di Stato, seconda sezione, in sede di parere su ricorso straordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Pur avendo il Consiglio di Stato affrontato la questione preliminare della propria legittimazione a sollevare incidenti costituzionali in sede di parere su ricorso straordinario, la Corte rileva un vizio che impedisce l’esame nel merito.

    Il principio

    Il Consiglio di Stato in sede di espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presenta caratteristiche che pongono questioni sulla sua natura di «giurisdizione» ai fini della rimessione incidentale. L’inammissibilità può derivare da vizi nel modo in cui la questione è stata formulata o da una carente motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

    È un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale davanti al TAR. Il Consiglio di Stato esprime un parere vincolante (dopo la legge n. 69/2009), sulla base del quale il Presidente della Repubblica emette il decreto decisorio.

    L’indennità integrativa speciale entra nella buonuscita?

    La legge n. 87/1994 si proponeva di chiarire le regole per il computo dell’IIS nel TFR dei pubblici dipendenti. La questione riguardava se determinate componenti retributive dovessero essere incluse nella base di calcolo della buonuscita.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità dipende da un vizio processuale o formale; l’infondatezza presuppone un esame del merito. La Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere esaminata nel merito per ragioni procedurali, lasciando aperta la questione sostanziale sull’IIS nella buonuscita.

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  • Corte cost. n. 197/2004 – Restituzione atti condono edilizio giudici rimettenti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (TAR Emilia-Romagna sezione di Parma, TAR Piemonte e GIP Tribunale di Verona) che avevano sollevato questioni sull’art. 32 del d.l. 269/2003. La sentenza n. 196/2004, pronunciata contestualmente, ha modificato la disciplina impugnata rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici (il TAR Emilia-Romagna sezione di Parma, il TAR Piemonte e il GIP del Tribunale di Verona) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in materia di condono edilizio. Le questioni erano in parte analoghe a quelle decise con la sentenza n. 196 del 2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti contestavano disposizioni dell’art. 32 del d.l. 269/2003 in riferimento a parametri costituzionali relativi alle competenze regionali in materia di governo del territorio. Le questioni erano connesse a quelle risolte con la sentenza n. 196/2004.

    La decisione della Corte

    La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, dispone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La sentenza n. 196/2004 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina impugnata, modificando sostanzialmente il quadro normativo. I giudici a quibus devono quindi riesaminare la rilevanza e la perdurante applicabilità delle questioni originariamente sollevate.

    Il principio

    Quando una pronuncia della Corte sopravvenuta nel corso del giudizio incidentale modifica sostanzialmente la normativa su cui si fondavano le questioni di legittimità costituzionale, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti perché valutino la persistente rilevanza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    Significa che la Corte non decide nel merito e rimanda i fascicoli ai giudici che avevano sollevato le questioni, affinché rivalutino se le questioni siano ancora rilevanti dopo la sopravvenuta sentenza n. 196/2004.

    I giudici rimettenti sono obbligati a risollevare le questioni?

    No. Dopo aver riesaminato la normativa modificata, possono ritenere le questioni superate oppure sollevarle nuovamente in forma riformulata.

    Quando si utilizza questo meccanismo?

    La Corte ricorre alla restituzione degli atti nei casi in cui, durante il giudizio incidentale, sopravvenga una modifica normativa che rende incerto se la questione sia ancora pertinente al caso concreto davanti al giudice a quo.

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  • Corte cost. n. 256/2004 – Fondo unico spettacolo e competenze regionali

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi della Regione Toscana contro i decreti ministeriali che disciplinavano i criteri di erogazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per musica e danza. La questione riguardava il riparto di competenze Stato–Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a due decreti del Ministro per i beni e le attività culturali (d.m. n. 47/2002 per la musica e d.m. n. 188/2002 per la danza), che fissavano i criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. La Regione sosteneva che, dopo la riforma costituzionale del 2001, lo spettacolo fosse diventato materia di competenza residuale o concorrente regionale, e che lo Stato non potesse più disciplinarla con regolamenti ministeriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Toscana: contestazione dei decreti ministeriali attuativi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui il Governo continuava a esercitare potere regolamentare in materie asseritamente divenute di competenza regionale con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del procedimento erano intervenute modifiche normative che avevano reso privi di oggetto i ricorsi regionali, privando di attualità la lesione delle attribuzioni invocata dalla Regione Toscana.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere in un conflitto di attribuzioni può essere dichiarata quando le norme impugnate siano state abrogate o sostituite in modo da rendere priva di oggetto la contestazione originaria, anche nell’ambito del complesso riparto di competenze Stato–Regioni in materia di spettacolo successivo alla riforma del Titolo V.

    Domande e risposte

    Che cos’è il Fondo unico per lo spettacolo?

    Il FUS è un fondo istituito dalla legge n. 163 del 1985 per il sostegno finanziario di enti, istituzioni e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

    Perché la Regione Toscana aveva sollevato il conflitto?

    Perché riteneva che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la materia “spettacolo” fosse passata alla competenza regionale e che lo Stato non potesse più disciplinarla con regolamenti, né erogare direttamente finanziamenti con vincoli di destinazione.

    Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che, nel corso del giudizio, è venuta meno la ragione originaria del conflitto (ad esempio per abrogazione o modifica della norma contestata), così la Corte non deve pronunciarsi nel merito.

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  • Corte cost. n. 253/2004 – Custodia cautelare all’estero e termini di fase

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 722 c.p.p.: la norma, nella parte in cui non computava la custodia cautelare subita all’estero ai fini dei termini di fase, viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione. Il periodo di detenzione all’estero in attesa di estradizione deve essere conteggiato anche per i termini di fase, non solo per la durata complessiva.

    Di cosa si tratta

    Un imputato per reati di droga (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) era stato arrestato in Olanda il 29 marzo 1999 su richiesta di estradizione italiana, vi era rimasto detenuto fino al 9 gennaio 2003 e poi estradato. Condannato in primo grado, aveva subito un annullamento con rinvio dalla Cassazione, con conseguente regresso del procedimento. Aveva quindi chiesto la scarcerazione per decorrenza del doppio dei termini di fase. L’art. 722 c.p.p. computava la detenzione estera solo per la durata complessiva, non per i termini di fase.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione italiana rilevasse ai fini del computo dei termini di fase (artt. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza) e 13 (libertà personale) della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 722 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice».

    Il principio

    La privazione della libertà personale subita all’estero in esecuzione di una domanda di estradizione dello Stato italiano è funzionalmente equiparabile alla custodia cautelare in Italia: deve pertanto essere computata anche ai fini dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p., pena una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della garanzia costituzionale della libertà personale (art. 13 Cost.).

    Domande e risposte

    Che cosa sono i termini di fase nella custodia cautelare?

    I termini di fase (art. 303 c.p.p.) stabiliscono la durata massima della custodia cautelare in ogni fase del procedimento (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di primo grado, appello, Cassazione). Il loro superamento obbliga il giudice a rimettere in libertà l’imputato.

    Prima della sentenza, come veniva trattata la detenzione all’estero?

    L’art. 722 c.p.p., nella versione modificata dal d.l. n. 306/1992, computava la detenzione estera solo ai fini della durata complessiva della custodia cautelare (art. 303, comma 4), non dei singoli termini di fase. Ciò consentiva che l’imputato restasse detenuto più a lungo del consentito in caso di regresso del procedimento.

    Questa sentenza vale retroattivamente?

    Le sentenze di illegittimità costituzionale producono effetti ex tunc (retroattivi), salvo i rapporti esauriti: l’imputato del caso poteva quindi richiedere la scarcerazione computando il periodo di detenzione in Olanda ai fini dei termini di fase.

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  • Corte cost. n. 196/2004 – Condono edilizio e competenze regionali

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 32 del d.l. 269/2003 sul condono edilizio. I commi 25 e 26 violano le competenze legislative regionali in materia di governo del territorio perché non consentono alle Regioni di determinare limiti volumetrici più restrittivi né di regolare le condizioni per la sanatoria. Anche il comma 14 è dichiarato incostituzionale nella parte lesiva dell’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    Sei Regioni (Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia) hanno impugnato numerosi commi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina il condono edilizio straordinario. Le Regioni sostenevano che la legge statale invadeva le loro competenze in materia di governo del territorio, riconosciute dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi regionali contestavano più commi dell’art. 32 del d.l. 269/2003. In particolare, i commi 25 e 26 imponevano limiti volumetrici e tipologie di abusi sanabili fissati dallo Stato senza lasciare alle Regioni margini di adattamento. Il parametro costituzionale era l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alle Regioni competenza concorrente in materia di governo del territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 32 nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli statali; del comma 26 nella parte in cui non prevede che la Regione possa regolare condizioni e modalità per la sanatoria di tutte le tipologie di abuso; del comma 14 nella parte lesiva dell’autonomia regionale. Rimette ad altra pronuncia le questioni sugli artt. 14, 21 e commi 21-23.

    Il principio

    In materia di governo del territorio, spettante alla legislazione concorrente, lo Stato può dettare i principi fondamentali del condono edilizio, ma deve lasciare alle Regioni la facoltà di fissare limiti più restrittivi e di disciplinare le condizioni di sanatoria degli abusi nel proprio territorio.

    Domande e risposte

    Potevano le Regioni vietare del tutto il condono?

    La Corte non si pronuncia su questo punto nella presente sentenza, riservandosi la decisione su alcune questioni. Tuttavia afferma che le Regioni possono fissare limiti più restrittivi di quelli statali.

    Cosa cambia concretamente per i cittadini che avevano presentato domanda di condono?

    Le Regioni ora possono adottare leggi che riducano i volumi massimi sanabili o escludano alcune tipologie di abuso rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.

    Quali commi dell’art. 32 restano validi?

    La Corte salva i commi non espressamente dichiarati incostituzionali e riserva ulteriori decisioni sulle questioni pendenti relative ad altri commi dello stesso articolo.

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  • Corte cost. n. 252/2004 – Dirigenza regionale siciliana e copertura finanziaria

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10/2000, relativa alla dirigenza e ai rapporti di lavoro regionali. La Corte dei conti aveva dubitato della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 39 della legge regionale siciliana n. 10 del 2000 disciplina aspetti della dirigenza e dei rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per presunte violazioni del principio di uguaglianza e dell’obbligo di copertura finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza) e 81, quarto comma (copertura finanziaria), della Costituzione. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti necessari, in particolare in punto di rilevanza nel giudizio a quo o di adeguata motivazione dei dubbi di costituzionalità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale deve essere motivata in modo specifico, indicando con precisione le norme impugnate, i parametri costituzionali violati e il nesso di rilevanza con il giudizio principale. L’assenza di tali requisiti determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì: la Corte dei conti in sede giurisdizionale (non in sede di controllo) è un giudice a tutti gli effetti, legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei giudizi pendenti davanti a sé.

    Che cosa prevede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

    Impone che ogni legge che comporti oneri finanziari nuovi o maggiori indichi anche i mezzi per farvi fronte (principio di copertura finanziaria). È uno dei principi fondamentali del diritto di bilancio costituzionale.

    Le leggi delle regioni a statuto speciale come la Sicilia sono soggette al controllo della Corte costituzionale?

    Sì: le leggi regionali, comprese quelle delle regioni a statuto speciale, sono sottoposte al controllo di legittimità costituzionale, sia in via incidentale (su rimessione di un giudice) sia in via principale (su ricorso dello Stato).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 251/2004 – Intercettazioni in luoghi privati e inviolabilità del domicilio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa alle intercettazioni nei luoghi di privata dimora (art. 266, comma 2, c.p.p.) e alle deroghe previste dalla normativa antimafia (art. 13 d.l. n. 152/1991), sollevata dalla Cassazione in riferimento all’art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio).

    Di cosa si tratta

    L’art. 266, comma 2, c.p.p. disciplina le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora: di regola sono ammesse solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. L’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203/1991, prevede una disciplina derogatoria più ampia per la criminalità organizzata. La Cassazione ne ha dubitato la compatibilità con l’art. 14 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata). Parametro costituzionale: art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio). Rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti tecnici necessari — in particolare quelli riguardanti la rilevanza e la non manifesta infondatezza — per accedere al giudizio di merito.

    Il principio

    L’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. non esclude la possibilità di intercettazioni ambientali, ma esige che queste siano autorizzate dall’autorità giudiziaria e disciplinate dalla legge. La questione di compatibilità costituzionale delle norme derogatorie in materia di criminalità organizzata non può essere esaminata in assenza dei presupposti di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Quando è ammessa un’intercettazione ambientale nel domicilio?

    Secondo il codice di rito, solo quando vi è fondato motivo di ritenere che l’attività criminosa si stia svolgendo in quel luogo. Per i reati di criminalità organizzata la disciplina di cui al d.l. n. 152/1991 consente intercettazioni ambientali anche in assenza di tale condizione.

    Perché l’art. 14 Cost. è rilevante per le intercettazioni?

    L’art. 14 Cost. garantisce l’inviolabilità del domicilio: le ispezioni, perquisizioni e sequestri in luoghi privati sono ammissibili solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, con garanzie motivazionali. Le intercettazioni ambientali costituiscono una forma di accesso indiretto al domicilio.

    La manifesta inammissibilità chiude definitivamente la questione?

    No: il giudice rimettente potrà sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza che superi i vizi processuali rilevati dalla Corte, correggendo la motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2004 – Conflitto di attribuzioni Corte Appello Venezia: improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Venezia. Come in analoghi casi, la pronuncia di improcedibilità chiude il processo senza definire nel merito la questione di competenza.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Venezia aveva proposto un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, verosimilmente in un procedimento in cui una delibera parlamentare di insindacabilità aveva inciso sul giudizio pendente. La Corte costituzionale ha rilevato un vizio processuale che ne ha determinato l’improcedibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Venezia. Presidente del collegio: Gustavo Zagrebelsky; Redattore: Giovanni Maria Flick. Il testo integrale riporta i dettagli del procedimento a quo e le specifiche ragioni dell’improcedibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni. La decisione non si pronuncia nel merito e non attribuisce le competenze contestate all’uno o all’altro potere.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, la Corte verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni processuali. Se mancano, dichiara l’improcedibilità con ordinanza, preservando la possibilità di una futura corretta instaurazione del conflitto.

    Domande e risposte

    In che modo la Corte di appello può essere «potere dello Stato» legittimato al conflitto?

    La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto ai giudici, in quanto espressione del «potere giudiziario», la legittimità attiva a proporre conflitti di attribuzioni, purché il caso riguardi atti che incidano sull’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Che cosa distingue il conflitto di attribuzioni dal ricorso incidentale di legittimità costituzionale?

    Il ricorso incidentale mira a far dichiarare incostituzionale una norma. Il conflitto di attribuzioni, invece, non censura una norma ma un atto (es. delibera parlamentare) che si assume abbia invaso le attribuzioni di un altro potere.

    Il conflitto di Venezia riguardava insindacabilità parlamentare?

    Il testo integrale disponibile su Consulta OnLine fornisce i dettagli del procedimento. L’ordinanza con cui la Corte dichiara l’improcedibilità non contiene elementi di merito sul tipo di conflitto.