Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 237/2004 – Cambio denominazione comunale e referendum popolare obbligatorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale campana che aveva rinominato il Comune di Ascea in «Ascea-Velia» senza il previo referendum consultivo della popolazione. L’art. 133, secondo comma, della Costituzione impone di sentire le popolazioni interessate anche per il mutamento della denominazione comunale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato una legge (n. 14/2003) con cui il Comune di Ascea, in provincia di Salerno, veniva rinominato «Ascea-Velia», richiamando la notorietà internazionale del sito archeologico di Velia come volano turistico. Il cambio di nome era stato preceduto da una delibera del Consiglio comunale ma non da un referendum consultivo della popolazione, come invece previsto dalla Costituzione e dallo statuto regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo unico della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14, in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione e all’art. 60 dello statuto della Regione Campania, per mancata consultazione referendaria delle popolazioni interessate prima del mutamento della denominazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge. L’art. 133, secondo comma, Cost. impone di «sentire le popolazioni interessate» prima di istituire nuovi Comuni, modificarne le circoscrizioni o le denominazioni. Per le Regioni a statuto ordinario, la giurisprudenza consolidata interpreta questo obbligo come referendum obbligatorio. Il cambio di denominazione rientra testualmente nell’ambito della norma costituzionale.

    Il principio

    L’art. 133, secondo comma, della Costituzione, nell’imporre di «sentire le popolazioni interessate», richiede per le Regioni a statuto ordinario il referendum consultivo anche in caso di semplice mutamento della denominazione comunale, non solo per l’istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle circoscrizioni. Una legge regionale che effettua tale modifica senza referendum è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Una Regione può cambiare il nome di un Comune senza sentire la popolazione?

    No, almeno per le Regioni a statuto ordinario. L’art. 133, comma 2, Cost. impone la consultazione referendaria anche per il mutamento della denominazione comunale, non solo per le modifiche territoriali.

    La delibera del Consiglio comunale di Ascea era sufficiente?

    No. La delibera comunale esprimeva la volontà dell’ente, ma non sostituisce la consultazione diretta della popolazione. Il referendum deve essere rivolto ai cittadini residenti, non solo agli organi rappresentativi.

    Questa sentenza vale anche per le Regioni a statuto speciale?

    La sentenza riguarda la Campania, Regione a statuto ordinario. Per le Regioni speciali potrebbero applicarsi le disposizioni dei rispettivi statuti, che in alcuni casi prevedono procedure diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2004 – Legge La Loggia e poteri sostitutivi nelle autonomie speciali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, nel giudizio sulla legge «La Loggia» (n. 131/2003 di attuazione della riforma del Titolo V), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6, che disciplinava i poteri sostitutivi statali in modo incompatibile con gli statuti delle autonomie speciali. Le restanti questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d’Aosta avevano impugnato numerose disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131, che adeguava l’ordinamento della Repubblica alla riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001). In particolare, si contestavano le norme sui poteri sostitutivi statali, sul conferimento di funzioni amministrative e sulle relazioni internazionali delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti hanno impugnato gli artt. 7, comma 1, 8, commi 1-4, e 10, commi 5 e 6, della legge n. 131/2003, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (clausola di maggior favore per le autonomie speciali) e alle rispettive norme degli statuti speciali. Le censure riguardavano la disciplina dei poteri sostitutivi e il conferimento di funzioni agli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6, della legge n. 131/2003; 2) dichiara inammissibile la questione sull’art. 7, comma 1, sollevata dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna; 3) dichiara non fondate le restanti questioni sugli artt. 8, commi 1-4, e 10, comma 5. Le restanti questioni di legittimità della medesima legge sono riservate a separate decisioni.

    Il principio

    La clausola di maggior favore per le autonomie speciali (art. 10 legge cost. n. 3/2001) impone che le disposizioni attuative della riforma del Titolo V non possano peggiorare la posizione delle Regioni e Province a statuto speciale rispetto alle Regioni ordinarie. Una norma che disciplina i poteri sostitutivi in modo da erodere le garanzie statutarie delle autonomie speciali è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge «La Loggia»?

    È la legge 5 giugno 2003, n. 131, che ha dettato le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V della Costituzione operata con legge costituzionale n. 3/2001. Ha disciplinato, tra l’altro, i poteri sostitutivi statali e le relazioni internazionali delle Regioni.

    Cosa prevede la «clausola di maggior favore» per le autonomie speciali?

    L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 stabilisce che le disposizioni della riforma si applicano alle Regioni a statuto speciale solo se e nella misura in cui assicurano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi statuti.

    Perché l’art. 10, comma 6, della legge La Loggia è stato dichiarato incostituzionale?

    Perché disciplinava i poteri sostitutivi statali in modo incompatibile con le garanzie degli statuti speciali, comprimendo l’autonomia delle Regioni e Province speciali oltre quanto consentito dalla clausola di maggior favore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2004 – Nozione di consumatore nelle polizze cumulative infortuni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1469-bis c.c., sollevata dal Tribunale di Napoli per includere nella nozione di consumatore il beneficiario non contraente di polizze cumulative infortuni stipulate dal datore di lavoro. La motivazione sulla non manifesta infondatezza è apodittica e priva di adeguato sviluppo argomentativo.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dipendenti di Enel e del Comune di Napoli avevano subito infortuni coperti da polizze cumulative stipulate dai rispettivi datori di lavoro con Assitalia. Nell’agire per il pagamento dell’indennizzo, il Tribunale di Napoli si era interrogato se i beneficiari (non contraenti della polizza) potessero invocare la tutela consumeristica ex art. 1469-bis c.c. contro le clausole compromissorie inserite nelle condizioni generali di polizza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis c.c., nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. La censura era incentrata sulla disparità di trattamento tra contraente e beneficiario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. La motivazione delle ordinanze di rimessione si basa su un’apodittica affermazione dell’impossibilità di un’interpretazione estensiva della norma, senza sviluppare un’adeguata argomentazione sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può limitarsi ad affermare in modo apodittico l’impossibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione: deve motivare specificamente perché la norma, nel significato ascertato, sia non manifestamente infondata nella parte censurata. La mancanza di questa motivazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Il beneficiario di una polizza infortuni stipulata dal datore di lavoro è un «consumatore»?

    La Corte non ha risposto nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione. L’art. 1469-bis c.c. (oggi sostituito dal Codice del consumo) definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale.

    Perché la questione è inammissibile se ci sono dipendenti che potrebbero essere danneggiati?

    Perché l’inammissibilità è un vizio procedurale dell’ordinanza di rimessione, non un giudizio di merito. Il Tribunale avrebbe potuto riproporre la questione con motivazione più articolata.

    Le clausole compromissorie nelle polizze cumulative possono essere impugnate dai beneficiari?

    Questa era la questione pratica di fondo: i beneficiari volevano contestare la clausola che demandava a periti medici la liquidazione del danno. La Corte non ha risolto il punto sostanziale per ragioni procedurali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2004 – Permesso di soggiorno per minori stranieri sotto tutela

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 32 del TU immigrazione sul permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età per i minori stranieri sottoposti a tutela. L’ordinanza di rimessione non ha motivato adeguatamente sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare orientamenti giurisprudenziali divergenti.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per la Toscana era investito del ricorso di un minore straniero già titolare di permesso di soggiorno per minore età, al quale il Questore di Firenze aveva negato la conversione del permesso al raggiungimento della maggiore età. Il giovane era stato sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c. (tutore nominato dal giudice tutelare), ma l’art. 32 del TU immigrazione prevede la conversione solo per i minori «affidati» ai sensi della legge n. 184/1983, e i giudici amministrativi erano divisi sull’equiparabilità della tutela all’affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede la conversione del permesso anche per i minori stranieri sottoposti a tutela ex artt. 343 ss. c.c., in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non motiva sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a constatare la diversità degli orientamenti giurisprudenziali e ad escludere l’interpretazione estensiva o analogica della norma. Inoltre, la questione era già stata affrontata con la sentenza n. 198/2003, che aveva dichiarato non fondata analoga questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autonoma e specifica sulla non manifesta infondatezza della questione: non basta richiamare orientamenti giurisprudenziali divergenti. Il giudice rimettente deve spiegare perché la norma sembra incostituzionale, non solo che la sua applicazione è incerta.

    Domande e risposte

    I minori stranieri sotto tutela hanno diritto alla conversione del permesso di soggiorno?

    La questione era controversa in giurisprudenza. L’art. 32 TU immigrazione parla di minori «affidati» ex legge n. 184/1983; i giudici erano divisi sull’equiparabilità della tutela giudiziale all’affidamento.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il TAR non aveva motivato adeguatamente sulla non manifesta infondatezza: si era limitato a registrare il contrasto giurisprudenziale senza spiegare perché la norma appariva incostituzionale.

    Esisteva già un precedente della Corte su questa norma?

    Sì: la sentenza n. 198/2003 aveva già dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, analoga questione sull’art. 32 del TU immigrazione. Il TAR non ne ha tenuto conto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2004 – Metro di Bologna e intesa Stato-Regione per opere strategiche

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna e annulla la delibera CIPE che aveva approvato il progetto preliminare del metro leggero automatico di Bologna senza la previa intesa regionale. Lo Stato non può approvare opere strategiche incidenti sul territorio regionale prescindendo dal consenso della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il CIPE aveva approvato il progetto preliminare della metropolitana leggera automatica di Bologna inserendolo nel programma delle opere strategiche ex legge n. 443/2001 (legge «obiettivo»), senza che la Regione Emilia-Romagna avesse espresso la propria intesa sulla localizzazione. La Regione aveva contestato di essere stata esclusa dal processo decisionale e di non aver mai acconsentito all’opera nei termini approvati dal CIPE.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzioni in relazione alla deliberazione CIPE del 1° agosto 2003, n. 67, per violazione degli artt. 117, 118 e 136 della Costituzione (in relazione al giudicato costituzionale della sentenza n. 303/2003), dell’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 443/2001 e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spetta allo Stato approvare il progetto preliminare in assenza del consenso regionale ai fini dell’intesa sulla localizzazione, o senza rispettare le procedure per il superamento del dissenso previste dall’art. 3, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 190/2002. Conseguentemente annulla la delibera CIPE impugnata.

    Il principio

    Per le opere strategiche che incidono sul territorio regionale, la legge obiettivo richiede l’intesa con la Regione o, in caso di dissenso, il rispetto delle procedure sostitutive previste dalla legge. Lo Stato non può approvare il progetto preliminare in via unilaterale ignorando il mancato consenso regionale, pena la violazione del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Lo Stato può realizzare opere strategiche senza il consenso della Regione interessata?

    No, almeno senza aver prima esperito le procedure di superamento del dissenso previste dalla legge. La legge obiettivo (n. 443/2001) e il suo decreto attuativo prevedono meccanismi di intesa che non possono essere aggirati.

    Che cosa è il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni?

    È un principio costituzionale non scritto desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost. che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare in buona fede nelle materie di interesse comune, ricercando l’accordo prima di agire unilateralmente.

    Cosa succede alla delibera CIPE impugnata?

    La Corte la annulla, con conseguente obbligo per il Governo di ricercare l’intesa con la Regione Emilia-Romagna o di attivare le procedure sostitutive previste dalla legge prima di procedere alla realizzazione dell’opera.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2004 – Provvisoria esecutività spese di lite in sentenze di rigetto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione relativa all’esecutività provvisoria della condanna alle spese nelle sentenze di primo grado che rigettano la domanda o declinano la competenza. Il combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. non viola i principi di eguaglianza, difesa e giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino si era trovato di fronte a un’opposizione all’esecuzione: una parte aveva notificato precetto per le spese di lite liquidate in una sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’incompetenza del giudice adito. L’altra parte contestava che le spese accessorie a una pronuncia di incompetenza o di rigetto della domanda non fossero titolo esecutivo provvisorio, a differenza di quelle accessorie a condanne di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività della condanna alle spese di lite accessoria a sentenze di rigetto o di declaratoria di incompetenza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. e all’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 282 c.p.c. (come modificato nel 1990) prevede la provvisoria esecutività delle sole sentenze di condanna, non di quelle di rigetto o declinatorie di competenza. Questa scelta legislativa non è irragionevole: i parametri della durata ragionevole del processo e del diritto di azione non sono pertinenti, e la disparità di trattamento tra i diversi tipi di sentenza è giustificata dalla diversa natura delle pronunce.

    Il principio

    La provvisoria esecutività della condanna alle spese (art. 282 c.p.c.) si applica solo quando le spese accedono a una pronuncia di condanna sul merito; non si estende alle sentenze che rigettano la domanda o declinano la competenza, senza che ciò violi i principi costituzionali di eguaglianza e giusto processo.

    Domande e risposte

    La sentenza di primo grado che rigetta la domanda è provvisoriamente esecutiva nella parte sulle spese?

    No. Secondo l’art. 282 c.p.c. la provvisoria esecutività riguarda le sentenze di condanna. La condanna alle spese accessoria a un rigetto non è autonomamente esecutiva prima del passaggio in giudicato.

    Questo trattamento viola il principio di eguaglianza?

    No, secondo la Corte. Chi perde in primo grado con condanna di merito e chi ottiene una pronuncia di rigetto si trovano in situazioni oggettivamente diverse, per cui il diverso trattamento quanto all’esecutività delle spese è ragionevole.

    Il diritto alla ragionevole durata del processo può giustificare un’interpretazione estensiva dell’art. 282 c.p.c.?

    No. La Corte chiarisce che i parametri della ragionevole durata (art. 111, comma 2, Cost.) e della azionabilità dei diritti (art. 24 Cost.) non sono pertinenti: l’esecutività delle spese non incide sulla durata del processo né sull’accesso alla giustizia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2004 – Riparazione detenzione cautelare in estradizione passiva

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede la riparazione per ingiusta detenzione in caso di arresto provvisorio disposto su richiesta di uno Stato estero poi rivelatosi privo di giurisdizione. La norma non è irragionevole anche in questo peculiare caso.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento in cui una persona, arrestata su richiesta di estradizione degli Stati Uniti per una violenza sessuale commessa su una nave da crociera, era stata poi liberata dopo che la Corte d’appello di Genova aveva accertato che la nave batteva bandiera panamense e si trovava in alto mare, sottratta quindi alla giurisdizione statunitense. Il soggetto aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p., nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio su domanda di uno Stato estero che si accerti privo di giurisdizione, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 314 c.p.p. non esclude in assoluto la riparazione nei casi di estradizione passiva, ma la subordina ai medesimi presupposti generali (misura applicata senza i presupposti di legge). La circostanza che lo Stato richiedente fosse privo di giurisdizione non implica automaticamente che la misura italiana fosse stata adottata senza i presupposti previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p.

    Il principio

    Anche nell’estradizione passiva, la riparazione per ingiusta detenzione è subordinata all’accertamento che la misura cautelare sia stata disposta o mantenuta senza i presupposti di legge previsti dal codice di rito italiano. La carenza di giurisdizione dello Stato estero richiedente non equivale automaticamente all’assenza dei presupposti cautelari nell’ordinamento italiano.

    Domande e risposte

    Chi è arrestato per estradizione e poi liberato ha diritto alla riparazione?

    Dipende: occorre verificare se la custodia cautelare italiana sia stata disposta o mantenuta senza i presupposti di legge (artt. 273 e 280 c.p.p.). Non basta che lo Stato richiedente si riveli privo di giurisdizione.

    La carenza di giurisdizione dello Stato estero equivale all’ingiustizia della detenzione italiana?

    No, secondo la Corte. Sono due piani distinti: la giurisdizione dello Stato estero e i presupposti per la custodia cautelare nell’ordinamento italiano. Solo se mancavano questi ultimi sorge il diritto alla riparazione.

    Qual è il parametro dell’art. 24, quarto comma, Cost. in questo giudizio?

    L’art. 24, comma 4, Cost. riconosce il diritto alla riparazione degli errori giudiziari. La Corte lo ha ritenuto non violato perché la norma lascia aperta la possibilità di riparazione anche nei casi di estradizione, ove ne ricorrano i presupposti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 270/2004 – Immunità parlamentare e dichiarazioni del deputato Butti sulla RAI

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma (GUP) nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Alessio Butti rese tramite agenzie di stampa sui vertici della RAI. Il conflitto potrà proseguire nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Alessio Butti aveva rilasciato dichiarazioni alle agenzie di stampa ANSA e AGI, il 30 ottobre 2001, sui presidenti e componenti del consiglio di amministrazione della RAI (Zaccaria e Emiliani), insinuando possibili irregolarità nella gestione di un accordo di cessione di Raiway. Questi avevano sporto querela per diffamazione. La Camera, con delibera del 30 gennaio 2003, aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. Il Tribunale di Roma (GUP) aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma (GUP e udienza preliminare) nei confronti della Camera dei deputati: lesione delle attribuzioni del Tribunale per effetto della delibera della Camera del 30 gennaio 2003, che aveva dichiarato insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. le dichiarazioni del deputato Butti sui vertici RAI rese tramite agenzie di stampa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 e dispone che il ricorso e l’ordinanza vengano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per consentire la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il principio

    Dichiarazioni rese da un parlamentare tramite agenzie di stampa, che alludano a possibili irregolarità nella gestione di un ente pubblico come la RAI, possono non rientrare nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., se manca il necessario nesso funzionale con l’attività svolta nelle sedi istituzionali. Il conflitto di attribuzioni è lo strumento per verificare tale nesso.

    Domande e risposte

    Qual era il contenuto delle dichiarazioni del deputato Butti?

    Il deputato aveva dichiarato alle agenzie di stampa che si sarebbe dovuto verificare per quale motivo i vertici della RAI avessero voluto concludere un accordo per la cessione di Raiway che penalizzava gli interessi dell’azienda, con allusioni a possibili irregolarità.

    Perché il GUP di Roma aveva sollevato conflitto?

    Perché riteneva che le dichiarazioni del deputato, rese alle agenzie di stampa e non in sede parlamentare, non avessero il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare, e che quindi la delibera della Camera avesse illegittimamente sottratto il caso alla giurisdizione penale.

    Come si stabilisce se una dichiarazione è “esercizio di funzioni parlamentari”?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, occorre un nesso funzionale diretto tra la dichiarazione extraparlamentare e una specifica attività parlamentare (intervento in aula, interrogazione, proposta di legge). Non basta che la dichiarazione riguardi un tema politico o che il parlamentare la attribuisca alla propria attività politica in senso lato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 269/2004 – Immunità parlamentare e dichiarazioni in comizio del deputato Cito

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito durante un comizio pubblico. La Corte dispone che il ricorso e l’ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati per la prosecuzione del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Giancarlo Cito era sottoposto a procedimento penale per diffamazione aggravata in relazione a dichiarazioni rese durante un comizio pubblico trasmesso in diretta televisiva. La Camera dei deputati, con delibera del 27 novembre 2002, aveva ritenuto che tali dichiarazioni riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dichiarandole insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Taranto aveva contestato questa interpretazione, sollevando conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Taranto (II sezione penale) nei confronti della Camera dei deputati: lesione delle attribuzioni del Tribunale per effetto della delibera della Camera del 27 novembre 2002, che aveva dichiarato insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. le opinioni espresse dal deputato Cito durante un comizio locale, senza nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 e dispone che il ricorso e l’ordinanza vengano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per consentire la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione processuale che non entra nel merito dell’immunità.

    Il principio

    L’immunità parlamentare di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione copre le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ma non si estende automaticamente a tutte le dichiarazioni rese in contesti politici: è necessario un nesso funzionale diretto tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare. La verifica di tale nesso spetta in ultima istanza alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

    Domande e risposte

    Che cosa tutela l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia di libertà del mandato parlamentare, non un’immunità personale generica del deputato.

    Perché il Tribunale di Taranto contestava la delibera della Camera?

    Perché le dichiarazioni del deputato Cito erano state rese in un comizio pubblico locale, riguardavano una polemica partitica a livello circoscrizionale e non erano riconducibili, ad avviso del Tribunale, ad alcuna attività parlamentare, mancando il necessario nesso funzionale.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Il conflitto prosegue nel merito: la Camera dei deputati viene notificata del ricorso e dell’ordinanza e potrà costituirsi in giudizio. La Corte deciderà poi se la delibera della Camera abbia leso le attribuzioni del Tribunale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 210/2004 – Autovelox eccesso velocità inammissibilità questione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 142, comma 6, del Codice della strada sollevata dal Giudice di pace di Grumello del Monte. L’ordinanza di rimessione non descriveva in modo sufficiente la fattispecie concreta, impedendo ogni valutazione sulla rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Grumello del Monte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che disciplina i limiti di velocità e le sanzioni per il loro superamento (rilevati anche con strumenti elettronici come autovelox).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente dubitava della legittimità dell’art. 142, comma 6, CdS in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ma l’ordinanza non descriveva con sufficiente precisione l’oggetto del giudizio a quo e le ragioni dell’opposizione alla sanzione amministrativa, rendendo impossibile valutare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile al caso concreto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. L’ordinanza di rimessione non illustrava in modo adeguato il caso di specie e le ragioni dell’opposizione alla sanzione, né chiariva se fosse applicabile l’art. 142, comma 6, CdS oppure il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 sulle sanzioni per eccesso di velocità rilevato con strumenti automatici. Ciò precludeva ogni valutazione della rilevanza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie concreta del giudizio a quo, indicare la norma effettivamente applicabile e illustrare le ragioni per cui la questione è rilevante per la decisione del caso. La carenza di questi elementi rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 142, comma 6, del Codice della strada?

    Disciplina i limiti di velocità massima consentiti e le relative sanzioni per chi li supera, anche attraverso l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità.

    Quali sono i requisiti di un’ordinanza di rimessione valida?

    Deve descrivere il fatto del giudizio a quo, indicare la norma impugnata, i parametri costituzionali violati, la rilevanza della questione (ossia il fatto che la decisione dipenda dalla norma impugnata) e la non manifesta infondatezza.

    Il Giudice di pace può sollevare nuovamente la questione?

    Sì, può riformulare l’ordinanza di rimessione in modo corretto, descrivendo adeguatamente il caso concreto e motivando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2004 – Riparazione ingiusta detenzione e formula di proscioglimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione relativa all’art. 314 c.p.p. sull’equa riparazione per ingiusta detenzione. Non spetta il risarcimento a chi sia stato prosciolto per ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), poiché la custodia cautelare era stata disposta per reati diversi da quelli oggetto del precedente giudicato.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Palermo era chiamata a decidere sulla domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione presentata da una persona che, sottoposta a custodia cautelare per reati di stupefacenti, era stata poi prosciolta con formula «non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato» (art. 649 c.p.p.). Il giudice si chiedeva se anche in questo caso spettasse la riparazione, nonostante la formula di proscioglimento non rientrasse tra quelle elencate nell’art. 314, comma 1, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p., nella parte in cui non consente il riconoscimento di equa riparazione a chi abbia subito custodia cautelare per un fatto dal quale sia stato prosciolto ai sensi dell’art. 649 c.p.p. (ne bis in idem), in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 314 c.p.p. prevede il diritto alla riparazione nei casi in cui il proscioglimento con sentenza irrevocabile accerti l’innocenza del detenuto (fatto non sussiste, non aver commesso il fatto, ecc.) oppure quando la misura sia stata applicata senza i presupposti di legge. Il proscioglimento per ne bis in idem non rientra in queste ipotesi, né la norma è irragionevole al riguardo.

    Il principio

    L’equa riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) spetta nei soli casi espressamente previsti dalla norma: proscioglimento con formula piena di merito ovvero misura cautelare applicata senza i presupposti di legge. Il proscioglimento per sopravvenuto giudicato non rientra in questi casi e non dà diritto ad automatica riparazione.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto alla riparazione per ingiusta detenzione?

    Secondo l’art. 314, comma 1, c.p.p., chi è prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, senza aver dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave.

    Il proscioglimento per ne bis in idem dà diritto alla riparazione?

    No, secondo la Corte. Il proscioglimento ex art. 649 c.p.p. non è assimilabile alle formule piene di merito che fondano il diritto alla riparazione; esso deriva da un precedente giudicato, non dall’accertamento dell’innocenza sul merito dell’addebito cautelare.

    Perché la norma non viola l’art. 3 della Costituzione?

    Le situazioni confrontate sono diverse: chi è assolto nel merito e chi è prosciolto per impedimento processuale si trovano in condizioni non assimilabili. La diversità di trattamento è quindi ragionevole e non discriminatoria.

    Norme collegate

    • Art. 13 della Costituzione — libertà personale, valore fondamentale a tutela del quale è concepita la riparazione per ingiusta detenzione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per censurare la distinzione tra formule di proscioglimento
  • Corte cost. n. 268/2004 – Rimessione del processo e sospensione obbligatoria del procedimento penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 c.p.p. (come modificati dalla legge n. 248/2002) e dell’art. 1, comma 5, della stessa legge, riguardanti la sospensione obbligatoria del processo penale in caso di richiesta di rimessione. La manifesta inammissibilità è motivata da vizi delle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La legge 7 novembre 2002, n. 248, aveva modificato gli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, disciplinando la rimessione del processo ad altro giudice e la conseguente sospensione obbligatoria del procedimento penale pendente. Più giudici (Corte di assise di Cosenza, Tribunale di Pescara, GIP di Pescara, Tribunale di Trani, sez. distaccata di Molfetta) avevano dubitato della legittimità costituzionale di tale disciplina, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate da più giudici: illegittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 c.p.p., come modificati dalla l. n. 248/2002, e dell’art. 1, comma 5, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la sospensione obbligatoria del processo alla semplice presentazione della richiesta di rimessione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, per difetti nelle ordinanze di rimessione: in particolare per insufficiente motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza, e per la mancata considerazione di possibili interpretazioni conformi a Costituzione.

    Il principio

    La declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale può conseguire alla carenza di adeguata motivazione nelle ordinanze di rimessione circa la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza, anche quando più giudici sollevino questioni analoghe in contesti processuali diversi.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “rimessione del processo”?

    È l’istituto (artt. 45-48 c.p.p.) che consente di trasferire il processo penale a un giudice di una diversa sede, su richiesta delle parti o d’ufficio, quando susistono gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del dibattimento o ne pregiudicano la serenità.

    Perché la sospensione automatica era ritenuta problematica?

    Perché la sospensione obbligatoria del processo alla sola presentazione della richiesta di rimessione — anche prima che la Cassazione si pronunciasse sull’ammissibilità — poteva consentire strumenti dilatori: un imputato potrebbe presentare richieste di rimessione reiterate solo per bloccare il processo.

    Cosa intende la Corte per “interpretazione conforme a Costituzione”?

    È quella lettura della norma, tra le possibili, che la rende compatibile con i precetti costituzionali. Se un giudice rimettente non ha esaminato la possibilità di interpretare la norma in modo conforme a Costituzione, la questione può essere dichiarata inammissibile.

    Norme collegate