Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 17/2003 – Trattenimento stranieri e libertà personale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. 286/1998 (trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea), perché il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 14, comma 1, del Testo unico immigrazione, che disciplina il trattenimento dello straniero in appositi centri in attesa dell’esecuzione dell’espulsione. Il rimettente lamentava la violazione dell’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, che tutela la libertà personale e ne impone il controllo giudiziario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Con tre ordinanze del gennaio 2002, il Tribunale di Milano (in composizione monocratica) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte relativa alle garanzie giurisdizionali sul trattenimento nei CPT.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di motivazione richiesti: il giudice a quo non aveva illustrato con sufficiente chiarezza in che modo la disposizione impugnata fosse rilevante nel caso concreto e non aveva adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata sia sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza. La mancanza di questa doppia motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito costituzionale del problema.

    Domande e risposte

    Che cos’è il trattenimento nei CPT previsto dall’art. 14 d.lgs. 286/1998?

    I Centri di Permanenza Temporanea (oggi CPR) sono strutture in cui lo straniero irregolare può essere trattenuto in attesa dell’esecuzione dell’espulsione, quando questa non è immediatamente eseguibile. Il trattenimento è disposto dal questore e convalidato dal giudice di pace.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente come la norma impugnata fosse rilevante nel caso concreto, né aveva argomentato adeguatamente i profili di incostituzionalità che intendeva sottoporre alla Corte.

    Cosa distingue l’inammissibilità dall’infondatezza?

    L’inammissibilità riguarda difetti formali o processuali della questione (mancata motivazione, irrilevanza), mentre l’infondatezza è un giudizio di merito che attesta la compatibilità della norma con la Costituzione. Solo con il rigetto nel merito si forma un precedente sulla costituzionalità della norma.

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  • Corte cost. n. 16/2003 – Espulsione stranieri e controllo giudiziario

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    La Corte costituzionale restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché rivalutino la rilevanza delle questioni sollevate sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, relativo alle modalità di esecuzione dell’espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera, alla luce di una sopravvenuta modifica normativa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano e il Tribunale di Vicenza avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 13 del Testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998), lamentando che l’accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino straniero non fosse sottoposto a un controllo dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo è intervenuta una modifica legislativa che ha introdotto il controllo da parte del giudice di pace. La Corte restituisce gli atti ai remittenti per una nuova valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Milano e di Vicenza avevano impugnato l’art. 13, commi 4, 5, 6 e 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevedeva il controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Il parametro era l’art. 13, terzo comma, della Costituzione, che impone la convalida giudiziaria delle misure restrittive della libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus. La ragione è che nelle more del giudizio è entrata in vigore una nuova disciplina che ha modificato il regime dell’accompagnamento coattivo, introducendo il controllo giurisdizionale del giudice di pace, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni originarie.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio costituzionale interviene una modifica normativa che incide direttamente sull’oggetto della questione sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 13 della Costituzione sull’accompagnamento alla frontiera?

    L’art. 13, terzo comma, Cost. stabilisce che ogni atto restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità di pubblica sicurezza deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore; in mancanza, la misura è revocata.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il legislatore era intervenuto nel frattempo modificando la norma impugnata, introducendo il controllo giurisdizionale richiesto dai remittenti. Il giudice ordinario deve quindi rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Cosa succede al procedimento principale dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve decidere se la nuova disciplina rende la questione irrilevante (e quindi non sollevarla di nuovo) oppure se permangono profili di incostituzionalità che giustificano un nuovo rinvio alla Corte.

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  • Corte cost. n. 15/2003 – Soppressione CO.RE.CO. toscano, cessata materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla legge toscana di soppressione del Comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.): la normativa statale sopravvenuta ha reso uniforme la disciplina in tutta Italia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Toscana n. 2/2002, che sopprimeva il CO.RE.CO. (organo di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali) e trasferiva poteri sostitutivi al Difensore civico regionale, contestandone la compatibilità con la riforma del Titolo V della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 3, 4 e 5 della l.r. Toscana n. 2/2002 (soppressione CO.RE.CO. e trasferimento poteri al Difensore civico), in riferimento agli artt. 114, 117, lett. p), 119 e 120 Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

    La decisione della Corte

    Cessata la materia del contendere: durante il giudizio è entrata in vigore la normativa statale che ha soppresso i CO.RE.CO. su tutto il territorio nazionale, rendendo priva di oggetto l’impugnativa.

    Il principio

    Quando una norma statale sopravvenuta disciplina in modo uniforme la materia oggetto del ricorso, rendendo la legge regionale non più applicabile o priva di effetti, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa era il CO.RE.CO.?

    Il Comitato regionale di controllo, organo previsto dalla legge n. 142/1990 che esercitava il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali; è stato definitivamente soppresso dalla riforma del Titolo V del 2001.

    Cosa significa ‘cessata la materia del contendere’?

    La Corte non decide nel merito perché la questione ha perso oggetto: la situazione si è risolta in altro modo (nella specie, con una legge nazionale che ha prodotto lo stesso effetto della norma regionale impugnata).

    Cosa prevede il nuovo art. 117, lett. p), Cost. in materia di enti locali?

    Riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ciò include la disciplina dei controlli sugli atti.

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  • Corte cost. n. 14/2003 – Matrimonio di stranieri in Italia e nulla osta dello Stato estero

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    La Corte dichiara in via principale manifestamente inammissibile e in via subordinata manifestamente infondata la questione sull’art. 116 c.c., che impone allo straniero che voglia sposarsi in Italia di esibire un nulla osta dell’autorità del suo paese: la norma non viola l’art. 2 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del codice civile, che richiede allo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia di presentare un nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio Stato, sostenendo che ciò potesse ledere il diritto fondamentale al matrimonio garantito dall’art. 2 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 116 c.c. (requisiti per il matrimonio dello straniero in Italia: nulla osta), in riferimento all’art. 2 Cost. Rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità in via principale (la questione era priva di un’adeguata descrizione degli elementi di rilevanza); manifesta infondatezza in via subordinata (la norma non lede il diritto fondamentale al matrimonio previsto all’art. 2 Cost.).

    Il principio

    Il requisito del nulla osta dello Stato estero per il matrimonio dello straniero in Italia non viola i diritti fondamentali ex art. 2 Cost.: si tratta di una condizione di ordine pubblico internazionale tesa a verificare la capacità matrimoniale secondo la legge personale del soggetto.

    Domande e risposte

    Lo straniero deve sempre avere il nulla osta per sposarsi in Italia?

    Sì, secondo l’art. 116 c.c. lo straniero deve presentare all’ufficiale di stato civile un documento rilasciato dall’autorità del proprio Stato che attesti la capacità a contrarre matrimonio.

    Cosa succede se il paese di origine non rilascia il nulla osta?

    Esistono meccanismi alternativi; la questione se il rifiuto violi diritti fondamentali è una delle ragioni per cui questa norma è stata più volte sottoposta all’attenzione della Corte.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in questo caso?

    L’inammissibilità riguarda un difetto formale (descrizione insufficiente della fattispecie); l’infondatezza in via subordinata significa che, anche in termini sostanziali, la norma non contrasta con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 13/2003 – Regione Veneto, poteri esteri e conflitto di attribuzioni con lo Stato

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    La Corte dichiara che non spetta alla Regione Veneto sottoscrivere la ‘lettera di intenti’ con il Ministero degli affari esteri della Repubblica Argentina del 31 marzo 1999 e ne annulla l’atto: le regioni non possono concludere accordi internazionali autonomi in materie di competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Veneto, che aveva sottoscritto una ‘lettera di intenti’ con il Ministero degli affari esteri, del commercio internazionale e del culto della Repubblica Argentina, invadendo la competenza statale in materia di politica estera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione Veneto, sorto a seguito della ‘lettera di intenti’ sottoscritta il 31 marzo 1999 dalla Regione Veneto e dal Ministero degli affari esteri argentino. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Accoglimento del conflitto: dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la ‘lettera di intenti’ e annulla l’atto. La politica estera è materia di competenza esclusiva statale; le regioni non possono concludere atti con effetti internazionali in tale ambito.

    Il principio

    Le regioni non possono concludere atti aventi natura internazionale o comunque tali da impegnare la politica estera dello Stato in materie di competenza esclusiva statale; tali atti sono nulli e il potere di stipularli non spetta alla regione.

    Domande e risposte

    Le regioni possono avere relazioni internazionali?

    Solo in forma limitata e nei modi previsti dalla legge: possono svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di propria competenza, ma non concludere accordi vincolanti in materie riservate allo Stato.

    Cosa è una ‘lettera di intenti’?

    Un atto con cui due soggetti manifestano la volontà di collaborare su determinati obiettivi; se stipulata tra un ente sub-statale e un governo straniero può avere natura di impegno internazionale vietato alle regioni.

    Quali sono le materie di competenza esclusiva statale nella politica estera?

    Art. 117, comma 2, lettera a), Cost.: la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato sono riservati in via esclusiva alla legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 12/2003 – Processo tributario, notificazione per irreperibilità in commissione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario): prima di applicare la notifica presso la segreteria della commissione, il rimettente avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica con le modalità ordinarie.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva dubitato della norma che, in caso di irreperibilità del destinatario, prevede che le comunicazioni nel processo tributario siano fatte presso la segreteria della commissione stessa, senza obbligo di ricerche anagrafiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario: comunicazioni in caso di irreperibilità), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per mancanza di rilevanza: il piego raccomandato era stato restituito senza indicazione della ragione della mancata consegna, per cui il giudice avrebbe dovuto prima disporre il rinnovo della notifica ex artt. 161 e 291 c.p.c. (applicabili al processo tributario), e solo poi valutare se ricorressero i presupposti dell’art. 17, comma 3.

    Il principio

    Nel processo tributario, la notificazione presso la segreteria della commissione ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 può essere utilizzata solo dopo aver esperito le ordinarie modalità di notifica previste dal codice di procedura civile; la questione è irrilevante se il giudice non ha ancora tentato il rinnovo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992?

    Che, in caso di mancata elezione di domicilio o irreperibilità assoluta, le comunicazioni del processo tributario vengono effettuate presso la segreteria della commissione tributaria.

    Perché il giudice avrebbe dovuto prima rinnovare la notifica?

    Perché il piego raccomandato era stato restituito senza spiegazione; ciò imponeva di tentare nuovamente la notifica prima di applicare la norma-valvola sulla comunicazione in segreteria.

    Qual è il regime di notifica nel processo tributario?

    Si applicano gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992; in via suppletiva, le norme del codice di procedura civile per quanto da essi non disciplinato.

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  • Corte cost. n. 11/2003 – Divieto di arbitrato nelle controversie su opere pubbliche post-frana Campania

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche connesse alla ricostruzione delle zone franose della Campania: la limitazione dell’autonomia privata è giustificata dall’interesse pubblico.

    Di cosa si tratta

    Il Collegio arbitrale di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme (d.l. n. 180/1998 e d.lgs. n. 354/1999) che vietavano la devoluzione ad arbitri delle controversie, già oggetto di compromesso, relative a lavori pubblici nel programma di ricostruzione delle zone della Campania colpite da frane.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 3, comma 2, d.l. n. 180/1998, conv. in l. n. 267/1998, e art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 354/1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41 e 97 Cost. Rimettente: Collegio arbitrale di Napoli.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza sotto ogni profilo: le censure ex art. 3 erano già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 376/2001; non vi era violazione dell’autonomia privata, del giudice naturale, del diritto di difesa né del principio di buon andamento.

    Il principio

    Il legislatore può vietare l’arbitrato per controversie di rilevante interesse pubblico senza violare l’autonomia privata: il divieto si applica alla domanda di arbitrato, non ha efficacia retroattiva, e la tutela giurisdizionale ordinaria garantisce comunque il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Perché il legislatore può vietare l’arbitrato per certi tipi di controversie?

    Perché l’arbitrato è una deroga all’ordinaria giurisdizione statale, e l’interesse pubblico può giustificare limitazioni all’autonomia privata in materia processuale.

    Cosa è una clausola compromissoria?

    Una pattuizione contrattuale con cui le parti si impegnano a devolvere eventuali controversie ad arbitri invece che ai giudici ordinari.

    Quando si applica il divieto di arbitrato in questi casi?

    Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 180/1998: le controversie per cui era già stata notificata la domanda di arbitrato prima di tale data sono escluse dal divieto.

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  • Corte cost. n. 9/2003 – Incompatibilità del giudice che respinge il patteggiamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’incompatibilità del giudice che ha respinto la richiesta di patteggiamento nella fase degli atti introduttivi del dibattimento: la domanda è diretta a censurare una precedente sentenza di accoglimento della Corte stessa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Verona (sez. distaccata di Soave) aveva nuovamente sollevato la questione di legittimità dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui — per effetto della sentenza n. 186/1992 — prevede l’incompatibilità al giudizio del giudice che abbia respinto la richiesta di patteggiamento prima dell’apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 34, comma 2, c.p.p. (come risultante dopo la sentenza n. 186/1992), in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost. Rimettente: Tribunale di Verona, sez. distaccata di Soave.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: il giudice impugna l’enunciato normativo risultante da una precedente sentenza di accoglimento della Corte (n. 186/1992); l’accoglimento ripristinerebbe la norma già dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale che miri a ripristinare una norma già dichiarata incostituzionale dalla Corte, in quanto ciò equivarrebbe a censurare la sentenza di accoglimento stessa.

    Domande e risposte

    Può un giudice sollevare questione contro una norma ‘prodotta’ da una sentenza della Corte?

    Di regola no, quando ciò comporti di fatto ripristinare una norma già dichiarata incostituzionale. La questione è inammissibile perché diretta a censurare la sentenza di accoglimento.

    Cosa prevede l’art. 34, comma 2, c.p.p. sull’incompatibilità?

    Stabilisce che il giudice che ha svolto atti nella fase del procedimento tali da comportare una valutazione anticipata del merito non può partecipare al successivo giudizio; la sentenza n. 186/1992 ha esteso questa incompatibilità al caso del rigetto del patteggiamento.

    Cosa è il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.?

    Un rito alternativo in cui imputato e PM concordano l’applicazione di una pena ridotta; il giudice può accettarla o rigettarla (se ritiene insussistenti le condizioni di legge).

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  • Corte cost. n. 10/2003 – Interpretazione autentica retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51, comma 3, della legge finanziaria 2001, che interpretava autenticamente la proroga degli accordi di comparto negando le maggiorazioni della r.i.a. per l’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1990.

    Di cosa si tratta

    I TAR del Lazio e dell’Umbria avevano dubitato della legittimità dell’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 (finanziaria 2001), che interpretava autenticamente l’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, stabilendo che la proroga degli accordi di comparto non modificava la data del 31 dicembre 1990 come riferimento per le maggiorazioni retributive di anzianità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost. Rimettenti: TAR Lazio e TAR Umbria.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza: la questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 263 e n. 440/2002; le ordinanze di rimessione non contenevano profili nuovi.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica che risolva un contrasto giurisprudenziale esistente senza innovare retroattivamente i diritti già consolidati è compatibile con i principi di ragionevolezza, eguaglianza e separazione dei poteri.

    Domande e risposte

    Cosa è la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)?

    Un incremento stipendiale riconosciuto ai dipendenti pubblici in base all’anzianità di servizio, disciplinato dagli accordi di comparto.

    Perché la norma interpretativa era contestata?

    I lavoratori sostenevano che, prorogati gli accordi fino al 31 dicembre 1993, avessero diritto alla r.i.a. per l’anzianità maturata anche nel 1991-1993; la norma del 2000 negava tale diritto.

    Cosa fa la Corte quando una questione è già stata decisa?

    In assenza di argomentazioni nuove, la dichiara manifestamente infondata (o manifestamente inammissibile) in forma semplificata, senza riesaminare il merito.

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  • Corte cost. n. 8/2003 – Decreto penale di condanna e contraddittorio preventivo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla mancanza di contraddittorio prima dell’emissione del decreto penale di condanna: il procedimento monitorio, con il contraddittorio eventuale e differito garantito dall’opposizione, è compatibile con gli artt. 24, 111 e 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali avevano dubitato della legittimità dell’art. 459 c.p.p. (decreto penale di condanna) nella parte in cui non prevede che l’imputato possa presentare memorie difensive prima che il giudice emetta il decreto, sostenendo che ciò violasse il giusto processo ex art. 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 459 e 460 c.p.p. (procedimento per decreto), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettenti: Tribunali di Marsala, Avellino e Torre Annunziata.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza delle questioni in relazione a tutti i parametri evocati: la specificità del rito monitorio (contraddittorio eventuale e differito all’opposizione) è compatibile con artt. 3, 24 e 111 Cost.; il contraddittorio si esplica in modo pieno in caso di opposizione.

    Il principio

    Il procedimento per decreto penale è costituzionalmente legittimo perché il contraddittorio, pur differito alla fase di opposizione, si svolge poi in modo pieno con le stesse garanzie del rito ordinario; la notificazione del decreto, ancorata all’effettiva conoscenza, garantisce il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Nel procedimento per decreto, l’imputato può difendersi prima della condanna?

    No, ma può fare opposizione: in quel caso si apre un dibattimento ordinario con pieno contraddittorio. La Corte ha ritenuto questo sufficiente.

    Il giusto processo ex art. 111 Cost. impone il contraddittorio anticipato in ogni procedimento?

    No. L’art. 111 Cost. non richiede che il contraddittorio si collochi sempre nella fase iniziale; è sufficiente che sia garantito efficacemente, anche in una fase successiva.

    Cosa accade se il decreto penale non può essere notificato all’imputato irreperibile?

    Il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al PM (art. 460, comma 4, c.p.p.), così da garantire che l’imputato abbia effettiva conoscenza dell’accusa.

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  • Corte cost. n. 7/2003 – Depenalizzazione, restituzione atti per mutamento normativo

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze: la norma impugnata (art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 sulla riscossione di sanzioni dopo la depenalizzazione) è medio tempore stata dichiarata parzialmente incostituzionale, rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 (depenalizzazione), nella parte in cui prevedeva la conservazione delle pene detentive inflitte definitivamente prima della depenalizzazione, prospettando una disparità rispetto alle sanzioni pecuniarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 (Depenalizzazione), in riferimento all’art. 3 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame: la sentenza n. 169/2001 della Corte aveva nel frattempo dichiarato incostituzionale il contenuto dispositivo della medesima norma (nella parte sulla riscossione delle sanzioni pecuniarie), modificando il quadro normativo rilevante.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una sentenza della Corte che modifica la norma impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per valutare se la questione mantenga rilevanza e se i termini del dubbio siano rimasti invariati.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘restituzione degli atti al giudice a quo’?

    La Corte non decide nel merito ma restituisce il fascicolo al giudice rimettente, che deve rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce dei mutamenti normativi sopravvenuti.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 169/2001?

    Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 nella parte relativa alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, cioè proprio il ‘tertium comparationis’ su cui si fondava la questione oggi sollevata.

    Cosa prevede la depenalizzazione del 1999?

    Il d.lgs. n. 507/1999 ha trasformato in illeciti amministrativi (sanzioni pecuniarie) molti reati minori in precedenza puniti con pene detentive, ponendo problemi di disciplina transitoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2003 – ICI base imponibile durante ristrutturazione immobile storico-artistico

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla base imponibile ICI durante i lavori di ristrutturazione di un immobile storico-artistico: il rimettente non aveva considerato la norma speciale che riduce la tassazione per i beni di interesse storico o artistico.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Genova, nel corso di un giudizio ICI relativo a un immobile storico-artistico sottoposto a lavori di recupero, aveva dubitato che la norma sulla base imponibile durante la ristrutturazione (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992) fosse contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 (ICI: base imponibile durante interventi di recupero), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non aveva considerato l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, norma speciale che stabilisce una base imponibile ridotta per gli immobili di interesse storico-artistico, potenzialmente più favorevole per il contribuente.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare perché ritiene applicabile alla fattispecie la norma censurata e non un’eventuale norma speciale che disciplina la stessa ipotesi in modo più favorevole; in mancanza la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Come si calcola la base imponibile ICI per un immobile sottoposto a ristrutturazione?

    Secondo l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, durante i lavori si usa il valore dell’area anziché la rendita catastale dell’edificio; ma per i beni storici-artistici esiste una norma speciale agevolativa.

    Perché la questione è dichiarata inammissibile?

    Il rimettente non aveva spiegato perché la norma speciale sugli immobili storici (d.l. n. 16/1993) non si applicasse alla fattispecie, rendendo irrilevante la questione sulla norma generale.

    Cosa prevede la norma speciale per gli immobili di interesse storico-artistico?

    Una base imponibile ICI inferiore a quella degli altri fabbricati, in ragione del particolare regime fiscale di favore riconosciuto ai beni culturali.

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