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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, c.p.p., che estende ai “testimoni assistiti” la regola di valutazione probatoria delle dichiarazioni dei coimputati (necessità di riscontri esterni). Il Tribunale di Novara riteneva la norma irragionevolmente discriminatoria rispetto ai testimoni ordinari.

Di cosa si tratta

Nel processo penale, il “testimone assistito” (art. 197-bis c.p.p.) è un ex coimputato nei confronti del quale è già stata pronunciata sentenza irrevocabile, che viene esaminato come testimone. L’art. 197-bis, comma 6, c.p.p. estende a costui la regola dell’art. 192, comma 3, c.p.p.: le sue dichiarazioni devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (riscontri esterni). Il Tribunale di Novara dubitava che questa equiparazione fosse irragionevole rispetto ai testimoni ordinari.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dal Tribunale di Novara: illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui equipara le dichiarazioni dei testimoni assistiti a quelle degli imputati di reato connesso quanto alla necessità di riscontri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di sottoporre le dichiarazioni del testimone assistito alla stessa regola di valutazione rafforzata prevista per le dichiarazioni dei coimputati, data la particolare posizione del soggetto (ex coimputato, con possibili interessi nel processo).

Il principio

Non è irragionevole trattare le dichiarazioni del testimone assistito — soggetto che ha in precedenza partecipato al medesimo reato — con la stessa cautela riservata alle dichiarazioni dei coimputati, richiedendo riscontri esterni per la loro valutazione: la sua posizione peculiare giustifica una regola di valutazione più rigorosa rispetto al testimone comune.

Domande e risposte

Chi è il “testimone assistito” nel processo penale?

È una persona originariamente coimputata del medesimo reato (o di reato connesso), nei cui confronti è già intervenuta sentenza irrevocabile (ad esempio per patteggiamento), che nel processo a carico di altri imputati assume l’ufficio di testimone, assistita da un difensore.

Cos’è la regola dei “riscontri esterni”?

È la regola di valutazione probatoria di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p.: le dichiarazioni dei coimputati e degli imputati di reato connesso non possono essere poste a fondamento della sentenza se non sono corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità.

Perché il Tribunale di Novara riteneva la norma irragionevole?

Perché equiparava il testimone assistito — che ha già subito una condanna definitiva e ha meno interesse a mentire — al coimputato ancora imputato, invece di trattarlo come un testimone ordinario le cui dichiarazioni possono essere valutate liberamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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