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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 1092/1973 (testo unico sulla quiescenza dei dipendenti statali), sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La norma non prevede il computo del periodo corrispondente alla durata degli studi universitari già riscattato presso un ente previdenziale diverso dallo Stato.
Di cosa si tratta
Un dipendente statale che in precedenza aveva lavorato alle dipendenze di un ente locale o parastatale aveva riscattato, ai fini pensionistici, il periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari presso la gestione previdenziale di quell’ente. Successivamente, transitato ai ruoli dello Stato, chiedeva che tale periodo di studi venisse computato anche ai fini della pensione statale (ex art. 13 d.P.R. n. 1092/1973), senza dover effettuare un nuovo riscatto. La norma impugnata (art. 12) non lo prevedeva esplicitamente.
La questione di legittimità costituzionale
Questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana: illegittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il computo del periodo degli studi universitari già riscattato presso enti diversi dallo Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che la disciplina dell’art. 12 d.P.R. n. 1092/1973, letta in combinato disposto con l’art. 13 (che prevede la facoltà di riscatto degli studi per i dipendenti statali), non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza. La diversità di trattamento rispetto agli studi riscattati direttamente nell’ambito della gestione statale è giustificata dalla diversa provenienza della contribuzione.
Il principio
Il mancato automatico trasferimento del riscatto degli studi universitari già effettuato presso una gestione previdenziale non statale, ai fini del calcolo della pensione dei dipendenti statali, non viola il principio di eguaglianza, in quanto la diversità di trattamento è giustificata dalle differenti basi contributive e normative dei due sistemi previdenziali.
Domande e risposte
Cosa significa “riscatto degli studi universitari”?
Il riscatto consente al lavoratore di valorizzare, ai fini pensionistici, il periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, versando una somma alla cassa previdenziale di appartenenza. In cambio, quel periodo viene considerato come anni di contribuzione ai fini del calcolo dell’anzianità e dell’importo della pensione.
Qual è il problema del “doppio riscatto”?
Chi ha già riscattato gli studi presso la gestione previdenziale di un ente locale e poi transita allo Stato si trova in una situazione paradossale: ha già pagato per valorizzare quegli anni, ma la norma statale non li riconosce automaticamente ai fini della pensione statale, costringendolo eventualmente a un ulteriore riscatto.
La Corte ha escluso ogni possibilità di recupero del periodo di studi?
No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, ma ciò non esclude che il legislatore possa intervenire per migliorare la disciplina. Il dipendente può comunque chiedere il riscatto degli studi ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 1092/1973.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale
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