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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni sulla legge della Regione Emilia-Romagna che istituiva il servizio civile regionale. La trasmissione agli uffici leva dei nominativi dei volontari e la tutela dell’obiezione di coscienza non invadono la materia «difesa» riservata allo Stato, in quanto riguardano un servizio ormai sospeso nei suoi profili militari.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Emilia-Romagna n. 20/2003 che istituiva un servizio civile regionale. In particolare si contestavano le disposizioni che prevedevano la trasmissione agli uffici leva dei nominativi dei prestatori di servizio civile (ai fini di eventuali richiami in caso di guerra) e quelle che continuavano a tutelare l’obiezione di coscienza anche nel periodo di sospensione della leva obbligatoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge regionale n. 20/2003, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia «difesa e sicurezza dello Stato». La norma contestata attribuiva alla Regione competenze connesse alle posizioni leva e all’obiezione di coscienza, materie ritenute dal ricorrente di esclusiva pertinenza statale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni. Le disposizioni impugnate non invadono la competenza statale in materia di difesa: la trasmissione dei dati agli uffici leva è un adempimento meramente burocratico, mentre la tutela dell’obiezione di coscienza nel periodo di sospensione della leva non incide sulla disciplina militare in senso proprio.

Il principio

Le Regioni possono istituire servizi civili regionali e prevedere disposizioni connesse anche in settori che toccano perifericamente la materia della difesa, purché non interferiscano con la disciplina militare propriamente detta riservata allo Stato.

Domande e risposte

Le Regioni possono istituire un proprio servizio civile?

Sì, nell’ambito delle proprie competenze e purché non interferiscano con il servizio civile nazionale e la materia della difesa. La legge dell’Emilia-Romagna n. 20/2003 è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

La trasmissione dei dati agli uffici leva è materia di difesa?

No, secondo la Corte. Si tratta di un semplice adempimento amministrativo che non incide sulla disciplina militare riservata allo Stato, rientrando nelle funzioni organizzative del servizio civile regionale.

L’obiezione di coscienza è materia di esclusiva competenza statale?

In linea di principio sì, ma nel periodo di sospensione della leva obbligatoria le disposizioni regionali di tutela dell’obiezione non interferiscono concretamente con la materia difesa e sono quindi ammissibili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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