Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito durante un comizio pubblico. La Corte dispone che il ricorso e l’ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati per la prosecuzione del giudizio.
Di cosa si tratta
Il deputato Giancarlo Cito era sottoposto a procedimento penale per diffamazione aggravata in relazione a dichiarazioni rese durante un comizio pubblico trasmesso in diretta televisiva. La Camera dei deputati, con delibera del 27 novembre 2002, aveva ritenuto che tali dichiarazioni riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dichiarandole insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Taranto aveva contestato questa interpretazione, sollevando conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Taranto (II sezione penale) nei confronti della Camera dei deputati: lesione delle attribuzioni del Tribunale per effetto della delibera della Camera del 27 novembre 2002, che aveva dichiarato insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. le opinioni espresse dal deputato Cito durante un comizio locale, senza nesso funzionale con l’attività parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 e dispone che il ricorso e l’ordinanza vengano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per consentire la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione processuale che non entra nel merito dell’immunità.
Il principio
L’immunità parlamentare di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione copre le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ma non si estende automaticamente a tutte le dichiarazioni rese in contesti politici: è necessario un nesso funzionale diretto tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare. La verifica di tale nesso spetta in ultima istanza alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.
Domande e risposte
Che cosa tutela l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
Prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia di libertà del mandato parlamentare, non un’immunità personale generica del deputato.
Perché il Tribunale di Taranto contestava la delibera della Camera?
Perché le dichiarazioni del deputato Cito erano state rese in un comizio pubblico locale, riguardavano una polemica partitica a livello circoscrizionale e non erano riconducibili, ad avviso del Tribunale, ad alcuna attività parlamentare, mancando il necessario nesso funzionale.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
Il conflitto prosegue nel merito: la Camera dei deputati viene notificata del ricorso e dell’ordinanza e potrà costituirsi in giudizio. La Corte deciderà poi se la delibera della Camera abbia leso le attribuzioni del Tribunale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — immunità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.