Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 146/2003 – Sentenza liberatoria nel rito minorile e consenso dell’imputato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (requisito del consenso del minore per la sentenza di non luogo a procedere): la norma è già stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 195/2002.

    Di cosa si tratta

    Tre ordinanze del GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro denunciano l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui richiede il consenso dell’imputato minorenne anche per la definizione del procedimento con sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità. Tali questioni erano già state risolte dalla Corte con la sentenza n. 195/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della l. n. 63/2001. Parametri: artt. 3 e 111, commi 2, 4 e 5, della Costituzione. Giudice rimettente: GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro (tre ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 195/2002 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme già dichiarate incostituzionali, in identità di oggetto e parametro, sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza: la norma è già espunta dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Dopo la sentenza n. 195/2002, il giudice dell’udienza preliminare minorile può pronunciare il non luogo a procedere senza il consenso del minore?

    Sì, limitatamente alle sentenze di non luogo a procedere che non presuppongono un accertamento di responsabilità (es. improcedibilità, assenza di condizioni di procedibilità).

    Perché la questione viene dichiarata inammissibile anziché fondata?

    Perché la norma è già stata espunta dall’ordinamento dalla sentenza n. 195/2002; una nuova pronuncia di accoglimento sarebbe priva di effetto.

    Il consenso dell’imputato è ancora richiesto per le sentenze di condanna nell’udienza preliminare?

    No: l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 prevede che la condanna nell’udienza preliminare avvenga senza necessità del consenso dell’imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2003 – Autovelox e inammissibilità del sindacato su norma regolamentare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 384, lett. e), del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento del codice della strada), che consente la notifica differita dell’infrazione rilevata da autovelox: le norme regolamentari non sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte.

    Di cosa si tratta

    Due automobilisti contestano sanzioni per superamento del limite di velocità rilevato da autovelox, sostenendo che — poiché l’apparecchiatura consentiva la lettura immediata della velocità — l’infrazione avrebbe dovuto essere contestata subito anziché notificata in seguito. Il Giudice di pace di Osimo dubita della legittimità costituzionale della previsione regolamentare che consente la notifica differita quando il veicolo non sia più fermabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 384, lett. e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Parametro: art. 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice di pace di Osimo (due ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’art. 384 del d.P.R. n. 495/1992 è una norma regolamentare: le norme di rango regolamentare non sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte, che può scrutinare solo atti aventi forza di legge.

    Il principio

    La Corte costituzionale può scrutinare solo atti aventi forza di legge (leggi e atti equiparati); i regolamenti, pur se d.P.R., sono esclusi dal sindacato incidentale di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    L’infrazione rilevata da autovelox deve essere sempre contestata immediatamente?

    No: l’art. 200 cod. strada ammette la notifica differita quando la contestazione immediata sia materialmente impossibile, e l’art. 384, lett. e), del regolamento indica come ipotesi tipica il caso in cui il veicolo non sia più raggiungibile in tempo utile.

    Il regolamento di esecuzione del codice della strada può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale?

    No: essendo un atto di rango regolamentare, non è soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale. Le norme regolamentari illegittime possono essere disapplicate dal giudice ordinario o impugnate davanti al giudice amministrativo.

    Quale giudice è competente per contestare la legittimità di una norma regolamentare?

    Il TAR (giudice amministrativo), mediante ricorso diretto per annullamento del regolamento; il giudice ordinario ha invece il potere di disapplicazione incidentale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2003 – Divieto arresti domiciliari recidivi nel reato di evasione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che vieta gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti. Il divieto non è irragionevole, non viola la riserva di giurisdizione né il diritto alla salute: la disciplina ex art. 275 c.p.p. per i soggetti gravemente malati prevale come norma speciale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo, decidendo su una richiesta di riesame di custodia cautelare in carcere applicata a una donna tossicodipendente e sieropositiva indagata per furto aggravato, dubitava della legittimità del divieto automatico di arresti domiciliari per chi avesse precedenti per evasione. La difesa sosteneva che il divieto fosse sproporzionato rispetto alle condizioni di salute dell’indagata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di applicare gli arresti domiciliari in presenza di precedenti per evasione, anche se la misura sarebbe adeguata per prevenire la reiterazione del reato. Parametri: artt. 3, 13 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma non è irragionevole: preclude la misura più tipicamente aggirabile (arresti domiciliari) a chi si sia già reso colpevole di evasione, che è condotta direttamente contraria al suo contenuto essenziale. Non viola l’art. 13 Cost.: il legislatore può vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere del giudice nella scelta cautelare. Non viola l’art. 32 Cost.: la disciplina speciale ex art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. per le persone gravemente malate (comprese le sieropositivi e tossicodipendenti) prevale come norma speciale.

    Il principio

    Non è costituzionalmente necessario che il giudice valuti sempre caso per caso il tipo di misura cautelare più adatta. Il legislatore può prevedere presunzioni di inadeguatezza di misure più lievi quando il soggetto abbia dimostrato, con il reato di evasione, di non rispettare il contenuto essenziale della misura alternativa stessa. La disciplina speciale per i soggetti gravemente malati rimane applicabile e prevale sul divieto generale.

    Domande e risposte

    Che cosa è il reato di evasione dagli arresti domiciliari?

    L’evasione consiste nell’allontanarsi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari. Il precedente per questo reato è assunto dal legislatore come indice che la persona non rispetterà neanche in futuro la prescrizione fondamentale degli arresti domiciliari, giustificando il divieto automatico.

    Un soggetto gravemente malato può essere detenuto nonostante la norma?

    Sì, ma l’art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. prevede un sistema specifico per chi sia affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, bilanciando le esigenze cautelari con il diritto alla salute. Questa normativa speciale prevale sul divieto generale di arresti domiciliari previsto dall’art. 284, comma 5-bis.

    Quale è il confine tra la scelta cautelare riservata al giudice e quella prefissata dalla legge?

    La sussistenza in concreto delle esigenze cautelari ("se" cautelare) è sempre una valutazione del giudice. La scelta del tipo di misura ("come" cautelare) può invece essere prefissata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti.

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  • Corte cost. n. 144/2003 – Termine decadenziale per controversie di lavoro pubblico ante 1998

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (termine del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico ante privatizzazione): il giudice rimettente non ha esaminato l’abrogazione della norma e la sua sostituzione con l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Calabria – Reggio Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, che fissava al 15 settembre 2000 il termine a pena di decadenza per proporre controversie di lavoro pubblico relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 davanti al giudice amministrativo. La norma, però, era già stata abrogata dall’art. 72, lett. bb), del d.lgs. n. 165/2001, che contestualmente l’aveva riprodotta con diversa formulazione nell’art. 69, comma 7.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Parametri: artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha omesso di prendere in esame l’abrogazione della norma impugnata e la contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, senza argomentare sulla perdurante applicabilità della disposizione abrogata.

    Il principio

    La questione è inammissibile quando il rimettente non verifica se la norma impugnata sia ancora applicabile nel giudizio a quo, omettendo di esaminare la sua eventuale abrogazione e sostituzione intervenuta prima dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Qual era il termine per impugnare davanti al giudice amministrativo le controversie di lavoro pubblico ante 1° luglio 1998?

    Ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (poi riprodotto nell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), la domanda doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

    Cosa è successo ai ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000?

    Sono stati dichiarati inammissibili dal giudice amministrativo per decadenza, come avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorso era stato notificato il 23 maggio 2001.

    Questa disciplina è stata poi riesaminata dalla Corte?

    Sì; con l’ordinanza n. 183/2002, richiamata dalla stessa Corte, era già stata disposta la restituzione degli atti al rimettente per nuovo esame sulla rilevanza in relazione all’avvenuta abrogazione della norma.

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  • Corte cost. n. 129/2003 – Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 521-bis, comma 1, c.p.p. La mancata richiesta del giudizio abbreviato da parte dell’imputato rende la questione del tutto ipotetica: la rilevanza è condizionata a un’eventualità futura e incerta, e il rimettente è tenuto a verificare concretamente la volontà dell’imputato prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pistoia (composizione collegiale), dopo aver ricevuto per competenza gli atti da una sezione monocratica a seguito di nuove contestazioni in dibattimento (bancarotta semplice modificata in bancarotta fraudolenta), lamentava che l’art. 521-bis c.p.p. non prevedesse la trasmissione degli atti al PM in tutti i casi in cui le nuove imputazioni attribuissero il reato alla cognizione del tribunale collegiale. Ciò avrebbe privato l’imputato del diritto di chiedere il giudizio abbreviato per le nuove contestazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione sull’art. 521-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la trasmissione al PM in tutte le ipotesi di modifica dell’imputazione che attribuiscano il reato alla cognizione del tribunale collegiale. Parametri (individuati per implicito): artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il giudizio abbreviato dipende dall’iniziativa della parte, e l’imputato non aveva presentato alcuna richiesta in tal senso. In mancanza di una concreta manifestazione di volontà, la questione è del tutto ipotetica: la sua rilevanza dipende dall’eventualità futura e incerta che, in caso di accoglimento, l’imputato presenti effettivamente la richiesta di abbreviato. Il rimettente avrebbe dovuto verificare preliminarmente l’interesse concreto dell’imputato.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza se la sua applicabilità dipende da un’eventualità futura e incerta: non basta che la questione sia astrattamente pregiudiziale, occorre che sia concretamente tale rispetto alla definizione del giudizio in corso. Se l’effetto della norma censurata si produrrebbe solo a condizione di una scelta futura della parte (come la richiesta del rito alternativo), la questione è ipotetica e inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando l’art. 521-bis c.p.p. prevede la trasmissione degli atti al PM?

    L’art. 521-bis prevede la trasmissione al PM quando, a seguito delle nuove contestazioni, il reato risulti tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta. Non si applica al caso in cui il reato originariamente contestato era già stato sottoposto a udienza preliminare e solo la composizione del giudice cambia.

    Perché la Corte non ha valutato se la richiesta di abbreviato fosse ammissibile?

    Perché, secondo la stessa prospettazione del rimettente, se la questione fosse stata accolta si sarebbe posto il problema della richiesta. La Corte ha osservato che, se l’imputato avesse presentato tale richiesta, il giudice avrebbe dovuto sollevare la questione in quel frangente; senza una richiesta effettiva, il giudizio costituzionale è astratto.

    L’imputato aveva perso definitivamente il diritto al giudizio abbreviato?

    Non necessariamente. La Corte ha lasciato aperta la possibilità che, se l’imputato avesse concretamente chiesto il rito alternativo, il giudice avrebbe potuto sollevare la questione in quel preciso momento, quando la rilevanza sarebbe stata reale e non ipotetica.

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  • Corte cost. n. 128/2003 – Bancarotta fraudolenta procedimenti separati e continuazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 216 e 219, comma 2, n. 1, l.fall., prospettata in modo "ancipite": il giudice rimettente chiedeva, in alternativa irrisolta, o l’applicazione della continuazione o quella del giudizio di valenza tra aggravante e attenuanti, due istituti tra loro incompatibili nella disciplina fallimentare.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era già stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e si trovava in un secondo procedimento per fatti della stessa natura relativi allo stesso fallimento. Il GIP del Tribunale di Camerino dubitava che, qualora i fatti di distrazione siano contestati in procedimenti separati non riunibili, il regime di cumulo di pene (anziché la continuazione o l’aggravante speciale) fosse costituzionalmente legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Camerino ha sollevato questione sugli artt. 216, primo comma, n. 1), e 219, secondo comma, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui escludono che, in procedimenti separati, possa applicarsi la disciplina della continuazione (art. 81, comma 2, c.p.) ovvero il giudizio di bilanciamento tra l’aggravante ex art. 219 l.fall. ed eventuali attenuanti. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché prospettata in modo "ancipite": il rimettente chiedeva in alternativa irrisolta due soluzioni tra loro incompatibili. L’art. 219, comma 2, n. 1), detta già una disciplina speciale derogatoria non solo al concorso di reati ma anche al reato continuato, il che esclude logicamente la possibilità di applicarli congiuntamente. Il giudice a quo avrebbe dovuto scegliere una sola delle due opzioni.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è prospettata in modo "ancipite", vale a dire con due soluzioni additive alternative tra loro in rapporto di incompatibilità logica. Il petitum deve essere univoco: il rimettente è tenuto a individuare la norma mancante che la Corte dovrebbe aggiungere al testo normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 219, comma 2, n. 1), della legge fallimentare?

    Questa norma, in deroga al concorso materiale di reati, qualifica come semplice circostanza aggravante (e non come reato distinto) la realizzazione di una pluralità di fatti tra quelli previsti dagli artt. 216, 217 e 218 l.fall. commessi nell’ambito dello stesso fallimento. L’aggravante è soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

    Perché la continuazione e l’aggravante speciale non possono applicarsi insieme?

    Perché l’art. 219, comma 2, n. 1), prevede già una disciplina speciale più favorevole rispetto al cumulo: quella disciplina deroga sia al concorso materiale sia, implicitamente, al reato continuato. Applicare la continuazione ex art. 81 c.p. su una fattispecie già retta dall’aggravante speciale sarebbe logicamente contraddittorio.

    Come avrebbe dovuto essere formulata la questione?

    Il rimettente avrebbe dovuto chiedere in modo univoco o l’estensione dell’art. 81 c.p. ai procedimenti separati, oppure la possibilità del bilanciamento con le attenuanti. Scegliendo la prima opzione, avrebbe dovuto motivare perché la disciplina speciale dell’aggravante non potesse già soddisfare le esigenze di proporzionalità della pena.

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  • Corte cost. n. 143/2003 – Comportamento antisindacale e giurisdizione nel pubblico impiego

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001: devolvere al giudice ordinario le controversie antisindacali anche quando riguardano personale in regime di diritto pubblico non è irragionevole, poiché esistono interpretazioni sistematiche che prevengono conflitti di giudicati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova, investito di un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento antisindacale del Ministero dell’interno (trasferimento di due delegati sindacali della Polizia di Stato), dubita che la norma che devolve tali controversie al giudice ordinario, anche quando riguardano personale in regime di diritto pubblico, crei irragionevoli rischi di conflitti di giudicati con le parallele azioni individuali davanti al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Parametri: artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Esistono due interpretazioni sistematiche della norma — che attribuisce al giudice amministrativo o al giudice ordinario le controversie antisindacali relative a rapporti di diritto pubblico — entrambe idonee a escludere il paventato conflitto di giudicati; la questione è di interpretazione, non di illegittimità costituzionale.

    Il principio

    Non dà luogo a questione di legittimità costituzionale il solo fatto che una disposizione si presti a più interpretazioni, quando le interpretazioni sistematiche possibili consentono di risolvere i problemi applicativi sollevati dal rimettente.

    Domande e risposte

    Il sindacato può agire ex art. 28 St. lav. contro la pubblica amministrazione che abbia trasferito un dirigente sindacale?

    Sì, davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

    Come si coordina questa azione con quella individuale del dipendente davanti al TAR?

    Secondo una delle interpretazioni indicate dalla Corte, il lavoratore può intervenire nel giudizio ex art. 28 St. lav. davanti al giudice ordinario, oppure giovarsi dell’accertamento favorevole già ottenuto dal sindacato; l’azione individuale davanti al TAR resta comunque esperibile.

    Cosa è cambiato con l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 146/1990?

    Quella norma distingueva la giurisdizione a seconda che il sindacato chiedesse o meno la rimozione degli effetti incidenti sul pubblico dipendente; la sua abrogazione (l. n. 83/2000) ha reso necessario l’adattamento interpretativo descritto dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2003 – Giudizio immediato contraddittorio difesa art. 455 c.p.p.

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 455 c.p.p., che non prevede il contraddittorio della difesa prima che il GIP emetta il decreto che dispone il giudizio immediato. Il previo interrogatorio garantisce alla difesa adeguate possibilità di interlocuzione; il contraddittorio non deve svolgersi necessariamente nella fase introduttiva.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Avellino e il Tribunale di Napoli, in procedimenti penali per giudizio immediato, avevano sollevato questione sulla mancata previsione di un contraddittorio difensivo prima che il GIP emettesse il decreto che dispone il giudizio immediato. I rimettenti ritenevano che, dopo la riforma del giusto processo (art. 111 Cost.), la difesa dovesse poter interloquire almeno per iscritto in questa fase.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avellino (r.o. n. 279/2002) e il Tribunale di Napoli (r.o. n. 361/2002) hanno sollevato questione sull’art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il GIP debba consentire l’intervento della difesa prima di emettere il decreto di giudizio immediato o rigettare la richiesta del PM. Parametri: artt. 24 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la propria ordinanza n. 371/2002. Il presupposto del previo interrogatorio (ex artt. 453 e 375 c.p.p.), la cui ritualità è sindacabile dal giudice del dibattimento, assicura alla persona indagata la possibilità di esercitare le iniziative defensionali e contestare i presupposti del rito immediato. Il principio del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (art. 111 Cost.) non è evocabile rispetto alle forme introduttive del giudizio, che trovano giustificazione nelle esigenze di celerità del rito alternativo.

    Il principio

    Il contraddittorio garantito dall’art. 111 Cost. non impone che la difesa interloquisca in ogni fase introduttiva del processo. Per il giudizio immediato, il previo interrogatorio dell’indagato, con le garanzie di cui agli artt. 453 e 375 c.p.p., costituisce una forma di interlocuzione difensiva sufficiente; le esigenze di celerità del rito alternativo giustificano la struttura dell’istituto.

    Domande e risposte

    Quando il PM può richiedere il giudizio immediato?

    Il PM può richiedere il giudizio immediato quando la prova è evidente e l’imputato è stato interrogato oppure si è sottratto all’interrogatorio (art. 453 c.p.p.). Il presupposto del previo interrogatorio è proprio la garanzia difensiva che la Corte ha ritenuto adeguata.

    La difesa non ha quindi possibilità di opporsi prima del decreto?

    Non attraverso una memoria formale successiva alla richiesta del PM, ma può già interloquire in sede di interrogatorio e, soprattutto, può far valere le proprie ragioni nel dibattimento, dove la ritualità dell’interrogatorio stesso è sindacabile dal giudice.

    Perché il contraddittorio è ammissibile "in fasi diverse"?

    Perché l’art. 111 Cost. non prescrive una modalità rigida di esercizio del contraddittorio. Il legislatore può modularne le forme in relazione alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché ne assicuri lo scopo e la funzione sostanziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2003 – Rimborso tassa concessioni governative e termine di decadenza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/1972 (tasse sulle concessioni governative): la norma direttamente applicabile al rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese è l’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, non quella impugnata.

    Di cosa si tratta

    Sei ordinanze del Tribunale di Firenze censuravano l’art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/1972 nella parte in cui non distingue tra rimborso da indebito e rimborso da errore, assoggettando entrambi al termine triennale di decadenza. La stessa questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con l’ordinanza n. 113/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Parametro: art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Firenze (sei ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, intervenuto successivamente all’orientamento giurisprudenziale richiamato dal rimettente, ha espressamente assoggettato il rimborso della differenza della tassa di mantenimento al termine di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 641/1972. La norma direttamente applicabile non è quindi quella impugnata ma l’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, non censurato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è prospettata con riguardo a una norma diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie concreta del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Qual è il termine per chiedere il rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese?

    Tre anni dal pagamento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, che rinvia al termine dell’art. 13 del d.P.R. n. 641/1972.

    Perché il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione nonostante il precedente del 2002?

    Alcune ordinanze erano state emesse prima della pronuncia n. 113/2002 della Corte, altre successivamente, ma tutte avevano una motivazione identica a quella già dichiarata inammissibile; il medesimo profilo di inammissibilità era pertanto applicabile a tutte.

    Cosa avrebbe dovuto impugnare il Tribunale?

    L’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che è la norma che direttamente impone il termine triennale per il rimborso della tassa di mantenimento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la mancata distinzione tra rimborso da indebito e da errore
  • Corte cost. n. 126/2003 – Danno biologico micro-lesioni stradali inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni sull’art. 5 della legge n. 57/2001 (danno biologico per lesioni di lieve entità da incidente stradale). L’ordinanza del Giudice di pace di Conegliano è priva degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio: mancano per cinque delle sei censure l’indicazione stessa del parametro costituzionale violato.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Conegliano, in un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale avvenuto nell’aprile 2001, ha sollevato sei diverse censure di incostituzionalità contro la legge n. 57/2001, che aveva introdotto criteri tabellari per la liquidazione del danno biologico nelle lesioni di lieve entità, lamentando l’irrisorietà dei valori, l’esclusione della valutazione equitativa e la rigida predeterminazione degli importi per l’inabilità temporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Conegliano ha sollevato questione sull’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Denunciava: l’obbligo di comunicare dati reddituali, la fissazione di valori rigidi per il punto di invalidità permanente, l’esclusione della liquidazione equitativa, l’importo rigido per giorno di inabilità assoluta, la definizione legale del danno biologico, e l’indeterminatezza delle "condizioni soggettive" del danneggiato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili. L’ordinanza nel suo complesso è priva degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio: per cinque delle sei censure manca persino l’indicazione del parametro costituzionale violato; per la seconda, il rimettente cita gli artt. 3 e 32 Cost. senza spiegare in che cosa consista il contrasto. L’inammissibilità esime la Corte dall’esaminare anche la sopravvenuta modifica dell’art. 5, comma 4, operata dalla l. n. 273/2002.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è inammissibile se non indica i parametri costituzionali violati per ciascuna censura e non spiega, sia pur sinteticamente, le ragioni per cui la norma si pone in contrasto con quei parametri. La mera affermazione di una violazione "costituzionalmente illegittima" senza motivazione è insufficiente ad instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la legge n. 57/2001 sulla liquidazione del danno biologico?

    La legge aveva introdotto una tabella di valori monetari fissi per ogni punto percentuale di invalidità permanente nelle lesioni di lieve entità (fino al 9%) derivanti da incidenti stradali, eliminando la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa. Stabiliva anche un importo rigido per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.

    Perché la Corte non ha esaminato nel merito le sei censure?

    Perché la motivazione dell’ordinanza era gravemente carente: per cinque delle sei questioni il giudice non aveva nemmeno indicato quali articoli della Costituzione si ritenessero violati. Senza questa indicazione il giudizio costituzionale non può essere instaurato validamente.

    La legge n. 57/2001 fu poi modificata?

    Sì: l’art. 23, comma 3, della legge n. 273/2002 aveva già sostituito il comma 4 dell’art. 5 della l. n. 57/2001 prima che la Corte decidesse. La Corte, però, dato che aveva dichiarato le questioni inammissibili, non ha dovuto valutare se restituire gli atti al giudice a quo per la nuova valutazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2003 – Integrazione dell’accertamento fiscale e art. 97 Cost.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (integrazione dell’accertamento tributario): l’ordinanza di rimessione è priva di adeguata descrizione della fattispecie e la formulazione della questione è insufficiente e contraddittoria.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di appello su un avviso di accertamento IRPEF e ILOR “integrativo” emesso per correggere la mancanza della liquidazione del contributo SSN nel precedente accertamento, la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita della legittimità dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che consente integrazioni solo in presenza di elementi nuovi sopravvenuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Parametri: art. 97, primo comma, della Costituzione e principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza non descrive adeguatamente la fattispecie né dimostra che la questione era stata ritualmente dedotta in primo grado; la motivazione è insufficiente e contraddittoria, tanto da non chiarire se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell’accertamento.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza o con una insufficiente descrizione della fattispecie concreta sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Quando l’ufficio può emettere un secondo avviso di accertamento?

    Ai sensi dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, solo in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, entro il termine di decadenza e con indicazione dei nuovi elementi nell’atto.

    La correzione di un errore materiale nel primo avviso legittima un secondo accertamento?

    Non automaticamente: secondo la Corte di cassazione (richiamata dal rimettente), la rettifica della mancata liquidazione del contributo SSN non costituisce di per sé novità giustificante un secondo accertamento ex art. 43, comma 3.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice rimettente per rendere ammissibile la questione?

    Descrivere chiaramente i fatti di causa, dimostrare che la questione era stata posta in primo grado, e formulare in modo univoco il profilo di illegittimità denunciato (non integrabilità vs. non sostituibilità dell’accertamento).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2003 – Parametri fiscali ILOR e riserva di legge tributaria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 3, commi 181, 184 e 186, della l. n. 549/1995 (parametri ILOR), confermando la propria giurisprudenza sulla natura relativa della riserva di legge tributaria e la legittimità dell’accertamento statistico per presunzione semplice.

    Di cosa si tratta

    Due Commissioni tributarie provinciali di Milano e Napoli censuravano i commi della legge finanziaria 1996 che consentivano l’accertamento del maggior reddito ILOR 1995 mediante parametri statistici definiti con d.P.C.m. Secondo i rimettenti, tale meccanismo violava la riserva di legge tributaria (art. 23 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, commi 181, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Parametri: artt. 23, 24, 53 e 95 della Costituzione. Giudici rimettenti: Commissioni tributarie provinciali di Milano e Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 23, 53 e 95 Cost. (coerente con la sentenza n. 105/2003) e quella della CTP Napoli sull’art. 24 Cost. (i parametri fondano una presunzione semplice, non assoluta). Dichiara invece manifestamente inammissibile la questione della CTP Milano sull’esclusione della prova testimoniale per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La riserva di legge tributaria ex art. 23 Cost. ha natura relativa: il legislatore può delegare a fonti secondarie la determinazione di parametri tecnici, purché la legge fissi criteri e limiti sufficientemente determinati. I parametri statistici per l’accertamento tributario fondano una presunzione semplice, confutabile dal contribuente.

    Domande e risposte

    I parametri ILOR sono vincolanti per il giudice tributario?

    No: costituiscono una presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, come chiarito anche dalla sentenza n. 105/2003.

    Il contribuente può difendersi dall’accertamento a parametri?

    Sì, fornendo elementi concreti che dimostrino la non congrua applicabilità dei parametri alla sua situazione specifica.

    Perché la questione della prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la CTP Milano non ha spiegato in quale modo l’impossibilità di usare la prova testimoniale fosse rilevante nei giudizi in corso, rendendo impossibile la valutazione da parte della Corte.

    Norme collegate