Art. 95 c.c. [Durata della pubblicazione] (1)
Articolo abrogato.

Articolo abrogato.

In vigore
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Articolo abrogato.

In vigore
L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In vigore
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

In vigore
pubblicazione Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. […] (1)

In vigore
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita. SEZIONE III – Delle opposizioni al matrimonio

In vigore
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione.

In vigore
L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. […] (1)

In vigore
[…] (1) Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.