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La sentenza n. 138/2006 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale Umbria n. 3/1998, nella parte relativa alla risoluzione automatica dei rapporti di lavoro dei direttori generali delle ASL, per difetto di motivazione del giudice rimettente.
Di cosa si tratta
Un ex direttore generale di un’azienda unità sanitaria locale umbra aveva promosso un’azione contro l’azienda e la Regione Umbria. Il Tribunale di Orvieto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale che prevedeva la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso per contrasto con l’ordinamento civile (competenza esclusiva statale) e con il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è stato impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Orvieto, nella parte relativa alla risoluzione automatica dei rapporti di lavoro dei direttori generali di ASL.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché il giudice rimettente non aveva motivato in ordine all’individuazione della norma da espungere dall’ordinamento e aveva formulato una questione inidonea a pervenire a una pronuncia nel merito.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’onere di motivare non solo sulla rilevanza ma anche sull’individuazione precisa della norma di cui chiede l’eliminazione: la carenza di tale motivazione comporta l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Perché il Tribunale di Orvieto ha sollevato la questione?
Perché la legge regionale umbra prevedeva la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro dei direttori generali di ASL, materia che rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Qual è il motivo di inammissibilità?
Il Tribunale di Orvieto non aveva indicato chiaramente quale norma dovesse essere eliminata dall’ordinamento, rendendo impossibile per la Corte pronunciarsi nel merito.
Cosa si intende per «ordinamento civile» nella ripartizione di competenze?
L’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, che include la disciplina dei rapporti di lavoro privato anche nel settore sanitario pubblico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni