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Con la sentenza n. 77 del 2007 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei TAR, nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a un giudice privo di giurisdizione quando il processo prosegua davanti al giudice munito di giurisdizione. La pronuncia introduce il principio della cosiddetta translatio iudicii anche in caso di difetto di giurisdizione, superando il precedente orientamento che lasciava decadere gli effetti dell’atto introduttivo.
Di cosa si tratta
Quando una parte propone una domanda giudiziale al giudice sbagliato (perché carente di giurisdizione), la vecchia disciplina imponeva di ricominciare tutto da capo davanti al giudice competente, perdendo tutti gli effetti dell’atto introduttivo già compiuto — comprese eventuali decadenze maturate nel frattempo. Il TAR Liguria aveva sollevato la questione in un giudizio in cui, dopo anni di palleggio tra giudice ordinario e giudice amministrativo, una società rischiava di perdere le azioni possessorie per intervenuta decadenza annuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui non consente al giudice amministrativo che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendo la questione fondata. Vengono affermati i principi del giusto processo, del diritto di azione e della ragionevole durata: non è compatibile con la Costituzione un sistema che fa ricadere interamente sulla parte gli effetti dell’errore sulla giurisdizione — spesso indecidibile con certezza anche da parte del giudice. La domanda proposta a un giudice privo di giurisdizione conserva dunque i propri effetti nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Il principio
Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a un giudice privo di giurisdizione si conservano nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, a seguito di declinatoria di giurisdizione. Il principio della translatio iudicii si estende così anche al caso di difetto di giurisdizione, e non soltanto a quello di difetto di competenza.
Domande e risposte
Cosa significa che gli effetti della domanda “si conservano” dopo la declinatoria di giurisdizione?
Significa che la data di presentazione della domanda al primo giudice vale anche ai fini del calcolo di eventuali decadenze o prescrizioni. Ad esempio, se la parte aveva un anno per esercitare l’azione possessoria e l’anno scade durante il “palleggio” tra i giudici, l’azione non si perde se è stata tempestivamente introdotta davanti al primo giudice.
Questa sentenza vale per tutti i giudici o solo per il TAR?
Il principio affermato dalla Corte ha portata generale: si applica ogni volta che un giudice declina la propria giurisdizione e indica il giudice munito di giurisdizione. Riguarda quindi sia i rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sia altri potenziali conflitti di giurisdizione.
Cosa succede praticamente dopo la declinatoria di giurisdizione?
La parte deve riassumere il processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro un termine ragionevole. Se lo fa, gli effetti della domanda originaria retroagiscono alla data della prima notifica, impedendo decadenze o prescrizioni maturate nel frattempo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione in giudizio, parametro costituzionale della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata, parametro costituzionale della questione
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, parametro della questione