Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 89/2007 – Acquisto immobili enti territoriali legge finanziaria 2006

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    Con la sentenza n. 89 del 2007 la Corte costituzionale giudica le impugnazioni di dieci Regioni e due Province autonome contro l’art. 1, commi 23-26, della legge finanziaria 2006, che limitava gli acquisti di immobili da parte degli enti territoriali. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 23 nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti strumentali degli enti territoriali, e dichiara cessata la materia del contendere sui commi 24-26 (abrogati senza aver avuto attuazione), nonché estinto per rinuncia il giudizio della Valle d’Aosta.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva introdotto limiti agli acquisti di immobili da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Il comma 23 fissava un limite generale pari alla spesa media del triennio precedente. Il comma 24 prevedeva la riduzione dei trasferimenti statali agli enti territoriali in misura pari alla differenza tra gli acquisti effettuati nel 2006 e la media del quinquennio precedente. I commi 24-26 sono stati abrogati dalla legge finanziaria 2007 prima di trovare attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Dieci Regioni e due Province autonome hanno impugnato l’art. 1, commi 23-26, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e a varie disposizioni degli statuti speciali, deducendo la violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti territoriali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità del comma 23 nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali dall’ambito applicativo del limite agli acquisti immobiliari. Per i commi 24-26, abrogati dalla legge finanziaria 2007 senza aver mai trovato attuazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara estinto per rinuncia il giudizio della Regione Valle d’Aosta (che aveva rinunciato al ricorso con accettazione dello Stato).

    Il principio

    Il limite statale agli acquisti di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, se applicato alle Regioni e agli enti locali, deve escludere le amministrazioni e gli enti strumentali degli enti territoriali, che svolgono funzioni proprie degli enti stessi. L’omissione di tale esclusione lede l’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti territoriali garantita dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni impugnavano le norme sugli acquisti di immobili?

    Perché le norme limitavano la loro capacità di acquistare immobili per le proprie funzioni, incidendo sull’autonomia organizzativa e finanziaria garantita dagli artt. 117-119 Cost. e dagli statuti speciali. La previsione di un tetto basato sulla spesa storica penalizzava in particolare gli enti che avevano avuto una spesa molto bassa negli anni precedenti.

    Cosa significa “cessata materia del contendere” per i commi 24-26?

    Significa che quei commi sono stati abrogati prima di trovare applicazione concreta, sicché non hanno prodotto e non possono più produrre effetti giuridici. In questo caso la Corte non dichiara l’incostituzionalità (che sarebbe priva di effetti pratici) ma si limita a prendere atto che la questione non ha più ragion d’essere.

    Perché il comma 23 era incostituzionale nella parte in cui non escludeva gli enti strumentali?

    Perché gli enti strumentali degli enti territoriali (agenzie, società in house, aziende speciali) svolgono funzioni proprie degli enti stessi e i loro acquisti di immobili sono funzionali all’esercizio di competenze regionali e locali. Assoggettarli ai limiti previsti per le amministrazioni statali ledeva l’autonomia organizzativa degli enti territoriali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2007 – Insediamenti turistici qualità legge finanziaria 2006

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    Con la sentenza n. 88 del 2007 la Corte costituzionale giudica le norme della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 583-593) sugli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 586 (regolamento interministeriale senza previa intesa Stato-Regioni) e dei commi 589, 590 e 591 (procedure di approvazione che esautoravano le Regioni), mentre dichiara non fondate le questioni sugli altri commi, riconoscendo la competenza statale a definire i criteri generali per i grandi insediamenti turistici.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva introdotto una disciplina per gli “insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale”: grandi complessi che potevano essere realizzati anche mediante concessioni di beni demaniali marittimi, con procedure speciali di approvazione e canoni di concessione derogatori. Diverse Regioni (Valle d’Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato le norme, sostenendo che invadessero le competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato l’art. 1, commi da 583 a 593, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento all’art. 2, lettera q), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, e all’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, deducendo la violazione delle competenze regionali in materia di turismo (competenza residuale) e la lesione della potestà regolamentare regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente: dichiara incostituzionale il comma 586 nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall’intesa Stato-Regioni; dichiara incostituzionali i commi 589, 590 e 591 per le procedure di approvazione che esautoravano le Regioni. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 583-585, 587, 588, 592 e 593, ritenendo che lo Stato avesse la competenza a definire i criteri e le caratteristiche degli insediamenti di qualità nazionale.

    Il principio

    La disciplina statale degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale è legittima nelle sue linee generali, ma le procedure di attuazione che incidono sulle competenze regionali (urbanistiche, paesaggistiche, ambientali) richiedono il coinvolgimento delle Regioni nelle forme dell’intesa. Il regolamento interministeriale che sostituisce l’intesa Stato-Regioni è costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale il comma 586?

    Perché il comma prevedeva che le caratteristiche degli insediamenti fossero definite con un regolamento interministeriale (decreto del Ministro delle attività produttive) senza richiedere la previa intesa con le Regioni. Poiché tali caratteristiche incidono su materie di competenza regionale (turismo, urbanistica), era necessaria la leale collaborazione nelle forme dell’intesa Stato-Regioni.

    Cosa sono gli “insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale”?

    Sono grandi complessi turistici caratterizzati da compatibilità ambientale, tutela del patrimonio culturale, elevato livello di servizi e capacità di attrarre turisti internazionali. La legge richiedeva che assicurassero l’assunzione di almeno 250 addetti. Potevano essere realizzati anche su beni demaniali marittimi già oggetto di concessione.

    Perché la Valle d’Aosta era tra le ricorrenti?

    Perché lo statuto speciale della Valle d’Aosta attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di turismo (art. 2, lett. q). La disciplina statale degli insediamenti turistici di qualità poteva quindi interferire con tale competenza esclusiva. La Corte ha comunque dichiarato non fondate le questioni di merito sollevate dalla Valle d’Aosta sui commi rimasti in vigore.

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  • Corte cost. n. 87/2007 – Affidamento terapeutico tossicodipendenti terza concessione

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    Con l’ordinanza n. 87 del 2007 la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui vieta più di due concessioni dell’affidamento in prova con finalità terapeutica ai tossicodipendenti. La restituzione si giustifica perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata dalla legge n. 49 del 2006, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 94, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) vietava che l’affidamento in prova con finalità terapeutica per tossicodipendenti fosse concesso per più di due volte. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, investito di una richiesta da parte di un condannato che aveva già usufruito del beneficio due volte (con esito negativo entrambe le volte), riteneva che il divieto assoluto fosse irragionevole e contrario alla finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consente la concessione per più di due volte dell’affidamento terapeutico.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito e ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo la proposizione della questione, la legge n. 49 del 2006 (di conversione del d.l. n. 272 del 2005) ha modificato il comma 4 dell’art. 94, richiedendo ora che il tribunale di sorveglianza ritenga che il programma di recupero contribuisca effettivamente al recupero del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati. Il giudice deve rivalutare se la propria questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, interviene uno ius superveniens che modifica il quadro normativo rilevante per la questione sollevata, la Corte deve restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione originaria abbia ancora la propria rilevanza. Il rimettente deve accertare se, con la nuova disciplina, l’esito del giudizio principale possa essere deciso senza necessità di dichiarare l’incostituzionalità della norma originariamente censurata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la vecchia regola sul limite di due concessioni dell’affidamento terapeutico?

    L’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 stabiliva che l’affidamento in prova con finalità terapeutica “non può essere disposto più di due volte”. Il divieto era assoluto: dopo la seconda concessione, anche se entrambe si erano concluse con la revoca, il condannato non poteva più beneficiarne, indipendentemente dalla propria condizione di tossicodipendenza e dal percorso terapeutico.

    Perché la Corte non ha deciso la questione nel merito?

    Perché la legge n. 49 del 2006 aveva modificato i presupposti per la concessione dell’affidamento terapeutico, richiedendo una valutazione specifica sull’idoneità del programma di recupero. Il rimettente non aveva tenuto conto di questa modifica e non aveva verificato se, con le nuove regole, l’istanza del condannato potesse essere accolta o meno indipendentemente dal limite numerico contestato.

    Dopo la legge n. 49 del 2006, il limite di due concessioni esisteva ancora?

    Sì, il comma 5 era rimasto formalmente in vigore. La modifica del comma 4 aveva però introdotto un requisito sostanziale — la valutazione positiva del programma — che poteva incidere sulla rilevanza del limite numerico nel caso concreto. Il giudice rimettente doveva rivalutare se, applicando le nuove regole, il caso del condannato potesse comunque essere risolto senza necessità di dichiarare incostituzionale il limite.

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  • Corte cost. n. 86/2007 – Vitalizio consiglieri regionali rilevanza tributaria

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    Con l’ordinanza n. 86 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge regionale Marche n. 23 del 1995 sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata. La Corte rileva che la questione è irrilevante nel giudizio a quo: il giudice tributario doveva pronunciarsi sul regime fiscale della trattenuta già operata, non sulla legittimità di operarla. La questione di incostituzionalità investe un profilo estraneo all’oggetto del giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un consigliere regionale delle Marche aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF pagata sulla trattenuta obbligatoria del 20% operata sulla sua indennità di carica a titolo di contributo per l’assegno vitalizio (art. 3, comma 2, l.r. Marche n. 23 del 1995). Sosteneva che tale trattenuta, avendo natura previdenziale, non dovesse essere soggetta a IRPEF. La Commissione tributaria di Macerata, invece di risolvere la questione fiscale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa disciplina regionale che prevedeva la trattenuta e il vitalizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Macerata ha sollevato questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche n. 23 del 1995, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (previdenza sociale, materia di competenza esclusiva statale), censurandone la legittimità sostanziale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza. Il giudice tributario era chiamato a decidere se la trattenuta già operata sulla indennità di carica fosse soggetta o meno a prelievo IRPEF: per lui, l’esistenza della trattenuta era un fatto dato, non un fatto da valutare. La questione di legittimità sollevata (se la trattenuta e il vitalizio fossero legittimamente previsti dalla legge regionale) è estranea all’oggetto del giudizio a quo e, pertanto, irrilevante.

    Il principio

    La rilevanza è presupposto di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale: la norma impugnata deve trovare applicazione nel giudizio a quo in modo che la sua eventuale incostituzionalità incida sulla decisione del giudice rimettente. Se la questione di legittimità investe una norma estranea all’oggetto del giudizio principale, essa è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa doveva decidere in realtà la Commissione tributaria?

    Doveva decidere se la trattenuta obbligatoria del 20% sull’indennità di carica dei consiglieri regionali — già operata per legge — avesse natura previdenziale o meno, e di conseguenza se fosse esente da IRPEF ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR. Questa era la questione fiscale rilevante, non la legittimità costituzionale della norma che prevedeva la trattenuta.

    Perché la Commissione tributaria aveva sollevato questione di costituzionalità invece di decidere la causa?

    Probabilmente perché aveva ritenuto che, per decidere sul regime fiscale della trattenuta, fosse necessario prima stabilire se la disciplina regionale fosse costituzionalmente legittima. La Corte ha respinto questo ragionamento, affermando che la natura fiscale della trattenuta va accertata applicando le norme tributarie, non attraverso un giudizio di costituzionalità sulla norma regionale.

    L’assegno vitalizio dei consiglieri regionali ha natura previdenziale?

    La questione della natura previdenziale o assistenziale degli assegni vitalizi è controversa. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 289 del 1994, aveva qualificato il vitalizio parlamentare come “particolare tipo di previdenza”. Tuttavia, nel caso in esame, la Corte non si è pronunciata sul merito, avendo dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza.

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  • Corte cost. n. 85/2007 – Prescrizione ratei pensionistici sentenza incostituzionalità

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    Con l’ordinanza n. 85 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 sulla prescrizione dei crediti pensionistici, sollevata dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti siciliana. Il rimettente contestava l’interpretazione “siciliana” secondo cui, quando una norma ostativa al riconoscimento di un credito pensionistico è dichiarata incostituzionale, il termine di prescrizione decorre dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte, generando una disparità di trattamento rispetto alle altre giurisdizioni contabili.

    Di cosa si tratta

    Un titolare di pensione privilegiata tabellare aveva lavorato contemporaneamente per un’azienda privata, accumulando pensione e retribuzione. Le sentenze costituzionali n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 avevano dichiarato incostituzionali le norme che impedivano il cumulo integrale. Il problema era da quando decorreva la prescrizione degli arretrati: dalla data di maturazione dei singoli ratei (come sosteneva la Cassazione) o dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte (come interpretava la sezione d’appello siciliana della Corte dei conti).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, secondo e quarto comma, del r.d.l. n. 295 del 1939, nella parte in cui, nell’interpretazione del “diritto vivente siciliano”, fa decorrere il termine di prescrizione dalla data di pubblicazione delle sentenze di incostituzionalità, in riferimento all’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non censura la norma in sé, ma una specifica interpretazione giurisprudenziale della sezione d’appello siciliana. Poiché esiste una diversità interpretativa tra giurisdizioni contabili, il problema non è di legittimità costituzionale della norma ma di un contrasto interpretativo tra giudici, che non spetta alla Corte costituzionale risolvere. La questione, così come prospettata, risulta inammissibile.

    Il principio

    Il contrasto interpretativo tra giurisdizioni diverse sulla portata di una norma non costituisce questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale non è il giudice della corretta applicazione della legge e non può essere chiamata a risolvere contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di norme: tale funzione spetta ai meccanismi ordinamentali di nomofilachia (Corte di cassazione, sezioni unite).

    Domande e risposte

    Da quando decorre la prescrizione degli arretrati pensionistici quando la norma ostativa è stata dichiarata incostituzionale?

    Secondo l’orientamento della Corte di cassazione (e delle sezioni contabili non siciliane), il termine di prescrizione decorre dalla data di maturazione del credito, perché il vizio di legittimità non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto, non un impedimento legale. La tesi opposta (decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità) potrebbe far risalire gli arretrati molto più indietro nel tempo.

    Cosa si intende per “diritto vivente siciliano”?

    Il rimettente usa questa espressione per indicare un orientamento giurisprudenziale consolidato e uniforme della sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che si discostava dall’interpretazione prevalente nelle altre sezioni. La Corte ha ritenuto che, in presenza di tale contrasto interpretativo, la questione fosse inammissibile.

    Perché la questione era ritenuta inammissibile e non infondata?

    Perché il rimettente non stava contestando il tenore letterale della norma ma solo una sua specifica interpretazione giurisprudenziale regionale. La Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione giurisprudenziale di una norma senza che questa venga censurata nelle sue disposizioni testuali.

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  • Corte cost. n. 84/2007 – Difensore d’ufficio decreto espulsione straniero

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    Con l’ordinanza n. 84 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), sollevata dal Giudice di pace di Roma. Il rimettente lamentava che la norma non prevedesse la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell’emissione del decreto prefettizio di espulsione. La Corte afferma che la norma disciplina una fase amministrativa, non giurisdizionale, rispetto alla quale non opera la garanzia del difensore d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Roma era investito del giudizio di convalida di decreti di espulsione emessi nei confronti di cittadini extracomunitari. Il giudice sosteneva che il diritto di difesa del destinatario del decreto di espulsione richiedesse la nomina di un difensore di ufficio già al momento dell’emissione del decreto, non solo nella successiva fase di convalida giurisdizionale. Aveva sollevato tredici ordinanze di rimessione identiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio al momento dell’emissione del decreto prefettizio di espulsione, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’art. 24, secondo comma, Cost. garantisce l’effettività del diritto di difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale. La norma censurata disciplina invece una fase amministrativa (l’emissione del decreto prefettizio), in cui il ricorso all’autorità giudiziaria è solo eventuale. Il destinatario del decreto è comunque posto nelle condizioni di avvalersi dei rimedi giurisdizionali che l’ordinamento appresta a difesa dei suoi diritti. Quanto all’art. 3 Cost., il raffronto tra il destinatario del decreto di espulsione (atto amministrativo) e il destinatario di un atto penale è tra fattispecie assolutamente eterogenee.

    Il principio

    Il diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost. opera nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e non si estende automaticamente alle fasi amministrative che precedono l’eventuale ricorso al giudice. L’emissione del decreto prefettizio di espulsione è un atto amministrativo e non richiede la previa nomina di un difensore di ufficio.

    Domande e risposte

    Lo straniero destinatario di un decreto di espulsione ha diritto a un difensore?

    Ha diritto all’assistenza di un difensore di fiducia (la norma glielo comunica), mentre il diritto a un difensore di ufficio opera nel successivo giudizio di convalida davanti al Giudice di pace. Non è prevista, secondo la Corte, la nomina automatica di un difensore d’ufficio nelle liste speciali già nella fase amministrativa.

    Cosa succede nella fase di convalida del decreto di espulsione?

    Il decreto di espulsione viene sottoposto al Giudice di pace per la convalida entro 48 ore. In quella sede giurisdizionale operano le garanzie del giusto processo e lo straniero è assistito da un difensore. È in questa fase, e non in quella amministrativa, che il diritto di difesa trova piena tutela.

    Perché il rimettente aveva proposto tredici ordinanze identiche?

    Perché la questione di legittimità era stata sollevata nel corso di tredici procedimenti distinti di convalida di decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari. La Corte ha riunito i giudizi per decidere con un’unica pronuncia, in quanto tutte le ordinanze ponevano la medesima questione.

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  • Corte cost. n. 83/2007 – Misura di sicurezza infermo di mente ospedale psichiatrico

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    Con l’ordinanza n. 83 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale, sollevata dal GUP del Tribunale di Torino. Il rimettente chiedeva che per l’imputato prosciolto per totale infermità di mente, la cui pericolosità sociale potesse essere fronteggiata con il ricovero in comunità terapeutica psichiatrica, non fosse obbligatorio il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte ribadisce che la creazione di nuove misure di sicurezza è riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento penale con rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Torino doveva pronunciarsi sulla responsabilità di un imputato affetto da accertata incapacità di intendere e di volere. Il perito psichiatrico aveva ritenuto “ottimale” l’inserimento in una comunità terapeutica psichiatrica, giudicando “esageratamente contenitivo” l’ospedale psichiatrico giudiziario. Il GUP chiedeva alla Corte di consentire al giudice di disporre il ricovero in comunità terapeutica al posto dell’OPG.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 205, secondo comma, n. 2) e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui impongono il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando la pericolosità sociale potrebbe essere fronteggiata con il ricovero in una struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Già con l’ordinanza n. 254 del 2005 la Corte aveva dichiarato inammissibile una questione analoga, osservando che “il giudice a quo chiede alla Corte di creare e di disciplinare una nuova misura di sicurezza”, il che esulerebbe dai poteri della Corte, comportando scelte discrezionali riservate al legislatore. Il rimettente, inoltre, non aveva adeguatamente tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la libertà vigilata con opportune prescrizioni può essere eseguita anche in strutture psichiatriche protette.

    Il principio

    Esula dalla sfera dei poteri della Corte costituzionale creare nuove misure di sicurezza o ampliare la tipologia di quelle applicabili all’imputato prosciolto per infermità psichica: si tratta di scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Il rimettente deve esaurire le possibilità interpretative offerte dal diritto vigente prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e quali alternative esistevano nel 2007?

    L’OPG era una struttura detentiva per i soggetti prosciolti per infermità di mente socialmente pericolosi. A seguito della sentenza n. 253 del 2003, la Corte aveva già consentito al giudice di disporre, in alternativa all’OPG, misure di sicurezza diverse (tra cui la libertà vigilata) idonee a contemperare esigenze di cura e controllo della pericolosità.

    Perché il rimettente riteneva insufficiente la libertà vigilata?

    Perché nel caso concreto il perito aveva concluso che la libertà vigilata non sarebbe stata “sufficientemente contenitiva” della pericolosità sociale dell’imputato. Tuttavia la Corte ha rilevato che la giurisprudenza più recente consentiva di eseguire la libertà vigilata con apposite prescrizioni anche in strutture psichiatriche protette: il rimettente non aveva tenuto conto di questa evoluzione.

    Cosa è successo dopo questa pronuncia?

    La questione del superamento degli OPG ha continuato ad essere dibattuta, fino alla legge n. 9 del 2012 che ha previsto la loro chiusura e la trasformazione in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture sanitarie non carcerarie. La Corte ha più volte sollecitato il legislatore ad intervenire in questa materia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2007 – Patto di stabilità Regioni a statuto speciale accordo obbligatorio

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    Con la sentenza n. 82 del 2007 la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 148, della legge finanziaria 2006, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. La norma imponeva alle Regioni a statuto speciale di concordare con il Ministero dell’economia, entro il 31 marzo, il livello delle spese, prevedendo che in caso di mancato accordo si applicassero le disposizioni per le Regioni ordinarie. La Corte ritiene la disciplina compatibile con l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva esteso il patto di stabilità interno alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, imponendo loro di concordare ogni anno entro il 31 marzo il livello delle spese con il Ministero dell’economia. In caso di mancato accordo, si sarebbero applicate le stesse regole delle Regioni ordinarie. La Regione Friuli-Venezia Giulia contestava questa disciplina come lesiva della propria specialità finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 1, comma 148, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento alla legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia) e alle norme del Titolo V della Costituzione, in collegamento con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La Regione sosteneva che la disciplina del mancato accordo svuotasse il principio di specialità della propria finanza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore statale ha il potere di coinvolgere le autonomie speciali nel patto di stabilità interno, il cui scopo è assicurare il rispetto dei vincoli europei sul disavanzo pubblico. Il termine del 31 marzo per l’accordo non è perentorio e la previsione del regime ordinario in caso di mancato accordo è già contemplata nelle normative di attuazione degli statuti speciali. Non si lede il principio dell’accordo, che rimane la modalità ordinaria di determinazione dei vincoli finanziari per le autonomie speciali.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale sono tenute a contribuire al rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall’ordinamento europeo. Il legislatore statale può imporle di concordare annualmente il livello delle spese con il Ministero dell’economia, prevedendo che il mancato accordo comporti l’applicazione delle regole ordinarie, senza che ciò leda il principio di specialità finanziaria, purché il termine non sia perentorio e il regime ordinario operi solo come soluzione residuale.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale sono soggette al patto di stabilità interno?

    Sì. La Corte ha confermato più volte che anche le autonomie speciali devono partecipare al risanamento della finanza pubblica e al rispetto dei vincoli europei. La loro specialità finanziaria non le esenta dal coordinamento della finanza pubblica nazionale.

    Perché la Regione Friuli-Venezia Giulia riteneva illegittima la norma?

    Perché temeva che il meccanismo del mancato accordo consentisse allo Stato di “trascinare inutilmente le trattative” fino al 31 marzo, facendo automaticamente scattare il regime ordinario anche quando la Regione fosse disponibile all’accordo ma lo Stato non lo fosse. La Corte ha ritenuto che il termine non sia perentorio e che il rischio paventato sia evitabile in via interpretativa.

    Cosa cambia per le Regioni speciali rispetto alle Regioni ordinarie nel patto di stabilità?

    Per le Regioni speciali, la disciplina del patto si applica attraverso un accordo specifico con il Ministero dell’economia, che tiene conto della loro specialità finanziaria e delle diverse funzioni legislative e amministrative. Per le Regioni ordinarie, i vincoli sono stabiliti direttamente dalla legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2007 – Legge Toscana pesca marittima competenze statali

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    Con la sentenza n. 81 del 2007 la Corte costituzionale giudica il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Toscana n. 66 del 2005 sulla pesca marittima. La Corte dichiara inammissibili alcune questioni per vizi formali del ricorso e non fondate le questioni sostanziali, riconoscendo che la Regione Toscana ha legiferato nell’ambito della propria competenza concorrente in materia di pesca marittima, nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva adottato la legge n. 66 del 2005 per disciplinare le attività di pesca marittima e gli interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura nel proprio territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge regionale, sostenendo che invadessero competenze legislative esclusive dello Stato in materia di politica estera (inclusi i rapporti con l’Unione europea), di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge regionale toscana n. 66 del 2005 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Le censure riguardavano principalmente le norme regionali su licenze di pesca, modalità di esercizio della pesca marittima e distretti di pesca.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili alcune questioni per vizi formali: l’art. 1, comma 2 (non incluso nella delibera ministeriale che autorizza il ricorso) e alcune altre norme per la discordanza tra epigrafe del ricorso e indicazioni della relazione ministeriale. Per le questioni ammissibili, la Corte le dichiara non fondate: le norme regionali impugnate rientrano nella competenza concorrente della Regione in materia di pesca marittima e non violano i principi fondamentali statali né le competenze esclusive dello Stato.

    Il principio

    Nel ricorso governativo avverso leggi regionali, le specifiche disposizioni impugnate devono essere indicate con precisione tanto nell’epigrafe del ricorso quanto nella relazione ministeriale. La discordanza tra questi due atti determina inammissibilità della questione per le disposizioni non concordanti. Nel merito, la competenza regionale concorrente in materia di pesca marittima consente alla Regione di disciplinare le licenze e le modalità di esercizio nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili per vizi formali?

    Perché il ricorso governativo contro le leggi regionali deve individuare con precisione le specifiche norme ritenute illegittime. Se tra l’epigrafe del ricorso e la relazione del Ministro per gli affari regionali (che esprime la scelta politica del Governo) vi è discordanza, la questione relativa alle norme non concordanti è inammissibile.

    La pesca marittima è materia di competenza regionale o statale?

    Dopo la riforma del Titolo V del 2001, la pesca marittima è materia di competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni disciplinano i dettagli. La pesca nelle acque interne era già regionale prima della riforma; la pesca in mare ha acquisito rilievo regionale con il nuovo art. 117 Cost.

    Cosa ha sostenuto lo Stato a proposito dei distretti di pesca regionali?

    Lo Stato sosteneva che la disciplina dei distretti di pesca toscani interferisse con i regolamenti comunitari sulla politica comune della pesca e con la competenza statale in materia di politica estera (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.). La Corte ha ritenuto non fondata questa censura, riconoscendo la legittimità dell’intervento regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2007 – Verifica liste d’attesa Provincia autonoma Bolzano

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    Con la sentenza n. 80 del 2007 la Corte costituzionale, pronunciandosi su un conflitto di attribuzioni proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dichiara che non spetta allo Stato disporre, con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, verifiche sulle liste di attesa sanitarie, e annulla i relativi atti ministeriali e del NAS. La Corte afferma che la competenza in materia di sanità appartiene alla Provincia autonoma di Bolzano in forza dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Nel maggio 2005 il Ministro della salute, richiamando la legge finanziaria 2005 e una intesa Stato-Regioni, aveva inviato alla Provincia autonoma di Bolzano una lettera annunciando verifiche sulle liste di attesa sanitarie e aveva disposto ispezioni dei NAS di Trento presso strutture ospedaliere provinciali. La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzioni sostenendo che la competenza sanitaria le spetta in via esclusiva in forza dello statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, deducendo la violazione delle proprie competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti sanitari (art. 4, primo comma, n. 7 dello statuto speciale) e di igiene e sanità (art. 9, primo comma, n. 10), riservate alla Provincia in via primaria e concorrente. Il parametro invocato è lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso: dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della salute, disporre verifiche sulle liste di attesa con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Annulla per l’effetto la lettera ministeriale del 5 maggio 2005, la nota del direttore generale del Ministero della salute e il verbale del NAS di Trento del 18 maggio 2005. La competenza sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in forza dello statuto speciale, esclude l’esercizio di poteri di verifica statali diretti nei confronti della Provincia stessa.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, in forza dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, hanno competenza primaria e concorrente in materia sanitaria che esclude poteri di verifica diretti dello Stato nei loro confronti. Anche le attribuzioni ministeriali di verifica sui livelli essenziali di assistenza non possono dispiegarsi nei confronti delle Province autonome con le medesime modalità previste per le Regioni ordinarie.

    Domande e risposte

    Cosa sono le liste di attesa sanitarie in questo contesto?

    Sono i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero, su cui il Ministero della salute intendeva condurre verifiche a livello nazionale. Le verifiche del NAS avevano riscontrato che nella Provincia di Bolzano i tempi di attesa erano “molto inferiori” rispetto agli standard nazionali.

    Perché la Provincia autonoma di Bolzano ha una competenza sanitaria più ampia delle Regioni ordinarie?

    Perché il d.P.R. n. 670 del 1972, che approva lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, attribuisce alla Regione la competenza primaria sull’ordinamento degli enti sanitari e alle Province autonome la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità. Queste competenze sono più ampie di quelle spettanti alle Regioni ordinarie.

    Il Ministero della salute non può mai effettuare controlli sanitari nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano?

    Non può farlo unilateralmente con efficacia diretta nei confronti della Provincia, disconoscendo le competenze statutarie. Le verifiche nazionali sui livelli essenziali di assistenza possono svolgersi nel rispetto delle competenze provinciali e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2007 – Retroattività preclusioni misure alternative recidivi

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    Con la sentenza n. 79 del 2007 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell’art. 58-quater della legge penitenziaria, introdotti dalla legge ex Cirielli del 2005, nella parte in cui non consentono la concessione dei benefici ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, avevano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato. La Corte afferma che le nuove preclusioni non possono retroattivamente annullare il percorso rieducativo già positivamente realizzato dal condannato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) aveva introdotto nuove e più severe preclusioni all’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale per i recidivi reiterati e per chi aveva commesso il reato di evasione. Il problema era che la nuova disciplina si applicava retroattivamente anche a condannati che, secondo le regole vigenti al momento della condanna, avevano già acquisito il diritto al beneficio e avevano svolto un percorso rieducativo con esito positivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato questione di legittimità degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui modificando l’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 prevedono l’applicazione retroattiva delle nuove preclusioni a chi aveva già maturato le condizioni per il beneficio prima dell’entrata in vigore della nuova legge, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui non prevedono che i benefici possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 avessero già raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. La vanificazione retroattiva del percorso rieducativo già positivamente compiuto è incompatibile con la finalità costituzionale della pena.

    Il principio

    La finalità rieducativa della pena impone che il legislatore, nel modificare in senso restrittivo la disciplina delle misure alternative, non possa incidere negativamente sui risultati rieducativi già positivamente raggiunti dal condannato secondo la normativa previgente. L’applicazione retroattiva di nuove preclusioni a chi aveva già maturato le condizioni per il beneficio costituisce una “brusca interruzione” del percorso rieducativo priva di giustificazione costituzionale.

    Domande e risposte

    La legge ex Cirielli poteva applicarsi ai processi già in corso?

    In via generale sì, ma con un limite costituzionale: non poteva escludere i benefici penitenziari per chi, secondo la vecchia disciplina, aveva già maturato le condizioni per ottenerli e aveva compiuto un percorso rieducativo adeguato. In quei casi la nuova legge non poteva operare retroattivamente.

    Chi era il ricorrente nel giudizio principale?

    Un condannato per evasione, recidivo reiterato, che aveva già fruito una volta dell’affidamento in prova con esito positivo. Secondo la nuova legge, per i recidivi reiterati e per chi aveva precedentemente fruito di misure alternative, le stesse non erano più concedibili. La Corte ha ritenuto illegittima questa preclusione retroattiva.

    Questo principio si applica anche ad altri benefici penitenziari oltre all’affidamento in prova?

    Sì. La Corte ha enunciato un principio generale: le valutazioni di carattere preventivo operate dal legislatore non possono incidere negativamente sui risultati già positivamente raggiunti dal condannato nel percorso rieducativo. Il principio si applica a tutte le misure alternative e a tutti i benefici penitenziari che presuppongono la verifica del percorso rieducativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2007 – Misure alternative detenzione straniero irregolare

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    Con la sentenza n. 78 del 2007 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), nella parte in cui, interpretati secondo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, escludono in ogni caso l’accesso alle misure alternative alla detenzione per lo straniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio o privo del permesso di soggiorno. La Corte afferma che la finalità rieducativa della pena non può essere compressa per effetto di un dato formale estrinseco quale la situazione di irregolarità nel soggiorno.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario condannato per traffico di stupefacenti si era visto concedere l’affidamento in prova al servizio sociale dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari. La Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento, affermando che la permanenza irregolare nel territorio nazionale non poteva trovare titolo nella concessione di una misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza, vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione, aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme penitenziarie così interpretate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del 1975 e degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella misura in cui precluderebbero in ogni caso l’accesso ai benefici penitenziari allo straniero irregolare.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione limitatamente agli artt. 47, 48 e 50 della l. n. 354 del 1975 “ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative da essi previste”. La situazione di irregolarità nel soggiorno è un dato estrinseco e formale che non può costituire automatica preclusione all’accesso ai benefici penitenziari, che devono essere valutati in base alle condotte e al percorso rieducativo del condannato.

    Il principio

    La finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost. non consente che l’accesso alle misure alternative alla detenzione sia automaticamente precluso allo straniero irregolare. Ogni misura incidente in senso sfavorevole sul trattamento penitenziario deve conseguire a una condotta colpevole addebitabile al condannato, non a un dato estrinseco e formale quale il difetto del permesso di soggiorno.

    Domande e risposte

    Uno straniero senza permesso di soggiorno può ottenere l’affidamento in prova?

    Sì, a seguito di questa sentenza. La mancanza del permesso di soggiorno non costituisce automatica preclusione. Il giudice deve valutare caso per caso se il condannato abbia raggiunto un grado di rieducazione idoneo al beneficio, indipendentemente dalla sua situazione amministrativa di soggiorno.

    Cosa significa che la questione è stata accolta “ove interpretati nel senso”?

    La Corte non ha dichiarato incostituzionali in sé le norme penitenziarie o quelle sull’immigrazione, ma solo l’interpretazione che le rendeva automaticamente preclusive. Le norme rimangono in vigore, ma non possono essere applicate in modo da escludere in ogni caso e automaticamente l’accesso ai benefici per il solo fatto della irregolarità nel soggiorno.

    Questo principio vale per tutte le misure alternative o solo per l’affidamento in prova?

    La pronuncia riguarda gli artt. 47, 48 e 50 della l. n. 354 del 1975, che disciplinano rispettivamente l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Il principio si applica quindi a tutte e tre le principali misure alternative alla detenzione.

    Norme collegate