Autore: Andrea Marton

  • Art. 23 T.U.IVA: Registrazione delle fatture

    Art. 23 T.U.IVA: Registrazione delle fatture

    Art. 23 T.U.IVA – Registrazione delle fatture.

    In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 12

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. c) e d) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

    Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del prestatore.

    Se l’altro contraente non e’ un’impresa, societa’ o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

    (Comma abrogato)

    Nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell’articolo 39, secondo modalita’ e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.”

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  • Art. 24 T.U.IVA: Registrazione dei corrispettivi

    Art. 24 T.U.IVA: Registrazione dei corrispettivi

    Art. 24 T.U.IVA – Registrazione dei corrispettivi.

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22, in luogo di quanto stabilito nell’articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonche’ l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

    Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell’art. 17, includendo nel corrispettivo anche l’imposta.

    Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze puo’ consentire, stabilendo le modalita’ da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

    I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l’attivita’ di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attivita’ di vendita. Le relative modalita’ sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.”

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  • Art. 25 T.U.IVA: Registrazione degli acquisti

    Art. 25 T.U.IVA: Registrazione degli acquisti

    Art. 25 T.U.IVA – Registrazione degli acquisti (1).

    In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 13

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

    (Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).

    Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa’ o enti, nonche’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

    Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa e, eventualmente, la relativa norma.

    (Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).

    La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo.

    (1) Vedasi anche l’art. 4, comma 1, lett. a) decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esentanti dall’obbligo di registrazione prevista dal presente articolo.”

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  • Art. 26 T.U.IVA: Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

    Art. 26 T.U.IVA: Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

    Art. 26 T.U.IVA – Variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

    In vigore dal 25/07/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 18

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’ emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

    2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.(1)

    3. La disposizione di cui al comma 2 non puo’ essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo’ essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

    3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

    a) a partire dalla data in cui quest’ultimo e? assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta’ di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia’ registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. (1) L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).

    5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

    6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’articolo 25. Con le stesse modalita’ devono essere corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

    8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.

    9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facolta’ di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

    10. La facolta’ di cui al comma 2 puo’ essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74 del presente decreto ovvero dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

    10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

    a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

    b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilita’ di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita’;

    c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita’.”

    ———————(1) Vedi anche il comma 394 e ss. dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

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  • Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di

    Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di

    Art. 71 c.c. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di

    In vigore

    cui si ignora l'esistenza Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

  • Art. 27 T.U.IVA: Liquidazione e versamenti mensili

    Art. 27 T.U.IVA: Liquidazione e versamenti mensili

    Art. 27 T.U.IVA – Liquidazione e versamenti mensili.

    In vigore dal 17/09/2011 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.

    “(Comma abrogato).

    (Comma abrogato).

    Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e’ computato in detrazione nel mese successivo.

    Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo e’ determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro per cento, per 110 quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’ del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

    (Comma abrogato).”

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  • Art. 28 T.U.IVA: Dichiarazione annuale

    Art. 28 T.U.IVA: Dichiarazione annuale

    Art. 28 T.U.IVA – Dichiarazione annuale.

    In vigore dal 01/01/1998 al 22/07/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/09/1997 n. 313 Articolo 4

    Soppresso dal 22/07/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

    Nota:Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta,
    in duplice esemplare, la dichiarazione relativa allñanno solare precedente,
    redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle
    finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 20 dicembre dell’anno
    precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla
    presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare
    precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’articolo
    10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo
    19-bis2. I contribuenti con periodo d’imposta coincidente, agli effetti delle
    imposte sui redditi, con l’anno solare obbligati alla presentazione anche
    della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d’imposta, qualora
    abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu’ di dieci
    soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all’articolo 9 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
    dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita’ all’articolo 8 dello
    stesso decreto.
    2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la
    individuazione del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle
    operazioni e dell’imposta, nonche’ per l’effettuazione dei controlli e gli
    altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
    l’amministrazione finanziaria e’ in grado di acquisire direttamente.
    3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il
    termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo.
    4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che
    non hanno effettuato operazioni imponibili.”

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  • Articolo 48 del TUIR

    Articolo 48 del TUIR

    Art. 48 TUIR – Redditi imponibili ad altro titolo

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/2000

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Ripristino. Art. 1 bis dl 250/95 modificato da art. 1 dl 437 del 8.8.96. “1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle societa’ e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonche’ quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.”

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  • Articolo 55 del TUIR

    Articolo 55 del TUIR

    Art. 55 TUIR – Redditi d’impresa

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1994

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Contiene anche le modifiche di cui all’art. 1 del DL n. 554/93. “1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attivita’ indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
    a) i redditi derivanti dall’esercizio di attivita’ organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;
    b) i redditi derivanti dall’attivita’ di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
    c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice nonche’ alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita’ di impresa.
    3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita’ commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita’ indicate nel presente articolo.”

    Commento del professionista

    sull’art. 55 del TUIR, la prima cosa che emerge è che il legislatore vuole dare una definizione molto ampia di reddito d’impresa. Non si limita a dire “è impresa chi è imprenditore nel codice civile”, ma costruisce una nozione autonoma fiscale. Il punto di partenza è semplice: è reddito d’impresa tutto ciò che deriva dall’esercizio di un’impresa commerciale. Però subito dopo questa affermazione apparentemente lineare, il legislatore la amplia moltissimo.

    Infatti, per “impresa commerciale” non si guarda tanto alla forma, ma al tipo di attività svolta e al modo in cui viene svolta. Viene richiamato l’art. 2195 del codice civile, quindi tutte le attività classiche: produzione, commercio, trasporti, banche, assicurazioni, attività ausiliarie. Però il passaggio cruciale è che, ai fini fiscali, queste attività generano reddito d’impresa anche se non sono organizzate formalmente come impresa. Questo è uno scarto enorme rispetto al diritto civile: il fisco abbassa la soglia.

    Poi il legislatore fa un passo ulteriore: inserisce dentro il reddito d’impresa anche altre situazioni che non rientrano perfettamente nello schema civilistico. Ad esempio, i servizi che non sono nell’art. 2195 diventano impresa se sono organizzati, oppure lo sfruttamento di miniere e simili è sempre impresa, e ancora, attività agricole che normalmente sarebbero reddito agrario diventano reddito d’impresa se svolte da certe società. Qui si vede chiaramente una logica: quando c’è struttura, organizzazione o forma societaria, il fisco tende a qualificare tutto come impresa.

    E infatti arriva uno dei principi più importanti: quello di “attrazione”. Le società commerciali producono sempre reddito d’impresa, indipendentemente da cosa fanno concretamente. Questo è un punto che nella pratica pesa tantissimo, perché significa che la forma giuridica può determinare la qualificazione fiscale più della sostanza dell’attività. Una SRL agricola, ad esempio, per il fisco è comunque impresa, salvo regimi particolari.

    A questo punto il testo si ferma a chiarire che la nozione fiscale di impresa si regge su tre pilastri: l’oggetto dell’attività, l’organizzazione e la professionalità, cioè l’abitualità. Però introduce anche una distinzione molto importante tra una nozione oggettiva (basata su come si svolge l’attività) e una soggettiva (legata al tipo di soggetto, come le società). Questo doppio livello è ciò che rende la materia complessa.

    Un altro passaggio interessante è che il reddito d’impresa diventa una categoria “centrale” nel sistema: serve a distinguere tutte le altre categorie. Se c’è organizzazione si esce dal lavoro autonomo e si entra nell’impresa; se manca abitualità si finisce nei redditi diversi; se si superano certi limiti si esce dal reddito agrario. Quindi non è solo una categoria tra le altre, è quella che delimita tutto il sistema.

    Poi il documento insiste su un concetto molto importante: il fisco ha volutamente ampliato l’area dell’impresa rispetto al diritto civile. Questo non è casuale, ma serve a tassare meglio e in modo più preciso, perché il reddito d’impresa si determina con criteri analitico-contabili. In altre parole, qualificarti come impresa permette all’amministrazione di controllarti meglio.

    Subito dopo, però, si chiarisce che questa nozione non è sempre uniforme: ci sono deroghe. Ad esempio, per alcune agevolazioni o per enti non commerciali, un’attività che sarebbe commerciale secondo l’art. 55 può non esserlo. Questo è un punto delicato: non esiste una definizione unica valida sempre, ma dipende dalla norma che stai applicando.

    Un passaggio che spesso sorprende è quello sulle attività illecite: anche quelle producono reddito d’impresa se hanno le caratteristiche richieste. Il principio è molto chiaro: il fatto che l’attività sia illegale non incide sull’obbligo fiscale.

    Entrando nella parte più economica, il testo introduce il requisito dell’economicità. L’attività deve essere rivolta al mercato e deve almeno tendere a coprire i costi. Se è strutturalmente in perdita e vive solo di contributi o sovvenzioni, allora manca questo requisito e non si può parlare di impresa. Però, ed è fondamentale, non serve che ci sia un utile: non è necessario il lucro soggettivo. Basta che l’attività sia organizzata per funzionare economicamente. Questo è un altro punto chiave: l’impresa è definita in modo oggettivo, non psicologico.

    Poi si affronta il tema della fase iniziale, la start-up. Qui il problema è capire quando nasce l’impresa. Il documento dice che, in molti casi, anche le attività preparatorie possono essere considerate già esercizio d’impresa, soprattutto se sono chiaramente orientate a un’attività economica futura. La giurisprudenza, sia italiana che europea, tende ad includere questi atti preparatori, perché fanno parte del processo imprenditoriale. Tuttavia, l’amministrazione è più prudente e valuta caso per caso. Quindi qui c’è già una tensione interpretativa: da un lato una visione ampia, dall’altro una più restrittiva.

    Infine, arrivando alla parte sulle attività dell’art. 2195 e sul requisito dell’abitualità, si chiarisce che per essere impresa l’attività deve essere stabile e sistematica. Non serve che sia continua tutto l’anno, ma deve avere una certa regolarità. Anche un solo affare può essere impresa, però solo se è complesso, organizzato e di rilevanza economica. Questo è molto importante nella pratica, ad esempio nelle operazioni immobiliari: anche un’operazione unica può trasformarti in imprenditore.

    Si insiste molto sul fatto che l’abitualità non è solo una questione di frequenza, ma anche di organizzazione e rilevanza economica. Attività piccole richiedono più ripetizione per essere considerate impresa; attività grandi possono bastare da sole. Questo rende la valutazione sempre concreta e caso per caso.

    Un esempio molto attuale è quello delle locazioni brevi: il legislatore ha introdotto una presunzione per cui, sopra un certo numero di immobili, l’attività si considera automaticamente imprenditoriale. Qui si vede chiaramente un altro trend: il fisco tende a trasformare attività “di confine” in impresa per semplificare e controllare meglio.

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  • Articolo 56 del TUIR

    Articolo 56 del TUIR

    Art. 56 TUIR – Determinazione del reddito d’impresa (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 01/01/2019

    Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

    Nota:Contiene modifiche recate dall’art.2, comma 217, L. n.244 del 2007. Contiene anche le modifiche di cui all’art. 1 del DL n. 554/93. Contiene anche le modifiche di cui all’art. 1 del DL n. 139/94. Contiene anche le modifiche di cui all’art. 1 del DL n. 261/94.

    “1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

    2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, è computata in diminuzione del reddito a norma dell’articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.

    3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito:

    a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

    b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

    4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all’articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo.

    5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96, i proventi dell’allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.”