Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 97/2007 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni televisive di Sgarbi

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni televisive rese dall’on. Vittorio Sgarbi nella trasmissione “Sgarbi quotidiani”. Le offese all’avvocato Lucibello non erano collegate all’esercizio della funzione parlamentare. Annulla la delibera camerale del 4 febbraio 2004.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” andata in onda su Canale 5 il 17 ottobre 1996, aveva accusato l’avvocato Giuseppe Lucibello di abusi e di un rapporto privilegiato con il magistrato Antonio Di Pietro. Lucibello aveva querelato Sgarbi per diffamazione. La Camera dei deputati aveva deliberato che i fatti riguardavano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, settima sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004. Il tribunale sosteneva che le dichiarazioni rese da Sgarbi nella trasmissione televisiva non presentavano alcun collegamento con l’esercizio della funzione parlamentare e non potevano essere coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e dichiarato che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità, annullando la delibera del 4 febbraio 2004. Le dichiarazioni rese da Sgarbi in una trasmissione televisiva — in assenza di qualsiasi atto parlamentare preesistente del quale fossero la divulgazione esterna — non rientrano nella garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte ha ribadito che l’insindacabilità richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e un atto compiuto nell’esercizio della funzione parlamentare.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare in sede extraistituzionale (trasmissione televisiva, interviste) non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68 Cost. se non costituiscono la divulgazione di una scelta politica già espressa in atti funzionali parlamentari.

    Domande e risposte

    Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità in difformità dalla Giunta?

    La Giunta per le autorizzazioni aveva proposto di negare la copertura, rilevando l’assenza di collegamento con atti parlamentari. L’Assemblea ha tuttavia votato in senso contrario alla proposta della Giunta.

    Cosa distingue le “opinioni nell’esercizio delle funzioni” dalle dichiarazioni comuni?

    Secondo la costante giurisprudenza della Corte, occorre un nesso funzionale: le dichiarazioni extraparlamentari devono essere la “proiezione esterna” di un atto tipico della funzione (voto, interrogazione, discorso in aula).

    Questa sentenza è gemella della n. 96/2007?

    Sì, entrambe le decisioni riguardano conflitti di attribuzione sull’insindacabilità parlamentare e applicano lo stesso principio: le dichiarazioni ai media non bastano, occorre il nesso funzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 108/2007 – Incarichi dirigenziali esterni PA e giurisdizione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sollevata dal TAR Puglia – Lecce in merito alla giurisdizione sulle controversie relative agli incarichi dirigenziali conferiti fuori dalla dotazione organica. Il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, a una soluzione coerente con quella costituzionalmente corretta.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente del Comune di Brindisi aveva impugnato davanti al TAR la delibera della Giunta comunale con cui erano stati attribuiti incarichi dirigenziali fuori dotazione organica e, in particolare, un incarico conferito a un soggetto esterno. Il TAR Puglia – Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che attribuisce al giudice ordinario le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dubitando della conformità agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Parametri costituzionali: artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, ordinanza del 27 aprile 2006 (r.o. n. 501 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente ha omesso di valutare se gli atti amministrativi della fase procedimentale fossero impugnabili davanti al giudice amministrativo secondo i principi generali. La lacuna è tanto più grave perché la Cassazione a sezioni unite aveva già affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle delibere comunali circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni (Cass. SS.UU. n. 23605 del 2006).

    Il principio

    Il giudice rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale deve previamente tentare di risolvere la questione in via interpretativa. L’omissione di tale tentativo, specie quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato che consente una soluzione conforme a Costituzione, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la regola sulla giurisdizione per gli incarichi dirigenziali nella PA?

    Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, incluse quelle sugli incarichi dirigenziali, appartengono in via generale al giudice ordinario (giudice del lavoro) ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001. Gli atti amministrativi presupposti, tuttavia, sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

    Cosa si intende per “obbligo di interpretazione conforme”?

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se sia possibile interpretare la norma in modo conforme alla Costituzione. Solo quando tale interpretazione non è praticabile è legittimo investire la Corte della questione.

    Cosa sono gli incarichi dirigenziali “fuori dotazione organica”?

    Sono incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione, al di fuori dei posti previsti dalla pianta organica, in deroga alle normali procedure concorsuali. Il d.lgs. 165/2001 li disciplina ponendo limiti precisi alla loro attribuzione.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, rilevante nel contesto degli incarichi dirigenziali
  • Corte cost. n. 107/2007 – Impugnazione diniego condono fiscale legge 289/2002

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 16, comma 8, della legge finanziaria 2003 (l. 289/2002), che attribuisce al giudice della lite fiscale pendente la competenza a conoscere l’impugnazione del diniego di definizione agevolata. La scelta legislativa non è arbitraria né manifestamente irragionevole, tenuto conto del legame sistematico tra il procedimento di condono e il giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Modena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, della legge finanziaria 2003, che attribuisce al giudice investito della lite fiscale pendente la competenza sull’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata (condono). Secondo il rimettente, tale regime avrebbe violato l’art. 3 Cost., poiché il contribuente si troverebbe a impugnare il diniego davanti allo stesso giudice della lite principale, senza garanzia di un doppio grado di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Modena, ordinanza del 20 marzo 2006 (r.o. n. 418 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema dell’art. 16, comma 8, è coerente: la presentazione della domanda di definizione sospende il processo principale, e la sorte di tale processo è strettamente connessa all’esito dell’impugnativa del diniego. Attribuire la competenza su quest’ultima allo stesso giudice della lite fiscale è una scelta non arbitraria. Peraltro, la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata.

    Il principio

    L’attribuzione al giudice della lite fiscale pendente della competenza sull’impugnazione del diniego di definizione agevolata rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e non viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., poiché la garanzia del doppio grado di merito non ha rango costituzionale generalizzato.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il condono dell’art. 16 della legge 289/2002?

    L’art. 16 della legge finanziaria 2003 consentiva la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Il comma 8 disciplinava le conseguenze del diniego da parte dell’ufficio e la competenza per la sua impugnazione.

    Il doppio grado di giurisdizione è garantito dalla Costituzione?

    No: la Corte costituzionale ha più volte affermato che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata, salvo in materie espressamente disciplinate dalla Costituzione stessa.

    Cosa succede al processo principale quando il contribuente chiede la definizione agevolata?

    Il processo principale si sospende. Se la definizione è regolare e il pagamento integrale viene comunicato dall’ufficio, il giudizio si estingue; in caso di diniego, la lite riprende il suo corso.

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  • Corte cost. n. 96/2007 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni del senatore Jannuzzi

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli e dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Jannuzzi, contenute in articoli pubblicati su Panorama nel 2001 e ritenute diffamatorie dalla magistrata Ilda Boccassini. Annulla la delibera senatoria del 6 febbraio 2003.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Jannuzzi aveva pubblicato due articoli sul settimanale Panorama, nei numeri del 20 dicembre 2001 e del successivo, in cui riferiva di un presunto incontro tra magistrati italiani, svizzeri e spagnoli a Lugano con l’obiettivo di “incastrare Berlusconi”. La dottoressa Ilda Boccassini, citata negli articoli, aveva promosso azione civile per danni da diffamazione. Il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni di Jannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, lamentando che la delibera di insindacabilità del 6 febbraio 2003 era stata adottata in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione: le dichiarazioni, rese su un settimanale, non erano collegate all’esercizio della funzione parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità, annullando la delibera del 6 febbraio 2003. Le dichiarazioni rese da un parlamentare su un giornale non sono coperte dalla prerogativa di insindacabilità ex art. 68 Cost. se non presentano un nesso funzionale con un atto parlamentare: non basta che il contenuto sia di argomento politico, occorre un collegamento diretto con l’esercizio delle funzioni.

    Il principio

    La prerogativa di insindacabilità parlamentare (art. 68, primo comma, Cost.) non copre le dichiarazioni rese da un parlamentare su organi di stampa che non siano espressione divulgativa di un atto parlamentare già compiuto nell’esercizio delle funzioni.

    Domande e risposte

    Cosa è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché gli articoli su Panorama non erano coperti dall’insindacabilità?

    Perché non risultava alcun atto parlamentare preesistente del quale quegli articoli fossero la divulgazione esterna: le dichiarazioni erano state rese in una sede extraparlamentare senza nesso con l’esercizio della funzione.

    Il conflitto di attribuzione può essere sollevato da un tribunale?

    Sì: i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato possono essere sollevati anche da organi giurisdizionali, compreso un tribunale ordinario, quando ritengono che la loro sfera di attribuzioni sia stata lesa da un atto di un altro potere.

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  • Corte cost. n. 106/2007 – Pena alterazione stato civile art. 567 c.p.

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 567, secondo comma, del codice penale (falsità nella formazione dell’atto di nascita), sollevata per asserita violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Le condotte del primo e del secondo comma sono oggettivamente diverse: la prima è uno scambio materiale di neonati, la seconda implica la commissione di un falso ideologico, esprimendo una più intensa carica criminosa.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, sostenendo che la pena da cinque a quindici anni di reclusione prevista per la falsità nella formazione dell’atto di nascita di un neonato sarebbe sproporzionata rispetto alla fattispecie del primo comma (scambio di neonati), punita meno severamente. Secondo il rimettente, le due norme tutelerebbero lo stesso bene giuridico — l’interesse del minore alla verità della propria ascendenza — ma con pene non proporzionate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da cinque a quindici anni per la falsità nella formazione dell’atto di nascita. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). Giudice rimettente: Corte di cassazione, ordinanza del 31 agosto 2005 (r.o. n. 16 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le fattispecie del primo e del secondo comma dell’art. 567 c.p. sono oggettivamente diverse: nel primo comma la condotta è uno scambio materiale di neonati; nel secondo comma si realizza mediante la commissione di un falso ideologico, il che rivela una più intensa carica criminosa. Il legislatore ha dunque trattato situazioni diverse in modo diverso, nel rispetto del principio di uguaglianza. La stessa Cassazione aveva più volte ritenuto manifestamente infondata la medesima questione.

    Il principio

    La diversità strutturale tra le condotte del primo e del secondo comma dell’art. 567 c.p. — l’una semplice, l’altra complessa in quanto realizzata attraverso la commissione di un falso — giustifica la differenza sanzionatoria e non integra violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell’art. 567 c.p.?

    Il primo comma punisce lo scambio materiale di neonati senza falsità; il secondo comma punisce la falsa attestazione all’ufficiale di stato civile sull’identità dei genitori del neonato, che presuppone la commissione di un falso ideologico.

    Perché la pena più elevata del secondo comma non viola l’uguaglianza?

    Perché la condotta del secondo comma è più grave: richiede la commissione di un ulteriore reato (falso ideologico) e rivela maggiore carica criminosa, rendendo legittima la risposta sanzionatoria più severa da parte del legislatore.

    Quali beni giuridici tutela l’art. 567 c.p.?

    In entrambi i commi è tutelato l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza, ma le modalità di lesione di tale interesse sono diverse e giustificano un trattamento sanzionatorio differenziato.

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  • Corte cost. n. 95/2007 – Indennità di trasferta e autonomia finanziaria regionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale del comma 216 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, nella parte applicabile al personale delle Regioni. La norma, che limitava i rimborsi per viaggi in aereo all’estero alla classe economica, comprimeva indebitamente l’autonomia finanziaria di spesa delle Regioni a statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna avevano impugnato i commi 214 e 216 della legge finanziaria 2006. Il comma 214 sopprimeva le indennità di trasferta per tutte le amministrazioni pubbliche, mentre il comma 216 limitava il rimborso del biglietto aereo per trasferte all’estero alla classe economica. Le ricorrenti sostenevano che tali disposizioni imponevano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno impugnato i commi 214 e 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 119, secondo comma, della Costituzione (autonomia finanziaria) e alle disposizioni degli statuti speciali. In particolare, le Regioni a statuto speciale lamentavano la violazione della propria autonomia di spesa, che la legge statale potrebbe limitare solo attraverso principi generali di coordinamento, non con vincoli puntuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 216 nella parte in cui si applicava al personale delle Regioni. Il comma 214, invece, è stato ritenuto espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica compatibile con l’autonomia regionale. La distinzione operata dalla Corte si basa sulla natura della norma: il comma 216 imponeva un vincolo troppo dettagliato e puntuale, non un semplice principio.

    Il principio

    Lo Stato può porre vincoli alla spesa regionale solo attraverso la fissazione di principi generali di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.), non mediante disposizioni di dettaglio che comprimano specifiche voci di bilancio regionale.

    Domande e risposte

    Cosa è l’autonomia finanziaria delle Regioni?

    È il diritto delle Regioni, garantito dall’art. 119 della Costituzione, di avere proprie entrate e di determinare liberamente la propria spesa nell’ambito dei principi di coordinamento fissati dalla legge statale.

    Qual è la differenza tra principio di coordinamento e vincolo puntuale?

    Un principio di coordinamento indica un obiettivo generale (es. contenere la spesa pubblica) lasciando alle Regioni la scelta dei mezzi. Un vincolo puntuale, invece, impone una regola specifica su una singola voce di spesa, riducendo l’autonomia regionale.

    La soppressione delle indennità di trasferta era costituzionale?

    Sì, il comma 214 che sopprimeva le indennità di trasferta è stato ritenuto compatibile con la Costituzione perché esprimeva un principio generale di contenimento della spesa del personale pubblico.

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  • Corte cost. n. 94/2007 – Case popolari IACP e competenza regionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che imponevano alle Regioni norme statali sull’alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). La materia appartiene alla competenza residuale regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato i commi 597–600 della legge finanziaria 2006. Tali disposizioni prevedevano che, entro sei mesi, un decreto del Presidente del Consiglio avrebbe semplificato le norme sull’alienazione del patrimonio immobiliare degli IACP, fissando al contempo i criteri di vendita (prezzo proporzionato al canone, diritto di opzione degli assegnatari, destinazione dei proventi a nuove costruzioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Sette Regioni hanno impugnato i commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che l’edilizia residenziale pubblica rientra nella competenza legislativa residuale regionale, non in quella concorrente né esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La materia dell’edilizia residenziale pubblica, e in particolare l’alienazione degli immobili degli IACP, appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato non poteva dunque dettare con legge statale la disciplina di dettaglio di tale settore.

    Il principio

    L’edilizia residenziale pubblica (case popolari, IACP) è materia di competenza legislativa residuale regionale: lo Stato non può disciplinarla con norma di dettaglio senza violare il riparto costituzionale delle competenze.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli IACP?

    Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (oggi spesso denominati ATER o ALER a seconda della regione) sono enti pubblici regionali che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato ai soggetti meno abbienti.

    Qual è la differenza tra competenza concorrente e residuale?

    Nella competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. Nella competenza residuale (quarto comma) le Regioni hanno piena libertà legislativa nelle materie non espressamente riservate allo Stato o concorrenti.

    Quali ricorrenti erano coinvolti?

    Sette Regioni: Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, che avevano proposto ricorsi in via principale contro la legge finanziaria 2006.

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  • Corte cost. n. 93/2007 – Prescrizione ex Cirielli restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte riunisce diciassette giudizi sollevati da tribunali di tutta Italia sull’art. 10, comma 3, della legge ex Cirielli e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La propria sentenza n. 393/2006, sopravvenuta, ha già dichiarato l’illegittimità parziale della norma, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Diciassette tribunali (Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia, Paola, Teramo, Venezia, Frosinone e Monza) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione. Tutti contestavano la limitazione dell’applicazione delle nuove norme sulla prescrizione ai soli processi senza dichiarazione di apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I diciassette tribunali rimettenti impugnavano l’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui limitava l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, più favorevoli all’imputato, ai processi di primo grado per i quali non fosse stata dichiarata l’apertura del dibattimento. I parametri invocati erano molteplici: artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Con la sentenza n. 393/2006, sopravvenuta nel corso del procedimento, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della stessa disposizione. Questo ius superveniens impone ai giudici rimettenti di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle proprie questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che incide sul quadro normativo oggetto di giudizio, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    Significa che la Corte non decide nel merito la questione sollevata, ma restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché lo rivaluti alla luce della nuova situazione normativa.

    Perché la sentenza n. 393/2006 ha cambiato tutto?

    Perché quella sentenza aveva già parzialmente eliminato la disposizione oggetto delle questioni: i rimettenti devono ora verificare se la parte residua della norma sia ancora rilevante nei loro giudizi.

    Cosa è la legge ex Cirielli?

    È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, così denominata dal nome del parlamentare proponente, che ha riformato la disciplina della prescrizione penale, della recidiva e delle attenuanti generiche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2007 – Recidiva e prescrizione inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Salerno sull’art. 10, comma 2, della legge n. 251/2005. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie sottoposta al suo esame né motivato sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge ex Cirielli (n. 251/2005), contestando le disposizioni in materia di prescrizione come dirette “unicamente nei confronti di imputati i cui procedimenti non risultano già incardinati”. Il rimettente riteneva la norma in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la persona umana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha impugnato l’art. 10, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. La norma censurata riguardava le disposizioni transitorie in materia di prescrizione penale introdotte dalla legge ex Cirielli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo aveva omesso sia di descrivere la fattispecie sottoposta al proprio vaglio sia di motivare adeguatamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Tali omissioni, secondo la costante giurisprudenza della Corte, determinano automaticamente l’inammissibilità.

    Il principio

    La mancata illustrazione della fattispecie concreta e l’assenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale comportano la sua manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “rilevanza” di una questione di legittimità costituzionale?

    La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio in corso: se la questione non venisse decisa, il processo non potrebbe essere definito.

    Perché il giudice deve descrivere la fattispecie concreta?

    Perché la Corte costituzionale deve poter verificare che la norma impugnata incida effettivamente sul giudizio a quo, il che è impossibile senza conoscere i fatti del caso.

    Questa inammissibilità significa che la norma è costituzionale?

    No. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non è un giudizio nel merito sulla norma, ma riguarda esclusivamente i vizi formali dell’ordinanza di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2007 – Prescrizione penale e apertura dibattimento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (ex Cirielli), sollevata dal Tribunale di Patti in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie concreta, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) aveva riformato i termini di prescrizione dei reati. L’art. 10, comma 3, limitava l’applicazione delle nuove disposizioni più favorevoli — nei processi di primo grado — ai soli procedimenti per i quali non fosse ancora stata dichiarata l’apertura del dibattimento. Il Tribunale di Patti riteneva che ciò creasse una disparità di trattamento tra imputati in processi già avviati e quelli in processi non ancora a dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La norma impugnata, secondo il rimettente, introduceva una diversità di trattamento tra processi pendenti già con dibattimento aperto e quelli ancora nella fase precedente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo aveva omesso di descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale, rendendo impossibile verificare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile al caso. La Corte ha inoltre rilevato che, nelle more del giudizio, era intervenuta la propria sentenza n. 393 del 2006, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della stessa norma.

    Il principio

    L’omessa descrizione della fattispecie concreta da parte del giudice rimettente comporta il difetto di motivazione sulla rilevanza, che è causa di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge ex Cirielli?

    È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato le norme sulla prescrizione dei reati, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche nel codice penale.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il tribunale rimettente non aveva spiegato quali fossero i fatti concreti del processo a quo, impedendo alla Corte di verificare se la norma impugnata fosse rilevante per quel giudizio.

    Cosa aveva già deciso la Corte sull’art. 10 della legge 251/2005?

    Con la sentenza n. 393 del 2006 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 10, comma 3, limitatamente alle parole relative ai “processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento”.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2007 – Insindacabilità senatore Novi, nesso funzionale confermato

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    La sentenza n. 59 del 2007 rigetta il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Emiddio Novi sull’operato della magistratura napoletana, pubblicate sul quotidiano “Roma” il 7 febbraio 2002. La Corte ha ritenuto sussistente il nesso funzionale tra l’articolo di stampa e specifici atti parlamentari del senatore, concludendo che il Senato non ha ecceduto le proprie attribuzioni costituzionali.

    Di cosa si tratta

    Quarantuno magistrati della Procura di Napoli avevano convenuto in giudizio il senatore Novi per risarcimento danni in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano “Roma”, in cui li accusava di inettitudine, opportunismo politico e connivenza con la “sinistra affarista”. Il Senato aveva dichiarato quelle dichiarazioni insindacabili. Il Tribunale di Roma aveva contestato l’esistenza del nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma – sezione prima civile ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 30 giugno 2004 (Doc. IV-ter, n. 5), chiedendo che fosse dichiarato che non spettava al Senato qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore Novi nell’articolo pubblicato il 7 febbraio 2002, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità. Ha accertato l’esistenza di un legame temporale tra l’articolo (7 febbraio 2002) e specifici atti parlamentari del senatore (due interventi in aula, tre interpellanze e una interrogazione tra dicembre 2001 e gennaio 2002), nonché la sostanziale corrispondenza di significato tra le critiche alla magistratura napoletana espresse nell’articolo e quelle contenute negli atti parlamentari del medesimo senatore.

    Il principio

    La sussistenza del nesso funzionale richiede due elementi concorrenti: il legame temporale tra l’attività parlamentare e quella esterna, di modo che questa abbia una finalità divulgativa della prima, e la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nelle due sedi. Quando entrambi gli elementi sono presenti il Senato può legittimamente deliberare l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché in questo caso il nesso funzionale è stato ritenuto sussistente e non nei casi Sgarbi?

    Nel caso Novi, la Corte ha trovato specifici atti parlamentari del medesimo senatore — interpellanze e interrogazioni sulla magistratura napoletana datate pochi giorni prima dell’articolo — con contenuto sostanzialmente coincidente con le critiche espresse nell’articolo di stampa. Nelle sentenze n. 52 e n. 53/2007 (casi Sgarbi), invece, mancava questa corrispondenza specifica.

    Gli articoli di giornale firmati da un parlamentare possono essere insindacabili?

    Sì, a condizione che costituiscano la divulgazione di posizioni già espresse in atti parlamentari tipici del medesimo parlamentare, con legame temporale e sostanziale corrispondenza di contenuto.

    Cosa accade al processo civile dei quarantuno magistrati?

    A seguito della sentenza, il Senato non ha ecceduto le proprie attribuzioni. Il Tribunale di Roma dovrà dichiarare il non luogo a procedere sulla domanda risarcitoria in relazione alle dichiarazioni coperte dalla garanzia dell’art. 68 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2007 – Rapporto esclusivo dirigenti sanitari legge Toscana

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    Con l’ordinanza n. 90 del 2007 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 6 della legge della Regione Toscana n. 67 del 2005, relativo all’interpretazione autentica delle norme sull’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari. L’estinzione segue alla rinuncia al ricorso da parte della Presidenza del Consiglio, accettata dalla Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 67 del 2005 aveva dettato un’interpretazione autentica dell’art. 59 della legge regionale n. 40 del 2005 sul servizio sanitario regionale, stabilendo che gli incarichi di direzione delle strutture sanitarie presupponessero il rapporto di lavoro esclusivo per i dirigenti sanitari e l’esercizio esclusivo dell’attività assistenziale per il personale universitario. Il Governo sosteneva che questa interpretazione autentica contrastasse con la normativa statale che, dal 2004, consentiva ai dirigenti sanitari di optare per il rapporto non esclusivo senza perdere la possibilità di accedere agli incarichi di direzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6 della legge regionale toscana n. 67 del 2005 in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 3 e 97 della Costituzione, deducendo la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, nonché la irragionevole disparità di trattamento tra dirigenti sanitari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo. Il Presidente del Consiglio aveva evidentemente rinunciato al ricorso, verosimilmente a seguito di modifiche normative nel frattempo intervenute, e la Regione Toscana aveva accettato la rinuncia.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale (ricorso governativo contro legge regionale o viceversa), la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione di legittimità costituzionale. Il processo si estingue indipendentemente dalla fondatezza o meno delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma regionale sull’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari?

    La Regione Toscana interpretava autenticamente la propria legge nel senso che gli incarichi di direzione di strutture sanitarie presupponessero necessariamente il rapporto di lavoro esclusivo. Ciò significava che il dirigente che avesse optato per il rapporto non esclusivo non poteva essere nominato direttore di struttura sanitaria, contrariamente a quanto consentito dalla normativa statale del 2004.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Perché il d.l. n. 81 del 2004, convertito dalla legge n. 138 del 2004, aveva modificato il d.lgs. n. 502 del 1992 stabilendo che “la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse”. La legge regionale toscana sembrava contraddire questo principio fondamentale statale in materia di tutela della salute, ledendo anche la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro).

    Cosa significa che il processo si è “estinto” anziché che la questione è stata dichiarata “cessata per sopravvenuta abrogazione”?

    L’estinzione del processo deriva dalla rinuncia volontaria del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte. La cessazione della materia del contendere deriva invece dall’abrogazione o modifica della norma impugnata nel corso del giudizio. Sono due istituti distinti: il primo dipende dalla volontà delle parti, il secondo da eventi normativi sopravvenuti.

    Norme collegate