Autore: Andrea Marton

  • Art. 13 T.U.IVA: Base imponibile

    Art. 13 T.U.IVA: Base imponibile

    Art. 13 T.U.IVA – Base imponibile.

    In vigore dal 01/01/2026 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 138

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d) si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

    2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita’, dall’indennizzo comunque denominato;

    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

    c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, nonche’ per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;

    d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni;

    e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.

    3. In deroga al comma 1:

    a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costiuita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    c) per le operazioni imponibili, nonche’ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche’ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

    4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’ effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

    5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e’ stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita’ oggettiva, la base imponibile e’ determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.

    5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater e’ costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e’ usato solo parzialmente, la base imponibile e’ pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e’ costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 14 T.U.IVA: Determinazione del valore normale

    Art. 14 T.U.IVA: Determinazione del valore normale

    Art. 14 T.U.IVA – Determinazione del valore normale (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il comma 8 dell’art.24 legge 7 luglio 2009 n.88.)

    In vigore dal 29/07/2009 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 07/07/2009 n. 88 Articolo 24

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui
    avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
    condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente
    per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale
    cessione o prestazione.
    2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
    analoghe, per valore normale si intende:
    a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni
    simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si
    effettuano tali operazioni;
    b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
    passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
    3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d), con
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi
    criteri per l’individuazione del valore normale.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 15 T.U.IVA: Esclusioni dal computo della base imponibile

    Art. 15 T.U.IVA: Esclusioni dal computo della base imponibile

    Art. 15 T.U.IVA – Esclusioni dal computo della base imponibile.

    In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Non concorrono a formare la base imponibile:
    1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita’ per ritardi
    o altre irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del
    committente;
    2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
    conformita’ alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
    cessione e’ soggetta ad aliquota piu’ elevata;
    3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
    per conto della controparte, purche’ regolarmente documentate;
    4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
    espressamente pattuito il rimborso alla resa;
    5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
    Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme
    addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita’ per ritardi o altre
    irregolarita’ nella esecuzione del contratto.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 c.c. Nullità del nuovo matrimonio

    In vigore

    Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio. CAPO III – Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

  • Art. 17 T.U.IVA: Debitore d’imposta

    Art. 17 T.U.IVA: Debitore d’imposta

    Art. 17 T.U.IVA – Debitore d’imposta

    In vigore dal 02/08/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:
    Per l’efficacia delle disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma del presente articolo, come sostituita dall’ articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si veda quanto disposto dai successivi commi da 58 a 63 della stessa legge.

    “L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

    Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

    Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo’ assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

    Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

    In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonche’ per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

    Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

    a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori;

    a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;.

    a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

    a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, si e’ reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e’ tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente e’ subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

    a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita’ di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa’ di cui all’articolo 17-ter del presente decreto.

    b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

    c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche’ alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita’ centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (1);

    d) (lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 11 febbraio 2016 n. 24);

    d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

    d-ter) ai trasferimenti di altre unita’ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

    d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

    d-quinquies) (lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 11 febbraio 2016 n. 24).

    Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche’ in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell’articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

    Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

    Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell’amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche’ ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell’articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 16 T.U.IVA: Aliquote dell’imposta

    Art. 16 T.U.IVA: Aliquote dell’imposta

    Art. 16 T.U.IVA – Aliquote dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/2016 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’aliquota dell’imposta e’ stabilita nella misura del ventidue per cento (1) della base imponibile dell’operazione.

    L’aliquota e’ ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento (2) per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34.

    Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

    (Comma soppresso).”

    ____________________

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 718, lett. b) legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b) legge 28 dicembre 2015 n. 208 la presente aliquota e’ incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018. L’aliquota ordinaria dell’IVA e’ ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019, e’ incrementata di 0,3 punti percentuali per l’anno 2020 ed e’ incrementata di 1,5 punti percentuali per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi come disposto dal comma 2 e 3 art. 1 L. 145 30/12/2018.

    (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 718, lett. a) legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208 la presente aliquota e’ incrementata di tre punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 17 bis T.U.IVA: Acquisto di pubblicita’ on line

    Art. 17 bis T.U.IVA: Acquisto di pubblicita’ on line

    Art. 17 bis T.U.IVA – Acquisto di pubblicita’ on line.

    In vigore dal 01/01/2014 al 06/03/2014

    Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

    Soppresso dal 06/03/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

    “1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita’ e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

    2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 17 ter T.U.IVA: Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti

    Art. 17 ter T.U.IVA: Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti

    Art. 17 ter T.U.IVA – Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa’ (1).

    In vigore dal 18/06/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 10

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

    0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

    0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

    a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

    b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

    c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

    Soppressa [d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.(2)]

    1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

    1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita’ a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.

    1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

    1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.(3)

    2. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50).”

    ————–

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

    (2) Le disposizioni di cui al comma 1-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data. La presente lettera è stata soppressa con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data.

    (3) Vedi pure il comma 2 art. 12 D.L. n. 87 12/07/2018.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 18 T.U.IVA: Rivalsa

    Art. 18 T.U.IVA: Rivalsa

    Art. 18 T.U.IVA – Rivalsa.

    In vigore dal 10/08/1995 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/02/1995 n. 41 Articolo 16 bis

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Vedasi art. 4 DL 324/95 (non conv.) modificativo dell’art. 16-bis.”Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
    Per le operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27.
    La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell’articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 3.
    È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.”

    Commento del professionista
    Cos’è la rivalsa IVA e perché è fondamentale

    Quando un professionista emette fattura o un’impresa vende un bene, l’IVA non resta a suo carico: la “scarica” sul cliente. Questo meccanismo si chiama rivalsa ed è disciplinato dall’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (il testo unico IVA).

    Attenzione: non si tratta di una semplice facoltà. La rivalsa è un obbligo di legge. Chi effettua un’operazione imponibile deve addebitare al cessionario o al committente l’IVA corrispondente. Non farlo non è una cortesia nei confronti del cliente: è una violazione che espone a sanzioni.

    Nota bene: con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo Unico IVA), l’art. 18 è destinato ad essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, per effetto della clausola di rinvio di cui all’art. 170, comma 3, del medesimo Testo Unico, i riferimenti normativi all’art. 18 si intendono automaticamente trasferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo. La sostanza della disciplina resta invariata.

    La struttura plurifase dell’IVA: rivalsa e detrazione come ingranaggi dello stesso meccanismo

    L’IVA è un’imposta sui consumi, ma funziona attraverso una catena di soggetti intermedi — produttori, grossisti, dettaglianti — ciascuno dei quali:

    1. addebita l’IVA al proprio cliente (rivalsa, art. 18);

    2. detrae l’IVA pagata ai propri fornitori (detrazione, art. 19).

    Il risultato è che ogni operatore versa all’erario solo la differenza tra IVA a debito e IVA a credito, mentre l’onere complessivo ricade sul consumatore finale, che non può detrarre nulla.

    Questo schema — denominato in dottrina “meccanismo plurifase con detrazione” — è la ragione per cui l’IVA si definisce “neutrale” per i soggetti passivi: almeno sul piano giuridico, essi non dovrebbero restare incisi dall’imposta. Sul piano economico, come vedremo, la neutralità non è garantita.

    Il comma 1: l’obbligo di rivalsa

    Il primo comma dell’art. 18 è lapidario: chi effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile deve addebitare l’IVA al cessionario o committente.

    Il soggetto obbligato è il cedente o prestatore (il soggetto passivo di diritto ai sensi dell’art. 17). Fanno eccezione le ipotesi di inversione contabile (reverse charge), in cui è il cessionario/committente a versare l’imposta direttamente all’erario: in questo caso la rivalsa non opera perché è il meccanismo stesso del reverse charge a “spostare” il debito d’imposta.

    L’importo da addebitare

    La somma da indicare in fattura a titolo di rivalsa è quella prevista dalla legge per quella specifica operazione. Errori in eccesso o in difetto producono conseguenze diverse:

    • IVA addebitata in eccesso (es. aliquota sbagliata o operazione esente trattata come imponibile): il sovrappiù è un indebito. Il cessionario può chiederne la restituzione e il cedente deve procedere a nota di credito e, se del caso, a rimborso all’erario.

    • IVA addebitata in difetto: il cedente può esercitare una rivalsa tardiva (v. oltre), fermo restando il rischio di sanzioni per errata fatturazione.

    Rivalsa e fattura: un binomio inscindibile

    Un punto spesso sottovalutato nella pratica: la rivalsa nasce con l’emissione della fattura, non con il semplice verificarsi dell’operazione. La Cassazione ha ormai consolidato questo orientamento, affermando che il credito di rivalsa sorge per effetto di una fattispecie complessa cui concorrono sia il presupposto oggettivo (l’operazione imponibile) sia l’atto formale (la fattura).

    Conseguenza pratica: se l’emissione della fattura è obbligatoria ma il cedente non la emette, non sorge alcun diritto di rivalsa nei confronti del cessionario (Cass. n. 20537/2020; Cass. n. 17876/2023).

    Il comma 2: operazioni senza obbligo di fattura

    Per le operazioni per le quali la fattura non è obbligatoria (tipicamente le cessioni al minuto e le prestazioni in locali aperti al pubblico ex art. 22), il prezzo si presume comprensivo di IVA. In pratica, il negoziante che espone un prezzo in vetrina si intende già aver incluso l’imposta.

    Se però il cliente chiede la fattura, il cedente deve effettuare lo “scorporo” dell’IVA dalla somma complessiva, applicando le percentuali di riduzione previste dall’art. 27 del D.P.R. 633/1972.

    Implicazioni per la neutralità concorrenziale

    Il diritto europeo impone che l’IVA non distorca la concorrenza tra operatori (cfr. Direttiva 2006/112/CE). Il punto di riferimento per valutare eventuali discriminazioni è il consumatore finale, in quanto soggetto che sopporta economicamente il tributo (CGUE, cause C-454/12 e C-406/20).

    Il comma 3: casi in cui la rivalsa è facoltativa

    In deroga alla regola generale, la rivalsa non è obbligatoria nelle seguenti ipotesi:

    • Cessioni gratuite di beni (art. 2, comma 2, n. 4): quando un’impresa regala beni a clienti o partner, l’IVA è dovuta ma non c’è un corrispettivo su cui scaricarla.

    • Autoconsumo (art. 2, comma 2, n. 5): destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

    • Prestazioni di servizi gratuite per finalità estranee all’impresa o per uso personale o familiare (art. 3, comma 3).

    In questi casi, mancando un vero negozio traslativo a titolo oneroso, il legislatore ha ritenuto che non vi sia quella manifestazione di ricchezza che giustifica la traslazione del tributo sull’acquirente. Il cedente può scegliere se addebitare l’IVA o meno.

    Il comma 4: nullità dei patti contrari

    Il quarto comma sancisce la nullità assoluta di qualsiasi accordo che escluda o limiti l’esercizio della rivalsa. La norma ha natura di ordine pubblico: non è derogabile nemmeno con il consenso delle parti.

    Cosa è vietato e cosa è lecito

    La giurisprudenza interpreta il divieto in modo restrittivo:

    • Vietato (nullo): il patto che escluda espressamente l’addebito dell’IVA.

    • Lecito: il patto che conviene un prezzo “tutto compreso” (IVA inclusa). In questo caso il cedente non può pretendere l’IVA in aggiunta al prezzo pattuito: dovrà semplicemente scorporarla dalla somma globale e indicarla separatamente in fattura (Cass. n. 24543/2018; Cass. n. 3123/2018; Cass. n. 11267/1998).

    • Lecito: la transazione o la compensazione aventi a oggetto il credito di rivalsa già sorto, poiché a quel punto il credito è entrato nel patrimonio del cedente e può essere oggetto di atti dispositivi (Cass. n. 24642/2022; Cass. n. 1406/1986).

    • Lecito: la ricognizione del debito di rivalsa ex art. 1988 c.c. (Cass. n. 17861/2003).

    La rivalsa tardiva (art. 60)

    Se il cedente ha omesso, in tutto o in parte, di applicare l’IVA e viene successivamente accertato dall’Amministrazione finanziaria, la fonte del diritto di rivalsa non è più l’art. 18 bensì l’art. 60 del D.P.R. 633/1972. La rivalsa tardiva è esercitabile solo dopo che il cedente ha pagato all’erario l’imposta (o la maggiore imposta), gli interessi e le sanzioni.

    Una complicazione pratica riguarda il coordinamento con l’autofatturazione: se il cessionario ha già emesso autofattura e versato l’imposta all’erario (ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997), può opporre l’avvenuto versamento all’eventuale azione di rivalsa tardiva del cedente.

    Il privilegio del credito di rivalsa (comma 5)

    Il legislatore ha voluto che il credito di rivalsa godesse di una tutela analoga a quella dell’erario sul credito IVA. Il comma 5 attribuisce al credito di rivalsa un privilegio speciale sui beni oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio (artt. 2758 e 2772 c.c.).

    Lo stato attuale

    In seguito all’abrogazione degli articoli del codice civile espressamente richiamati dalla norma originaria (riforma del 1975) e alla dichiarazione di abrogazione del comma 5 da parte della Cassazione (Cass. n. 6120/1979, confermata da Corte Cost. n. 25/1984), la materia è oggi disciplinata esclusivamente dal codice civile:

    • Privilegio speciale sui beni mobili e immobili oggetto della cessione o ai quali il servizio si riferisce (artt. 2758 e 2772 c.c.).

    • Privilegio generale sui mobili: riconosciuto al credito di rivalsa IVA connesso alle retribuzioni dei professionisti e prestatori d’opera per gli ultimi 2 anni di prestazione (art. 2751-bis, n. 2, c.c., come modificato dalla L. 205/2017). La Corte Costituzionale (sent. n. 167/2022) ha esteso tale privilegio anche al credito di rivalsa degli agenti di commercio che svolgano prestazione d’opera prevalentemente personale, colmando un vuoto normativo censurato come irragionevole.

    • Non spetta alle società di capitali (Corte Cost. n. 1/2000).

    Quando il servizio non può riferirsi ad alcun bene specifico (si pensi alle forniture di energia), il credito di rivalsa è chirografario e concorre in posizione paritaria con gli altri creditori. La Corte Costituzionale ha ritenuto questa asimmetria non contraria all’art. 3 Cost., rimettendo la scelta alla discrezionalità del legislatore.

    Lo split payment: una deroga parziale alla rivalsa

    L’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti) prevede che per le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di enti pubblici e delle altre PA indicate dalla norma, l’IVA venga versata direttamente dall’acquirente pubblico, anziché concorrere alla liquidazione periodica del fornitore.

    In pratica: il fornitore espone l’IVA in fattura ma non la incassa. L’ente pubblico la versa direttamente all’erario. Questo meccanismo deroga parzialmente all’art. 18: l’addebito in fattura non genera il consueto credito di rivalsa, ma è sufficiente a far sorgere il diritto di detrazione in capo all’acquirente pubblico (ove spettante).

    Il contenzioso sulla rivalsa: giurisdizione e rischi per il cedente
    Tre rapporti che non si “parlano”

    La rivalsa genera tre rapporti distinti:

    1. Cedente ↔ Erario: rapporto d’imposta (giurisdizione tributaria).

    2. Cedente ↔ Cessionario: rapporto di rivalsa (giurisdizione ordinaria).

    3. Cessionario ↔ Erario: rapporto di detrazione (giurisdizione tributaria).

    La Cassazione (da ultimo, Cass. Sez. trib. n. 35830/2022 e n. 24194/2023) ribadisce che questi tre rapporti, pur collegati, non interferiscono tra loro: il cedente non può opporre al cessionario che agisce in restituzione il fatto di aver già versato l’imposta all’erario, e viceversa.

    Il rischio della doppia soccombenza

    Questa rigida separazione espone il cedente a scenari scomodi:

    • Il cessionario agisce in sede civile per la restituzione dell’IVA indebitamente applicata (termine: 10 anni, ex art. 2033 c.c.).

    • Il cedente deve agire in sede tributaria per il rimborso verso l’erario (termine: 2 anni dal versamento, ex art. 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972).

    • Se i termini tributari sono nel frattempo scaduti, il cedente rimborsa il cessionario ma non recupera nulla dall’erario.

    Le soluzioni normative introdotte nel 2017

    Per porre rimedio a queste storture — anche in esecuzione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia UE (CGUE, causa C-35/05, Reemtsma; causa C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta) — il legislatore è intervenuto su due fronti:

    1. Art. 30-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972: il cedente che abbia rimborsato l’IVA al cessionario per effetto di un accertamento definitivo può chiedere il rimborso all’erario entro 2 anni dall’avvenuta restituzione (e non più dal versamento originario).

    2. Art. 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997: il cessionario può detrarre l’IVA erroneamente addebitata e assolta dal cedente, pagando una sanzione in misura fissa, purché non vi sia frode fiscale e — per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 — purché la violazione non abbia determinato una dichiarazione infedele (modifica introdotta dall’art. 2, D.Lgs. 87/2024).

    La rivalsa nelle procedure concorsuali

    Un tema delicato riguarda le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito: in quale momento sorge il diritto di rivalsa e il relativo credito è prededucibile o concorsuale?

    La risposta della Cassazione, ormai consolidata, è che il fatto generatore della rivalsa è l’effettuazione dell’operazione (cioè la prestazione svolta nei confronti del fallito), non l’emissione della fattura nel corso della procedura. Ne consegue che il credito di rivalsa è concorsuale e non prededucibile (tra le tante, Cass. n. 1034/2017; Cass. n. 18837/2020), anche se la fattura viene emessa dopo l’apertura del fallimento.

    La procedura, dal canto suo, può comunque portare in detrazione l’IVA indicata nella fattura: ciò non costituisce indebito arricchimento, ma è la naturale conseguenza del meccanismo contabile del tributo.

    Checklist pratica per non sbagliare

    Per il cedente/prestatore:

    • Verificare sempre che l’operazione sia imponibile, esente o fuori campo IVA prima di emettere fattura.

    • Applicare l’aliquota corretta: un errore in eccesso crea un indebito, uno in difetto espone a rivalsa tardiva e sanzioni.

    • Non pattuire mai contrattualmente l’esonero dall’IVA (patto nullo): è lecito pattuire un prezzo “IVA inclusa”, ma l’imposta va comunque scorporata e indicata in fattura.

    • In caso di contestazione con il cessionario, attivarsi tempestivamente per il rimborso all’erario entro i termini di decadenza (2 anni dal versamento).

    • Nei rapporti con enti pubblici, verificare se si applica lo split payment.

    Per il cessionario/committente:

    • L’IVA addebitata in fattura è detraibile anche se non ancora pagata al cedente (e anche se il cedente non ha ancora versato all’erario).

    • In caso di IVA indebitamente addebitata, il rimborso va chiesto al cedente (non all’erario), salvo insolvenza dello stesso.

    • Dal 1° settembre 2024, è possibile detrarre l’IVA erroneamente applicata (con sanzione fissa), a condizione che non si verta in fattispecie di frode e che non sia stata presentata una dichiarazione infedele.

    Conclusioni

    L’art. 18 del D.P.R. 633/1972 è molto più di una norma tecnica sulla fatturazione: è il cardine attorno al quale ruota l’intera neutralità dell’IVA nel sistema plurifase. Comprendere la rivalsa significa comprendere il funzionamento profondo dell’imposta — non solo per rispettare gli adempimenti formali, ma per tutelarsi efficacemente nei rapporti con clienti, fornitori e amministrazione finanziaria.

    Con l’entrata in vigore del Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027, le disposizioni sostanziali resteranno invariate, ma sarà importante monitorare l’eventuale riordino dei rinvii normativi e le istruzioni operative dell’Amministrazione finanziaria.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 19 T.U.IVA: Detrazione

    Art. 19 T.U.IVA: Detrazione

    Art. 19 T.U.IVA – Detrazione.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, e’ detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato al piu’ tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

    2. Non e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio (1).

    3. La indetraibilita’ di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

    a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita’ o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa;

    b) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;

    c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);

    d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

    d-bis) le cessioni di beni di cui all’articolo 10, terzo comma;

    e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.

    4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’ imposta la detrazione non e’ ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile e’ determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione, nonche’ per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter .

    5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita’ che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e’ determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attivita’ operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

    5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche’ per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

    (1) Per l’interpretazione autentica del secondo comma vedi anche la legge 18/02/1999 n. 28 – recante “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto”, in GU 22 febbraio 1999 n. 43 – il cui art. 5 ha disposto che al secondo comma dell’art. 19 le parole “beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime. Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel primo periodo del presente comma vedasi l’art. 10, comma 2-ter decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata