Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 289/2003 – Spostamento del procedimento tra sezioni e giudice naturale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 48-quinquies dell’ordinamento giudiziario, sollevata dal Tribunale di Torino. Il rimettente non ha censurato la norma in sé, ma l’interpretazione datane dal Presidente del Tribunale in un singolo provvedimento: ciò equivale a chiedere alla Corte un avallo interpretativo, non un controllo di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino era stato investito di un dibattimento penale per illecito reingresso di straniero, reato commesso a Bardonecchia (di competenza della sezione distaccata di Susa), ma assegnato a un giudice del tribunale principale in forza di un provvedimento del Presidente del Tribunale. Il giudice rimettente contestava tale spostamento come lesivo del principio del giudice naturale precostituito per legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha impugnato l’art. 48-quinquies del r.d. n. 12/1941 (ord. giud.), aggiunto dall’art. 15 del d.lgs. n. 51/1998, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui — così come interpretato dal Presidente del Tribunale — consente lo spostamento di singoli procedimenti (non solo di udienze) dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non contesta la norma, ma il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da un singolo atto ordinamentale del Presidente del Tribunale. In sostanza chiede alla Corte di sindacare un’interpretazione che non condivide, utilizzando in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ciò non è ammissibile.

    Il principio

    Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione data da un altro organo giurisdizionale a una disposizione di legge in un singolo atto concreto. Richiedere alla Corte costituzionale un avallo interpretativo configura un uso improprio del rimedio previsto dall’art. 1 l. cost. n. 1/1948.

    Domande e risposte

    Quando si può impugnare una norma dinanzi alla Corte costituzionale?

    Quando la norma, in quanto tale, è ritenuta contraria alla Costituzione. Non quando si intende contestare la sua applicazione concreta da parte di un organo amministrativo o giudiziario in un singolo atto.

    Cosa è il principio del giudice naturale ex art. 25 Cost.?

    Il principio garantisce che il giudice competente sia determinato in base a criteri automatici e precostituiti dalla legge rispetto al fatto contestato, senza margini di discrezionalità successiva alla commissione del reato.

    Il Presidente del Tribunale può spostare un procedimento dalla sezione distaccata al tribunale?

    L’art. 48-quinquies ord. giud. prevede tale possibilità per “particolari esigenze”, ma la sua portata esatta — se estesa ai singoli procedimenti o solo alle udienze — è una questione interpretativa che i giudici devono risolvere, non la Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 288/2003 – Spese difensive e declaratoria di prescrizione anteriore all’azione penale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 129 c.p.p. nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive quando il reato era già prescritto prima dell’emissione del decreto di citazione. I principi già enunciati nell’ord. n. 286/2003 si applicano anche a questa ipotesi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Locri (sezione staccata di Siderno) si trovava a dover dichiarare immediatamente estinto un reato per prescrizione già maturata prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio. La difesa aveva chiesto il rimborso delle spese processuali inutilmente sostenute, stante l’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Locri ha impugnato l’art. 129 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama integralmente l’ordinanza n. 286 depositata in pari data, dichiarando manifestamente infondata anche la presente questione. Pur investendo una diversa disposizione (art. 129 invece degli artt. 529 e 649 c.p.p.), la sostanza è la medesima: si pretende che a fronte di una pronuncia favorevole all’imputato lo Stato debba rifondere le spese. La condanna alle spese non è soluzione costituzionalmente imposta: il legislatore ha non irragionevolmente ricondotto l’esercizio doloso o gravemente colposo dell’attività giudiziaria alla responsabilità civile dei magistrati.

    Il principio

    L’imputato che ottenga una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non ha diritto costituzionalmente garantito al rimborso delle spese difensive da parte dello Stato. La responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave rappresenta il rimedio residuale che il legislatore ha non irragionevolmente apprestato.

    Domande e risposte

    Se il reato era già prescritto quando mi è stato notificato il decreto di citazione, posso recuperare le spese processuali?

    Non come diritto direttamente discendente dall’ordinamento processuale penale. Rimane la via della responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave, ove ne ricorrano i presupposti.

    Qual è la differenza tra questa questione e quella dell’ord. n. 286/2003?

    Sul piano pratico, nessuna: in entrambi i casi l’imputato ottiene una pronuncia favorevole (proscioglimento per ne bis in idem nell’ord. 286; declaratoria di prescrizione qui) e chiede il rimborso delle spese allo Stato. La risposta della Corte è identica.

    Chi tutela l’imputato non abbiente costretto a partecipare a un processo per un reato già prescritto?

    L’art. 24, comma 3, Cost. garantisce ai non abbienti i mezzi per difendersi: in materia penale, il patrocinio a spese dello Stato disciplinato dal d.lgs. n. 113/2002.

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  • Corte cost. n. 287/2003 – Atti d’indagine su richiesta dell’indagato e nullità

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 415-bis e 552, comma 2, c.p.p. L’assenza di un obbligo generale del pubblico ministero di compiere tutti gli atti di indagine richiesti dall’indagato, con sanzione di nullità, non viola gli artt. 3 e 24 Cost. L’interrogatorio ha una funzione del tutto peculiare che non è equiparabile ad altri atti investigativi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Velletri (sezione distaccata di Albano Laziale) ha sollevato la questione in due procedimenti penali distinti in cui i difensori avevano depositato istanze ex art. 415-bis c.p.p. per compiere atti di indagine specifici, rimaste senza risposta da parte del pubblico ministero. La Corte ha riunito i due giudizi per identità della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Velletri ha impugnato gli artt. 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del PM di compiere gli atti di indagine richiesti dall’indagato, né alcun rimedio contro l’inerzia del PM, né la nullità del decreto di citazione emesso nonostante tale inerzia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La previsione dell’obbligo di interrogatorio dell’indagato come garanzia apice, con relativa sanzione di nullità, è frutto di scelte legislative che non trovano limiti costituzionalmente obbligati quanto alla loro estensione. L’interrogatorio — che inserisce l’indagato nel dialogo con l’accusa sul materiale probatorio allo snodo dell’esercizio o meno dell’azione penale — non è comparabile ad altri atti di indagine richiesti dall’indagato. Il diritto di difesa, garantito anche dalla parallela investigazione difensiva, è conformato diversamente dal legislatore nelle varie fasi del processo.

    Il principio

    L’interrogatorio dell’indagato ex art. 415-bis c.p.p. è una garanzia apicale non equiparabile ad altri atti di indagine richiesti dall’indagato. La mancata previsione di un obbligo generalizzato del PM con nullità conseguente non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Il pubblico ministero è obbligato a svolgere tutti gli atti di indagine chiesti dall’indagato?

    No. L’unico obbligo con sanzione di nullità riguarda l’invito a rendere interrogatorio se richiesto dall’indagato ex art. 415-bis c.p.p. Per gli altri atti il PM ha potere discrezionale, senza che ciò violi la Costituzione.

    Cosa succede se il PM ignora la richiesta di interrogatorio dell’indagato?

    Se l’indagato ha chiesto di rendere interrogatorio e il PM non lo convoca, il successivo decreto di citazione a giudizio è nullo ai sensi dell’art. 552, comma 2, c.p.p.

    Perché l’interrogatorio gode di una tutela più forte degli altri atti?

    Perché l’interrogatorio rappresenta il confronto diretto tra indagato e accusa sull’intero materiale investigativo allo snodo cruciale della scelta se esercitare o meno l’azione penale. Nessun altro atto di indagine ha questa funzione sintetica e garantistica.

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  • Corte cost. n. 286/2003 – Spese processuali imputato prosciolto ne bis in idem

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 529 e 649, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive all’imputato prosciolto per il divieto di un secondo giudizio. Il principio della parità delle parti ex art. 111 Cost. riguarda la formazione della prova, non il regime delle spese processuali.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Terni, in un processo penale concluso con proscioglimento per violazione del divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto (ne bis in idem), ha chiesto se la mancata condanna dello Stato a rimborsare le spese difensive dell’imputato violasse la Costituzione. In sostanza: è giusto che chi viene prosciolto per un errore della pubblica accusa debba sopportare da solo i costi della propria difesa?

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Terni ha impugnato gli artt. 529 e 649, comma 2, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. Il giudice rimettente sosteneva che la parità delle parti nel processo penale, introdotta con la legge cost. n. 2/1999, imponesse di estendere anche al processo penale la regola civilistica del “chi perde paga”, così da consentire la condanna dello Stato soccombente al rimborso delle spese.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il principio della parità delle parti di cui all’art. 111, comma 2, Cost. si riferisce esclusivamente allo svolgimento del contraddittorio e alla formazione della prova, non al regime delle spese processuali. Non è possibile paragonare il processo penale, dominato dall’obbligatorietà dell’azione penale, al processo civile, retto dalla disponibilità dell’azione privata. Nessun vincolo costituzionale impone l’identità di disciplina tra i due riti. La tutela degli imputati non abbienti è assicurata dal patrocinio a spese dello Stato (d.lgs. n. 113/2002). Ai “facoltosi” prosciolti rimane la responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave.

    Il principio

    Il principio costituzionale della parità delle parti nel processo penale (art. 111 Cost.) attiene alla dialettica processuale e alla prova, non alle spese. La diversità strutturale tra processo penale e civile è tale da non rendere incostituzionale la mancata previsione della condanna dello Stato alle spese in caso di proscioglimento dell’imputato.

    Domande e risposte

    Chi deve pagare le spese dell’imputato prosciolto nel processo penale?

    L’imputato prosciolto sopporta le proprie spese di difesa. Solo in caso di dolo o colpa grave del magistrato è possibile agire in responsabilità civile. Chi non ha reddito può accedere al patrocinio a spese dello Stato.

    La parità delle parti ex art. 111 Cost. si estende alle spese processuali?

    No. Secondo la Corte, la parità delle parti nel processo penale riguarda la posizione delle parti rispetto alla formazione della prova nel contraddittorio, non il regime economico delle spese. I lavori preparatori della legge cost. n. 2/1999 confermano questa lettura restrittiva.

    Qual è la differenza rispetto al processo civile in punto di spese?

    Nel civile vige il principio di soccombenza: chi perde paga. Nel penale, l’azione è obbligatoria per il pubblico ministero e i costi sono già sostenuti dallo Stato come parte dello stesso apparato giudiziario. Imporre allo Stato la condanna alle spese in caso di assoluzione non è costituzionalmente obbligato.

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  • Corte cost. n. 315/2003 – Registro fabbricati Campania e obbligo del tecnico incaricato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni centrali della legge campana che obbligava i proprietari di ogni fabbricato a costituire un rapporto di lavoro autonomo con un tecnico incaricato della tenuta di un registro storico-tecnico-urbanistico. Le norme invadevano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e professioni.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Campania n. 27 del 2002 obbligava ogni proprietario di fabbricato a istituire un registro storico-tecnico-urbanistico e a contrarre con un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) un rapporto di lavoro autonomo per la tenuta e l’aggiornamento del registro, con sanzioni in caso di inosservanza. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge sostenendo che invadesse molteplici competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge campana n. 27/2002, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione. Le disposizioni disciplinavano l’obbligo di incarico al tecnico, le sue funzioni, le sanzioni per i proprietari inadempienti e l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, 5 (commi 2 e 3) e 8 della legge, in quanto invadevano la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (il contratto di lavoro autonomo imposto per legge) e di ordinamento delle professioni. Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 2 e 7, in quanto la ricorrente non aveva sufficientemente motivato il contrasto con i parametri invocati.

    Il principio

    Una legge regionale non può imporre ai privati proprietari l’obbligo di stipulare un contratto di lavoro autonomo con determinati professionisti, poiché ciò incide sull’ordinamento civile e sull’ordinamento delle professioni, materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere l) e s), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’era il registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati?

    Un documento che la legge campana prevedeva per ogni fabbricato, contenente dati storici, tecnici e urbanistici sull’immobile, con la funzione dichiarata di tutela della pubblica e privata incolumità attraverso il monitoraggio continuo del patrimonio edilizio.

    Perché l’obbligo del tecnico incaricato violava la competenza statale?

    Perché imporre per legge regionale la stipula di un contratto di lavoro autonomo incide sull’autonomia contrattuale dei privati (ordinamento civile) e disciplina l’attività professionale (ordinamento delle professioni), entrambi settori di competenza esclusiva statale.

    Le Regioni possono disciplinare la sicurezza dei fabbricati?

    Sì, nell’ambito del governo del territorio (competenza concorrente) e della tutela della salute, ma devono rispettare i principi fondamentali statali e non possono imporre ai privati obblighi contrattuali o disciplinare le professioni, materie riservate allo Stato.

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  • Corte cost. n. 314/2003 – Controllo del Commissario dello Stato sulle leggi siciliane

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi due disegni di legge dell’Assemblea regionale siciliana relativi al riconoscimento di periodi pre-ruolo del personale regionale, su ricorso del Commissario dello Stato, che aveva esercitato il controllo preventivo di costituzionalità previsto dallo Statuto speciale della Sicilia.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato due disegni di legge dell’Assemblea regionale siciliana (n. 1147 e n. 1176) riguardanti il riconoscimento di periodi di servizio pre-ruolo a favore del personale regionale, prima che diventassero leggi. Lo Statuto speciale siciliano prevede una forma di controllo preventivo di costituzionalità da parte del Commissario, istituto peculiare dello Statuto siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato i ddl n. 1147 e n. 1176, in riferimento agli artt. 81 e 117 della Costituzione, sostenendo che i disegni di legge non indicassero adeguata copertura finanziaria e invadessero la competenza statale in materia di ordinamento del lavoro pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambi i disegni di legge. Ha ritenuto che le norme approvate dall’Assemblea regionale, pur riguardando il personale regionale, violassero i principi statali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e non fossero coperte da adeguata copertura finanziaria.

    Il principio

    Il controllo preventivo di costituzionalità esercitato dal Commissario dello Stato sulle leggi della Regione Siciliana rimane uno strumento efficace di salvaguardia della legittimità costituzionale; le leggi regionali in materia di personale pubblico devono rispettare i principi statali e avere adeguata copertura finanziaria.

    Domande e risposte

    Cos’è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È un organo statale previsto dallo Statuto speciale della Sicilia (approvato con legge cost. n. 2/1948) che esercita un controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi approvate dall’Assemblea regionale, prima della loro promulgazione, potendo impugnarle davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa prevedevano i disegni di legge impugnati?

    Il ddl n. 1147 prevedeva il riconoscimento del periodo «pre-ruolo» (servizio prestato prima dell’immissione in ruolo) al personale inquadrato ai sensi della legge regionale n. 39/1985. Il ddl n. 1176 estendeva l’applicazione dell’art. 39 della legge regionale n. 10/2000 ad altre categorie di personale.

    La riforma del Titolo V del 2001 ha cambiato il sistema del Commissario?

    La Corte ha chiarito che il sistema di controllo preventivo previsto dallo Statuto speciale siciliano rimane in vigore nonostante la riforma del Titolo V, perché gli statuti speciali possono prevedere forme particolari di controllo che il testo ordinario della Costituzione non prevede per le regioni ordinarie.

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  • Corte cost. n. 330/2003 – Sostituzione giudici togati nel tribunale minorile

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni con magistrati ordinari in caso di astensione collettiva: il sistema è conforme alla Costituzione perché garantisce la specializzazione minorile mediante i giudici onorari e il diritto di difesa dell’imputato minorenne.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento a carico di un imputato minorenne, tutti i giudici togati del Tribunale per i minorenni di Catanzaro si erano astenuti. Il Presidente aveva chiesto al Presidente della Corte d’appello di applicare magistrati del Tribunale ordinario, compreso il presidente del collegio. Il Tribunale minorile ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 R.D. n. 12/1941 e 2, secondo comma, R.D. n. 1579/1934, nella parte in cui consentono la sostituzione di tutti i giudici togati con magistrati ordinari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: artt. 24, secondo comma, 31 e 111, primo comma, della Costituzione. Norme impugnate: art. 110 R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) e art. 2, secondo comma, R.D. n. 1579/1934. Rimettente: Tribunale per i minorenni di Catanzaro.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. Il collegio del Tribunale minorile, anche quando i giudici togati sono sostituiti da magistrati ordinari, mantiene comunque i due giudici onorari (esperti in criminologia, biologia, antropologia o psicologia) che garantiscono la specializzazione propria del rito minorile; il diritto di difesa e il giusto processo non sono pregiudicati.

    Il principio

    L’esigenza di specializzazione nel processo minorile non richiede che i giudici togati siano necessariamente quelli del tribunale per i minorenni: è sufficiente che il collegio comprenda i giudici onorari specializzati previsti dalla legge, che garantiscono la funzione di specializzazione tipica di quel rito.

    Domande e risposte

    Come è composto il Tribunale per i minorenni?

    Il collegio è formato da due magistrati togati (uno dei quali assume le funzioni di presidente) e da due giudici onorari: un esperto di sesso maschile e uno di sesso femminile, scelti tra criminologi, biologi, antropologi e psicologi.

    Cosa succede in concreto quando tutti i togati si astengono?

    Il Presidente del Tribunale chiede al Presidente della Corte d’appello di applicare magistrati del distretto; questi vanno a comporre il collegio insieme ai giudici onorari già in servizio.

    L’art. 31 Cost. riguarda la tutela dei minori?

    Sì: l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù; da esso si ricava anche l’obbligo di assicurare ai minori imputati un processo con giudici adeguatamente specializzati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 313/2003 – Potestà regolamentare regionale negli Statuti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Lombardia (sul Corpo forestale regionale e sulla programmazione regionale) che invadevano competenze statali. Ha affermato che la potestà regolamentare spetta alla Regione nelle materie di sua competenza e può essere distribuita tra organi regionali dagli Statuti.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge lombarda n. 2 del 2002 (istituzione del Corpo forestale regionale) e la legge n. 4 del 2002 (norme per la programmazione regionale). La prima istituiva un Corpo forestale regionale autonomo, la seconda incideva sulla ripartizione della potestà regolamentare all’interno dell’ente Regione. Entrambe sollevavano questioni fondamentali sul riparto di competenze dopo la riforma del Titolo V.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni di legittimità riguardavano gli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 3, della legge lombarda n. 2/2002 e gli artt. 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 12, della legge n. 4/2002, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Il nodo era se la Regione potesse istituire un proprio Corpo forestale (con poteri di polizia giudiziaria) e se potesse distribuire la potestà regolamentare tra organi diversi dalla Giunta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni della legge n. 2/2002 che attribuivano al Corpo forestale regionale funzioni di polizia giudiziaria (riservate all’ordinamento penale statale) e ha riservato la decisione sull’art. 3, comma 12, della legge n. 4/2002. Ha invece affermato che gli Statuti regionali possono distribuire la potestà regolamentare tra diversi organi regionali, non essendo costituzionalmente imposta l’attribuzione esclusiva alla Giunta.

    Il principio

    Gli Statuti regionali possono liberamente distribuire la potestà regolamentare tra i diversi organi della Regione, non essendo la Giunta l’unico organo costituzionalmente legittimato; tuttavia i poteri di polizia giudiziaria rimangono riservati allo Stato nell’ambito dell’ordinamento penale di competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Cosa è il Corpo forestale regionale che la Lombardia voleva istituire?

    Un corpo di polizia ambientale e forestale dipendente dalla Regione Lombardia, con funzioni di vigilanza sul territorio, distinto dal Corpo forestale dello Stato. La questione era se potesse avere funzioni di polizia giudiziaria.

    Perché le funzioni di polizia giudiziaria sono riservate allo Stato?

    Perché rientrano nell’ordinamento penale e nel processo penale, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere b) e l), della Costituzione.

    Chi può avere potestà regolamentare in una Regione?

    Secondo la Corte, gli Statuti regionali possono attribuire la potestà regolamentare non solo alla Giunta ma anche al Consiglio regionale o ad altri organi, seguendo i principi di autonomia organizzativa della Regione garantiti dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 329/2003 – Conflitto Stato-Regioni sui protocolli università-SSN

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    La Corte dichiara inammissibili i conflitti di attribuzioni promossi dalle Regioni Lombardia e Lazio contro il d.P.C.m. del 24 maggio 2001 sulle «linee guida» per i protocolli università-Regioni in materia di attività assistenziali: il conflitto non era lo strumento idoneo perché le Regioni avrebbero dovuto impugnare l’atto davanti al TAR.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva emanato un d.P.C.m. che dettava linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni e Università per le attività assistenziali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (d.lgs. n. 517/1999). Le Regioni Lombardia e Lazio lamentavano che il decreto fosse stato adottato senza una reale possibilità di raggiungere l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, violando il principio di leale collaborazione.

    La questione

    Parametri: artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Le Regioni sostenevano che il d.P.C.m. avesse violato le proprie competenze legislative e amministrative in materia di programmazione sanitaria e di rapporti con le Università.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità dei conflitti (riuniti). La Corte ha ritenuto che il d.P.C.m. impugnato fosse un atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell’art. 8 della l. n. 59/1997, qualificabile come atto avente natura normativa; il conflitto di attribuzioni non è lo strumento ammissibile contro atti normativi del Governo, per i quali le Regioni dispongono dell’impugnazione diretta alla Corte ex art. 127 Cost. oppure del ricorso al TAR.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni è inammissibile quando le Regioni lamentano la violazione di proprie competenze da parte di un atto normativo statale: il rimedio corretto è l’impugnazione diretta alla Corte costituzionale (ex art. 127 Cost.) o, se l’atto non è legislativo, il ricorso al giudice amministrativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono i protocolli università-Regioni in materia sanitaria?

    Il d.lgs. n. 517/1999 ha definito le modalità di integrazione tra attività assistenziale e attività didattica-scientifica delle Università: i protocolli stabiliscono quali strutture ospedaliere universitarie partecipano al SSN e con quali risorse.

    Perché il conflitto era inammissibile?

    Perché il d.P.C.m. era un atto avente natura di indirizzo e coordinamento con forza normativa; contro tali atti le Regioni devono utilizzare il ricorso diretto alla Corte (art. 127 Cost.) o il ricorso amministrativo, non il conflitto di attribuzioni.

    Cos’è il principio di leale collaborazione?

    Principio non scritto ma ricavato dalla Costituzione, impone allo Stato e alle Regioni di collaborare in buona fede, specie nelle materie concorrenti: include l’obbligo di cercare l’intesa prima di adottare atti unilaterali che incidano sulle competenze regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 328/2003 – Difensore d’ufficio irreperibili e copertura finanziaria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 117 del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002) in relazione all’art. 81, quarto comma, Cost.: il patrocinio a spese dello Stato esteso agli irreperibili trova copertura nell’art. 299 del medesimo T.U., che ha abrogato la previgente disciplina e provveduto alla compensazione finanziaria.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Monza stava liquidando i compensi al difensore d’ufficio di due imputati dichiarati irreperibili. La l. n. 60/2001 aveva esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche agli irreperibili mediante l’art. 32-bis disp. att. c.p.p.; il giudice ha dubitato che tale estensione comportasse «nuove e maggiori spese» senza indicazione dei mezzi di copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro: art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria). Norma impugnata: art. 117 del d.lgs. n. 113/2002 (T.U. spese di giustizia), che riproduceva l’art. 32-bis disp. att. c.p.p. Rimettente: Tribunale di Monza.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. Il T.U. del 2002 (d.lgs. n. 113/2002, poi riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002) ha abrogato la previgente l. n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato, sostituendola con una disciplina organica: la copertura delle nuove spese è garantita dall’art. 299 dello stesso T.U. che ha compensato gli oneri con le risorse liberate dall’abrogazione della l. n. 217/1990.

    Il principio

    L’art. 81, quarto comma, Cost. non impone una copertura isolata per ciascuna norma di spesa: è sufficiente che, nel complesso del testo normativo, i nuovi oneri siano compensati da risparmi o da risorse espressamente indicate.

    Domande e risposte

    Chi è il «difensore d’ufficio»?

    Il difensore d’ufficio è l’avvocato nominato dal giudice quando l’imputato non ha un difensore di fiducia o quando non compare; ha diritto alla liquidazione del compenso a spese dello Stato se l’assistito è indigente o irreperibile.

    Cosa cambia per un imputato irreperibile rispetto a un irreperibile non dichiarato tale?

    L’imputato dichiarato irreperibile con decreto del giudice è assimilato, ai fini del patrocinio, a chi non è abbiente; il difensore d’ufficio nominatogli può quindi ottenere la liquidazione del compenso dallo Stato.

    Il T.U. spese di giustizia è ancora in vigore?

    Il d.P.R. n. 115/2002 (che ha riprodotto le disposizioni legislative e regolamentari del d.lgs. n. 113/2002) è la fonte attuale della disciplina delle spese di giustizia, compreso il patrocinio a spese dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2003 – Legge Marche protezione civile e competenze statali

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale di sei disposizioni della legge regionale Marche n. 32/2001 (sistema regionale di protezione civile), ritenendo che la Regione non abbia ecceduto dai principi fondamentali statali fissati dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla l. n. 225/1992.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato sei articoli della legge della Regione Marche n. 32/2001 che disciplinava il sistema regionale di protezione civile. Le censure riguardavano: l’impiego del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in attività di protezione civile diverse dall’antincendio boschivo, l’istituzione di un elenco regionale dei volontari, le modalità di coordinamento con il Prefetto, i piani di emergenza comunali e provinciali, l’uso del database regionale di protezione civile e la disciplina del volontariato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: art. 117, terzo comma, Cost. e norme interposte (art. 108 d.lgs. n. 112/1998; art. 5 l. n. 225/1992; l. n. 675/1996 sulla privacy). Norme impugnate: artt. 3, comma 3; 4, commi 1 lett. a) e 2 lett. d); 5, comma 1, ultimo periodo; 7, comma 1; 9, comma 5; 12, comma 1, lett. e), l.r. Marche n. 32/2001. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Non fondate tutte le questioni. La Corte ha ritenuto che le disposizioni regionali impugnate non superassero i principi fondamentali statali: la Regione può disciplinare i propri enti e strutture di protezione civile e i criteri di coordinamento con il sistema nazionale, entro i limiti fissati dal d.lgs. n. 112/1998.

    Il principio

    In materia di protezione civile — competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. — la Regione può adottare una propria disciplina organizzativa purché rispetti i principi fondamentali statali (livelli minimi di coordinamento nazionale, ruolo del Prefetto nelle emergenze, competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

    Domande e risposte

    La protezione civile è materia concorrente o esclusiva dello Stato?

    Dopo la riforma del Titolo V del 2001, la protezione civile è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni ne dettano la disciplina di dettaglio.

    Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco può essere impiegato dalla Regione?

    La Corte ha confermato che l’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 112/1998 consente alle Regioni di avvalersi del CNVF solo per l’antincendio boschivo; l’estensione ad altre attività di protezione civile supererebbe la sfera di competenza regionale. In questo caso però la Corte ha ritenuto non fondato il vizio.

    Cosa sono i piani di emergenza comunali e provinciali?

    Sono documenti di pianificazione che individuano le risorse, le procedure e le responsabilità per fronteggiare eventi calamitosi nel territorio; la loro adozione spetta agli enti locali con il coordinamento della Regione e del Prefetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2003 – Radiodiffusione e tributi della Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere per una delle disposizioni impugnate della legge provinciale di Bolzano sulla radiodiffusione (abrogata nelle more del giudizio) e non fondate le restanti questioni riguardanti la normativa provinciale su comunicazioni e tributi.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni di due leggi della Provincia autonoma di Bolzano: la legge n. 6 del 2002 (norme su comunicazioni e radiodiffusione) e la legge n. 11 del 2002 (tributi e assestamento di bilancio). Le questioni riguardavano la compatibilità di tali norme con la disciplina statale in materia di comunicazioni e con i principi costituzionali in materia di libertà di informazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le impugnazioni riguardavano gli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della l. prov. Bolzano n. 6/2002 e gli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della l. prov. Bolzano n. 11/2002, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione e alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 8, comma 3, della legge n. 6/2002 (abrogato in corso di causa). Ha dichiarato non fondate le questioni sulle restanti disposizioni, ritenendo che le norme provinciali in materia di radiodiffusione e tributi rispettassero i limiti della competenza attribuita alla Provincia dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare aspetti specifici della radiodiffusione locale e della propria finanza nel rispetto dello Statuto speciale e delle norme di attuazione; la cessazione della materia del contendere si verifica quando la norma impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale senza che residuino effetti applicativi da rimuovere.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per cessata materia del contendere?

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo satisfattivo prima che intervenga la sentenza, rendendo inutile la decisione nel merito poiché non esistono più effetti da rimuovere.

    Qual è la competenza della Provincia di Bolzano sulla radiodiffusione?

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia competenze in materia di usi e costumi locali e istituzioni culturali; nell’ambito di queste competenze la Provincia può disciplinare la radiodiffusione locale nelle lingue delle minoranze linguistiche presenti.

    Le norme provinciali sui tributi erano legittime?

    La Corte le ha ritenute non fondate, cioè compatibili con la Costituzione: la Provincia di Bolzano ha una competenza in materia tributaria più ampia delle regioni ordinarie, garantita dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

    Norme collegate

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