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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002 (riforma Frattini), nella parte in cui disponeva la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali statali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il meccanismo di “spoil system” violava i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
La legge 15 luglio 2002, n. 145 (cosiddetta “riforma Frattini”) aveva previsto, all’art. 3, comma 7, che i titolari di incarichi dirigenziali di livello generale fossero rimossi automaticamente dal proprio incarico sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della legge, restando per quel periodo limitati alle sole attività di ordinaria amministrazione. Diversi dirigenti ministeriali avevano impugnato i relativi atti davanti al Tribunale di Roma, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in sette giudizi poi riuniti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma (sette ordinanze) ha impugnato l’art. 3, commi 1, lettera b), e 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98 della Costituzione. La norma censurata prevedeva la decadenza automatica degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della legge, senza una valutazione individuale dei dirigenti coinvolti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002, nella parte relativa alla cessazione automatica degli incarichi nel termine di sessanta giorni. La Corte ha affermato che il meccanismo di spoil system applicato alla dirigenza “professionale” — quella reclutata per concorso e non su base fiduciaria — viola gli artt. 97 e 98 della Costituzione, perché compromette l’autonomia e l’imparzialità dell’azione amministrativa, subordinandola a valutazioni di carattere politico.
Il principio
Il meccanismo dello spoil system — la rimozione automatica dei dirigenti al cambio di governo — è costituzionalmente illegittimo quando applicato alla dirigenza professionale reclutata per concorso, poiché viola i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e il principio secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).
Domande e risposte
Cosa è lo “spoil system”?
È la prassi di sostituire i vertici delle strutture amministrative al momento del cambio di governo, assegnando gli incarichi a persone di fiducia della nuova maggioranza politica. È legittimo per le figure apicali di stretta fiducia politica, ma non per i dirigenti professionali.
Qual è la differenza tra dirigenza fiduciaria e professionale?
La dirigenza “fiduciaria” (come i capi di gabinetto o i segretari generali) è nominata intuitu personae ed è legata alla fiducia politica del vertice. La dirigenza “professionale” è reclutata per concorso e deve godere di autonomia e stabilità nell’esercizio delle proprie funzioni.
Questa sentenza si applica anche ai dirigenti regionali?
Le stesse questioni per la dirigenza regionale sono state affrontate dalla contestuale sentenza n. 104/2007, che ha esteso i principi della n. 103 anche agli incarichi dirigenziali delle Regioni.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, tra i parametri invocati