Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 305/2003 – Indennità di esproprio terreni agricoli, inammissibilità

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al calcolo dell’indennità di esproprio per terreni agricoli, poiché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale riguardante il calcolo dell’indennità di esproprio di un terreno agricolo parzialmente espropriato. Quando l’espropriazione riguarda solo una parte del fondo, la legge prevedeva che l’indennità si calcolasse in base alla differenza di valore dell’intera impresa agricola prima e dopo l’esproprio, e non del solo mappale espropriato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 40 della legge n. 2359 del 1865 e 15-16 della legge n. 865 del 1971, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione riguardava la disparità di trattamento tra chi subisce l’esproprio parziale di un terreno agricolo rispetto a chi subisce l’esproprio totale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché l’ordinanza di rimessione non conteneva un’adeguata motivazione in punto di rilevanza: il giudice a quo non aveva spiegato sufficientemente perché la norma impugnata fosse determinante per la decisione del caso concreto sottoposto al suo esame.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non contiene una sufficiente motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente deve dimostrare in modo specifico che la norma impugnata è applicabile al caso concreto e che la sua eventuale illegittimità incide sull’esito del giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?

    È la pronuncia con cui la Corte dichiara, in camera di consiglio, che la questione sollevata dal giudice non può essere esaminata nel merito perché mancano i presupposti processuali essenziali, come la rilevanza o la non manifesta infondatezza.

    Cos’è la rilevanza di una questione di legittimità?

    È il requisito per cui la norma impugnata deve essere applicabile al giudizio in corso: se anche fosse dichiarata incostituzionale, ciò dovrebbe cambiare l’esito della controversia principale. Senza rilevanza, il giudice non può sollevare la questione.

    Come si calcola l’indennità di esproprio parziale di un fondo agricolo?

    In base alla normativa allora vigente, si considerava la differenza tra il valore dell’intera impresa agricola prima e dopo l’esproprio, tenendo conto di tutte le conseguenze patrimoniali dell’ablazione parziale sul complesso aziendale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 320/2003 – Azione penale del giudice di pace e art. 112 Cost.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000 in relazione all’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale), per carenza totale di motivazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000, sospettando un contrasto con l’art. 50 c.p.p. e con l’art. 112 della Costituzione (obbligatorietà dell’azione penale). La rimessione si fondava sul mero recepimento di una richiesta della difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro: art. 112 della Costituzione (tramite art. 50 c.p.p.). Norme impugnate: artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, d.lgs. n. 274/2000. Rimettente: Giudice di pace di Napoli. Il Presidente del Consiglio aveva eccepito inammissibilità per mancanza di oggetto e di parametro chiaramente definiti.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza è priva della descrizione della fattispecie e della motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza; la questione stessa non risulta neppure chiaramente definita nel suo oggetto. Il rinvio a una «imprecisata richiesta della difesa» non basta.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere precisamente identificata nell’oggetto (quale norma, in quale parte) e nel parametro (quale articolo costituzionale): una rimessione generica è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 112 della Costituzione?

    Stabilisce che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale; è considerato un pilastro del sistema accusatorio italiano.

    Gli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 274/2000 riguardano l’azione penale?

    L’art. 25 disciplina i presupposti per la citazione diretta davanti al giudice di pace e l’art. 26 la forma della citazione: entrambi incidono sulle modalità di esercizio dell’azione penale in quel rito.

    Cosa deve fare il giudice di pace in caso di dubbi di costituzionalità?

    Deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla Corte con un’ordinanza motivata che descriva la fattispecie, indichi la norma impugnata e il parametro costituzionale, e spieghi perché la questione è rilevante e non manifestamente infondata.

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  • Corte cost. n. 304/2003 – Patrocinio a spese dello Stato, termine e nullità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione riguardante la nullità del procedimento per omessa decisione del giudice sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro dieci giorni. La norma è ragionevole e non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato garantisce ai non abbienti il diritto alla difesa tecnica in giudizio a carico dell’erario. La legge n. 217 del 1990 prevedeva che il giudice dovesse decidere sull’istanza di ammissione entro dieci giorni dalla presentazione fuori udienza, comminando la nullità assoluta e insanabile in caso di omessa decisione nel termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge n. 217 del 1990 (poi trasfuso nell’art. 96, d.lgs. n. 113 del 2002) nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta e insanabile l’omessa decisione del giudice entro dieci giorni, in riferimento all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la nullità prevista dalla norma non sia irragionevole, in quanto la tutela del diritto di difesa dei non abbienti giustifica una sanzione severa per l’inerzia del giudice, e la norma non introduce alcuna disparità di trattamento ingiustificata tra diverse categorie di procedimenti.

    Il principio

    La sanzione di nullità assoluta per il mancato rispetto del termine per decidere sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato non è irragionevole, poiché risponde all’esigenza costituzionale di garantire effettivamente il diritto di difesa ai non abbienti anche attraverso meccanismi sanzionatori per l’inerzia giudiziale.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È l’istituto che consente ai cittadini con reddito inferiore a una soglia stabilita dalla legge di essere assistiti gratuitamente da un avvocato nel processo penale, civile o amministrativo, con le spese a carico dell’erario.

    Perché il Tribunale riteneva la norma irragionevole?

    Perché la nullità assoluta e insanabile colpisce il procedimento indipendentemente dal fatto che l’inerzia del giudice abbia causato un pregiudizio concreto alla difesa; la norma sembrava eccessivamente severa rispetto al suo scopo.

    Qual è la disciplina attuale?

    La materia è ora regolata dal d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), che ha riunificato la normativa e prevede soglie di reddito aggiornate periodicamente per l’accesso al patrocinio.

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  • Corte cost. n. 319/2003 – Oblazione e avviso nel rito del giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 riguardante l’obbligo di avvisare l’imputato della possibilità di richiedere l’oblazione nell’atto di citazione davanti al giudice di pace, per carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Ficarolo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000, lamentando che l’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace non contenesse l’avviso che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare domanda di oblazione prima dell’apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: artt. 3, 24 secondo comma e 97 primo comma della Costituzione. Norma impugnata: art. 20 d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede l’avviso sulla oblazione nell’atto di citazione. Rimettente: Giudice di pace di Ficarolo.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. La Corte rileva sia che analoga questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003, sia che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie e della motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può ignorare precedenti pronunce della Corte sulla medesima questione; quando esiste già un orientamento consolidato, l’ordinanza deve specificamente motivare perché i precedenti non si applicano al caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’oblazione nel procedimento davanti al giudice di pace?

    L’oblazione è un istituto che consente di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro prima che inizi il dibattimento; l’art. 29 del d.lgs. n. 274/2000 regola il relativo procedimento.

    Perché la Corte ha citato anche il precedente n. 231/2003?

    Perché quella pronuncia aveva già risolto la stessa questione in senso sfavorevole; una nuova rimessione senza argomenti nuovi è dunque inammissibile.

    Il diritto di difesa impone che l’imputato sia avvisato di tutti i riti alternativi?

    La Corte ha ritenuto non fondata la questione nel 2003. In seguito il legislatore è intervenuto più volte per rafforzare il diritto all’informazione dell’imputato sui riti deflattivi.

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  • Corte cost. n. 303/2003 – Sussidiarietà legislativa e infrastrutture strategiche

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    La sentenza n. 303 del 2003 è una delle pronunce più importanti sul nuovo Titolo V della Costituzione: la Corte ha elaborato il principio della «sussidiarietà legislativa», riconoscendo che lo Stato può attirare a sé funzioni amministrative e la relativa potestà legislativa quando lo esigano esigenze unitarie, purché con il consenso delle Regioni attraverso intese.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo) delegava al Governo la disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, sottraendo di fatto alle Regioni competenze legislative concorrenti previste dal riformato Titolo V. La Corte era chiamata a stabilire se lo Stato potesse legiferare in materie di competenza regionale invocando ragioni di interesse unitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni avevano impugnato l’art. 1 della legge n. 443 del 2001 (e successive modifiche), che delegava al Governo di disciplinare con decreti legislativi la realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 120 della Costituzione. Il nodo era se il principio di sussidiarietà potesse giustificare un’attrazione di competenze a favore dello Stato oltre i limiti fissati dall’art. 117.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3, ultimo periodo e del comma 3-bis dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001. Ha invece elaborato il principio che lo Stato può attrarre a sé funzioni amministrative e la correlativa potestà legislativa, anche in materie di competenza regionale concorrente, quando lo richiedano esigenze di esercizio unitario, ma solo previo consenso regionale attraverso intese nel rispetto del principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Il principio di sussidiarietà può determinare un’attrazione di funzioni amministrative e legislative allo Stato in materie di competenza regionale concorrente, ma questa «flessibilità» del riparto di competenze è costituzionalmente legittima solo se accompagnata dall’assenso regionale attraverso intese, nel rispetto della leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cos’è la sussidiarietà legislativa elaborata dalla Corte?

    È il principio per cui lo Stato può legiferare in materie di potestà concorrente regionale quando le esigenze di esercizio unitario della funzione lo rendano necessario, a condizione che il consenso delle Regioni sia acquisito tramite intese nel rispetto della leale collaborazione.

    Cosa aveva sbagliato la legge obiettivo?

    Aveva previsto che i decreti legislativi potessero dettare una disciplina cedevole, sostituibile da norme regionali successive, senza però garantire il pieno coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di formazione: mancava la necessaria intesa preventiva.

    Qual è l’importanza di questa sentenza?

    È considerata pietra miliare del diritto regionale italiano: ha introdotto la nozione di «sussidiarietà ascendente» e ha chiarito i limiti entro cui lo Stato può riprendere competenze cedute alle Regioni dalla riforma del Titolo V del 2001.

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  • Corte cost. n. 318/2003 – Patteggiamento escluso davanti al giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 in relazione agli artt. 444 ss. c.p.p. (patteggiamento) per mancata motivazione delle ordinanze di rimessione del Giudice di pace di Leonforte.

    Di cosa si tratta

    Con due ordinanze in pari data, il Giudice di pace di Leonforte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento, artt. 444 ss. c.p.p.) nei procedimenti davanti al giudice di pace.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Norma impugnata: art. 2 d.lgs. n. 274/2000 in relazione agli artt. 444 ss. c.p.p., nella parte in cui esclude il patteggiamento davanti al giudice di pace. Rimettente: Giudice di pace di Leonforte (due ordinanze).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità (con riunione dei due giudizi). Le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie e sono prive di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza: il rinvio alla sola eccezione di parte non basta.

    Il principio

    La riunione di più giudizi aventi questioni identiche non sana le carenze motivazionali di ciascuna ordinanza di rimessione: ogni giudizio, anche se poi riunito, deve rispettare autonomamente i requisiti di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Il patteggiamento è ammissibile davanti al giudice di pace?

    Il d.lgs. n. 274/2000 non riproduce l’istituto del patteggiamento, prevedendo invece istituti deflattivi specifici (oblazione, mediazione penale, condanna su richiesta).

    Cosa significa «riunire i giudizi»?

    Quando più questioni sono identiche, la Corte le tratta con un’unica pronuncia per ragioni di economia processuale.

    Può il difensore supplire alla mancata motivazione del giudice?

    No. L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: la Corte non può integrare con la lettura dell’eccezione difensiva.

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  • Corte cost. n. 302/2003 – Appalti pubblici e qualificazione imprese nelle Regioni

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    La Corte costituzionale ha risolto conflitti di attribuzione sollevati da Regioni e Province autonome: il sistema statale di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici non poteva essere applicato ai lavori di esclusivo interesse regionale e provinciale senza violare le competenze costituzionalmente garantite degli enti territoriali.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 34 del 2000 aveva istituito un sistema uniforme di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori pubblici su tutto il territorio nazionale. Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Regione Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna avevano proposto ricorso per conflitto di attribuzione, contestando che il sistema si applicasse anche ai lavori pubblici rientranti nelle loro competenze esclusive o speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, relativi alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le ricorrenti sostenevano che applicare il sistema statale di qualificazione ai lavori di interesse regionale o provinciale violasse le competenze legislative ed amministrative loro attribuite dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto i ricorsi, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare con i decreti impugnati la qualificazione per i lavori pubblici di interesse delle Regioni e Province autonome ricorrenti, nella misura in cui tali norme non lasciavano spazio all’autonomia normativa degli enti territoriali nelle materie di loro competenza esclusiva.

    Il principio

    La potestà normativa statale in materia di lavori pubblici deve rispettare le competenze legislative ed amministrative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: la disciplina uniforme statale non può invadere gli ambiti riservati alla competenza esclusiva degli enti territoriali.

    Domande e risposte

    Cosa regolavano i decreti impugnati?

    Il d.P.R. n. 34 del 2000 istituiva il sistema di qualificazione per le imprese che eseguono lavori pubblici, richiedendo l’iscrizione in apposite categorie certificate da organismi di attestazione (SOA). Il d.P.R. n. 554 del 1999 conteneva il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

    Perché le Regioni a statuto speciale erano in una posizione diversa?

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenze esclusive o primarie in materie quali urbanistica, viabilità e lavori pubblici di interesse locale, garantite da norme di rango costituzionale che prevalgono sulla legislazione statale ordinaria.

    Quale effetto ha avuto la sentenza?

    Ha affermato che nelle materie di competenza esclusiva regionale o provinciale, la disciplina statale della qualificazione non poteva applicarsi automaticamente, dovendo lasciare spazio alla normativa autonoma degli enti ricorrenti.

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  • Corte cost. n. 317/2003 – Avviso chiusura indagini davanti al giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace) per carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione: il giudice a quo non ha descritto la fattispecie né giustificato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza penale del giudice di pace, lamentando che la norma non preveda espressamente l’obbligo per il pubblico ministero di notificare all’indagato l’avviso di chiusura delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) al termine delle indagini preliminari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Norma impugnata: art. 15 d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede l’obbligo di notifica dell’avviso di chiusura indagini. Rimettente: Giudice di pace di Reggio Emilia. Il Presidente del Consiglio aveva chiesto la manifesta inammissibilità per mancata motivazione.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione è priva della descrizione della fattispecie e carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza. Il mero rinvio all’eccezione sollevata dalla difesa non supplisce alla mancanza di una motivazione autosufficiente del giudice.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: non è sufficiente il rinvio all’eccezione della parte, perché il giudice deve rendere esplicite in modo autosufficiente le ragioni del suo dubbio.

    Domande e risposte

    Cos’è l’avviso di chiusura delle indagini preliminari?

    L’art. 415-bis c.p.p. impone al pubblico ministero di notificare all’indagato, prima di chiedere il rinvio a giudizio, un avviso che gli consente di presentare memorie, produrre documenti o chiedere di essere sentito.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché l’ordinanza non conteneva la descrizione del caso concreto né argomentava perché la norma fosse applicabile e potenzialmente incostituzionale in quel procedimento.

    Vale lo stesso principio per tutti i giudici rimettenti?

    Sì. La Corte ha ribadito questo requisito in numerose pronunce (tra cui le ordinanze n. 231 e 133 del 2003 e n. 461 del 2002): ogni ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 301/2003 – Fondazioni bancarie e autonomia dal controllo pubblico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le norme della legge finanziaria 2002 che attribuivano all’Autorità di vigilanza un potere regolamentare modificativo dei settori di intervento delle fondazioni bancarie e prevedevano l’ingerenza governativa nella loro gestione. Le fondazioni sono soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali e godono di autonomia garantita dalla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Le fondazioni di origine bancaria sono enti privati senza scopo di lucro nati dalla privatizzazione delle casse di risparmio. La legge n. 448 del 2001 aveva attribuito all’Autorità di vigilanza il potere di modificare con regolamento i settori in cui le fondazioni possono operare e aveva introdotto meccanismi di controllo governativo. Diverse fondazioni e regioni avevano impugnato queste norme davanti ai TAR, i quali avevano sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con 10 ordinanze dell’8 febbraio 2003, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione. Il nodo era se il legislatore potesse limitare l’autonomia gestionale e statutaria di soggetti privati operanti nell’interesse pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 11 nella parte che consentiva all’Autorità di vigilanza di modificare i settori di intervento delle fondazioni con regolamento, e del comma 4 nella parte relativa ai poteri di indirizzo governativo. Ha invece dichiarato non fondate le ulteriori questioni relative agli altri commi impugnati, confermando la legittimità della vigilanza pubblica sulle fondazioni purché non si traduca in ingerenza nella loro autonomia privata.

    Il principio

    Le fondazioni di origine bancaria sono soggetti privati dell’organizzazione delle libertà sociali: la loro autonomia statutaria e gestionale è tutelata dalla Costituzione e non può essere compressa da poteri regolamentari o di indirizzo governativo che ne alterino la natura privatistica.

    Domande e risposte

    Cosa sono le fondazioni bancarie?

    Sono enti privati non lucrativi derivati dalla trasformazione delle casse di risparmio pubbliche, che svolgono attività nei settori dell’utilità sociale (arte, ricerca, salute, istruzione) utilizzando i proventi del proprio patrimonio.

    Perché la Corte ha dichiarato incostituzionali alcune norme?

    Perché attribuivano a un’autorità pubblica il potere di modificare con regolamento i settori in cui le fondazioni possono operare e introducevano meccanismi di indirizzo governativo incompatibili con la loro natura di soggetti privati autonomi.

    Cosa rimane valido della legge n. 448 del 2001?

    Rimangono valide le disposizioni che prevedono la vigilanza pubblica sulle fondazioni nei limiti in cui essa non si traduca in ingerenza nella gestione: il controllo è legittimo purché rispetti l’autonomia privata degli enti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 316/2003 – Giudizio abbreviato e sindacato sul rigetto

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Palermo perché valuti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta sentenza n. 169 del 2003, che ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano il sindacato del giudice del dibattimento sul rigetto condizionato del rito abbreviato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, lamentando che il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionata a un’integrazione probatoria non fosse sindacabile dal giudice del dibattimento. Gli imputati, a seguito del rigetto, avevano riproposto la richiesta prima dell’apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Norma impugnata: artt. 438, 441 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata sia sindacabile dal giudice del dibattimento. Rimettente: Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nelle more era stata depositata la sentenza n. 169 del 2003 — che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni — determinando uno ius superveniens rilevante per il giudizio.

    Il principio

    Quando sopravviene una pronuncia della Corte che incide direttamente sulla norma impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la perdurante rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa succede se, dopo la rimessione alla Corte, questa pronuncia su una questione simile?

    La Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché verifichi se la questione sia ancora rilevante, dato che il diritto applicabile potrebbe essere già cambiato.

    Il giudizio abbreviato condizionato è un diritto dell’imputato?

    Sì. La sentenza n. 169/2003 ha riconosciuto che l’accesso al rito alternativo rientra nel diritto di difesa e non può essere neutralizzato da un rigetto non sindacabile.

    Cosa sono gli artt. 438, 441 e 442 c.p.p.?

    Disciplinano il giudizio abbreviato: l’art. 438 regola la richiesta, il 441 l’udienza e il 442 la sentenza nel rito semplificato davanti al giudice dell’udienza preliminare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 255/2003 – Polizia giudiziaria citante e testimone nel giudizio di pace

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non vietavano all’ufficiale di polizia giudiziaria di cumulare le funzioni di soggetto citante e di testimone nel medesimo processo davanti al giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale davanti al giudice di pace, l’ufficiale di polizia giudiziaria può richiedere l’autorizzazione alla comparizione dell’imputato e sottoscrivere la citazione a giudizio. Se lo stesso ufficiale è poi chiamato a testimoniare, si pone un problema di imparzialità della fonte di prova, poiché chi ha svolto funzioni di accusa non dovrebbe essere anche testimone nel medesimo processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Mazara del Vallo ha sollevato, in riferimento all’art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non prevedevano che le funzioni di autorizzazione e citazione fossero svolte da soggetti diversi dall’ufficiale chiamato a testimoniare.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. I rimettenti non avevano dimostrato adeguatamente la rilevanza della questione nel caso concreto, né avevano motivato l’impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione delle norme impugnate.

    Il principio

    Il rimettente deve motivare esaurientemente sia la rilevanza della questione nel caso concreto sia l’impossibilità di un’interpretazione della norma conforme a Costituzione; in mancanza, la questione è dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è il ruolo della polizia giudiziaria nel processo davanti al giudice di pace?

    Nel processo penale di pace la polizia giudiziaria svolge funzioni più estese rispetto al processo ordinario: compie attività di indagine, può richiedere atti e fungere da organo di impulso; ciò la espone al rischio di commistione tra funzioni di accusa e di testimonianza.

    Perché la doppia veste era problematica?

    Perché la stessa persona aveva partecipato alla costruzione del caso come organo requirente e veniva poi chiamata a testimoniare; questo poteva compromettere l’imparzialità della testimonianza e il diritto dell’imputato a un processo equo.

    Come si poteva risolvere in via interpretativa?

    I giudici avrebbero potuto applicare per analogia le norme sull’incompatibilità del testimone o valorizzare i principi del giusto processo per escludere la testimonianza dell’ufficiale che aveva svolto funzioni di accusa nel medesimo processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 254/2003 – Inammissibilità conflitto bis Sgarbi eredi Costagliola

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Napoli nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla delibera sull’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nei confronti degli eredi del magistrato Costagliola.

    Di cosa si tratta

    Gli eredi del magistrato Gennaro Costagliola avevano convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi chiedendo il risarcimento per dichiarazioni diffamatorie rese in trasmissioni televisive. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Napoli aveva già sollevato una volta il conflitto di attribuzione; in questa ordinanza ne proponeva una seconda proposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli, prima sezione civile, ha proposto un nuovo ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla medesima delibera del 21 luglio 1998, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni televisive del deputato Sgarbi.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che si trattava di una seconda proposizione del conflitto avverso la stessa delibera, dopo che il primo conflitto aveva già esaurito il rimedio; la reiterazione del medesimo conflitto sullo stesso atto è inammissibile.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione in materia di insindacabilità parlamentare non può essere riproposto più volte avverso la stessa delibera; una volta esaurito il rimedio con la prima proposizione, non è possibile tornare alla Corte sullo stesso atto.

    Domande e risposte

    Perché la Corte d’appello ha proposto un secondo ricorso?

    Probabilmente per ottenere un riesame alla luce di nuove argomentazioni o di una diversa prospettazione del nesso funzionale; tuttavia il sistema non consente una doppia impugnazione della stessa delibera.

    Cosa distingue questo caso dal n. 252/2003?

    Nel n. 252 il conflitto era proposto per la prima volta dalla Corte d’appello di Roma; nel n. 254 la Corte d’appello di Napoli proponeva il conflitto per la seconda volta avverso la stessa delibera — vizio che ne determinava l’inammissibilità.

    Gli eredi Costagliola hanno ottenuto tutela?

    Con la dichiarazione di inammissibilità la delibera parlamentare è rimasta in piedi; la domanda risarcitoria non poteva proseguire e la questione risarcitoria è rimasta irrisolta per gli eredi.

    Norme collegate

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