Art. 69 c.c. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora
In vigore
l'esistenza Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

In vigore
l'esistenza Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Art. 19 bis T.U.IVA – Percentuale di detrazione. (NdR: Ai sensi dell’ art. 30, comma 4: “l’indetraibilita’ dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001.”)
In vigore dal 01/01/2004 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 30
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Art. 16.2 modificato dall’art. 4 dl 415/95 (conv. in L. 507/95).”1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, e’ determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno
diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di
detrazione e’ arrotondata all’unita’ superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui
all’articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo
10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell’attivita’ propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita’ dell’imposta relativa
ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.”
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Art. 19 bis.1 T.U.IVA – Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
In vigore dal 13/12/2014 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 30
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:
a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche’ dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche’ alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e’ ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;(1)
e) salvo che formino oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;
g) (lettera abrogata);
h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
i) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis.”
—————-(1) Comma così modificato dal comma 923 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per la sua applicazione vedi il comma dal 916 della Legge 205/2017.
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Art. 19 bis.2 T.U.IVA – Rettifica della detrazione.
In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 9
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Per la vigenza si veda l’art. 11 DLG n. 313 del 1997.
“1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e’ rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e’ eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e’ calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
Abrogato [3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attivita’ comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella gia’ operata, la rettifica e’ eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e’ eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.]
4. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonche’ alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell’articolo 19, comma 5, e’ altresi’, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e’ eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non e’ superiore a dieci punti. La rettifica puo’ essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e’ superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta’.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne’ quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e’ superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e’ soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non puo’ eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa’ incorporata o dalle societa’ partecipanti alla fusione, dalla societa’ scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e’ stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita’ immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita’ fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita’ immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.”
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Art. 19 ter T.U.IVA – Detrazione per gli enti non commerciali.
In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 10
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Per i soggetti che svolgono attivita’ economica in via non esclusiva, l’imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all’esercizio dell’attivita’ economica, e’ ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita’ economica e l’ammontare detraibile e’ determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
2. Gli enti pubblici e privati e le societa’ rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l’attivita’ economica, gestiscono con contabilita’ separata:
a) le attivita’ per cui sono soggetti passivi;
b) le attivita’ per cui non sono soggetti passivi.
3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita’ ed enti di ricerca, la contabilita’ separata di cui al comma 2 e’ realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalita’ previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche’ all’Automobile Club d’Italia e agli automobile clubs.”
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 325, lett. c) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
“Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonche’ i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.
L’ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche’ non imponibili o esenti, e’ determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell’articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell’articolo 27.”
Il volume d’affari è una delle nozioni fondanti dell’intero sistema IVA italiano. Eppure, paradossalmente, non se ne trova una definizione nel diritto europeo: la Direttiva 2006/112/CE non contiene un articolo dedicato, limitandosi a richiamare la nozione in modo indiretto e frammentario — principalmente in relazione al calcolo del pro-rata di detrazione (art. 174) e al regime delle piccole imprese (art. 288). È stato dunque il legislatore italiano a colmare questa lacuna con l’art. 20 del D.P.R. 633/1972, che fornisce una disciplina organica e puntuale della nozione, tanto nelle sue componenti positive quanto nelle esclusioni.
Il volume d’affari non è una grandezza meramente dichiarativa. Da esso dipendono conseguenze operative di primissimo piano: l’accesso al regime forfettario, la possibilità di liquidare l’IVA trimestralmente anziché mensilmente, l’applicazione del regime dell’”IVA per cassa”, la qualifica di esportatore abituale e, non da ultimo, il calcolo del pro-rata di detrazione per chi effettua operazioni sia imponibili sia esenti. Comprendere esattamente cosa rientri — e cosa no — nel volume d’affari è dunque una necessità concreta per ogni imprenditore e professionista.
Vale segnalare che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno automaticamente trasferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo corpus normativo.
Il comma 1 dell’art. 20 definisce il volume d’affari come l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione, con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 e al netto delle esclusioni espressamente previste.
Tre sono i pilastri di questa definizione che meritano attenzione specifica.
Le operazioni rilevanti. Concorrono al volume d’affari tutte le operazioni attive — cessioni di beni ai sensi dell’art. 2 e prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 — indipendentemente dal loro regime fiscale: imponibili, non imponibili (operazioni con l’estero ex artt. 8, 8-bis e 9) ed esenti (art. 10) entrano tutte nel computo. Restano invece escluse le operazioni prive del presupposto oggettivo (ad esempio le cessioni di denaro o i conferimenti d’azienda di cui all’art. 2, comma 3), quelle prive del presupposto soggettivo o territoriale, e gli importi che l’art. 15 esclude dalla base imponibile — come i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente, le somme dovute a titolo di interessi moratori, i contributi non corrispettivo. Dal 1° gennaio 2013, per effetto della legge n. 228/2012, concorrono al volume d’affari anche le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, per le quali sussiste comunque l’obbligo di fatturazione ai sensi del nuovo art. 21, comma 6-bis: si tratta tipicamente dei servizi “generici” B2B resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia.
Il criterio temporale: “effettuate con riferimento a un anno solare”. La norma non si limita a richiedere che le operazioni siano state registrate nell’anno, ma utilizza la più ampia formula “registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”. Questa formulazione — frutto della modifica introdotta dal D.L. 557/1993 con effetto dall’1° luglio 1994 — supera il vecchio criterio puramente formale della registrazione materiale nell’anno, che consentiva al contribuente di far slittare in avanti la liquidazione e il versamento semplicemente ritardando la registrazione. Oggi, l’operazione confluisce nel volume d’affari dell’anno cui si riferisce, indipendentemente dal momento in cui viene materialmente registrata: ciò che conta è il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Il sistema IVA, diversamente da quello delle imposte dirette, non conosce l’esercizio “a cavallo” di due anni solari: il periodo d’imposta è sempre e soltanto l’anno solare, in coerenza con l’art. 252 della Direttiva 2006/112/CE che fissa nell’anno il limite massimo per la durata del periodo d’imposta.
Le variazioni ex art. 26. Il volume d’affari deve essere determinato tenendo conto di tutte le variazioni previste dall’art. 26: sia quelle in aumento (comma 1, per sopravvenuto aumento del corrispettivo), sia quelle in diminuzione (commi 2 e 3, per accordi di riduzione del prezzo, restituzioni, mancato pagamento), sia le correzioni di errori materiali o di calcolo (comma 7). Sul piano pratico, le note di variazione — sia in aumento sia in diminuzione — sono assimilate a fatture dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 219) e devono essere trattate come tali, con conseguente effetto sul volume d’affari.
Un aspetto tecnico di grande rilevanza pratica riguarda il trattamento nel volume d’affari delle operazioni effettuate in regime di esigibilità differita. Si tratta principalmente di due categorie:
le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di cui all’art. 6, comma 5 (oggi perlopiù gestite attraverso il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter), e le operazioni rientranti nell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012, accessibile a imprese con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
La regola che governa entrambe le fattispecie è la seguente: l’operazione entra nel volume d’affari dell’anno in cui è stata effettuata (cioè dell’anno in cui si è verificato il fatto generatore), non dell’anno in cui si manifesta l’esigibilità dell’imposta per effetto del pagamento. Sul piano dichiarativo questo comporta un trattamento specifico nel modello IVA annuale: nel quadro VE, i corrispettivi di tali operazioni vengono indicati nel rigo VE 37 (separatamente dalle operazioni imponibili ordinarie, per evitare di contabilizzare a debito un’IVA ancora non esigibile), e concorrono al volume d’affari complessivo. Nell’anno in cui si manifesta l’esigibilità, il corrispettivo viene indicato nei righi VE 20-23 per la corretta liquidazione dell’imposta, ma portato in sottrazione nel rigo VE 38 per non farlo confluire una seconda volta nel volume d’affari.
Il legislatore italiano, con scelta coerente con i principi unionali, ha escluso espressamente dal volume d’affari due categorie di operazioni.
Le cessioni di beni ammortizzabili. Vi rientrano tutti i beni suscettibili di ammortamento secondo il diritto comune: beni materiali (immobili, impianti, macchinari, attrezzature) e beni immateriali espressamente richiamati attraverso il rinvio all’art. 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale — cioè i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica. La ratio è chiara: si tratta di beni d’investimento la cui cessione ha carattere eccezionale e non ricorrente nell’ambito dell’attività dell’impresa; includerli nel volume d’affari ne alterebbe la rappresentatività come misura dell’attività corrente. Questa esclusione è coerente con la Direttiva 2006/112/CE, che all’art. 174, par. 2, esclude le cessioni di beni d’investimento dal denominatore ai fini del calcolo del pro-rata. Sul piano pratico, tali cessioni — se imponibili — devono comunque essere indicate nei righi VE 20-23 ai fini della liquidazione dell’IVA, ma il loro importo va poi portato in sottrazione nel rigo VE 40 per escluderle dal volume d’affari.
Va precisato che la nozione di “beni ammortizzabili” è più ristretta di quella di “beni strumentali”: concorrono al volume d’affari le cessioni di beni che, pur essendo strumentali all’attività (usati per la produzione di altri beni o servizi), non hanno natura di beni d’investimento e non sono soggetti ad ammortamento economico.
I passaggi interni tra attività separate. I passaggi di beni e servizi tra diverse attività dello stesso contribuente, disciplinati dall’art. 36, comma 5, sono anch’essi esclusi dal volume d’affari, pur essendo soggetti all’obbligo di fatturazione.
Un errore concettuale frequente nella pratica consiste nel sovrapporre la nozione di volume d’affari IVA con quella di ammontare dei ricavi rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Le due grandezze divergono in misura significativa.
L’esempio più chiaro è quello delle prestazioni di servizi ultimate ma non ancora fatturate né pagate al termine dell’anno: ai fini IVA queste non si considerano effettuate (perché né la fatturazione né il pagamento sono intervenuti, ex art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972) e quindi non entrano nel volume d’affari dell’anno. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, poiché l’ultimazione soddisfa il principio di competenza temporale dell’art. 109 del TUIR, tali prestazioni concorrono alla formazione dei ricavi dell’esercizio.
Questa divergenza strutturale impone al professionista di riconciliare contabilmente le due grandezze, soprattutto in sede di redazione del bilancio e di predisposizione delle dichiarazioni, per evitare di trarre dall’una conclusioni erronee sull’altra.
La conoscenza precisa del proprio volume d’affari è determinante per una serie di scelte e adempimenti.
Il regime forfettario (legge 190/2014, commi 54-89, da ultimo modificata dalla legge 197/2022). L’accesso e la permanenza nel regime agevolato sono subordinati al rispetto di soglie di ricavi o compensi — nozione diversa dal volume d’affari ma strettamente correlata — determinate con criteri analoghi a quelli delle imposte dirette.
La liquidazione trimestrale dell’IVA (art. 7, D.P.R. 542/1999). I contribuenti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro (prestazioni di servizi) o 700.000 euro (cessioni di beni) possono optare per la liquidazione trimestrale. Chi esercita contemporaneamente entrambe le tipologie senza distinta annotazione dei corrispettivi deve fare riferimento al limite di 700.000 euro per l’insieme delle attività. Il volume d’affari rilevante è sempre quello complessivo: anche chi separa le attività in via facoltativa ai sensi dell’art. 36, comma 3, deve fare riferimento al volume d’affari globale, non a quello della singola attività separata — con una finalità chiaramente antielusiva, per impedire artificiose frammentazioni dell’attività.
L’IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012). Accessibile a chi ha volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, consente di rinviare il versamento dell’IVA sulle vendite al momento dell’incasso del corrispettivo (con un limite massimo di un anno dall’effettuazione dell’operazione, decorso il quale l’imposta diventa comunque esigibile).
La qualifica di esportatore abituale (art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, D.P.R. 633/1972). Il contribuente acquisisce questo status — e il conseguente diritto ad acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’IVA entro il plafond maturato — quando l’ammontare delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno precedente supera il 10% del proprio volume d’affari. Ai fini di questo specifico calcolo, il volume d’affari non deve includere le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (D.L. 746/1983), né le operazioni non territoriali di cui all’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 — esclusione introdotta dalla stessa legge 228/2012 proprio per evitare che l’ingresso di queste operazioni nel volume d’affari diluisse indebitamente la percentuale e penalizzasse i soggetti che abitualmente esportano.
Il pro-rata di detrazione (art. 19-bis, D.P.R. 633/1972). Per chi effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la percentuale di detrazione si calcola rapportando le operazioni che danno diritto alla detrazione all’ammontare complessivo del volume d’affari. Dal denominatore vanno escluse, tra l’altro, le cessioni di beni ammortizzabili, le operazioni immobiliari e finanziarie occasionali, e le operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale.
Il comma 2 dell’art. 20 precisa che l’ammontare delle singole operazioni che confluiscono nel volume d’affari — imponibili, non imponibili o esenti — deve essere determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. Questo rinvio ha portata sistematica: significa che si fa riferimento alla base imponibile delle operazioni (art. 13), al valore normale nei casi in cui la norma lo prevede (art. 14), e si escludono gli importi che l’art. 15 sottrae alla base imponibile (anticipazioni di spese in nome e per conto, interessi moratori, contributi non costituenti corrispettivo, ecc.). Il rinvio all’art. 13 trascina con sé anche il richiamo all’art. 11 per le operazioni permutative e dazioni in pagamento, e all’art. 12 per le cessioni e prestazioni accessorie.
Per le operazioni per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura (commercio al minuto e attività assimilate ai sensi dell’art. 22), i corrispettivi vengono annotati nel registro di cui all’art. 24 al lordo dell’IVA: devono pertanto essere assunti al netto dell’imposta, mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all’art. 27, comma 2. Sul versante dei resi e degli sconti commerciali relativi a operazioni non fatturate (non assoggettate alla procedura di variazione ex art. 26, che è riservata alle operazioni con fattura), la prassi amministrativa — recepita nelle specifiche tecniche dei registratori telematici — consente di portare in diminuzione i corrispettivi del giorno per il valore del reso, riducendo così il volume d’affari del periodo.
L’art. 20 del Decreto IVA è una norma breve nel testo ma densa di implicazioni. La corretta determinazione del volume d’affari non è un adempimento formale: è il presupposto per una serie di scelte gestionali fondamentali — dalla cadenza delle liquidazioni periodiche all’accesso ai regimi agevolati, dalla qualifica di esportatore abituale al calcolo del pro-rata. Conoscere esattamente cosa entra e cosa no in questa grandezza, e applicare correttamente i criteri temporali previsti dalla norma, è il punto di partenza per una gestione fiscale consapevole dell’attività d’impresa o professionale.
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Art. 21 T.U.IVA – Fatturazione delle operazioni.
In vigore dal 30/06/2019 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 ter
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita’, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (1)
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e’ emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo’ essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu’ fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche’ per ogni fattura sia accessibile la totalita’ delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticita’ dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilita’ della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
4. La fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6. La fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura e’ emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile”;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”.
7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita’ non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.”
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In vigore
persona di cui si ignora l'esistenza Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Art. 21 bis T.U.IVA – Fattura semplificata.(1)
In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 325, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche’ la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attivita’ o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.”
____________________
(1) Vedi pure art. 1 D.M. 10/05/2019 GU 120/2019.
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Art. 22 T.U.IVA – Commercio al minuto ed attivita’ assimilate.
In vigore dal 01/01/2019 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 bis
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1) L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche’ di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa’ finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;
6-bis) per l’attivita’ di organizzazione di escursioni, visite della citta’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (1).
6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.(4)
2) La disposizione del comma precedente puo’ essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita’, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi (2).
3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali e’ consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.(3)”
________________________
(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del numero 6-ter), aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
(2) In attuzione delle disposizione del presente comma vedasi il decreto 7 luglio 1998, il decreto 24 ottobre 2000, n. 370 e il decreto 8 agosto 2014.
(3) Comma così modificato dal comma 920 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per l’applicazione vedasi dal comma 909 al 928 della Legge 205/2017.
(4) Per le prestazioni di cui al presente comma resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. La presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2019.
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata