Il codice della protezione civile è il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Ha preso il posto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, abrogata dall’art. 48. Per l’art. 1 il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che tutela «la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente» dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.
È diviso in sette Capi: finalità, attività e composizione del Servizio nazionale; organizzazione, con le funzioni del Dipartimento, dei Prefetti, dei vigili del fuoco, delle Regioni e dei Comuni; previsione e prevenzione dei rischi, con allertamento e pianificazione; gestione delle emergenze di rilievo nazionale, dalla deliberazione dello stato di emergenza alle ordinanze; partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato; strumenti organizzativi e finanziari; norme transitorie e finali.
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro; la sintesi ragionata è nella pagina dedicata al codice.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 49 articoli su 51 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Sezione IEventi di protezione civile
Sezione IIOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
Sezione IIIStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile
Sezione ICittadinanza attiva e partecipazione
Sezione IIDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile
È il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in vigore dal 6 febbraio 2018. Disciplina il Servizio nazionale della protezione civile: chi ne fa parte, la previsione e la prevenzione dei rischi, la gestione delle emergenze, il volontariato e i fondi. Ha sostituito la legge 24 febbraio 1992, n. 225, abrogata dall’art. 48.
In sette Capi: I, finalità, attività e composizione del Servizio nazionale (artt. 1-6); II, organizzazione (artt. 7-15); III, previsione e prevenzione dei rischi (artt. 16-22); IV, gestione delle emergenze di rilievo nazionale (artt. 23-30); V, cittadini e volontariato organizzato (artt. 31-42); VI, strumenti organizzativi e finanziari (artt. 43-46-bis); VII, norme transitorie e finali (artt. 47-50).
Per l’art. 24, comma 3, la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi». Lo delibera il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata (art. 24, comma 1).
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato il 19 luglio 2025: la legge 18 luglio 2025, n. 105, che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, con cui è stato introdotto l’art. 46-bis sulle procedure di protezione civile.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.