D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1

Codice della protezione civile – D.Lgs. 1/2018

49 articoli · testo su Normattiva aggiornato al 19/07/2025

Il codice della protezione civile è il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Ha preso il posto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, abrogata dall’art. 48. Per l’art. 1 il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che tutela «la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente» dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

È diviso in sette Capi: finalità, attività e composizione del Servizio nazionale; organizzazione, con le funzioni del Dipartimento, dei Prefetti, dei vigili del fuoco, delle Regioni e dei Comuni; previsione e prevenzione dei rischi, con allertamento e pianificazione; gestione delle emergenze di rilievo nazionale, dalla deliberazione dello stato di emergenza alle ordinanze; partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato; strumenti organizzativi e finanziari; norme transitorie e finali.

Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro; la sintesi ragionata è nella pagina dedicata al codice.

Ultime modifiche · Normattiva aggiornata al 19/07/2025
  • Legge 18 luglio 2025, n. 105 (G.U. 19/07/2025): converte, con modificazioni, il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, che ha introdotto l’art. 46-bis «Procedure di protezione civile»; in sede di conversione ne modifica i commi 2 e 3.
  • Decreto 22 settembre 2023 (G.U. 17/02/2024): modifica l’art. 39, comma 5.

Indice degli articoli

Partizione ufficiale secondo Normattiva. 49 articoli su 51 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.

Capo IFinalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile6 articoli
  1. Art. 1Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile
  2. Art. 2Attività di protezione civile
  3. Art. 3Servizio nazionale della protezione civile
  4. Art. 4Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
  5. Art. 5Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
  6. Art. 6Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile
Capo IIOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile9 articoli

Sezione IEventi di protezione civile

  1. Art. 7Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

Sezione IIOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

  1. Art. 8Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
  2. Art. 9Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile
  3. Art. 10Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile
  4. Art. 12Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile
  5. Art. 13Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

Sezione IIIStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

  1. Art. 14Comitato operativo nazionale della protezione civile
  2. Art. 15Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative
Capo IIIAttività per la previsione e prevenzione dei rischi7 articoli
  1. Art. 16Tipologia dei rischi di protezione civile
  2. Art. 17Sistemi di allertamento
  3. Art. 18Pianificazione di protezione civile
  4. Art. 19Ruolo della comunità scientifica
  5. Art. 20Commissione Grandi Rischi
  6. Art. 21Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca
  7. Art. 22Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile
Capo IVGestione delle emergenze di rilievo nazionale8 articoli
  1. Art. 23Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile
  2. Art. 24Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale
  3. Art. 25Ordinanze di protezione civile
  4. Art. 26Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale
  5. Art. 27Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale
  6. Art. 28Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
  7. Art. 29Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile
  8. Art. 30Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile
Capo VPartecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile12 articoli

Sezione ICittadinanza attiva e partecipazione

  1. Art. 31Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile
  2. Art. 32Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile

Sezione IIDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

  1. Art. 33Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
  2. Art. 34Elenco nazionale del volontariato di protezione civile
  3. Art. 35Gruppi comunali di protezione civile
  4. Art. 36Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile
  5. Art. 37Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità
  6. Art. 38Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile
  7. Art. 39Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile
  8. Art. 40Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile
  9. Art. 41Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza
  10. Art. 42Comitato nazionale del volontariato di protezione civile
Capo VIMisure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile5 articoli
  1. Art. 43Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione
  2. Art. 44Fondo per le emergenze nazionali
  3. Art. 45Fondo regionale di protezione civile
  4. Art. 46Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile
Capo VIINorme transitorie, di coordinamento e finali4 articoli
  1. Art. 47Coordinamento dei riferimenti normativi
  2. Art. 48Abrogazioni
  3. Art. 49Clausola di invarianza finanziaria
  4. Art. 50Norme transitorie e finali

Domande frequenti

Che cos’è il codice della protezione civile?

È il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in vigore dal 6 febbraio 2018. Disciplina il Servizio nazionale della protezione civile: chi ne fa parte, la previsione e la prevenzione dei rischi, la gestione delle emergenze, il volontariato e i fondi. Ha sostituito la legge 24 febbraio 1992, n. 225, abrogata dall’art. 48.

Come è organizzato il codice della protezione civile?

In sette Capi: I, finalità, attività e composizione del Servizio nazionale (artt. 1-6); II, organizzazione (artt. 7-15); III, previsione e prevenzione dei rischi (artt. 16-22); IV, gestione delle emergenze di rilievo nazionale (artt. 23-30); V, cittadini e volontariato organizzato (artt. 31-42); VI, strumenti organizzativi e finanziari (artt. 43-46-bis); VII, norme transitorie e finali (artt. 47-50).

Quanto può durare lo stato di emergenza di rilievo nazionale?

Per l’art. 24, comma 3, la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi». Lo delibera il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata (art. 24, comma 1).

Qual è l’ultima modifica al codice della protezione civile?

All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato il 19 luglio 2025: la legge 18 luglio 2025, n. 105, che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, con cui è stato introdotto l’art. 46-bis sulle procedure di protezione civile.

Approfondimenti collegati

Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.

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