Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 1/2018 — Abrogazioni
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) l’ articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; c) l’articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l’ articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194; e) l’ articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; f) l’ articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; h) l’ articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290; i) l’ articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; l) l’ articolo 4, comma 9-bis, e l’ articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; m) l’ articolo 1, commi 1 e 3 e l’ articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; n) l’ articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; o) l’ articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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Commento
La portata dell'abrogazione: la fine della legge 225/1992
La principale abrogazione operata dall'articolo 48 riguarda la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che per ventisei anni aveva costituito il pilastro normativo del Servizio nazionale della protezione civile italiano. La legge 225/1992 era stata concepita nel contesto del post-terremoto del 1980 e aveva istituzionalizzato la protezione civile come funzione organizzata dello Stato, superando il modello dell'intervento episodico e creando un sistema permanente di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. Nel corso degli anni era stata oggetto di numerose modifiche — con il decreto-legge 59/2012, la legge 100/2012, il decreto legislativo 1/2018 — fino alla sua sostituzione integrale con il codice.
Le abrogazioni puntuali: il decreto legislativo 112/1998
La lettera c) dell'articolo 48 abroga specifiche disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — il decreto Bassanini sul conferimento di funzioni agli enti locali. In particolare, vengono abrogati l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2, nonché l'articolo 108. Queste norme disciplinavano il riparto di funzioni in materia di protezione civile tra Stato, Regioni, Province e Comuni, definendo in dettaglio i compiti dei singoli livelli di governo: tale disciplina è ora interamente assorbita nel codice del 2018, che dedica articoli specifici alle funzioni di ciascuna componente del Servizio nazionale.
Abrogazione del DPR 194/2001 sul volontariato
La lettera d) abroga il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che disciplinava il volontariato di protezione civile — composizione, organizzazione, iscrizione agli elenchi, tutele dei volontari, impiego nelle emergenze. Questo regolamento costituiva il quadro di riferimento operativo per le organizzazioni di volontariato e la sua abrogazione è compensata dalla disciplina organica contenuta nel capo VII del codice (articoli 30-42), che ha modernizzato e rafforzato la normativa sul volontariato organizzato, introducendo il nuovo sistema degli elenchi, le norme di tutela previdenziale e assicurativa e la disciplina del Comitato nazionale di cui all'articolo 42.
Le abrogazioni dei decreti-legge emergenziali
Le lettere e)-o) abrogano una serie di disposizioni contenute in decreti-legge adottati negli anni 2001-2015 per far fronte a specifiche situazioni emergenziali o per riorganizzare il sistema della protezione civile dopo eventi calamitosi. Tra questi spiccano: la lettera e), che abroga l'articolo 5 del decreto-legge 343/2001, con cui era stato istituito il Dipartimento della protezione civile nella sua attuale struttura; le lettere l) e m), che abrogano disposizioni dei decreti-legge 39/2009 (post-terremoto L'Aquila) e 59/2012, contenente importanti modifiche organizzative al sistema. Queste abrogazioni consolidano nel codice un corpus normativo che si era stratificato disorganicamente nel corso di oltre due decenni di interventi legislativi emergenziali.
Tecnica legislativa: abrogazioni esplicite e implicite
Il legislatore delegato ha scelto la tecnica dell'abrogazione espressa e puntuale, elencando specifica disposizione per disposizione le norme soppresse. Questa scelta è preferibile alla generica clausola «sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili» perché garantisce certezza giuridica e facilita l'aggiornamento dei testi unici e delle consolidazioni normative. Non vanno tuttavia escluse abrogazioni implicite per incompatibilità con le nuove norme, nei casi in cui disposizioni non espressamente abrogate dall'articolo 48 regolino la stessa materia con contenuto diverso: in questi casi l'interprete deve applicare il principio lex posterior derogat priori.
La norma transitoria: l'articolo 50 come contrappeso
L'efficacia delle abrogazioni dell'articolo 48 è temperata dalla norma transitoria dell'articolo 50, comma 1, che stabilisce: «fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti». Ciò significa che le norme abrogate dall'articolo 48 non cessano immediatamente di produrre effetti: esse rimangono applicabili — in quanto disposizioni previgenti — fino a quando gli atti attuativi del nuovo codice (direttive presidenziali, decreti del Presidente del Consiglio, regolamenti) non saranno adottati per disciplinare i medesimi ambiti materiali. Si tratta di un «abrogazione differita» condizionata all'entrata in vigore della normativa secondaria sostitutiva.
Implicazioni per i soggetti del Servizio nazionale
Dal punto di vista operativo, l'articolo 48 impone a tutti i soggetti del Servizio nazionale di aggiornare i propri regolamenti interni, le convenzioni e gli atti organizzativi che richiamavano espressamente la legge 225/1992 o le altre norme abrogate. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi ex DPR 194/2001 devono verificare la loro posizione rispetto al nuovo sistema degli elenchi di cui all'articolo 34 del codice. Le Regioni che avevano disciplinato la protezione civile con rinvii alla legge 225/1992 sono chiamate ad aggiornare la propria legislazione regionale, anche se l'articolo 47 assicura comunque la continuità dei riferimenti normativi fino all'aggiornamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La legge 225/1992 è stata completamente abrogata?
Sì. L'articolo 48, lettera a), del D.Lgs. 1/2018 abroga integralmente la legge 24 febbraio 1992, n. 225, sostituita dal codice della protezione civile.
Le organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi ex DPR 194/2001 perdono la loro iscrizione?
No immediatamente. L'articolo 50 garantisce la continuità delle disposizioni previgenti fino all'adozione dei nuovi provvedimenti attuativi; le iscrizioni rimangono valide durante il periodo transitorio.
Cosa succede alle norme regionali che richiamano la legge 225/1992?
L'articolo 47 stabilisce che i rinvii alla legge 225/1992 si intendono automaticamente riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 1/2018. Le Regioni sono comunque invitate ad aggiornare la propria normativa.
Le abrogazioni dell'articolo 48 sono tutte immediate?
No. L'articolo 50 introduce una clausola transitoria: le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi del nuovo codice che disciplinano la stessa materia.
Vedi anche