In sintesi
L'articolo 45 del D.Lgs. 1/2018 disciplina il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo ha una duplice finalità: contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi urgenti per fronteggiare le emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), vale a dire le calamità che richiedono l'intervento coordinato di più enti ma non giustificano la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. I criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo con la Conferenza unificata.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 D.Lgs. 1/2018 — Fondo regionale di protezione civile ( Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile
1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 D.Lgs. 504/1995 — Circostanze aggravanti
- Articolo 45 L. 184/1983: Consenso e ascolto del minore nell'adozione in casi particolari
- Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 148/2015 — Accesso ai dati elementari
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il Fondo regionale nel quadro del federalismo della protezione civile
Il Fondo regionale di protezione civile rappresenta lo strumento con cui lo Stato sostiene finanziariamente il livello regionale e locale del Servizio nazionale. La sua istituzione risponde alla logica di sussidiarietà verticale che pervade l'intero codice: le Regioni e gli enti locali sono titolari di funzioni proprie di protezione civile — come la gestione delle emergenze di tipo b) e la pianificazione territoriale del rischio — e devono poter disporre di risorse adeguate per esercitarle. Il Fondo regionale funge da «transfer verticale» che integra le risorse proprie delle Regioni senza però determinare una dipendenza strutturale dal livello centrale.
Duplice finalità: potenziamento e intervento urgente
Il comma 1 attribuisce al Fondo regionale due funzioni distinte. La prima — il potenziamento del sistema di protezione civile regionale e locale — ha carattere strutturale e pluriennale: le risorse possono essere impiegate per realizzare infrastrutture operative, attrezzare sale operative regionali, formare personale specializzato, aggiornare piani di protezione civile e dotare i comuni di strumenti e mezzi adeguati. La seconda funzione — il concorso agli interventi urgenti per le emergenze di tipo b) — ha invece carattere contingente: il Fondo integra le risorse ordinarie delle Regioni quando queste non sono sufficienti a fronteggiare un evento calamitoso di portata regionale o inter-provinciale che non raggiunge la soglia di rilevanza nazionale.
Criterio di riparto e accordo in Conferenza unificata
Il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — adottato d'intesa con la Conferenza unificata — la definizione dei criteri di riparto delle risorse tra le Regioni e delle modalità di trasferimento. Il coinvolgimento della Conferenza unificata è coerente con la natura della materia protezione civile quale competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e con il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali. I criteri di riparto possono tener conto di fattori come la superficie territoriale, la popolazione residente, il livello di rischio sismico, idrogeologico o vulcanico, e le capacità organizzative del sistema regionale.
Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse
Il decreto di cui al comma 2 deve disciplinare anche le «relative attività di monitoraggio». Questa previsione riflette una tendenza consolidata nella legislazione di settore: il trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni deve essere accompagnato da meccanismi di verifica dell'impiego effettivo, per evitare che fondi destinati alla protezione civile vengano utilizzati per altri scopi o restino inattivi. Il monitoraggio può prevedere obblighi di rendicontazione periodica da parte delle Regioni, ispezioni del Dipartimento, e la restituzione delle somme non spese entro termini definiti.
Relazione con il Fondo regionale istituito dalle Regioni
Il Fondo regionale dell'articolo 45 non va confuso con i fondi regionali di protezione civile che le Regioni stesse possono istituire ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice. Questi ultimi sono fondi propri delle Regioni, iscritti nei bilanci regionali, destinati all'attuazione del piano regionale di protezione civile. Il Fondo dell'articolo 45 è invece un fondo statale, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, che viene trasferito alle Regioni secondo criteri di riparto definiti centralmente. Le due fonti di finanziamento possono coesistere e coordinarsi, consentendo alle Regioni di disporre di risorse sia proprie sia statali.
Ambito di intervento: emergenze di tipo b) e coordinamento multi-ente
La funzione interventistica del Fondo regionale è limitata alle emergenze di tipo b) dell'articolo 7, vale a dire quelle «che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni» e che devono essere fronteggiate «con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo». Si tratta di una categoria intermedia tra gli eventi gestibili in via ordinaria dagli enti locali (tipo a) e le grandi calamità nazionali (tipo c): tipicamente rientrano in questa categoria alluvioni locali, frane con impatto su più comuni, eventi meteorologici severi di portata regionale. In questi casi il Fondo regionale interviene a supporto finanziario del coordinamento operativo assicurato dal Presidente della Giunta regionale e dal Prefetto.
Prospettiva storica: continuità con la legge 388/2000
L'articolo 45 trae origine dall'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che aveva istituito il Fondo regionale nella sua formulazione originaria. Il codice del 2018 ne ha conservato la struttura essenziale aggiornandola al nuovo quadro istituzionale: il riferimento alla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sostituisce i precedenti meccanismi di concertazione, e la distinzione tra tipi di evento segue la nuova classificazione dell'articolo 7. La continuità della norma nel tempo attesta la centralità del Fondo regionale come strumento di governance finanziaria della protezione civile a livello territoriale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il Fondo regionale e il Fondo per le emergenze nazionali?
Il Fondo regionale copre il potenziamento strutturale del sistema regionale e gli interventi per emergenze di tipo b) (regionali/inter-provinciali). Il Fondo per le emergenze nazionali è riservato alle calamità di tipo c), per cui il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza nazionale.
Chi decide come ripartire il Fondo tra le Regioni?
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento.
Il Fondo può essere usato per investimenti infrastrutturali?
Sì, la finalità di «potenziamento del sistema» include investimenti in infrastrutture operative, attrezzature, formazione e aggiornamento dei piani di protezione civile.
Cosa prevede il codice per il monitoraggio delle risorse trasferite?
Il decreto di riparto deve disciplinare le attività di monitoraggio; le Regioni sono tenute a rendicontare l'impiego delle risorse e a restituire le somme non utilizzate secondo le modalità ivi previste.
Vedi anche