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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) dell’art. 5 della legge n. 225/1992, introdotti per conversione di un decreto-legge su materie del tutto estranee. La Corte ha sancito che disposizioni «evidentemente estranee» all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario non possono essere inserite in sede di conversione, pena la violazione dell’art. 77, comma 2, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Sei Regioni (Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana) hanno impugnato l’art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225/2010 («decreto proroga termini»), convertito dalla legge n. 10/2011, nella parte in cui ha introdotto nell’art. 5 della legge n. 225/1992 (protezione civile) i commi 5-quater e 5-quinquies. Queste disposizioni consentivano di finanziare le emergenze locali con tributi addizionali applicabili autonomamente dai Commissari delegati, comprimendo le competenze regionali in materia finanziaria e tributaria.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 2, comma 2-quater, d.l. n. 225/2010 (conv. l. n. 10/2011), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge n. 225/1992. Parametri: artt. 77, comma 2 (limiti alla legge di conversione), 117 (competenze regionali), 118, 119, 121, 123 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: sei Regioni (regg. ric. nn. 38-43/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225/2010, conv. dalla l. n. 10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della l. n. 225/1992. Il vizio è la violazione dell’art. 77, comma 2, Cost.: le disposizioni, inserite in un decreto-legge sulla proroga di termini legislativi e in materia tributaria, sono «evidentemente estranee» all’oggetto e alla ratio del decreto originario.
Il principio
La legge di conversione di un decreto-legge non può introdurre disposizioni «evidentemente estranee» all’oggetto e alle finalità del decreto. L’eterogeneità del contenuto rispetto al nucleo del decreto-legge originario costituisce un vizio autonomo di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 77, comma 2, Cost., che le Regioni possono far valere in via principale quando la violazione ridonda sulle loro competenze.
Domande e risposte
Può il Parlamento inserire qualunque norma nella legge di conversione di un decreto-legge?
No. La Corte ha precisato che le disposizioni inserite in sede di conversione devono essere omogenee rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario. Norme «evidentemente estranee» violano l’art. 77, comma 2, Cost.
Perché le Regioni possono impugnare la violazione dell’art. 77 Cost.?
Le Regioni possono invocare parametri che esulano dal Titolo V della Costituzione quando dimostrano la «ridondanza» della violazione sulle proprie competenze legislative o finanziarie. Nel caso, le norme introdotte incidevano direttamente sull’autonomia finanziaria regionale.
Cosa erano concretamente i commi 5-quater e 5-quinquies?
Consentivano ai Commissari delegati per le emergenze locali di aumentare tributi regionali e locali fino al limite massimo consentito dalla legge, per coprire i costi delle emergenze, senza la previa intesa con le Regioni interessate.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Limiti e condizioni del decreto-legge e della sua conversione, parametro principale della questione
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative regionali, anch’esse invocate come parametro
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