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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 42 del 2012, dichiara estinti i processi relativi ai conflitti di attribuzione tra la Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei ministri, sorti a seguito della nomina e conferma del commissario straordinario del Parco nazionale dell’Alta Murgia senza la prescritta intesa regionale. I ricorsi si erano esauriti per cessazione della materia del contendere.

Di cosa si tratta

Il Ministro dell’ambiente aveva nominato e successivamente confermato come commissario straordinario del Parco nazionale dell’Alta Murgia un proprio funzionario, senza acquisire la prescritta intesa con la Regione Puglia prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette). La Regione aveva sollevato conflitto di attribuzione tra enti sostenendo che tale omissione violasse le proprie competenze costituzionali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Puglia (ricorrente nel conflitto di attribuzione tra enti) aveva dedotto la violazione degli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, contestando che la nomina del commissario senza intesa regionale violasse il principio di leale collaborazione e le competenze legislative e amministrative regionali in materia di governo del territorio, tutela ambientale, turismo e agricoltura.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinti i processi. Gli incarichi commissariali erano nel frattempo scaduti e il Governo ha rinunciato a resistere. L’estinzione è conseguenza della cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

Il principio

Nel conflitto di attribuzione tra enti promosso da una Regione, la scadenza del provvedimento impugnato e la conseguente cessazione della materia del contendere determinano l’estinzione del processo. Tuttavia, la Corte ha in più occasioni riconosciuto l’interesse della Regione a proseguire il giudizio anche dopo la scadenza dell’atto, per prevenire la reiterazione della condotta contestata.

Domande e risposte

Quando si nomina il commissario di un Parco nazionale, occorre il consenso della Regione?

L’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 prevede che la nomina del Presidente dell’Ente Parco avvenga previo concerto con il Presidente della Regione. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che questa intesa si applichi anche alla nomina del commissario straordinario in via sostitutiva.

Il conflitto di attribuzione tra enti è lo stesso di quello tra poteri dello Stato?

No. Il conflitto tra enti (art. 134 Cost.) è promosso da una Regione o dallo Stato quando ritengono lesa la propria sfera di competenza costituzionale da un atto dell’altro soggetto. Il conflitto tra poteri dello Stato riguarda invece il riparto di funzioni tra organi costituzionali (es. Parlamento e Magistratura).

La Regione Puglia ha ottenuto qualcosa da questo conflitto?

Non nel merito: l’estinzione del processo non implica né accoglimento né rigetto del ricorso. Tuttavia, il conflitto ha segnalato alle autorità statali l’obbligo di rispettare la procedura di intesa nelle nomine future.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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