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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP del Tribunale di Milano contro la deliberazione del Senato che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle opinioni del senatore Iannuzzi. Il ricorso era improcedibile perché gli atti notificati non erano stati depositati entro il termine perentorio prescritto dalle norme integrative.

Di cosa si tratta

Il Senato della Repubblica aveva deliberato il 21 aprile 2010 che le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Milano, ritenendo che la delibera avesse leso le proprie attribuzioni, aveva proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nella fase di merito. Tuttavia il termine perentorio per il deposito degli atti notificati in cancelleria non era stato rispettato.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (fase di merito): GIP Tribunale di Milano contro Senato della Repubblica. Oggetto: deliberazione del Senato del 21 aprile 2010, relativa all’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni del sen. Iannuzzi verso Natoli e Caselli. Ricorso iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010. Giudice relatore: Luigi Mazzella.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria della Corte. La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

Il principio

Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato il mancato deposito degli atti notificati entro il termine perentorio previsto dalle norme integrative comporta l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal merito della questione sollevata.

Domande e risposte

Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Un conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato (ad esempio un giudice) ritiene che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

Cosa significa insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Senato delibera se una specifica dichiarazione sia riconducibile a tale garanzia; il giudice può contestare tale delibera davanti alla Corte.

Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

Perché il GIP non aveva depositato tempestivamente nella cancelleria della Corte gli atti notificati, violando il termine perentorio prescritto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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