Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP del Tribunale di Milano contro la deliberazione del Senato che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle opinioni del senatore Iannuzzi. Il ricorso era improcedibile perché gli atti notificati non erano stati depositati entro il termine perentorio prescritto dalle norme integrative.
Di cosa si tratta
Il Senato della Repubblica aveva deliberato il 21 aprile 2010 che le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Milano, ritenendo che la delibera avesse leso le proprie attribuzioni, aveva proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nella fase di merito. Tuttavia il termine perentorio per il deposito degli atti notificati in cancelleria non era stato rispettato.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (fase di merito): GIP Tribunale di Milano contro Senato della Repubblica. Oggetto: deliberazione del Senato del 21 aprile 2010, relativa all’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni del sen. Iannuzzi verso Natoli e Caselli. Ricorso iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010. Giudice relatore: Luigi Mazzella.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria della Corte. La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.
Il principio
Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato il mancato deposito degli atti notificati entro il termine perentorio previsto dalle norme integrative comporta l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal merito della questione sollevata.
Domande e risposte
Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Un conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato (ad esempio un giudice) ritiene che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.
Cosa significa insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Senato delibera se una specifica dichiarazione sia riconducibile a tale garanzia; il giudice può contestare tale delibera davanti alla Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?
Perché il GIP non aveva depositato tempestivamente nella cancelleria della Corte gli atti notificati, violando il termine perentorio prescritto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, oggetto della delibera del Senato contestata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.