Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 11, comma 1, legge 225/1992

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all’articolo 2, comma 7.

4. Nella direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l’efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 10 del D.Lgs. 1/2018 disciplina il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel Servizio nazionale della protezione civile. I VVF sono qualificati come componente fondamentale del Servizio e assicurano, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi. Gli interventi sono finalizzati alla ricerca e salvataggio delle persone, alla messa in sicurezza dei luoghi, delle strutture e degli impianti. I VVF operano anche nelle attività di superamento dell'emergenza e i contenuti tecnici minimi per il loro efficace operare sono definiti nella direttiva di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 4.
Indice dei contenuti

I vigili del fuoco come componente fondamentale del Servizio nazionale

Il D.Lgs. 1/2018 attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco una qualificazione giuridica specifica: quella di «componente fondamentale» del Servizio nazionale della protezione civile. Questa formula non è meramente descrittiva ma ha rilievo normativo, distinguendo i VVF dalle altre strutture operative nazionali elencate all'articolo 13, comma 1, e marcando la centralità della loro funzione tecnico-operativa nell'ecosistema del soccorso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che ne regola l'ordinamento, e opera secondo un proprio sistema di comando e controllo che rimane autonomo rispetto alla catena di coordinamento prefettizia e regionale, pur inserendosi in essa quando necessario.

Il soccorso tecnico urgente: contenuto e finalità

Il comma 1 dell'articolo 10 delimita con precisione l'ambito delle attribuzioni dei VVF: gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi. L'aggettivo «tecnico» qualifica il tipo di soccorso: non si tratta di interventi sanitari (che competono al Servizio sanitario nazionale) né di interventi di ordine pubblico (che competono alle Forze di polizia), bensì di attività che richiedono competenze specialistiche di tipo ingegneristico-operativo: estricazione di persone da macerie, gestione di incendi, bonifica di sostanze pericolose, recupero in ambienti ostili. Il carattere «indifferibile e urgente» sottolinea la priorità assoluta di questi interventi rispetto ad altre attività concorrenti, mentre la specificazione «sino al loro compimento» implica la continuità dell'azione VVF fino alla conclusione dell'operazione, indipendentemente dal sopraggiungere di altre strutture.

La direzione tecnico-operativa nell'immediatezza dell'evento

Un aspetto particolarmente rilevante della norma è l'attribuzione ai VVF della direzione e della responsabilità nell'immediatezza degli eventi attraverso il «coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte». Questa previsione risolve un potenziale conflitto di competenze nelle prime fasi dell'emergenza, quando sul campo intervengono contemporaneamente VVF, Forze dell'ordine, strutture sanitarie e volontariato: i VVF assumono la direzione sul piano tecnico, lasciando agli altri soggetti le loro specifiche responsabilità istituzionali. La «immediatezza dell'evento» è la finestra temporale cruciale in cui questa leadership tecnica si manifesta, e corrisponde alle ore immediatamente successive al verificarsi della calamità, prima che la catena di comando ordinaria si strutturi pienamente.

Contenuto del soccorso tecnico: persone, luoghi, strutture e impianti

Il comma 2 specifica ulteriormente le finalità del soccorso tecnico urgente nell'ambito delle attività di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 6: assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti. La menzione degli «impianti» riflette la crescente rilevanza delle infrastrutture tecnologiche nelle emergenze moderne: reti elettriche, impianti industriali, infrastrutture idriche e di gas rappresentano scenari di rischio nei quali la competenza tecnica dei VVF è insostituibile. Il «concorso con altri soggetti» conferma che la messa in sicurezza non è monopolio dei VVF ma può richiedere la collaborazione di enti specializzati (ARPA, gestori di reti, ecc.).

Il ruolo nel superamento dell'emergenza

Il comma 3 estende le attribuzioni dei VVF oltre la fase acuta dell'emergenza: il Corpo opera quale struttura operativa del Servizio nazionale anche ai fini delle attività di superamento dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 7, «secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento». Questa estensione è significativa perché il superamento dell'emergenza include attività di ripristino e rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, nelle quali la competenza tecnica dei VVF in materia di stabilità strutturale e sicurezza degli impianti può risultare determinante. Il rinvio all'ordinamento proprio del Corpo garantisce la coerenza con la disciplina speciale del D.Lgs. 139/2006.

La pianificazione dei contenuti tecnici minimi

Il comma 4 introduce un meccanismo di raccordo con la pianificazione: nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui all'articolo 10. Questa previsione persegue un duplice obiettivo: da un lato, garantire standard minimi uniformi su tutto il territorio nazionale; dall'altro, assicurare che i piani di protezione civile tengano conto delle capacità e dei limiti operativi dei VVF, evitando che vengano affidati a questa struttura compiti per i quali non dispone delle risorse o delle competenze necessarie. La direttiva di pianificazione diventa quindi lo strumento attraverso cui si traduce in termini operativi concreti il mandato legislativo attribuito ai VVF.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I vigili del fuoco comandano le altre strutture di soccorso in emergenza?

I VVF assumono la direzione e la responsabilità degli interventi di soccorso tecnico nell'immediatezza dell'evento attraverso il coordinamento tecnico-operativo, ma non esercitano un comando gerarchico sulle altre strutture (118, Forze di polizia, ecc.), che mantengono le proprie competenze istituzionali.

Quando finisce il ruolo dei VVF in una emergenza?

I VVF assicurano gli interventi «sino al loro compimento», il che significa che la responsabilità tecnica permane fino alla conclusione delle operazioni di soccorso. Operano anche nella fase di superamento dell'emergenza per attività di messa in sicurezza e ripristino, secondo le modalità del proprio ordinamento.

I VVF possono intervenire anche su impianti industriali o solo su edifici?

Sì, il comma 2 dell'articolo 10 include espressamente le strutture e gli impianti tra gli oggetti degli interventi di messa in sicurezza dei VVF, anche in concorso con altri soggetti specializzati.

Chi definisce le capacità minime richieste ai VVF nei piani di protezione civile?

I contenuti tecnici minimi per l'efficace operare dei VVF sono individuati nella direttiva di pianificazione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 1/2018.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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