Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 D.Lgs. 1/2018 – Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Possono essere iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell’articolo 53.

In sintesi

L'articolo 36 amplia la platea dei soggetti che possono operare nel sistema di protezione civile includendo «altre forme di volontariato organizzato» non riconducibili alle organizzazioni di volontariato del Terzo settore né ai gruppi comunali. Questi soggetti, che devono avere sede operativa nel territorio nazionale - anche in attuazione di accordi internazionali in materia di assistenza nelle grandi emergenze - possono iscriversi nell'Elenco nazionale. Possono altresì essere riconosciuti come enti del Terzo settore in forma specifica, con modalità stabilite dal provvedimento di coordinamento previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 117/2017.
Indice dei contenuti

La categoria residuale del volontariato organizzato

L'articolo 36 svolge una funzione di chiusura del sistema, aprendo il Servizio nazionale della protezione civile a forme di volontariato che non rientrano nelle categorie tipiche disciplinate dagli articoli precedenti. La norma è consapevolmente aperta: non elenca i soggetti ammissibili ma individua la categoria residuale del «volontariato organizzato» con sede operativa nel territorio nazionale, lasciando alla direttiva attuativa il compito di definire i criteri di accesso. Questa flessibilità è funzionale a non escludere preventivamente organizzazioni che, pur non avendo la struttura formale di un ente del Terzo settore, dispongono di competenze operative preziose per il sistema.

Il requisito della sede operativa nel territorio nazionale

Il comma 1 richiede che i soggetti ammissibili abbiano la «sede operativa nel territorio nazionale». Questo requisito di radicamento territoriale serve a garantire che i soggetti siano realmente presenti e attivi sul territorio italiano, con la conseguente capacità di intervenire rapidamente in caso di emergenza. La norma aggiunge un elemento significativo: l'iscrizione è consentita «anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze». Questa previsione consente di includere nell'Elenco nazionale soggetti che operano in Italia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali di assistenza reciproca in caso di catastrofi, come i corpi di protezione civile di Paesi stranieri che mantengono distaccamenti sul territorio italiano.

La possibilità di riconoscimento come enti del Terzo settore

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 «possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica». Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: l'iscrizione nell'Elenco nazionale è possibile indipendentemente dal riconoscimento come ente del Terzo settore. Il riconoscimento - da attuarsi secondo le modalità del provvedimento previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 117/2017 - apre tuttavia la strada a ulteriori benefici: agevolazioni fiscali, accesso ai finanziamenti pubblici riservati agli ETS, semplificazioni procedurali. La norma riconosce così la peculiarità di questi soggetti, che possono acquisire progressivamente lo status di ente del Terzo settore se lo ritengono vantaggioso per la propria attività.

Il rapporto con il quadro generale del volontariato di protezione civile

L'articolo 36 si inserisce coerentemente nel sistema delineato dagli articoli 32-35: le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore sono disciplinati dall'articolo 33; i gruppi comunali dall'articolo 35; le «altre forme» dall'articolo 36. Il legislatore ha così costruito un sistema inclusivo, che non esclude a priori alcuna forma di volontariato organizzato purché soddisfi i requisiti operativi minimi per essere integrata nel Servizio nazionale. Le tutele per i volontari (articoli 39 e 40) si applicano anche ai soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 36, poiché la condizione rilevante è l'iscrizione nell'Elenco nazionale, non la specifica categoria di appartenenza.

Il ruolo degli accordi internazionali

Il riferimento agli accordi internazionali nella gestione delle grandi emergenze merita una riflessione specifica. Nell'ambito dell'Unione europea, il meccanismo unionale di protezione civile (decisione n. 1313/2013/UE e successive modificazioni) prevede la possibilità di impiegare risorse e personale di altri Stati membri in caso di emergenza grave. A livello bilaterale, l'Italia ha stipulato numerosi accordi di assistenza reciproca con Paesi confinanti. L'articolo 36 crea il presupposto normativo per includere nell'Elenco nazionale i soggetti che operano in Italia in forza di questi accordi, assicurando l'applicazione delle regole di coordinamento del Servizio nazionale anche alle risorse di volontariato internazionali impegnate sul territorio italiano.

I limiti della categoria residuale

Nonostante la sua apertura, l'articolo 36 non crea una categoria completamente indifferenziata di soggetti ammissibili. L'iscrizione nell'Elenco nazionale presuppone comunque il possesso dei requisiti previsti dalla direttiva adottata ai sensi dell'articolo 34, comma 4, che include requisiti strutturali e di capacità tecnico-operativa. I soggetti di cui all'articolo 36 non possono dunque aggirare i meccanismi di verifica previsti per tutte le organizzazioni iscritte nell'Elenco. Questa impostazione garantisce che l'apertura del sistema non si traduca in un abbassamento della qualità operativa delle organizzazioni che vi partecipano, mantenendo standard di sicurezza ed efficacia adeguati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali soggetti rientrano nelle «altre forme di volontariato organizzato» dell'articolo 36?

Rientrano i soggetti organizzati che operano nel settore della protezione civile ma non sono formalmente enti del Terzo settore né gruppi comunali: ad esempio associazioni di radioamatori, squadre di soccorso specializzate, corpi stranieri operanti in Italia in forza di accordi internazionali.

I soggetti dell'articolo 36 devono necessariamente diventare enti del Terzo settore?

No. Il comma 2 prevede la possibilità, non l'obbligo. L'iscrizione nell'Elenco nazionale è possibile indipendentemente dal riconoscimento come ETS, ma il riconoscimento consente l'accesso a ulteriori benefici.

I volontari iscritti tramite l'articolo 36 hanno le stesse tutele degli altri?

Sì. Le tutele lavorative degli articoli 39 e 40 si applicano a tutti i volontari iscritti nell'Elenco nazionale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell'organizzazione.

Un'organizzazione straniera può iscriversi nell'Elenco nazionale?

Può farlo se ha sede operativa nel territorio italiano e opera in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza nelle grandi emergenze (comma 1, secondo periodo).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.