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Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 39 disciplina le tutele lavorative garantite ai volontari di protezione civile durante il periodo di impiego nelle attività di soccorso e assistenza. I volontari iscritti nell'Elenco nazionale, una volta attivati dall'autorità competente, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro, al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e alla copertura assicurativa. I limiti ordinari sono di 30 giorni continuativi e 90 giorni all'anno per le attività di soccorso; 10 giorni continuativi e 30 all'anno per quelle formative e addestrative. In caso di emergenza nazionale grave, i limiti possono essere elevati fino a 60 e 180 giorni. I datori di lavoro ricevono rimborso delle spese sostenute.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 1/2018 — Strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l’autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’ articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all’estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno.

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili, l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell’articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell’inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell’articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Commento

Il sistema di tutele lavorative: una garanzia strutturale

L'articolo 39 costituisce la norma cardine dell'intero sistema di tutele del volontariato di protezione civile. Il legislatore ha affrontato il principale ostacolo pratico alla partecipazione dei volontari alle emergenze: il rischio che l'impiego nelle attività di soccorso comprometta il rapporto di lavoro. Senza queste tutele, molti lavoratori non potrebbero permettersi di rispondere alle chiamate di emergenza. Le garanzie previste operano su tre piani distinti ma coordinati: la stabilità del posto di lavoro, la continuità del trattamento economico e la copertura dei rischi connessi all'attività di volontariato. Il sistema si applica sia ai lavoratori del settore privato sia a quelli del pubblico impiego.

Il presupposto dell'attivazione: la comunicazione dell'autorità competente

Le tutele del comma 1 non scattano automaticamente per il solo fatto che un volontario decide di intervenire in una situazione di emergenza: è necessaria «l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione» emessa dall'autorità competente (Dipartimento per le organizzazioni dell'elenco centrale; Regioni e Province autonome per quelle degli elenchi territoriali). La comunicazione di attivazione è dunque il titolo giuridico che formalizza il rapporto tra il volontario e il sistema e che legittima le tutele nei confronti del datore di lavoro. Il datore «è tenuto a consentire» il periodo di effettivo impiego: si tratta di un obbligo legale, non di una facoltà discrezionale, e il rifiuto costituisce condotta illegittima sanzionabile.

I tre pilastri della tutela: posto di lavoro, trattamento economico e copertura assicurativa

Le tre tutele del comma 1 formano un sistema integrato. Il mantenimento del «posto di lavoro pubblico o privato» garantisce che l'impiego nell'emergenza non costituisca motivo di licenziamento, dimissioni forzate o modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il mantenimento del «trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro» assicura la continuità della retribuzione: il volontario non subisce alcuna decurtazione della busta paga per i giorni di impiego nell'emergenza, e i contributi previdenziali continuano a essere versati. La «copertura assicurativa» secondo le modalità dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 copre i rischi di infortunio durante le attività; il Dipartimento e le Regioni possono stipulare polizze integrative per le emergenze di particolare durata o per gli interventi all'estero.

I limiti temporali per le attività di soccorso

Il comma 1 fissa i limiti ordinari per le attività di soccorso e assistenza: un massimo di 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno. Questi limiti bilanciato l'interesse del volontariato a poter partecipare alle emergenze con l'interesse del datore di lavoro a non essere privato per periodi eccessivamente lunghi delle prestazioni del dipendente. Il limite annuale di 90 giorni è cumulativo: comprende tutti i periodi di impiego nell'anno solare, indipendentemente dalla loro continuità.

L'elevazione dei limiti in caso di emergenza nazionale grave

Il comma 2 prevede una deroga eccezionale ai limiti ordinari per le emergenze di rilievo nazionale di particolare gravità: su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno. La locuzione «singolarmente individuati» è significativa: l'elevazione dei limiti non è automatica per il solo fatto che sia stata dichiarata l'emergenza nazionale, ma richiede una valutazione caso per caso della specifica necessità del singolo volontario. Questo meccanismo garantisce che i datori di lavoro non vengano privati per periodi eccessivi delle prestazioni dei propri dipendenti volontari, limitando l'elevazione dei limiti ai casi di effettiva indispensabilità.

Le attività formative e addestrative: limiti più ridotti

Il comma 3 disciplina un regime distinto per le attività formative, addestrative e di diffusione della cultura della protezione civile: in questo caso i benefici del mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico si applicano per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino a 30 giorni nell'anno. I limiti ridotti rispetto a quelli previsti per le attività di soccorso riflettono la diversa urgenza e necessità delle due tipologie di attività. Per gli organizzatori delle iniziative formative, i benefici si estendono anche alle fasi preparatorie, riconoscendo che l'organizzazione di un'esercitazione o di un corso di formazione richiede un significativo impegno anche nelle fasi preliminari.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere il periodo di impiego nell'emergenza?

No. Il comma 1 stabilisce che il datore di lavoro «è tenuto a consentire» il periodo di effettivo impiego. Il rifiuto costituisce condotta illegittima.

Per quanti giorni all'anno può assentarsi un volontario per attività di soccorso?

Fino a 90 giorni nell'anno (30 continuativi al massimo) per le attività ordinarie di soccorso e assistenza. In caso di emergenza nazionale grave, i limiti possono salire fino a 180 giorni nell'anno (60 continuativi) su autorizzazione del Dipartimento.

I volontari impegnati in attività formative hanno le stesse tutele?

Hanno le stesse tutele (mantenimento del posto e del trattamento economico) ma con limiti temporali ridotti: massimo 10 giorni continuativi e 30 giorni nell'anno. La copertura assicurativa si applica anche a queste attività.

Chi rimborsa il datore di lavoro per le retribuzioni versate ai volontari?

Il rimborso delle retribuzioni versate dai datori di lavoro è disciplinato dall'articolo 40. Le istanze di rimborso devono essere presentate al soggetto che ha emesso la comunicazione di attivazione entro due anni dalla conclusione dell'intervento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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