Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 D.Lgs. 1/2018 – Gruppi comunali di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Artico

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42 che prevede, in particolare: a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all’interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

In sintesi

L'articolo 35 disciplina i gruppi comunali di protezione civile, organismi volontaristici promossi dai Comuni, composti esclusivamente da cittadini aderenti su base volontaria, costituiti nella forma specifica di ente del Terzo settore prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. La costituzione avviene con delibera del Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con direttiva. Il Comune cura la gestione amministrativa e ne è responsabile. All'interno del gruppo è individuato democraticamente un coordinatore operativo. I gruppi si iscrivono negli elenchi territoriali regionali per essere integrati nel Servizio nazionale. Possono formarsi anche gruppi intercomunali o provinciali.
Indice dei contenuti

Natura e ruolo dei gruppi comunali nel Servizio nazionale

I gruppi comunali di protezione civile rappresentano la cellula di base del volontariato organizzato a livello locale. Strettamente connessi all'istituzione comunale, essi costituiscono il raccordo diretto tra la comunità e il Servizio nazionale della protezione civile. L'articolo 35 ne definisce con precisione la natura giuridica, la struttura di governance e il percorso di integrazione nel sistema. La loro caratteristica distintiva è la composizione esclusivamente volontaria - «cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente» - che li differenzia dagli uffici comunali di protezione civile, i quali sono strutture amministrative dell'ente locale e non soggetti del volontariato.

La forma giuridica e il procedimento di costituzione

Il comma 1 qualifica i gruppi comunali come enti del Terzo settore «costituiti in forma specifica» ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Questa qualificazione è rilevante perché li inserisce nel sistema generale del Terzo settore, con tutti i benefici che ne derivano, pur mantenendo la loro specificità di soggetti strettamente connessi a un ente pubblico locale. Il procedimento di costituzione richiede una delibera del Consiglio comunale, che è l'organo di indirizzo politico del Comune: il gruppo nasce dunque da un atto politico-istituzionale dell'ente, non da una mera iniziativa amministrativa. La delibera deve seguire uno schema-tipo approvato con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42.

La gestione amministrativa del Comune e le sue responsabilità

Una delle disposizioni più significative del comma 1 è quella secondo cui il Comune «mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile». Questo collegamento istituzionale forte produce importanti conseguenze pratiche: il gruppo comunale non è un soggetto completamente autonomo sul piano amministrativo ma opera in un rapporto di integrazione con l'ente locale. Il Comune, da parte sua, assume la responsabilità gestionale del gruppo, incluse le implicazioni in tema di responsabilità civile, contabilità pubblica e trasparenza. Questa scelta normativa riflette la consapevolezza che i gruppi comunali operano spesso con risorse pubbliche (locali, attrezzature, veicoli) messi a disposizione dal Comune, il che giustifica il mantenimento di un presidio pubblico sulla loro gestione.

La governance interna: il coordinatore operativo

Il comma 1 impone che all'interno del gruppo comunale sia individuato, «secondo i principi di democraticità», un coordinatore operativo dei volontari. Il coordinatore è il referente delle attività operative dei volontari, non va confuso con il responsabile amministrativo nominato dal Comune. La democraticità del processo di nomina - che può avvenire mediante elezione, come si ricava dallo spirito della norma - garantisce che il coordinatore goda della fiducia dei volontari che coordina, condizione essenziale per l'efficacia dell'intervento in emergenza. Lo schema-tipo di cui alla direttiva deve prevedere specificamente la durata della carica e le modalità di revoca, assicurando così sia la continuità operativa sia la possibilità di rinnovare la leadership.

L'integrazione nel Servizio nazionale: l'iscrizione negli elenchi regionali

Il comma 2 stabilisce che, per essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, i gruppi comunali devono iscriversi negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. L'iscrizione non è un atto automatico derivante dalla costituzione con delibera comunale: è un passaggio ulteriore che implica la verifica dei requisiti da parte dell'autorità regionale. Soltanto dopo l'iscrizione nell'elenco territoriale i volontari del gruppo possono beneficiare delle tutele lavorative e dei rimborsi spese previsti dagli articoli 39 e 40 e il gruppo può essere formalmente attivato dalla Regione in caso di emergenza.

I gruppi intercomunali e provinciali

Il comma 3 prevede la possibilità di costituire, «in coerenza con quanto previsto dal presente articolo», gruppi intercomunali o provinciali. Questa previsione risponde a un'esigenza pratica diffusa: i Comuni di piccole dimensioni, spesso quelli più vulnerabili agli eventi calamitosi, non sempre hanno la massa critica di volontari e risorse per costituire e mantenere un gruppo comunale autonomo efficiente. L'aggregazione intercomunale permette di mettere in comune risorse umane e strumentali, aumentando la capacità operativa complessiva. I gruppi intercomunali o provinciali devono essere costituiti «in coerenza» con i criteri dell'articolo 35, il che implica l'applicazione mutatis mutandis delle stesse regole di governance e di integrazione nel sistema regionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può costituire un gruppo comunale di protezione civile?

I gruppi comunali sono promossi dal Comune: la costituzione avviene con delibera del Consiglio comunale, sulla base dello schema-tipo approvato con direttiva ministeriale. Non possono essere costituiti da privati autonomamente.

Il gruppo comunale è un ufficio del Comune?

No. Il gruppo comunale è un ente del Terzo settore composto da volontari. Il Comune ne cura la gestione amministrativa ed è responsabile, ma il gruppo è formato da cittadini che aderiscono volontariamente, non da dipendenti pubblici.

Come viene scelto il coordinatore operativo?

Il coordinatore deve essere individuato secondo i principi di democraticità all'interno del gruppo. Lo schema-tipo prevede le modalità concrete, la durata della carica e le condizioni per la revoca.

I volontari del gruppo comunale hanno le stesse tutele degli altri volontari di protezione civile?

Sì, a condizione che il gruppo sia iscritto nell'elenco territoriale regionale. Dopo l'iscrizione, i volontari impiegati nelle attività autorizzate beneficiano delle tutele lavorative e dei rimborsi spese previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice.

I comuni piccoli possono aggregarsi?

Sì. Il comma 3 prevede espressamente la possibilità di costituire gruppi intercomunali o provinciali, secondo le stesse regole previste per i gruppi comunali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.