Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 D.Lgs. 1/2018 – Elenco nazionale del volontariato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legg

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. L’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all’articolo 2, garantendone l’indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.

2. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all’articolo 2, sul territorio nazionale o all’estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

3. L’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall’insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell’elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell’articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l’iscrizione all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all’individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l’iscrizione dei propri elenchi territoriali.

5. Fino all’entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale come disciplinato dall’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l’individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull’intero territorio nazionale.

In sintesi

L'articolo 34 istituisce e disciplina l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, strumento operativo che assicura la partecipazione organizzata del volontariato alle attività del Servizio nazionale garantendone l'indirizzo unitario. L'Elenco si articola in due livelli: gli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province autonome e l'elenco centrale presso il Dipartimento della protezione civile. L'iscrizione è obbligatoria per partecipare alle attività operative di protezione civile, incluse quelle svolte all'estero, nonché per svolgere attività formative e addestrative. I requisiti e le procedure di iscrizione, sospensione e cancellazione sono disciplinati da apposita direttiva, che prevede anche indirizzi in tema di emblemi e loghi.
Indice dei contenuti

La funzione dell'Elenco nel sistema del Servizio nazionale

L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile rappresenta il fulcro dell'intera organizzazione volontaristica del sistema di protezione civile. Non si tratta di un mero registro anagrafico: il comma 1 qualifica l'Elenco come «strumento operativo» attraverso cui viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, garantendone l'«indirizzo unitario» nel rispetto delle peculiarità territoriali. La doppia valenza - uniformità e flessibilità - è l'asse portante della filosofia dell'Elenco, che deve contemperare le esigenze di coordinamento nazionale con la necessità di valorizzare le specificità locali attraverso «specifiche modalità di registrazione».

L'obbligo di iscrizione e il suo ambito di applicazione

Il comma 2 stabilisce che l'iscrizione nell'Elenco è condizione necessaria per la partecipazione alle attività di protezione civile sia sul territorio nazionale sia all'estero, nonché per lo svolgimento di attività formative e addestrative nelle materie della protezione civile. I soggetti tenuti all'iscrizione sono quelli indicati dall'articolo 32, comma 2, vale a dire le organizzazioni di volontariato, le reti associative, gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale, e le altre forme di volontariato organizzato. L'obbligo di iscrizione si traduce in una garanzia per i cittadini e per il sistema: solo soggetti verificati e dotati dei requisiti tecnico-operativi necessari possono intervenire nelle emergenze, riducendo il rischio di improvvisazione che in situazioni critiche può aggravare le conseguenze degli eventi.

L'articolazione in elenchi territoriali ed elenco centrale

Il comma 3 descrive la struttura dell'Elenco nazionale, che non è un archivio unico centralizzato ma si articola su due livelli istituzionali. Gli elenchi territoriali, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, raccolgono le organizzazioni la cui operatività è prevalentemente locale o regionale. L'elenco centrale, istituito presso il Dipartimento della protezione civile, accoglie i soggetti con vocazione nazionale o internazionale. La distinzione non è puramente amministrativa: determina anche quale autorità è competente ad emettere la comunicazione di attivazione in caso di emergenza e, di conseguenza, a garantire le tutele lavorative previste dall'articolo 39. Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale sono attivate dal Dipartimento; quelle iscritte negli elenchi territoriali sono attivate dalle Regioni o Province autonome.

I requisiti di iscrizione e la direttiva attuativa

Il comma 4 demanda la definizione dei requisiti e delle procedure di iscrizione a una specifica direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, con un procedimento che prevede il rispetto delle peculiarità territoriali. La direttiva deve disciplinare in modo specifico: i requisiti strutturali (sedi, dotazioni strumentali, organizzazione interna) e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa (formazione del personale, tipo di interventi cui il soggetto è abilitato), nonché le relative procedure di verifica. La direttiva disciplina anche la sospensione e la cancellazione dall'Elenco, strumenti di controllo che consentono all'amministrazione di reagire tempestivamente in caso di perdita dei requisiti o di comportamenti scorretti. Le Province autonome di Trento e Bolzano mantengono una competenza autonoma in materia di requisiti per i propri elenchi territoriali, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita.

Il regime transitorio

Il comma 5 introduce una clausola di salvaguardia essenziale per la continuità operativa del sistema: fino all'entrata in vigore della nuova direttiva, i soggetti già iscritti nell'Elenco secondo la previgente disciplina del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, «continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica». Si tratta di una norma di natura transitoria ma di grande importanza pratica: impedisce che la riforma del sistema comporti una cesura operativa, assicurando che le organizzazioni già attive sul campo possano continuare a operare senza interruzioni fino alla piena entrata in regime del nuovo sistema.

Emblemi e loghi: il profilo identitario del volontariato

Il comma 6 prevede che la direttiva attuativa contenga anche indirizzi in tema di emblemi e loghi, «volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale». Questa previsione, apparentemente di dettaglio, ha un significato profondo: il riconoscimento visivo immediato dei volontari è essenziale nelle situazioni di emergenza, dove la confusione tra operatori professionali, volontari autorizzati e persone estranee può compromettere l'efficacia dei soccorsi. Una segnaletica omogenea e riconoscibile su scala nazionale risponde anche a finalità di ordine pubblico, consentendo alle autorità di polizia di identificare rapidamente i soggetti autorizzati a operare nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Perché l'iscrizione nell'Elenco nazionale è obbligatoria?

Perché solo i soggetti iscritti possono partecipare ufficialmente alle attività di protezione civile e i loro volontari possono beneficiare delle tutele lavorative (articoli 39-40). L'iscrizione garantisce che l'organizzazione abbia i requisiti tecnico-operativi necessari per operare in sicurezza.

Qual è la differenza tra elenco territoriale ed elenco centrale?

Gli elenchi territoriali, gestiti dalle Regioni e Province autonome, raccolgono le organizzazioni a vocazione locale; l'elenco centrale, gestito dal Dipartimento della protezione civile, accoglie i soggetti con operatività nazionale o internazionale. La distinzione determina quale autorità emette la comunicazione di attivazione in emergenza.

Chi definisce i requisiti per l'iscrizione?

I requisiti e le procedure sono disciplinati da apposita direttiva adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 6, con specifico riguardo ai requisiti strutturali e alle caratteristiche di capacità tecnico-operativa. Le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano autonomamente i propri elenchi territoriali.

Le organizzazioni già iscritte prima dell'entrata in vigore del Codice devono re-iscriversi?

No. Il comma 5 garantisce la continuità: i soggetti già iscritti secondo la previgente disciplina (D.P.R. 194/2001 e direttiva DPCM 9 novembre 2012) continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla loro qualifica fino all'entrata in vigore della nuova direttiva.

Cosa disciplina la direttiva attuativa oltre ai requisiti di iscrizione?

La direttiva disciplina anche le procedure di sospensione e cancellazione dall'Elenco e fornisce indirizzi in tema di emblemi e loghi per facilitare l'identificazione visiva dei volontari su tutto il territorio nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.