Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 D.Lgs. 1/2018 – Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, com

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all’ articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell’ articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 46 del citato decreto con quella dell’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34.

2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 : a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34; b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall’articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34.

4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l’uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all’articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In sintesi

L'articolo 33 raccorda il Codice della protezione civile con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), stabilendo che le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le proprie attività debbono iscriversi nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile previsto dall'articolo 34. La disposizione regola anche le soglie dimensionali per qualificarsi come rete associativa (almeno 20 enti in due regioni) o rete associativa nazionale (almeno 100 enti in tre regioni). Le funzioni di vigilanza sui soggetti operanti in questo settore sono esercitate in collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile e le strutture regionali e delle Province autonome.
Indice dei contenuti

Il coordinamento tra Codice del Terzo settore e Servizio nazionale

L'articolo 33 svolge una funzione di raccordo normativo fondamentale: risolve la potenziale sovrapposizione tra la disciplina generale del volontariato contenuta nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e le regole speciali che governano il volontariato di protezione civile. Il legislatore ha scelto un approccio di complementarità: i soggetti che annoverano la protezione civile tra le proprie attività di interesse generale rimangono assoggettati al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ma per operare nel settore della protezione civile devono anche iscriversi nell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 34. Si tratta, in sostanza, di un doppio binario registrativo che garantisce da un lato l'unitarietà del sistema del Terzo settore, dall'altro la specificità e la sicurezza dell'intervento di protezione civile.

L'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale

Il comma 1 pone un obbligo chiaro: per operare nel settore della protezione civile - e dunque per beneficiare dei diritti e degli strumenti previsti dal Codice, come i rimborsi spese e le tutele lavorative per i volontari - è necessaria l'iscrizione nell'Elenco nazionale. L'obbligo si applica sia alle organizzazioni di volontariato e agli altri enti del Terzo settore già iscritti nel RUNTS, sia alle «altre forme di volontariato organizzato» che, pur non rientrando nell'ambito soggettivo del D.Lgs. 117/2017, operano nel settore. La norma demanda a un apposito provvedimento ministeriale - da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del medesimo Codice del Terzo settore, sentito il Dipartimento della protezione civile - il coordinamento tra le discipline delle due iscrizioni, evitando duplicazioni burocratiche.

Le funzioni di gestione dell'Elenco: Dipartimento e strutture regionali

Il comma 2 ripartisce la competenza sulla gestione dell'Elenco nazionale tra il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le funzioni attribuite sono articolate e comprendono la predisposizione, la tenuta, l'aggiornamento, la conservazione e la revisione periodica dell'Elenco. Questa ripartizione riflette il modello policentrico del Servizio nazionale, nel quale lo Stato mantiene un ruolo di indirizzo e coordinamento ma lascia ampio spazio alle autonomie territoriali nella gestione operativa delle risorse volontaristiche locali.

Le reti associative: soglie e qualifiche speciali

Il comma 3 introduce una disciplina settoriale per le reti associative operanti nel campo della protezione civile, adattando i criteri generali dell'articolo 41 del D.Lgs. 117/2017. Si distinguono due livelli: le «reti associative» in senso stretto, che devono associare almeno 20 enti del Terzo settore con sedi in almeno due Regioni o Province autonome e risultare iscritte nell'Elenco nazionale; le «reti associative nazionali», che ai fini del D.Lgs. 117/2017 devono associare almeno 100 enti con sedi in almeno tre regioni o province autonome, sempre iscritte nell'Elenco. Le soglie numeriche più basse rispetto a quelle previste in via generale dal Codice del Terzo settore (rispettivamente 100 e 500 enti) riconoscono la specificità del settore della protezione civile, nel quale l'organizzazione capillare sul territorio è un valore prioritario rispetto alla dimensione numerica.

Vigilanza e controllo pubblico

Il comma 4 disciplina il sistema di controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nella protezione civile. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate secondo le regole generali degli articoli 92 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, ma «in collaborazione» con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture regionali. Questa collaborazione riflette la natura duale dei soggetti coinvolti: enti del Terzo settore sottoposti alla disciplina generale, ma anche componenti operative di un servizio pubblico essenziale come quello della protezione civile. La finalità è garantire l'uniforme e corretta osservanza sia della disciplina generale del Terzo settore sia delle regole speciali del Codice.

Raccordo con la disciplina generale del Terzo settore

La scelta sistematica di richiamare espressamente il D.Lgs. 117/2017 in più punti dell'articolo riflette la volontà del legislatore delegato di non creare un sistema separato e impermeabile per il volontariato di protezione civile, ma di integrarlo nel quadro generale del Terzo settore, valorizzandone tuttavia la specificità operativa. Le organizzazioni che operano nella protezione civile godono così sia dei diritti e delle agevolazioni previsti per tutti gli enti del Terzo settore sia degli strumenti aggiuntivi previsti dal Codice della protezione civile: dai contributi per il potenziamento delle capacità operative (articolo 37) alle tutele lavorative per i volontari impiegati nelle emergenze (articoli 39 e 40).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un'associazione già iscritta nel RUNTS deve iscriversi anche nell'Elenco nazionale?

Sì. L'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore non è sufficiente per operare nel settore della protezione civile: l'articolo 33, comma 1, impone l'ulteriore iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Quanti enti deve associare una rete per essere riconosciuta come rete associativa di protezione civile?

Almeno 20 enti del Terzo settore con sedi legali o operative in almeno due Regioni o Province autonome, tutti iscritti nell'Elenco nazionale (comma 3, lettera a).

Chi gestisce l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile?

La gestione è condivisa: il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano congiuntamente le funzioni di predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica (comma 2).

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono soggette a controlli pubblici?

Sì. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate ai sensi degli articoli 92 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture regionali competenti (comma 4).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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