Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 D.Lgs. 1/2018 – Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 11

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. In occasione o in vista di eventi di cui all’articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 32,… delle strutture operative nazionali di cui all’articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell’evoluzione dell’evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24.

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell’intensità dell’evento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15.

3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.

4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale: uno strumento intermedio tra la risposta ordinaria e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento e richiesta del Presidente della Regione interessata che attesta il pieno dispiegamento delle risorse territoriali, dispone con decreto la mobilitazione coordinata delle colonne mobili regionali, del volontariato, delle strutture operative nazionali e dei Comuni. La mobilitazione cessa con ulteriore decreto, salvo che si proceda alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Il Dipartimento coordina l'intervento e, alla cessazione, cura la ricognizione delle attività straordinarie svolte e assegna contributi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le Regioni possono disciplinare meccanismi analoghi per le emergenze di loro competenza.
Indice dei contenuti

La mobilitazione straordinaria come strumento intermedio

L'articolo 23 del D.Lgs. 1/2018 introduce nel sistema della protezione civile uno strumento che non aveva un preciso equivalente nella legge 225/1992: la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale. Essa si colloca in una posizione intermedia tra la risposta ordinaria agli eventi di tipo b) dell'articolo 7 - gestita dalle Regioni e dai Comuni con le risorse proprie - e la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale prevista dall'articolo 24, che presuppone un evento di tale intensità da richiedere l'impiego di poteri straordinari. La mobilitazione è la risposta al gap operativo che si apre quando le risorse regionali si rivelano insufficienti ma la situazione non giustifica ancora la dichiarazione di emergenza nazionale con tutte le sue implicazioni giuridiche e finanziarie.

I presupposti: l'eccezionalità e il pieno dispiegamento delle risorse regionali

Il comma 1 individua due presupposti cumulativi per la dichiarazione dello stato di mobilitazione. Il primo è oggettivo: eventi che «per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza». Il secondo è procedurale: il Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata deve dichiarare «il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili», attestando cioè che le risorse regionali sono state interamente mobilitate e si rivelano comunque insufficienti. Questa attestazione è condizione necessaria per la richiesta al livello centrale: evita che le Regioni richiedano il supporto statale senza aver prima attivato tutte le proprie capacità, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

Le risorse mobilitate e il coordinamento del Dipartimento

La mobilitazione si concretizza nel coinvolgimento coordinato di un ampio sistema di risorse: le colonne mobili delle Regioni e Province autonome non direttamente colpite (a riprova del principio di mutuo soccorso tra le componenti territoriali), il volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, le strutture operative nazionali di cui all'articolo 13 e i Comuni o loro forme associative. Il comma 2 assegna al Dipartimento della protezione civile il compito di coordinare l'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali, in coerenza con le funzioni di coordinamento descritte nell'articolo 8. Questo coordinamento è assicurato sulla base delle informazioni acquisite tramite la sala operativa nazionale del Dipartimento.

La cessazione della mobilitazione e la ricognizione delle attività straordinarie

Lo stato di mobilitazione cessa con ulteriore decreto presidenziale, «in ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità», salvo il caso in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Alla cessazione, il comma 2 assegna al Dipartimento il compito di curare la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione. Questa ricognizione è la base per l'eventuale assegnazione dei contributi prevista dal comma 3 a copertura degli oneri finanziari straordinari sostenuti dalle componenti mobilitate. Il procedimento di rendicontazione è disciplinato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Fondo per le emergenze nazionali come copertura finanziaria

Il comma 3 chiarisce che, qualora non intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, le spese straordinarie sostenute nell'ambito della mobilitazione sono coperte con contributi assegnati dal Capo del Dipartimento a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Questo meccanismo assicura la sostenibilità finanziaria della mobilitazione: le Regioni e le strutture operative che contribuiscono con risorse e personale al supporto delle aree colpite non sono lasciate sole a sostenere i costi di un'attività svolta nell'interesse generale. La procedura di rendicontazione descritta nel comma 2 è funzionale proprio a questa ripartizione dei costi.

L'autonomia regionale nella disciplina della mobilitazione

Il comma 4 stabilisce che le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione agli eventi di tipo b) dell'articolo 7 (emergenze regionali), con oneri a carico dei propri bilanci. Questa previsione rispecchia il principio di differenziazione territoriale: alcune Regioni, in ragione della loro dimensione, delle loro risorse e della complessità dei rischi presenti nel territorio, possono avere esigenza di dotarsi di uno strumento di mobilitazione regionale intermedio - tra la risposta ordinaria dei Comuni e le misure di emergenza regionale - analogo a quello previsto a livello nazionale. La legge regionale può quindi istituire un meccanismo speculare all'articolo 23 per il livello sub-statale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra stato di mobilitazione e stato di emergenza di rilievo nazionale?

Lo stato di mobilitazione (articolo 23) è uno strumento di supporto alle Regioni quando le risorse territoriali si rivelano insufficienti, ma senza impiegare poteri straordinari di deroga al diritto vigente. Lo stato di emergenza nazionale (articolo 24) presuppone un evento di tale intensità da richiedere l'impiego di ordinanze in deroga e comporta l'attivazione di un regime speciale più pervasivo.

Chi può richiedere la dichiarazione dello stato di mobilitazione?

Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata, dopo aver attestato il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili. La dichiarazione è adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23.

Le spese sostenute durante la mobilitazione vengono rimborsate alle Regioni che inviano i soccorsi?

Sì. Qualora non intervenga la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile assegna contributi a copertura degli oneri finanziari straordinari sostenuti dalle componenti e strutture operative mobilitate, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

Le Regioni possono disciplinare meccanismi analoghi per le loro emergenze interne?

Sì. Il comma 4 dell'articolo 23 prevede che le Regioni possano definire con propria legge provvedimenti con analoga finalità per le emergenze di tipo b) (regionali) di cui all'articolo 7, comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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