Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ( Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto le
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, hanno rilievo nazionale: a) l’indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l’attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile; b) l’elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; c) l’elaborazione delle proposte delle direttive di cui all’articolo 15; d) l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l’organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; e) il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri; f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell’uomo; h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; i) la definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all’ articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell’Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell’ articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all’estero, in via bilaterale o nel quadro dell’azione dell’Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all’articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all’Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l’intervento del Servizio nazionale; n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all’indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 8 del D.Lgs. 1/2018 elenca le funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio per l'esercizio delle sue attribuzioni. Le funzioni di rilievo nazionale del Dipartimento comprendono: indirizzo e coordinamento di tutte le amministrazioni in materia di protezione civile; elaborazione dei provvedimenti per la gestione delle emergenze; elaborazione e coordinamento dei piani nazionali e dei programmi di soccorso; coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale tramite la sala operativa nazionale; formazione; ricerca scientifica; esercitazioni; partecipazione alla politica di protezione civile dell'Unione europea. Il Dipartimento partecipa altresì all'elaborazione delle politiche di prevenzione strutturale.Indice dei contenuti
Il Dipartimento come cuore operativo del Servizio nazionale
L'articolo 8 del D.Lgs. 1/2018 elenca le funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, disegnando il profilo di un organo di altissimo rango istituzionale dotato di competenze sia di tipo amministrativo-normativo sia di tipo tecnico-operativo. Il Dipartimento non è un ministero autonomo ma una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri: questa collocazione istituzionale ne riflette il ruolo di organo di coordinamento trasversale, al di sopra dei singoli dicasteri e in grado di coinvolgere l'intero apparato statale in caso di emergenza.
Il catalogo di funzioni del comma 1 è articolato in quattordici lettere (dalla a alla n), ciascuna relativa a un diverso ambito di attività. La norma distingue tra funzioni di tipo pianificatorio-normativo (lettere a, b, c, d, f, i), funzioni di tipo operativo-emergenziale (lettere e, h, l, m, n), funzioni di tipo scientifico-formativo (lettere f, g, h) e funzioni di raccordo internazionale (lettere l, m, n). Questa articolazione riflette la complessità del mandato del Dipartimento, che opera a cavallo tra emergenza e prevenzione, tra dimensione interna e internazionale.
Il coordinamento nazionale: la funzione di indirizzo
La lettera a) attribuisce al Dipartimento «l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, dei Comuni e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale». Si tratta della funzione più ampia e trasversale, che conferisce al Dipartimento un ruolo di cabina di regia dell'intero sistema.
In questo quadro si inserisce l'attivazione di un «osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile», strumento di apprendimento organizzativo che consente di capitalizzare le esperienze positive delle singole componenti e strutture, favorendo la diffusione di approcci efficaci a tutto il Servizio nazionale. L'osservatorio è particolarmente utile in un sistema come quello italiano, caratterizzato da grande eterogeneità tra le Regioni in termini di capacità organizzativa e di risorse disponibili.
La sala operativa nazionale e il coordinamento dell'intervento
La lettera e) attribuisce al Dipartimento «il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento». La sala operativa nazionale è il cuore tecnologico del sistema di gestione delle emergenze: riceve in tempo reale le informazioni dalle sale operative regionali, dalle strutture operative (Vigili del fuoco, Forze armate, Croce rossa, ecc.) e dai sistemi di monitoraggio, consentendo al Dipartimento di avere un quadro aggiornato della situazione in ogni momento.
Il coordinamento si svolge «in concorso con le Regioni e Province autonome interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti», ribadendo il principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali. Il Dipartimento non «comanda» le strutture locali ma coordina il loro intervento, garantendo la coerenza e l'efficacia dell'azione complessiva. Il limite delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni coinvolte è richiamato come vincolo operativo: il coordinamento non sostituisce il finanziamento, che rimane necessario a tutti i livelli.
I piani nazionali e i programmi di soccorso
La lettera d) affida al Dipartimento «l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso». I piani nazionali di protezione civile sono strumenti di pianificazione strategica che definiscono le modalità di intervento del Servizio nazionale per le principali tipologie di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, da maremoto). I programmi nazionali di soccorso contengono il «modello di intervento» operativo, ossia la sequenza di azioni da intraprendere in risposta a scenari predefiniti.
L'elaborazione di questi piani è un processo che coinvolge tutte le componenti del Servizio nazionale e si avvale delle conoscenze scientifiche degli enti di ricerca (INGV, CNR, università) e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto. La loro revisione periodica è necessaria per tenere conto dei progressi nelle conoscenze scientifiche sui rischi e delle modifiche nell'assetto istituzionale e nelle capacità operative del Servizio.
Il ruolo internazionale: Europa e cooperazione bilaterale
Le lettere l), m) e n) disciplinano le funzioni internazionali del Dipartimento. La lettera l) lo qualifica come «autorità competente» ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina il meccanismo unionale di protezione civile. In questa veste, il Dipartimento coordina la partecipazione italiana al meccanismo europeo, gestisce le richieste di assistenza internazionale e coordina le operazioni di soccorso all'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
La lettera m) prevede la «formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale», evidenziando che anche l'Italia può richiedere e ricevere assistenza internazionale in caso di emergenze di eccezionale gravità. La lettera n) disciplina il «coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante», ossia la gestione dell'accoglienza di team di soccorso stranieri che intervengono in Italia, compresi i profili logistici, sanitari e operativi.
La prevenzione strutturale e il raccordo con le commissioni tecniche
Il comma 2 attribuisce al Dipartimento una funzione consultiva in materia di prevenzione strutturale dei rischi naturali: esso partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e la sua rappresentanza è integrata nelle commissioni, comitati e organismi deputati alla programmazione degli interventi di prevenzione strutturale. Questa norma mira a garantire che la voce della protezione civile - che conosce meglio di altri soggetti le conseguenze operative dei rischi - sia presente nei tavoli dove si decidono le politiche di lungo periodo sulla riduzione del rischio territoriale.
Il Dipartimento può esprimere pareri e proposte sugli atti prodotti dalle amministrazioni preposte alla prevenzione strutturale, «ove previsto o su richiesta». Questo ruolo consultivo, pur non vincolante, consente al Dipartimento di influenzare le scelte di pianificazione urbanistica e di difesa del suolo, assicurando la coerenza tra le politiche di prevenzione strutturale e le esigenze operative del sistema di protezione civile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è il Dipartimento della protezione civile e da chi dipende?
È una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui si avvale il Presidente del Consiglio per l'esercizio delle sue funzioni di protezione civile. Non è un ministero autonomo ma un organo di coordinamento trasversale con funzioni sia normativo-pianificatorie sia tecnico-operative.
Cos'è la sala operativa nazionale della protezione civile?
È una sala operativa interforze che opera con continuità (h24) presso il Dipartimento. Raccoglie in tempo reale le informazioni dalle sale operative regionali e dalle strutture operative nazionali, consentendo il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in caso di emergenze di rilievo nazionale.
Il Dipartimento della protezione civile può richiedere assistenza internazionale?
Sì. La lettera m) dell'articolo 8 attribuisce al Dipartimento la funzione di formulare richieste di assistenza internazionale all'UE o alla comunità internazionale qualora le risorse nazionali non siano sufficienti a fronteggiare l'emergenza. L'Italia ha attivato questo meccanismo in occasione di gravi terremoti.
Quali sono i piani nazionali di protezione civile elaborati dal Dipartimento?
Il Dipartimento elabora piani nazionali per specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale (sismico, vulcanico, idrogeologico, da maremoto, ecc.) e programmi nazionali di soccorso con i «modelli di intervento» operativi da applicare in caso di eventi calamitosi di queste tipologie.
Il Dipartimento ha un ruolo nelle norme tecniche sulle costruzioni in zone sismiche?
Sì. La lettera i) dell'articolo 8 prevede che il Dipartimento partecipi alla definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, in raccordo con i competenti organi tecnici nazionali.