Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 1/2018 – Ordinanze volte a favorire il rientro nell’ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale ( Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legisla
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all’evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l’ordinanza di cui al comma 1 è individuata l’autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell’articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all’effettivo subentro dell’autorità competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27, comma 5. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 26 disciplina la fase di transizione dal regime emergenziale straordinario alle ordinarie procedure amministrative. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata un'apposita ordinanza che regola la prosecuzione delle funzioni commissariali in via ordinaria per gli interventi pianificati ma non ancora ultimati. Tale ordinanza può contenere, per una durata massima di sei mesi non prorogabile, disposizioni derogatorie in materia di appalti pubblici e di riduzione dei termini procedurali. Individua inoltre l'autorità autorizzata alla gestione della contabilità speciale e disciplina la revoca degli interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dell'emergenza, consentendo il reimpiego delle risorse recuperate per nuovi interventi connessi al superamento dell'emergenza. Garantisce, infine, la continuità degli interventi senza soluzioni di continuità fino al subentro dell'autorità ordinariamente competente.Indice dei contenuti
La fase di transizione: dalla straordinarietà all'ordinario
L'articolo 26 colma un vuoto strutturale nella gestione delle emergenze: la fase compresa tra la scadenza dello stato di emergenza e il completo ripristino delle ordinarie procedure amministrative. L'esperienza delle grandi emergenze italiane ha dimostrato che la fine formale dello stato di emergenza non coincide mai con la fine materiale degli interventi necessari: cantieri aperti, procedure di gara in corso, liquidazioni pendenti richiedono un coordinamento ancora centralizzato, sia pure in un regime meno derogatorio rispetto a quello della fase acuta. L'ordinanza di «rientro nell'ordinario» è lo strumento che il legislatore del 2018 ha apprestato per governare questa transizione in modo pianificato, evitando il rischio di una paralisi operativa al momento della scadenza del commissariamento.
Il termine di adozione: almeno trenta giorni prima della scadenza
Il comma 1 impone che l'ordinanza sia adottata almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza. Si tratta di un termine ordinatorio che tuttavia ha una precisa funzione operativa: anticipare di un mese la pianificazione del post-emergenza serve a evitare che la cessazione del regime straordinario colga impreparate le strutture commissariali e le amministrazioni subentranti. La previsione riflette la consapevolezza del legislatore che la transizione è un momento critico, spesso trascurato nella pianificazione emergenziale, e che richiede tempi tecnici adeguati per l'allineamento tra le strutture commissariali uscenti e quelle ordinarie entranti.
Le deroghe transitorie in materia di appalti: la finestra dei sei mesi
L'ordinanza di transizione può contenere disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. La durata massima di questa finestra derogatoria è fissata in sei mesi non prorogabile: un limite rigoroso che il legislatore ha introdotto consapevolmente, per evitare che il regime derogatorio dell'emergenza si perpetui indefinitamente in forma attenuata. La deroga riguarda esclusivamente gli interventi connessi all'evento emergenziale: non è possibile utilizzare questa finestra per aggiudicare nuovi lavori non direttamente correlati al superamento dell'emergenza. L'ordinanza deve individuare i termini analiticamente, operando una deroga puntuale e non generalizzata, nel pieno rispetto del principio di specificità che caratterizza tutti i provvedimenti emergenziali.
La gestione della contabilità speciale e la revoca degli interventi
Il comma 2 attribuisce all'ordinanza di transizione il compito di individuare l'autorità responsabile della gestione della contabilità speciale nel periodo successivo alla scadenza dello stato di emergenza e fino al termine della proroga prevista dall'articolo 27, comma 5. Questa autorità dispone di un importante potere gestionale: può revocare gli interventi pianificati che non siano stati aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. La revoca non implica dispersione delle risorse: le somme che si rendono disponibili possono essere reindirizzate verso nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza, assicurando che i fondi stanziati per l'emergenza siano effettivamente utilizzati per finalità emergenziali.
La continuità degli interventi e il raccordo con l'autorità ordinaria
L'ordinanza di transizione deve altresì disciplinare le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria. Questo raccordo è cruciale per evitare interruzioni di cantieri e servizi in una fase già delicata per le popolazioni colpite. L'espressione «senza soluzione di continuità» è volutamente ampia: il legislatore intende che non vi sia nemmeno un breve periodo di vuoto gestionale, ritenuto pericoloso sia per la continuità degli interventi sia per la certezza giuridica dei rapporti contrattuali in essere.
La clausola di rinvio al comma 5 dell'articolo 27
Il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce un raccordo essenziale con l'articolo 27: per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità residue alla chiusura della contabilità speciale, si provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 5. Tale disposizione prevede che le risorse possano essere trasferite alla Regione, alle agenzie regionali di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti, oppure, per gli interventi di competenza statale, versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Questo sistema di chiusura garantisce che nessuna risorsa pubblica resti inutilizzata a causa di tecnicismi procedurali legati al cambio di regime gestionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quando deve essere adottata l'ordinanza di transizione prevista dall'articolo 26?
Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Il termine anticipa la pianificazione del post-emergenza e consente alle strutture commissariali e alle autorità ordinarie di coordinarsi per tempo.
Per quanto tempo restano valide le deroghe in materia di appalti contenute nell'ordinanza di transizione?
Per una durata massima di sei mesi non prorogabile dalla scadenza dello stato di emergenza, e solo per gli interventi connessi all'evento emergenziale. Scaduto questo termine, si torna obbligatoriamente alle ordinarie procedure del codice dei contratti pubblici.
Cosa succede alle risorse non spese se un intervento viene revocato?
Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere reindirizzate verso nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza, nel rispetto del vincolo di destinazione delle risorse emergenziali.
Chi gestisce la contabilità speciale dopo la scadenza dello stato di emergenza?
L'autorità individuata dall'ordinanza di transizione adottata ai sensi dell'articolo 26, comma 2. Tale autorità mantiene la gestione fino alla scadenza della eventuale proroga della contabilità speciale prevista dall'articolo 27, comma 5.