Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 1/2018 – Commissione Grandi Rischi ( Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/200
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all’articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 20 disciplina la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, coerente con le tipologie dei rischi individuate nell'articolo 16. La norma stabilisce che per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o emolumenti a qualsiasi titolo. La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento sono rimesse a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Si tratta di un organo di rilievo nazionale che fornisce consulenza scientifica nelle situazioni di alto rischio, operando secondo criteri di trasparenza e indipendenza tecnica.Indice dei contenuti
La Commissione Grandi Rischi nel sistema della protezione civile
La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è uno degli organi tecnico-scientifici di maggiore rilievo nel sistema italiano della protezione civile. Nata originariamente in forma diversa e poi riorganizzata nel corso degli anni, essa ha assunto un ruolo centrale nell'orientare le decisioni del Dipartimento della protezione civile in presenza di eventi di grande impatto potenziale, come i fenomeni sismici, vulcanici, o i grandi rischi idrogeologici. L'articolo 20 del D.Lgs. 1/2018 raccoglie e razionalizza la disciplina dell'organo, collocandola nel contesto del Codice e raccordandola alle tipologie di rischio elencate nell'articolo 16. La funzione della Commissione è esclusivamente consultiva: essa non ha poteri decisionali autonomi, ma fornisce al Dipartimento le valutazioni tecnico-scientifiche necessarie per orientare le scelte operative.
La natura di organo di consulenza tecnico-scientifica
La qualificazione della Commissione come «organo di consulenza tecnico-scientifica» è fondamentale per comprenderne il ruolo e i limiti. La Commissione non è un organo di governo: le sue valutazioni non vincolano giuridicamente il Dipartimento, che mantiene la piena responsabilità delle decisioni operative. Questa distinzione è emersa con particolare evidenza in occasione di eventi sismici in cui le autorità avevano dovuto bilanciare le valutazioni probabilistiche fornite dagli esperti con le considerazioni operative e di comunicazione al pubblico. Il principio costituzionalmente rilevante sottostante è quello di distinzione tra responsabilità tecnica (in capo agli esperti) e responsabilità politico-amministrativa (in capo all'autorità di protezione civile), che il Codice intende preservare.
Il gratuito patrocinio dei commissari
Una previsione apparentemente tecnica ma di significato sistematico è quella concernente la gratuità della partecipazione: per le riunioni della Commissione «non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti». Questa scelta legislativa risponde a una logica duplice. Da un lato, riflette un principio di sobrietà nella spesa pubblica, coerente con le misure di contenimento dei costi degli organi collegiali introdotte a partire dal 2010 con le leggi finanziarie. Dall'altro, contribuisce a rafforzare l'indipendenza dei membri della Commissione, che non hanno incentivi economici personali nel partecipare alle riunioni o nell'orientare le valutazioni in una determinata direzione. I commissari sono scelti per la loro autorevolezza scientifica, non per svolgere un incarico remunerato.
La disciplina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento sono integralmente rimesse a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. La scelta di non cristallizzare nel testo del Codice numero dei membri, criteri di nomina, durata dei mandati e procedure deliberative è coerente con la natura dell'organo: le discipline scientifiche rilevanti per la protezione civile evolvono, la composizione ottimale degli organi consultivi deve poter essere adeguata senza richiedere modifiche legislative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è lo strumento regolamentare tipico per disciplinare organi di questo tipo nella pubblica amministrazione italiana.
Il raccordo con le tipologie di rischio
L'esordio del comma 1 - «in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16» - non è una clausola di stile: indica che la Commissione deve strutturarsi in modo da coprire l'intero spettro dei rischi rilevanti per la protezione civile nazionale, dal sismico al vulcanico, dall'idrogeologico al chimico-industriale. In passato la Commissione era organizzata in sezioni per tipologia di rischio; la norma lascia al decreto presidenziale la determinazione di questi aspetti organizzativi. Il raccordo con l'articolo 16 significa anche che la Commissione deve aggiornare le proprie valutazioni al mutare del quadro delle conoscenze scientifiche sui singoli rischi, compreso quello emergente del cambiamento climatico che amplifica la frequenza e l'intensità di fenomeni idrologici estremi e incendi boschivi.
L'evoluzione storica e le riforme successive
La Commissione Grandi Rischi ha subito nel corso degli anni significative trasformazioni. Originariamente istituita come organo permanente con compiti ampi, è stata poi riorganizzata per rafforzarne la credibilità e l'indipendenza, separando le funzioni consultive ordinarie da quelle di emergenza. Il D.Lgs. 1/2018 consolida questa evoluzione, inserendo la Commissione in un quadro normativo organico che ne definisce con precisione la funzione (consulenza tecnico-scientifica), l'interlocutore istituzionale (il Dipartimento della protezione civile) e il perimetro di competenza (le tipologie di rischio dell'articolo 16). La gratuità della partecipazione e la disciplina rimessa al decreto presidenziale assicurano flessibilità operativa nel rispetto di vincoli di finanza pubblica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La Commissione Grandi Rischi ha poteri decisionali o solo consultivi?
Esclusivamente consultivi. L'articolo 20 definisce la Commissione come «organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile»: le sue valutazioni orientano le decisioni del Dipartimento ma non le vincolano giuridicamente.
I membri della Commissione Grandi Rischi vengono pagati?
No. Il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce espressamente che «per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti».
Chi stabilisce la composizione della Commissione Grandi Rischi?
La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1.
Di quali rischi si occupa la Commissione Grandi Rischi?
La Commissione opera in coerenza con le tipologie di rischio individuate nell'articolo 16 del D.Lgs. 1/2018, che includono il rischio sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, meteorologico, da deficit idrico, da incendi boschivi, chimico, nucleare, radiologico, tecnologico e altri.