Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 D.Lgs. 1/2018 – Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ( Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.

2. A seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

4. L’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’ articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’ articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell’ articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25, comma

7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all’adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

In sintesi

L'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, lo strumento di vertice del sistema di protezione civile. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e acquisita l'intesa della Regione o Provincia autonoma interessata, delibera lo stato di emergenza in presenza di eventi che presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c): emergenze di tale intensità da richiedere l'impiego immediato di mezzi e poteri straordinari. La delibera fissa la durata (non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12) e l'estensione territoriale, individua le prime risorse finanziarie e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera non è soggetta a controllo preventivo di legittimità. Le Regioni possono definire analoghi meccanismi per le emergenze di loro competenza.
Indice dei contenuti

Lo stato di emergenza come istituto costituzionalmente orientato

La deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale è l'atto più rilevante nell'ordinamento della protezione civile italiana: essa apre la porta a un regime derogatorio del diritto ordinario, consentendo l'adozione di ordinanze in grado di sospendere temporaneamente norme di legge. La sua compatibilità con il principio di legalità garantito dall'articolo 97 della Costituzione è assicurata dal fatto che il meccanismo derogatorio è predeterminato dalla legge (il D.Lgs. 1/2018 stesso) nei limiti, nei presupposti e nelle finalità. Non siamo di fronte a uno «stato d'eccezione» in senso tecnico - che sospende l'ordine costituzionale - bensì a un istituto straordinario ma perfettamente interno all'ordinamento, soggetto a limiti temporali precisi e a controlli parlamentari periodici.

Il procedimento deliberativo e il ruolo delle Regioni

Il comma 1 descrive con precisione il procedimento: la deliberazione è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e «comunque acquisitane l'intesa». Il requisito dell'intesa regionale non è una mera consultazione formale: esprime il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale sancito dall'articolo 120 della Costituzione e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti Stato-Regioni. L'intesa assicura che la Regione sia parte attiva nella definizione dell'emergenza e nei successivi interventi, evitando la compressione delle competenze regionali in nome dell'emergenza.

La durata e la proroga dello stato di emergenza

Il comma 3 fissa un limite temporale tassativo: la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi, per un massimo quindi di 24 mesi. Questi limiti temporali sono una garanzia fondamentale contro la degenerazione del regime straordinario in regime permanente: la storia delle emergenze italiane aveva mostrato casi in cui la gestione commissariale si era protratta per anni o decenni, sfuggendo ai controlli ordinari. Il Codice cristallizza la regola dei 24 mesi massimi, imponendo che allo scadere si rientri nelle procedure ordinarie, salvo ulteriore delibera che presuppone la valutazione dell'effettivo perdurare dell'emergenza.

Le risorse finanziarie e il Fondo per le emergenze nazionali

La delibera svolge anche una funzione di autorizzazione di spesa. Il comma 1 prevede che individui «le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione», autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Successivamente, il comma 2 prevede ulteriori deliberazioni del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi, a seguito di una valutazione congiunta degli effettivi fabbisogni. La logica è quella di un accesso progressivo alle risorse: prima le urgenze immediate, poi la ricostruzione più strutturata. Questo meccanismo evita la tendenza, storicamente documentata, a «stanziare troppo» nella fase acuta con risorse poi non spese per anni.

L'esclusione dal controllo preventivo di legittimità

Il comma 5 stabilisce che le deliberazioni dello stato di emergenza non sono soggette al controllo preventivo di legittimità previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Questo esonero è funzionale alla rapidità: la delibera deve poter produrre effetti immediatamente, senza dover attendere il giudizio di congruità della Corte dei conti. L'urgenza è congenita alla dichiarazione di emergenza. Ciò non significa che l'atto sia sottratto a qualsiasi controllo: la Corte dei conti esercita comunque il controllo successivo sulla regolarità degli atti di spesa adottati in attuazione della delibera, e il Parlamento è periodicamente informato sull'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 1/2018.

Il subentro delle amministrazioni ordinarie alla scadenza

Il comma 6 disciplina il fondamentale momento del «rientro nell'ordinario»: alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti e in tutti i rapporti già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7 (commissari delegati). Questo subentro automatico è la garanzia che la struttura commissariale non si trasformi in un'amministrazione parallela permanente: al termine dell'emergenza, il territorio deve tornare a essere governato dalle sue istituzioni ordinarie, che ereditano sia le risorse sia le responsabilità della gestione commissariale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale?

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa della Regione o Provincia autonoma interessata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del D.Lgs. 1/2018.

Quanto dura lo stato di emergenza nazionale?

Non può superare 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi, per un massimo complessivo di 24 mesi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24.

Lo stato di emergenza è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti?

No. Il comma 5 dell'articolo 24 esclude le deliberazioni dello stato di emergenza dal controllo preventivo di legittimità previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20. Ciò è funzionale all'urgenza dell'intervento. I controlli successivi restano operanti.

Cosa succede alla struttura commissariale quando lo stato di emergenza scade?

Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano automaticamente in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti e negli altri rapporti già facenti capo ai commissari delegati, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24.

Esiste una procedura speciale per le emergenze marine da inquinamento?

Sì. Il comma 8 prevede che per le emergenze da inquinamento marino la proposta di dichiarazione sia effettuata di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile, in conformità alla legge 31 dicembre 1982, n. 979.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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