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Art. 4 D.Lgs. 1/2018 — Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

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Art. 4 D.Lgs. 1/2018 — Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all’attuazione delle attività di cui all’articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell’ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. articolo precedente articolo successivo