Testo dell'articoloVigente
Art. 29 D.Lgs. 1/2018 – Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile ( Articoli 5 legge 225
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall’ articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all’estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all’articolo 23 e la deliberazione di cui all’articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all’estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all’estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all’ articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D’intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al “Pool europeo di protezione civile”, istituito, nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall’ articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l’impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all’ articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all’articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 29 disciplina la proiezione internazionale del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo due distinti livelli di intervento. Il primo riguarda le operazioni di emergenza e primo soccorso all'estero, attivate su richiesta del Ministero degli affari esteri attraverso i provvedimenti di dichiarazione dello stato di mobilitazione e di deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero. Il secondo concerne la partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile e in particolare al Pool europeo di protezione civile istituito dalla decisione 1313/2013/UE, che consente l'impiego di moduli, mezzi e esperti registrati nel sistema CECIS. Il Capo del Dipartimento può attivare le risorse nazionali per rispondere a una richiesta dell'ERCC anche in via preventiva, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri. Le Regioni possono cooperare autonomamente con enti territoriali esteri nell'ambito dei gruppi europei di cooperazione territoriale.Indice dei contenuti
La dimensione internazionale del Servizio nazionale: inquadramento
La protezione civile ha assunto nel corso degli ultimi decenni una dimensione sempre più marcatamente internazionale. Da un lato, le catastrofi non conoscono confini e la solidarietà tra Paesi in caso di disastro è divenuta un elemento strutturale del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale. Dall'altro, l'Unione europea ha costruito un sistema integrato di protezione civile - il meccanismo unionale - che consente la condivisione di risorse, capacità operative e know-how tra Stati membri in modo strutturato e preventivo. L'articolo 29 del codice traduce questi due livelli di impegno internazionale in disposizioni operative, coordinando le competenze del Dipartimento della protezione civile con quelle del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Le operazioni di soccorso all'estero: la dichiarazione di mobilitazione
Il comma 1 disciplina la partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza e primo soccorso all'estero, ferme le competenze del MAECI e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ex legge 125/2014. L'attivazione avviene attraverso i medesimi provvedimenti previsti per le emergenze nazionali (articoli 23, 24 e 25), con una nomenclatura adattata al contesto internazionale: la dichiarazione di cui all'articolo 23 diventa «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero» e la deliberazione di cui all'articolo 24 diventa «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». La procedura viene attivata «su richiesta del MAECI», il che garantisce il raccordo con la diplomazia italiana e con il diritto internazionale, che richiede il consenso dello Stato ricevente per qualsiasi operazione di soccorso straniero sul proprio territorio.
Il Pool europeo di protezione civile e rescEU
Il comma 2 autorizza la partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile, istituito dall'articolo 11 della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Pool è costituito da moduli, mezzi, attrezzature e esperti qualificati che gli Stati membri mettono a disposizione su base volontaria, registrandoli nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS). L'Italia può impiegare le proprie capacità nel Pool su richiesta del MAECI per interventi in Paesi terzi, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo emergenze nazionali. Il comma 4 prevede inoltre che il Dipartimento della protezione civile assuma ogni iniziativa utile alla partecipazione al Pool e a rescEU - la riserva di capacità dell'Unione creata dalla decisione 2019/420/UE - inclusa la conclusione di accordi e convenzioni e l'utilizzo dei finanziamenti europei previsti dalla decisione 1313/2013/UE.
L'attivazione preventiva da parte del Capo del Dipartimento
Il comma 3 introduce un importante meccanismo di flessibilità operativa: qualora il Capo del Dipartimento riceva una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale - incluse quelle del Pool europeo - anche nelle more dell'adozione del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione o della deliberazione dello stato di emergenza. Questa previsione risponde all'esigenza pratica che le prime ore di una catastrofe siano spesso decisive per salvare vite umane, rendendo impossibile attendere i tempi - pur brevi - del procedimento formale. L'attivazione preventiva richiede la previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti: un raccordo istituzionale che garantisce la trasparenza democratica anche nell'azione emergenziale anticipata.
La cooperazione regionale con enti territoriali esteri
Il comma 1 prevede infine che le Regioni e le Province autonome possano prestare soccorso ad enti territoriali esteri con cui abbiano costituito un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 della legge 88/2009. Tale cooperazione può avvenire anche in assenza delle deliberazioni nazionali di cui agli articoli 24 e 25, purché d'intesa con il Dipartimento e il MAECI. Questa disposizione valorizza la dimensione territoriale della cooperazione transfrontaliera in materia di protezione civile, particolarmente rilevante nelle regioni di confine dove eventi calamitosi colpiscono aree a cavallo tra diversi ordinamenti nazionali.
Il raccordo tra livello nazionale ed europeo: il ruolo del CECIS
Il Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS) è la piattaforma digitale attraverso cui avviene lo scambio di informazioni tra i Paesi partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile. La registrazione di moduli, mezzi, attrezzature e esperti nel CECIS è condizione necessaria per la loro partecipazione al Pool europeo. Il Dipartimento della protezione civile è l'authority nazionale responsabile della registrazione e dell'aggiornamento delle risorse italiane nel CECIS, garantendo che le capacità operative del Servizio nazionale siano sempre aggiornate e disponibili per eventuali richieste dell'ERCC. Questo sistema di inventario condiviso rappresenta uno degli elementi più innovativi del meccanismo unionale, consentendo una risposta coordinata e modulare alle emergenze di scala europea.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il Dipartimento della protezione civile può intervenire all'estero autonomamente?
No. Le operazioni all'estero richiedono la richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle competenze attribuite da quest'ultimo e dalla legge 125/2014. Il Capo del Dipartimento può tuttavia attivare preventivamente le risorse su richiesta dell'ERCC, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri.
Cos'è il Pool europeo di protezione civile e chi vi partecipa?
È il sistema di risorse preimpegnate - moduli, mezzi, esperti - che gli Stati membri mettono a disposizione nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile ex decisione 1313/2013/UE. I soggetti registrati nel sistema CECIS sono disponibili per interventi sia in ambito UE sia in Paesi terzi su richiesta dell'ERCC.
Le Regioni possono cooperare con enti territoriali esteri in materia di protezione civile?
Sì, ma solo con enti esteri con cui abbiano costituito un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi della legge 88/2009, e sempre d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e il MAECI, come previsto dal comma 1 dell'articolo 29.
Come si chiama formalmente la deliberazione del Consiglio dei ministri per gli interventi all'estero?
«Deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero», mentre la dichiarazione ex articolo 23 assume la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero».