Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 50 D.Lgs. 1/2018 – Norme transitorie e finali ( Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell’interno Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, Il Guardasigilli: Orlando articolo precedente

In sintesi

L'articolo 50 del D.Lgs. 1/2018 contiene le norme transitorie e finali del codice della protezione civile. Il comma 1 stabilisce che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti: si garantisce così la continuità normativa durante il periodo di transizione verso il nuovo regime. Il comma 2 precisa l'ambito di applicazione temporale del codice: le sue disposizioni si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data di entrata in vigore, confermando il principio di irretroattività della legge e la prospetticità delle nuove norme. Il codice è stato firmato il 2 gennaio 2018 dal Presidente della Repubblica Mattarella.
Indice dei contenuti

La clausola di salvaguardia delle disposizioni previgenti

Il comma 1 dell'articolo 50 introduce una clausola di salvaguardia temporanea fondamentale per assicurare la continuità del sistema di protezione civile durante il periodo di attuazione del codice. Il D.Lgs. 1/2018 è un codice di riordino: non crea un sistema ex novo ma riorganizza, aggiorna e consolida un corpus normativo che si era stratificato in oltre venticinque anni di interventi legislativi. L'attuazione piena del codice richiede l'adozione di numerosi provvedimenti secondari - direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti, piani nazionali - che non potevano essere emanati contestualmente all'entrata in vigore del decreto stesso. La clausola di salvaguardia evita che nelle more di questa attuazione si creino vuoti normativi che compromettano la capacità operativa del Servizio nazionale.

Le disposizioni previgenti come «diritto transitorio»

L'espressione «disposizioni previgenti» include non solo la legge 225/1992 e le norme espressamente abrogate dall'articolo 48, ma anche i provvedimenti attuativi adottati nel loro ambito: direttive presidenziali sulla pianificazione di protezione civile, il DPR 194/2001 sul volontariato, le ordinanze di protezione civile ancora operative, i piani di emergenza nazionali e regionali. Tutte queste fonti normative secondarie e i provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi nelle materie non ancora disciplinate dai nuovi atti previsti dal codice. Si tratta di un «diritto transitorio» che convive temporaneamente con il nuovo codice in un regime di doppia normativa destinato a cessare con l'adozione progressiva dei nuovi provvedimenti.

Il principio di irretroattività: ambito di applicazione temporale del codice

Il comma 2 afferma che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore». Questa disposizione enuncia il principio di irretroattività con riguardo agli atti giuridici: gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del codice - incluse le ordinanze di protezione civile, le deliberazioni di stato di emergenza, i provvedimenti di nomina dei commissari delegati - restano disciplinati dalla legge vigente al momento della loro adozione. Ciò è rilevante, ad esempio, per le ordinanze di protezione civile adottate in stati di emergenza dichiarati prima del 2018: esse continuano ad essere regolate dalla legge 225/1992 e non perdono efficacia per l'entrata in vigore del codice.

Il completamento della formula finale: una norma di stile

Il comma 2 si chiude con la formula di promulgazione presidenziale - «Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare» - seguita dalle firme del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente del Consiglio Gentiloni e dei Ministri interessati. Si tratta di una formula di stile obbligatoria per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, che affida al Presidente della Repubblica la promulgazione delle leggi e «l'emanazione» dei decreti legislativi.

Profili critici: quando le disposizioni previgenti cessano di applicarsi

La clausola di continuità dell'articolo 50 non stabilisce un termine per la sua efficacia: le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi «fino all'adozione dei provvedimenti attuativi», senza fissare una scadenza. Questo può generare incertezza nelle situazioni in cui il provvedimento attuativo è parzialmente adottato o adottato solo per alcune parti di una materia. Per esempio, se una direttiva presidenziale disciplina solo alcuni degli aspetti previsti dall'articolo 18 sulla pianificazione di protezione civile, le disposizioni previgenti sulla pianificazione restano applicabili per gli aspetti non ancora regolati dal nuovo atto. Questa coesistenza parziale richiede un'interpretazione sistematica attenta per evitare antinomie.

L'entrata in vigore del codice e il diritto positivo

Il D.Lgs. 1/2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 2018, n. 1 e - in assenza di una disposizione che differisca la sua entrata in vigore - è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni sulla vacatio legis di cui all'articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile. Le «attività, deliberazioni, atti e provvedimenti» adottati da tale data in poi sono soggetti al nuovo regime del codice, salvo quanto disciplinato dalla clausola di continuità del comma 1. La data del 2 gennaio 2018 ha dunque valore discriminante per l'identificazione del diritto applicabile agli atti del Servizio nazionale della protezione civile.

Coordinamento con l'articolo 47 e con l'articolo 48

L'articolo 50 va letto in stretta connessione con gli articoli 47 e 48. L'articolo 47 garantisce la continuità dei rinvii normativi, aggiornando i riferimenti alla legge 225/1992 alle corrispondenti disposizioni del codice. L'articolo 48 dispone le abrogazioni. L'articolo 50 «ammortizza» l'impatto delle abrogazioni stabilendo che, nelle more dell'attuazione del codice, le vecchie norme continuano ad operare come diritto transitorio. Il risultato è un sistema in cui il vecchio diritto e il nuovo codice coesistono temporaneamente, con la progressiva prevalenza del secondo man mano che i provvedimenti attuativi vengono adottati. Questo modello di transizione graduale è preferito dal legislatore italiano nelle materie di alta complessità organizzativa, dove un'abrogazione secca senza un corredo di norme attuative già operative rischierebbe di paralizzare il sistema che si intende riformare.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le disposizioni della legge 225/1992 sono immediatamente inapplicabili dopo l'entrata in vigore del codice?

No. L'articolo 50, comma 1, stabilisce che le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi del codice; si tratta di una continuità transitoria nelle materie non ancora regolate dai nuovi atti.

Il codice si applica agli stati di emergenza dichiarati prima del 2018?

No per quanto riguarda le attività e gli atti adottati prima dell'entrata in vigore; il comma 2 stabilisce che il codice si applica solo alle attività, deliberazioni e provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

Quando cessano di applicarsi le disposizioni previgenti?

Man mano che vengono adottati i provvedimenti attuativi previsti dal codice. Non esiste un termine unico: la transizione avviene in modo progressivo, materia per materia, al ritmo dell'emanazione dei nuovi atti.

Chi ha firmato il D.Lgs. 1/2018?

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la controfirma del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dei Ministri interessati (Minniti, Pinotti, Alfano, Poletti, Galletti, Padoan, Franceschini, Delrio, Orlando).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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