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Art. 50 D.Lgs. 1/2018 — Norme transitorie e finali

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Art. 50 D.Lgs. 1/2018 — Norme transitorie e finali ( Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile

1. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell’interno Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, Il Guardasigilli: Orlando articolo precedente