Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 1/2018 – Sistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. L’allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all’articolo 21; b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all’articolo 21. 2-bis. L’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) all’omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all’articolo 18, e all’informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’efficiente supporto dell’attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l’esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d’uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l’esercizio dell’attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all’ articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l’espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall’applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l’installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d’uso per l’esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall’ articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 17 disciplina il sistema nazionale di allertamento della protezione civile, articolato in una componente statale e in una regionale. Il sistema ha il compito di acquisire e diffondere, in tempo reale, informazioni e valutazioni sul preannuncio probabilistico degli eventi, sul loro monitoraggio e sull'evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il Servizio nazionale ai diversi livelli territoriali. Per il rischio idraulico, idrogeologico e meteorologico avverso ci si avvale della rete dei Centri funzionali e delle reti strumentali; per le altre tipologie di rischio si utilizzano ulteriori strumenti di monitoraggio e i Centri di competenza. La norma prevede anche l'utilizzo del sistema di allarme pubblico (sistema IT-Alert) e demanda a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina organica delle modalità di allertamento, assicurando l'omogeneizzazione delle terminologie e dei codici su base nazionale. Per le reti di monitoraggio regionali ereditate dal servizio idrografico e mareografico nazionale, le Regioni sono esonerate dal pagamento dei diritti per l'uso delle frequenze radioelettriche.Indice dei contenuti
Il sistema di allertamento come infrastruttura cardine
Il sistema di allertamento rappresenta la prima linea difensiva della protezione civile: senza un flusso informativo tempestivo e affidabile sulle condizioni meteo-idrologiche, vulcaniche o sismiche, la macchina operativa non può essere attivata in modo proporzionato e preventivo. L'articolo 17 del D.Lgs. 1/2018 codifica questa infrastruttura inserendola nel quadro sistematico del Codice, raccogliendo e razionalizzando la disciplina preesistente contenuta nella legge 225/1992. Il sistema è strutturato su due livelli che interagiscono in continuo: uno statale, incentrato sul Dipartimento della protezione civile, e uno regionale, gestito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La finalità non è soltanto quella di raccogliere dati, ma di trasformarli in valutazioni operative utili ad attivare il Servizio nazionale nei tempi tecnici necessari a garantire la risposta.
La rete dei Centri funzionali
Per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, il comma 2 individua come strumento principale la rete dei Centri funzionali, già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. I Centri funzionali svolgono il ruolo di «nodi» di un sistema distribuito: raccolgono i dati provenienti dalle reti strumentali di monitoraggio, li elaborano in forma di previsione probabilistica e li mettono a disposizione delle autorità di protezione civile. A questi si affiancano le strutture meteorologiche nazionali e regionali e i Centri di competenza di cui all'articolo 21. Per le altre tipologie di rischio (chimico, nucleare, sismico in fase di sorveglianza, ecc.) il sistema può valorizzare i prodotti della medesima rete, eventualmente integrandoli con strumenti tecnici delle Regioni previo accordo convenzionale. Il comma 2-bis, introdotto successivamente, estende il sistema di allertamento al canale «IT-Alert», il sistema pubblico di allarme basato su messaggi cell-broadcast recepito nell'ordinamento italiano tramite il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
La direttiva di armonizzazione nazionale
Il comma 3 attribuisce a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 15, il compito di dettare le regole organizzative del sistema di allertamento su base nazionale. La scelta dello strumento della direttiva - invece della legge ordinaria - risponde all'esigenza di mantenere un elevato grado di flessibilità tecnica: le conoscenze scientifiche sui rischi naturali evolvono rapidamente e le procedure devono poter essere aggiornate senza dover ricorrere ogni volta a modifiche legislative. I contenuti minimi che la direttiva deve disciplinare sono tre: l'omogeneizzazione delle terminologie e dei codici colore adottati per gestire le diverse fasi di attivazione; la comunicazione del rischio alla popolazione, raccordata con i piani di protezione civile di cui all'articolo 18; i modelli organizzativi per garantire la continuità delle attività di allertamento.
L'esenzione dal pagamento delle frequenze radioelettriche
Il comma 4 affronta una questione tecnico-finanziaria di rilievo pratico: le reti di monitoraggio regionali che gestiscono pluviometri, idrometri, sensori sismici e radar meteorologici operano su frequenze radioelettriche che normalmente richiedono il pagamento di diritti amministrativi. Queste reti sono per lo più l'eredità del trasferimento alle Regioni delle funzioni del preesistente Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN). La norma esonera le Regioni e gli enti da esse costituiti dal pagamento di tali diritti, per non penalizzare finanziariamente un'attività di interesse generale. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con i Ministri competenti, deve individuare le frequenze concesse a titolo gratuito.
Il silenzio-assenso per le autorizzazioni alle stazioni di monitoraggio
Il comma 5 introduce una disposizione di semplificazione procedurale: i provvedimenti di autorizzazione all'installazione delle stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza risposta, le autorizzazioni si intendono concesse per silenzio-assenso. Questa previsione è coerente con l'intenzione del legislatore delegato di rendere operativa l'infrastruttura di allertamento senza che le burocrazie locali possano ritardare l'installazione di sensori e antenne essenziali per la sicurezza della collettività. Per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze si richiama il regime previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Il collegamento con la pianificazione e con le autorità territoriali
Il sistema di allertamento non è un circuito chiuso tra tecnici: i suoi output alimentano direttamente la pianificazione di protezione civile (articolo 18) e la catena di comando territoriale. Quando un Centro funzionale emette un'allerta meteo-idro, le Regioni, i Prefetti e i Comuni sono chiamati ad attivare le fasi operative previste nei rispettivi piani. La direttiva prevista dal comma 3 deve quindi raccordare i codici di allerta con le soglie di attivazione previste nella pianificazione. Questo intreccio normativo evidenzia che l'allertamento non ha valore in sé, ma acquista significato solo se si traduce in azioni concrete sul territorio: evacuazioni preventive, chiusura di scuole, presidio degli argini, attivazione dei volontari. Il sistema è quindi un circuito continuo che va dalla rilevazione strumentale all'azione amministrativa locale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che cos'è un Centro funzionale e a cosa serve?
I Centri funzionali sono strutture tecniche, statale e regionali, che elaborano i dati di monitoraggio meteo-idrologico per produrre previsioni e allerte destinate alle autorità di protezione civile. Sono previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e trovano ora base legislativa nell'articolo 17 del D.Lgs. 1/2018.
Cos'è IT-Alert e che rapporto ha con la protezione civile?
IT-Alert è il sistema pubblico di allarme basato su messaggi inviati via rete cellulare (cell-broadcast) a tutti i dispositivi presenti in un'area geografica, senza necessità di registrazione. L'articolo 17, comma 2-bis, lo include tra gli strumenti del sistema di allertamento della protezione civile, disciplinato dal D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Chi è esonerato dal pagamento dei diritti per le frequenze radioelettriche delle reti di monitoraggio?
Le Regioni e gli enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle funzioni del preesistente Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) sono esonerate dal pagamento dei diritti per le frequenze utilizzate per gestire le reti di monitoraggio e i radar meteorologici, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17.
Cosa succede se un'autorità non risponde entro 20 giorni alla richiesta di autorizzare una stazione di monitoraggio?
L'autorizzazione si intende concessa per silenzio-assenso, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17. Questa semplificazione assicura che le esigenze di tutela pubblica non vengano bloccate da ritardi burocratici.
La direttiva di armonizzazione sull'allertamento sostituisce le normative regionali?
No. La direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 detta un quadro coordinato nazionale ma nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, che mantengono la competenza di disciplinare i propri sistemi di allerta nell'ambito dei principi fissati a livello centrale.