Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell’ articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all’articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all’articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità: a) all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali; b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7; d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali… di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L’organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all’articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale…, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’ articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo; c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) o c).

6. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all’ articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 12 del D.Lgs. 1/2018 attribuisce ai Comuni la responsabilità fondamentale di garantire la protezione civile a livello locale. La pianificazione di protezione civile e la direzione dei soccorsi sono funzioni fondamentali dei Comuni. I Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di prevenzione, adottano i provvedimenti di primo soccorso, predispongono i piani comunali approvati con delibera consiliare e assicurano l'informazione alla popolazione. Il Sindaco è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, delle comunicazioni ai cittadini e del coordinamento dell'assistenza alla popolazione. Se le risorse comunali sono insufficienti, il Sindaco chiede l'intervento di forze regionali alla Regione e di strutture nazionali al Prefetto.
Indice dei contenuti

La pianificazione e la direzione dei soccorsi come funzioni fondamentali

L'articolo 12 del D.Lgs. 1/2018 colloca i Comuni al centro del sistema di protezione civile nella sua dimensione locale. Il comma 1 definisce la pianificazione di protezione civile e la direzione dei soccorsi riferita alle strutture di appartenenza come «funzioni fondamentali» dei Comuni, richiamando implicitamente la categoria giuridica introdotta dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di riordino degli enti locali. La qualificazione come funzione fondamentale ha rilievo pratico rilevante: significa che questi compiti non possono essere soppressi o ridotti al di sotto di un certo livello nemmeno in caso di crisi finanziaria dell'ente, e che le risorse necessarie per svolgerli devono essere prioritariamente garantite.

Il piano comunale di protezione civile: approvazione e aggiornamento

Il comma 4 dell'articolo 12 disciplina con precisione la procedura di adozione del piano comunale di protezione civile: esso è approvato con deliberazione consiliare, redatto secondo i criteri e le modalità definiti con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b). La delibera consiliare disciplina anche i meccanismi e le procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente delegando specifici atti al Sindaco, alla Giunta o alla struttura amministrativa competente. Il piano è infine soggetto all'obbligo di diffusione ai cittadini, che ne devono conoscere i contenuti per poter adottare comportamenti adeguati in caso di emergenza.

Le responsabilità specifiche del Sindaco

Il comma 5 attribuisce al Sindaco responsabilità personali e specifiche che si aggiungono a quelle generali del Comune. Tre sono i profili principali: l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica; lo svolgimento dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione e sulle situazioni di pericolo; il coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio. Questo triplice mandato fa del Sindaco il «sindaco di protezione civile» oltre che il rappresentante dell'ente locale: una figura che deve coniugare la capacità decisionale d'urgenza con la comunicazione pubblica e il coordinamento operativo.

La sussidiarietà verticale: quando il Comune non è sufficiente

Il comma 6 disciplina il meccanismo di attivazione del principio di sussidiarietà verticale nel sistema di protezione civile: quando la calamità non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del comune o con quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto. Il Prefetto adotta i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli della Regione. Questo meccanismo garantisce che la risposta emergenziale possa essere calibrata progressivamente in funzione dell'entità dell'evento, partendo dal livello comunale e risalendo fino a quello nazionale secondo necessità.

L'esercizio associato delle funzioni

Un aspetto innovativo dell'articolo 12 è il costante riferimento all'esercizio delle funzioni «anche in forma associata». Il comma 2 permette ai Comuni di adempiere alle proprie obbligazioni attraverso unioni di comuni, convenzioni e altre forme aggregative previste dall'ordinamento. Questa previsione risponde a un'esigenza reale del sistema: molti comuni italiani, specie quelli montani o a bassa popolazione, non dispongono individualmente delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per strutturare un efficace servizio di protezione civile. La forma associata consente di raggiungere le economie di scala necessarie senza rinunciare alla prossimità con il territorio, che è il valore aggiunto della gestione locale delle emergenze.

L'informazione alla popolazione come obbligo continuo

Trasversalmente alle previsioni dell'articolo 12, emerge il tema dell'informazione alla popolazione come elemento costitutivo della funzione di protezione civile comunale. La lettera b) del comma 2 prevede l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per i primi soccorsi; la lettera b) del comma 5 attribuisce al Sindaco specificamente l'obbligo di informazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione; il comma 6 ribadisce la cura dell'attività di informazione alla popolazione anche in occasione delle emergenze. Questa enfasi riflette la consapevolezza che la resilienza della comunità dipende dalla conoscenza preventiva dei rischi e dei comportamenti da adottare, non solo dalla capacità reattiva delle strutture istituzionali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il piano comunale di protezione civile è obbligatorio?

Sì, la predisposizione del piano è una funzione fondamentale del Comune ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e). Il piano è approvato con delibera consiliare e deve essere periodicamente aggiornato.

Il Sindaco può adottare ordinanze d'urgenza per la protezione civile?

Sì, il comma 5, lettera a), dell'articolo 12 richiama l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Cosa fa il Sindaco se l'emergenza supera le capacità del comune?

Il Sindaco chiede l'intervento di forze regionali al Presidente della Giunta e di strutture operative nazionali al Prefetto, che coordina i propri interventi con quelli della Regione, come previsto dal comma 6 dell'articolo 12.

I comuni piccoli devono avere un ufficio di protezione civile autonomo?

No, l'articolo 12 consente l'esercizio delle funzioni anche in forma associata. Unioni di comuni, convenzioni e altre forme aggregative permettono di condividere risorse umane e strumentali garantendo comunque il livello di operatività richiesto.

Chi approva il piano comunale di protezione civile?

Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12. La delibera disciplina anche le procedure di revisione periodica e le modalità di diffusione ai cittadini.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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