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Art. 38 D.Lgs. 1/2018 — Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

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Art. 38 D.Lgs. 1/2018 — Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile

1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l’osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all’articolo 32 alle attività di cui all’articolo 2.

3. Nell’ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all’articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all’articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.