Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 D.Lgs. 1/2018 – Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l’osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all’articolo 32 alle attività di cui all’articolo 2.

3. Nell’ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all’articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all’articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

In sintesi

L'articolo 38 sancisce il diritto del volontariato organizzato di partecipare alle attività di predisposizione e attuazione dei piani di protezione civile, con forme e modalità da concordare con l'autorità competente. Il volontariato può richiedere copia degli studi e delle ricerche in materia di protezione civile elaborati da soggetti pubblici, nei limiti della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013. Il Dipartimento promuove, d'intesa con le Regioni, iniziative formative per favorire la partecipazione del volontariato alle attività operative. Le autorità competenti possono avvalersi del volontariato anche nella fase di aggiornamento dei piani.
Indice dei contenuti

Il volontariato come attore della pianificazione

L'articolo 38 riconosce al volontariato organizzato un ruolo che va al di là della mera funzione operativa nelle emergenze: il volontariato è un soggetto attivo anche nella fase preventiva della pianificazione di protezione civile. Questa scelta legislativa è coerente con il modello partecipativo del Codice, che concepisce la protezione civile non come un monopolio della pubblica amministrazione ma come un sistema nel quale i soggetti del volontariato portano un contributo di esperienza, conoscenza del territorio e capacità operativa che è essenziale anche per la qualità della pianificazione preventiva.

Il diritto di accesso agli studi e alle ricerche pubbliche

Il comma 1 attribuisce al volontariato organizzato il diritto di «richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile», nel rispetto della L. 7 agosto 1990, n. 241 (accesso ai documenti amministrativi) e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza e accesso civico). Questa disposizione è di grande rilevanza pratica: le organizzazioni di volontariato che partecipano alla pianificazione devono poter accedere ai dati tecnici e scientifici che fondano i piani stessi - mappe di rischio, studi idrogeologici, analisi di vulnerabilità - per poter contribuire in modo informato. Il richiamo alla normativa generale sull'accesso non crea un diritto speciale del volontariato, ma ribadisce che tale diritto esiste nell'ambito del quadro ordinario, senza ulteriori restrizioni specifiche per il settore.

Le iniziative formative per la partecipazione

Il comma 2 attribuisce al Dipartimento della protezione civile il compito di disporre, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, «iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2». Lo strumento principale previsto è quello dei «corsi di formazione», ma la norma usa un'espressione aperta («anche mediante») che lascia spazio ad altre forme: esercitazioni congiunte, simulazioni di piani di emergenza, tavoli tecnici. L'intesa con le Regioni è prescritta in considerazione del fatto che la gran parte del volontariato opera a livello territoriale e la formazione deve rispondere alle specificità dei rischi locali.

La partecipazione all'aggiornamento dei piani

Il comma 3 prevede che, nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti «possono avvalersi» del volontariato. La formulazione come facoltà («possono») lascia alla discrezionalità delle autorità la scelta se coinvolgere o meno il volontariato nelle specifiche fasi della pianificazione. Tuttavia, laddove il volontariato è coinvolto, la norma prevede l'applicazione dei benefici degli articoli 39 e 40 anche ai volontari «espressamente autorizzati» a partecipare a queste attività preparatorie. Questa previsione è importante perché riconosce che la partecipazione alla pianificazione, pur non essendo un'attività di soccorso in senso stretto, richiede ai volontari un impegno di tempo che deve essere tutelato.

Il valore aggiunto del volontariato nella pianificazione

Il coinvolgimento del volontariato nella pianificazione presenta vantaggi concreti che giustificano la scelta legislativa. In primo luogo, le organizzazioni di volontariato hanno spesso una conoscenza capillare del territorio - microtopografia, comportamento delle popolazioni locali, infrastrutture critiche minori - che i piani redatti esclusivamente da tecnici possono mancare. In secondo luogo, la partecipazione alla fase di pianificazione aumenta la consapevolezza e la preparazione operativa del volontariato per il momento in cui i piani devono essere attuati. In terzo luogo, il coinvolgimento preventivo facilita il coordinamento tra autorità pubbliche e organizzazioni di volontariato durante le emergenze effettive, riducendo i rischi di sovrapposizioni o lacune operative.

Il coordinamento con la disciplina dell'accesso civico

Il richiamo al D.Lgs. 33/2013 nel comma 1 merita un approfondimento. Il decreto sulla trasparenza prevede l'accesso civico generalizzato ai documenti e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con i limiti stabiliti dall'articolo 5-bis (protezione di dati personali, sicurezza pubblica, riservatezza commerciale). Nel caso di studi e ricerche sulla protezione civile, i principali limiti applicabili potrebbero essere quelli relativi alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico, quando le informazioni contenute negli studi potrebbero essere utilizzate per scopi dannosi. Le autorità competenti devono dunque bilanciare l'interesse del volontariato a disporre delle informazioni necessarie per la pianificazione con le esigenze di riservatezza che possono caratterizzare alcuni documenti tecnici.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il volontariato ha diritto di partecipare alla redazione dei piani di protezione civile?

Il comma 1 riconosce al volontariato il diritto di «prendere parte» alla predisposizione e attuazione dei piani, con forme e modalità da concordare con l'autorità competente. Il comma 3 prevede che le autorità «possono» coinvolgerlo anche nell'aggiornamento dei piani.

Il volontariato può ottenere copie degli studi tecnici sulla protezione civile?

Sì. Il comma 1 attribuisce espressamente la facoltà di richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici, con l'osservanza delle modalità e nei limiti della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013.

I volontari impegnati nella pianificazione hanno le stesse tutele di quelli impegnati nelle emergenze?

Sì, se espressamente autorizzati. Il comma 3 prevede che i benefici degli articoli 39 e 40 si applicano anche ai volontari autorizzati a partecipare alle attività preparatorie di pianificazione.

Chi organizza la formazione del volontariato per la partecipazione alle attività di protezione civile?

Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, dispone le iniziative formative, inclusi corsi di formazione, volte a favorire la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile (comma 2).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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