Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Prefetto nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), d

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all’articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno; b) assume, nell’immediatezza dell’evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l’attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l’immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) promuove e coordina l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l’intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; d) vigila sull’attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d’intesa con il Presidente della Giunta regionale; e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell’ articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all’articolo 18, comma 4.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 9 del D.Lgs. 1/2018 definisce il ruolo del Prefetto nel sistema di protezione civile. In occasione di eventi emergenziali di tipo b) e c), o nella loro imminenza, il Prefetto assicura il costante flusso informativo tra Dipartimento della protezione civile, Regione, Comuni e Vigili del fuoco, assume nell'immediatezza dell'evento la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordina l'intervento delle strutture statali presenti sul territorio e vigila sull'attuazione dei servizi urgenti. Agisce in raccordo con il Presidente della Giunta regionale e adotta tutti i provvedimenti di propria competenza per assicurare i primi soccorsi. Sono fatte salve le disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome.
Indice dei contenuti

Il Prefetto come figura di raccordo nelle emergenze provinciali

Il Prefetto rappresenta, nell'architettura del Codice della protezione civile, il cardine istituzionale a livello provinciale per la gestione delle emergenze di tipo b) e c) ai sensi dell'articolo 7. La norma individua nel Prefetto il soggetto chiamato a esercitare una funzione di raccordo orizzontale tra le diverse articolazioni del Servizio nazionale che operano sul territorio provinciale, senza tuttavia privarle delle rispettive competenze istituzionali. Il principio sotteso è quello del coordinamento senza sovraordinazione gerarchica: il Prefetto dirige i servizi di emergenza, ma lo fa in raccordo con il Presidente della Giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, preservando la natura multilivello del sistema.

Il flusso informativo come presupposto operativo

La prima funzione attribuita al Prefetto dalla lettera a) del comma 1 riguarda l'obbligo di assicurare un costante flusso e scambio informativo. I destinatari di questo obbligo comunicativo sono molteplici: il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate e il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno. Questa rete informativa deve operare secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, il che implica che i canali e le modalità di scambio siano definiti preventivamente nei piani di protezione civile e non lasciati all'improvvisazione in fase emergenziale. La tempestività e la completezza dell'informazione sono fattori determinanti per l'efficacia della risposta: un Prefetto che non garantisce questo flusso pregiudica la capacità del sistema di attivare le risorse appropriate al livello corretto.

La direzione unitaria dei servizi di emergenza provinciali

La lettera b) del comma 1 attribuisce al Prefetto una funzione particolarmente delicata: nell'immediatezza dell'evento, assume la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale. Questa attribuzione si giustifica con la necessità di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza nelle prime ore successive all'evento, quando il coordinamento è più difficile e le risorse devono essere allocate con la massima efficienza. La direzione unitaria si esplica attraverso la cura dell'attuazione del piano provinciale di protezione civile, che deve essere redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18 del decreto. Il Prefetto coordina altresì gli interventi con quelli messi in atto dai comuni interessati, sulla base dei rispettivi piani comunali, garantendo così la coerenza tra il livello provinciale e quello comunale della risposta emergenziale.

Il coordinamento delle strutture statali e la vigilanza sugli interventi

Le lettere c), d) ed e) del comma 1 completano il quadro delle attribuzioni prefettizie. La lettera c) assegna al Prefetto il compito di promuovere e coordinare l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale: si tratta di una funzione che rispecchia il ruolo storico della Prefettura come rappresentanza periferica dello Stato. La lettera d) prevede la vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, con l'obbligo di segnalare eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Infine, la lettera e) richiama l'articolo 13, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che disciplina le attribuzioni del Prefetto in materia di ordine pubblico, estendendone i poteri di attivazione degli enti e delle amministrazioni dello Stato alle emergenze di protezione civile, con il presidio dei centri operativi comunali.

I poteri di adozione di provvedimenti di competenza prefettizia

Il comma 2 dell'articolo 9 attribuisce al Prefetto un potere di iniziativa autonoma: egli adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi, operando a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Questa previsione si inserisce nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando la flessibilità organizzativa del sistema. L'espressione «provvedimenti di propria competenza» delimita con precisione l'ambito di intervento prefettizio: il Prefetto non può sostituirsi ad altri soggetti competenti, ma deve usare pienamente gli strumenti che l'ordinamento gli attribuisce, senza attendere direttive che potrebbero non arrivare tempestivamente nelle prime ore dell'emergenza.

Le clausole di salvaguardia per le autonomie speciali

Il comma 3 dell'articolo 9 introduce una clausola di salvaguardia di rilievo costituzionale: continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale previsione è coerente con l'articolo 1, comma 4, del decreto, che fa salva l'applicazione compatibile delle norme del Codice alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. In queste realtà, l'assetto di protezione civile può differire significativamente da quello delineato dall'articolo 9, con attribuzioni che in alcuni casi sono più ampie in capo agli enti territoriali e corrispondentemente ridotte in capo alla figura prefettizia. Questa differenziazione riflette la complessità dell'assetto istituzionale italiano e la necessità di rispettare le specificità delle autonomie costituzionalmente garantite.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando interviene il Prefetto nella protezione civile?

Il Prefetto interviene in occasione degli eventi emergenziali di tipo b) e c) ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018, ovvero nella loro imminenza o quando il loro verificarsi sia preannunciato con le modalità del sistema di allertamento.

Il Prefetto può agire autonomamente o deve aspettare direttive?

Il Prefetto agisce in raccordo con il Presidente della Giunta regionale ma può adottare autonomamente tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi, senza attendere direttive dall'alto.

Il Prefetto comanda i Vigili del fuoco in emergenza?

No: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco mantiene la propria autonomia tecnica e operativa come stabilito dall'articolo 10 del decreto. Il Prefetto coordina il concorso di tutte le strutture, ma non esercita un comando diretto sui VVF.

Le Regioni a statuto speciale seguono le stesse regole?

No. Il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti negli ordinamenti di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che possono differire significativamente.

Con chi si coordina il Prefetto durante l'emergenza?

Il Prefetto si coordina con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Presidente della Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla pianificazione di cui all'articolo 18.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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