Autore: Andrea Marton

  • Successione di leggi penali: casi pratici art. 2 c.p.

    L’articolo 2 del Codice Penale disciplina uno dei principi cardine del diritto penale italiano: la successione di leggi penali nel tempo e il favor rei. Questa pagina raccoglie casi pratici concreti per comprendere come la norma si applica nelle situazioni più ricorrenti. Per il testo e il commento approfondito della disposizione, consulta la scheda dedicata su art. 2 Codice Penale – leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 2 c.p. si colloca tra le disposizioni generali del Codice Penale e costituisce un pilastro del principio di legalità. La norma governa il conflitto temporale tra leggi penali successive. Il primo comma sancisce l’irretroattività della legge penale sfavorevole: nessuno può essere punito per un fatto che, al momento della commissione, non costituiva reato. Il secondo comma disciplina l’abolitio criminis: se una legge successiva elimina il reato, cessano esecuzione della pena ed effetti penali della condanna già pronunciata. Il quarto comma introduce il favor rei: in caso di successione di leggi che modificano pena o fattispecie senza abrogare il reato, si applica quella più favorevole al reo, salvo sentenza irrevocabile. Il quinto comma esclude le leggi eccezionali e temporanee; il sesto estende la disciplina ai decreti-legge non convertiti o convertiti con emendamenti.

    Ambito di applicazione

    La norma opera ogni volta che si verifica una successione di leggi penali nel tempo, ossia quando dopo la commissione del fatto interviene una modifica normativa che incide sulla punibilità o sul trattamento sanzionatorio. L’ambito applicativo è ampio: riguarda tanto l’abrogazione totale del reato quanto la modifica parziale della fattispecie (ad esempio la restrizione del perimetro applicativo o la riduzione della pena edittale), nonché l’introduzione di circostanze attenuanti o la soppressione di aggravanti. Sono escluse le modifiche meramente processuali – che seguono il principio tempus regit actum – e le leggi eccezionali o temporanee, le quali rimangono applicabili ai fatti commessi durante la loro vigenza anche dopo la loro scadenza o abrogazione.

    Profili operativi

    Sul piano operativo occorre individuare: il momento di commissione del fatto, le leggi succedutesi nel tempo e la loro incidenza sul trattamento penale, e se si tratta di abolitio criminis o di mera modifica in melius. Nel caso di abolitio criminis il giudice pronuncia proscioglimento in qualsiasi fase, o – se la condanna è già irrevocabile – il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza. Nel caso di modifica favorevole senza abrogazione del reato, la legge più mite si applica fino all’irrevocabilità della sentenza; dopo tale momento la pena inflitta rimane immutata.

    Caso 1: Il reato viene abrogato dopo la condanna in primo grado

    Scenario. Tizio è stato condannato in primo grado per un fatto che, al momento della sentenza d’appello, non costituisce più reato perché il Parlamento ha abrogato la fattispecie incriminatrice. Il procedimento è ancora in corso: l’appello non è ancora definito.

    Come si legge l’art. 2. Il secondo comma è dirimente: l’abolitio criminis comporta che non si proceda ulteriormente e, se vi è stata condanna, che ne cessino l’esecuzione e gli effetti penali. La Corte d’appello deve pronunciare sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., rilevando d’ufficio la sopravvenuta abolitio criminis.

    • Verificare la data di entrata in vigore della legge abrogante rispetto alla data del fatto e alla data della sentenza di primo grado.
    • Depositare memoria difensiva che segnali l’abolitio criminis e chieda la pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p.
    • Se la condanna è già irrevocabile, presentare istanza al giudice dell’esecuzione per la revoca ai sensi dell’art. 673 c.p.p.
    • Verificare che l’abrogazione non sia stata accompagnata da una norma transitoria che faccia salvi i procedimenti in corso.

    Caso 2: La pena massima viene ridotta dopo la commissione del fatto

    Scenario. Caio ha commesso un reato nel 2021, quando la pena edittale era da due a sei anni di reclusione. Nel 2023, prima della sentenza di primo grado, una riforma riduce il massimo a quattro anni. Il giudizio è ancora in corso.

    Come si legge l’art. 2. Il quarto comma impone l’applicazione della legge più favorevole: poiché la sentenza non è ancora irrevocabile, il giudice deve applicare la cornice edittale ridotta (fino a quattro anni), anche ai fatti commessi prima della riforma. Non si tratta di abolitio criminis – il reato esiste ancora – ma di modifica in melius che opera retroattivamente.

    • Accertare l’esatta successione temporale: data del fatto, data di entrata in vigore della legge più favorevole, data della sentenza.
    • Richiedere in sede di discussione l’applicazione della pena nella cornice edittale riformata.
    • Verificare se la riforma ha inciso anche sui termini di prescrizione, che si calcolano sulla base del massimo edittale.
    • Controllare se la legge di riforma contiene disposizioni transitorie che escludano la retroattività.

    Caso 3: Il decreto-legge sopprime un reato ma non viene convertito

    Scenario. Durante la vigenza di un decreto-legge, una condotta che prima era reato viene depenalizzata. Sempronio commette il fatto durante la vigenza del decreto. Il decreto non viene poi convertito in legge e decade dopo sessanta giorni.

    Come si legge l’art. 2. Il sesto comma disciplina specificamente questa ipotesi: se il decreto-legge non viene convertito, la situazione giuridica torna ad essere quella previgente. Tuttavia, per i fatti commessi durante la vigenza del decreto, si applica la norma più favorevole: se il decreto aveva depenalizzato la condotta, i fatti commessi in quel periodo non sono punibili, perché al momento della commissione non costituivano reato.

    • Individuare con precisione la data di commissione del fatto rispetto alla finestra di vigenza del decreto-legge.
    • Verificare se il decreto-legge è stato convertito con modifiche che abbiano eventualmente reintrodotto la fattispecie sin dall’origine.
    • Se il fatto è stato commesso durante la vigenza del decreto che aveva soppresso il reato, eccepire l’irretroattività della reintroduzione della fattispecie.
    • Consultare la Gazzetta Ufficiale per la data esatta di pubblicazione del decreto e dell’eventuale legge di conversione.

    Caso 4: Legge intermedia più favorevole già non più in vigore al momento del giudizio

    Scenario. Mevia commette un reato nel 2019 (pena: da uno a tre anni). Nel 2020 una legge riduce la pena a sei mesi-due anni (legge intermedia). Nel 2022 una nuova legge riporta la pena a uno-tre anni. Il processo si celebra nel 2024.

    Come si legge l’art. 2. L’art. 2 comma 4 impone di applicare la legge più favorevole tra tutte quelle succedutesi, inclusa la legge intermedia anche se non più in vigore al momento del giudizio. Il giudice deve quindi applicare la legge del 2020 (sei mesi-due anni), che è la più mite, perché il favor rei opera sull’intero arco temporale compreso tra la commissione del fatto e la sentenza irrevocabile.

    • Ricostruire la sequenza cronologica di tutte le leggi che si sono succedute tra la data del fatto e quella del giudizio.
    • Identificare quale tra le leggi succedutesi sia concretamente più favorevole all’imputato (confrontare le pene edittali, le circostanze, i termini di prescrizione).
    • Richiedere esplicitamente in udienza l’applicazione della legge intermedia più favorevole, motivando il calcolo comparativo.
    • Verificare che la legge intermedia non fosse di natura eccezionale o temporanea, nel qual caso sarebbe esclusa dal regime del favor rei.

    Caso 5: Condanna irrevocabile e riforma sopravvenuta

    Scenario. Tizio è stato condannato con sentenza passata in giudicato a tre anni di reclusione per un reato. Una legge successiva trasforma quella stessa condotta da delitto in illecito amministrativo (depenalizzazione totale).

    Come si legge l’art. 2. La depenalizzazione totale equivale ad abolitio criminis. Il secondo comma dell’art. 2 c.p. non prevede il limite della sentenza irrevocabile per l’abolitio criminis (limite che riguarda solo le modifiche in melius che non eliminano il reato). Pertanto, anche dopo il giudicato, il giudice dell’esecuzione deve revocare la condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p., facendo cessare l’esecuzione della pena e tutti gli effetti penali.

    • Verificare che la legge di depenalizzazione non contenga clausole di ultrattività per i fatti già giudicati.
    • Presentare istanza di revoca della sentenza al giudice dell’esecuzione competente, allegando la legge di depenalizzazione e il certificato penale aggiornato.
    • Accertare se residuano effetti non penali (ad esempio misure di sicurezza o confisca) che possano sopravvivere alla revoca.
    • In caso di pena già espiata, chiedere la cancellazione dal casellario giudiziale, poiché cessano anche gli effetti penali della condanna.

    Quando intervenire

    La parte interessata deve monitorare l’evoluzione legislativa per tutta la durata del procedimento, dalla fase delle indagini preliminari fino all’esecuzione della pena. Quando viene promulgata una legge che abroga il reato o riduce la pena, occorre verificare subito se il procedimento è ancora pendente e depositare tempestivamente la relativa istanza o memoria. Anche dopo la sentenza irrevocabile, la sopravvenuta abolitio criminis impone di ricorrere al giudice dell’esecuzione: la tardività non preclude l’istanza, ma può comportare l’espiazione inutile di pena nel frattempo.

    Norme e fonti

    • Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
    • Art. 1 c.p. – Reati e pene: disposizione espressa di legge
    • Art. 25, comma 2, Costituzione – Irretroattività della legge penale sfavorevole
    • Art. 7 CEDU – Nessuna pena senza legge
    • Art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
    • Art. 135 c.p. – Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive
    • Art. 673 c.p.p. – Revoca della sentenza per abolizione del reato o dichiarazione d’incostituzionalità
    • Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    Domande frequenti

    Se sono già stato condannato in via definitiva, posso beneficiare di una legge più favorevole sopravvenuta?

    Dipende dal tipo di modifica. Se la legge successiva configura una vera e propria abolitio criminis (il fatto non è più reato), la condanna viene revocata dal giudice dell’esecuzione anche dopo il giudicato, ai sensi dell’art. 673 c.p.p. Se invece la legge si limita a ridurre la pena senza eliminare il reato, il quarto comma dell’art. 2 c.p. esclude espressamente l’applicazione della norma più favorevole dopo la sentenza irrevocabile: la pena già inflitta rimane immutata.

    Cosa significa “legge eccezionale o temporanea” e perché è esclusa dal favor rei?

    Una legge è temporanea quando fissa essa stessa un termine di scadenza; è eccezionale quando è dettata per far fronte a circostanze straordinarie (ad esempio un’emergenza sanitaria o una calamità). Il quinto comma dell’art. 2 c.p. esclude queste leggi dal principio del favor rei perché la loro ratio è strettamente legata al periodo di eccezionalità: se i fatti commessi durante la loro vigenza non fossero punibili una volta cessata l’emergenza, la norma ecezionale perderebbe qualsiasi forza deterrente.

    Il favor rei si applica anche alle misure di sicurezza?

    Le misure di sicurezza seguono un regime diverso: ai sensi dell’art. 200 c.p., si applica la legge in vigore al momento dell’applicazione della misura (e non quella vigente al momento del fatto), perché non hanno finalità punitiva ma preventiva. Pertanto il principio del favor rei codificato nell’art. 2 c.p. non si estende direttamente alle misure di sicurezza, che rimangono soggette al principio tempus regit actum.

    Cosa accade se la legge più favorevole entra in vigore mentre è pendente il ricorso in Cassazione?

    Se la sentenza non è ancora irrevocabile – e il ricorso per cassazione è ancora pendente – la legge più favorevole si applica: il quarto comma dell’art. 2 c.p. opera fino all’irrevocabilità. La parte può segnalarlo con memoria depositata ai sensi dell’art. 611 c.p.p. La Corte di Cassazione può annullare la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena nella nuova cornice edittale, oppure annullarla senza rinvio se la pena è già nei limiti consentiti dalla legge più favorevole.

    Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Successione legittima, Certificato successione immobili, Aliquote successione, Ufficio competente imposta successione e Territorialità imposta successione.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: ferie, permessi e ROL

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Quanti giorni di ferie spettano a uno spedizioniere o a un corriere, come si calcolano i permessi ROL, e cosa succede se non vengono fruiti entro l’anno: la guida pratica al tempo libero retribuito nel settore logistica e spedizioni.

    In sintesi

    Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione le ferie sono 22 giorni lavorativi (26 per chi lavora il sabato). Il personale non viaggiante ha 40 ore di ROL e 32 ore per ex festività (72 ore totali). Per i neoassunti la maturazione dei ROL è progressiva nei primi 3 anni.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 81-83 CCNL; d.lgs. 66/2003

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex festività – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Istituto Personale non viaggiante (5 gg/sett.) Personale viaggiante
    Ferie annue 22 giorni lavorativi 22 giorni lavorativi
    Ferie (6 giorni/sett.) 26 giorni lavorativi 26 giorni lavorativi
    ROL annui 40 ore (5 × 8 ore) 4,5 giornate lavorative
    Ex festività abolite 32 ore (4 × 8 ore) 4 giorni
    Totale ROL + ex festività 72 ore 8,5 giorni
    Scadenza ROL 31 dicembre (liquidazione ad aprile) 31 dicembre (liquidazione ad aprile)

    Le ferie: quante e come si calcolano

    Il CCNL riconosce a tutti i lavoratori il diritto a un periodo di riposo annuo retribuito pari a:

    • 22 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali (la cosiddetta «settimana corta», tipica degli impiegati e degli operatori spedizioni);
    • 26 giorni lavorativi per chi lavora su 6 giorni settimanali.

    Questi giorni spettano indipendentemente dall’anzianità di servizio, al contrario di quanto avviene in altri CCNL dove l’anzianità incide sulla durata delle ferie.

    Per assunzioni o cessazioni in corso d’anno, i giorni si calcolano per dodicesimi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono conteggiate; le frazioni pari o superiori contano come mese intero. L’arrotondamento avviene alla mezza giornata superiore. Esempio: un lavoratore assunto il 10 marzo e con contratto fino al 31 dicembre (10 mesi) matura 22 × 10/12 = 18,3 giorni, arrotondati a 18,5 giorni.

    Modalità di fruizione delle ferie

    L’azienda fissa l’epoca delle ferie tenendo conto delle esigenze di servizio e dei desideri del lavoratore, previa consultazione delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ove presenti. Il CCNL prevede che le ferie debbano essere godute di preferenza in modo continuativo; per periodi superiori a due settimane è possibile la divisione in più tranche, concordata con il lavoratore.

    Attenzione: la legge (d.lgs. 66/2003) impone che almeno 4 settimane di ferie siano effettivamente godute e non possano essere monetizzate, tranne in caso di cessazione del rapporto. Le ferie eccedenti le 4 settimane possono, all’atto della cessazione del rapporto, essere liquidate in busta paga.

    I permessi ROL: 40 ore per il personale non viaggiante

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 40 ore annue per il personale non viaggiante, da fruire in gruppi di 8 ore ciascuno (5 permessi da un giorno). Per il personale viaggiante ammontano a 4,5 giornate lavorative retribuite. I ROL si aggiungono alle ferie e non le sostituiscono.

    La fruizione avviene su richiesta del lavoratore, concordata con l’azienda nel rispetto delle esigenze operative. Il rifiuto aziendale di un singolo permesso è possibile per esigenze organizzative documentate, ma non può essere sistematico.

    Le ex festività abolite: 32 ore aggiuntive

    Oltre ai ROL, il CCNL riconosce 32 ore annue per le festività abolite dalla legge (d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792). Queste 32 ore sono distinte dai ROL e spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità. La fruizione avviene con le stesse modalità dei ROL, ma le aziende spesso le anticipano a febbraio di ogni anno.

    La maturazione progressiva per i neoassunti

    Per i lavoratori nei primi tre anni di servizio, il diritto ai permessi ROL matura progressivamente:

    Maturazione ROL per neoassunti – personale non viaggiante
    Anno di servizio ROL maturati
    1° anno 12 ore (30% di 40)
    2° anno 24 ore (60% di 40)
    3° anno 36 ore (90% di 40)
    Dal 4° anno 40 ore (100%)

    Le ex festività abolite (32 ore) spettano per intero anche ai neoassunti, senza progressività.

    Casi pratici

    Tizio – Neoassunto al primo anno di lavoro
    Tizio è assunto il 1° gennaio 2026 come operatore spedizioni (3° livello). Nel 2026 matura 12 ore di ROL (maturazione al 30%) e 32 ore per ex festività, per un totale di 44 ore di permessi retribuiti aggiuntivi alle ferie. Non avendo raggiunto il 4° anno di servizio, non ha diritto ai 40 ore pieni di ROL. Se non li fruisce entro il 31 dicembre 2026, vengono liquidati in busta ad aprile 2027.
    Caia – Ferie in corso di assunzione
    Caia è assunta il 15 settembre 2026 come addetta al customer service (3° Super). Dal 15 settembre al 31 dicembre sono 3 mesi e mezzo. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero: settembre (16 giorni restanti = 1 mese), ottobre, novembre, dicembre = 4 mesi. Le ferie maturate nel 2026 sono 22 × 4/12 = 7,3 giorni, arrotondati a 7,5 giorni. Potrà goderne entro il 30 giugno 2027 (periodo di carenza annuo).
    Sempronio – ROL non fruiti a fine anno
    Sempronio ha 40 ore di ROL e ne ha fruiti solo 16 (2 giorni) entro il 31 dicembre 2026 perché l’azienda ha sistematicamente respinto le sue richieste per «esigenze di servizio». Le 24 ore residue non decadono senza liquidazione: vengono monetizzate e pagate ad aprile 2027. Tuttavia, se il rifiuto sistematico dell’azienda è ingiustificato, Sempronio può segnalare la situazione alle OO.SS. o all’ITL.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un corriere o spedizioniere?
    22 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali (settimana corta), 26 giorni per chi lavora su 6 giorni. I giorni spettano indipendentemente dall’anzianità di servizio.
    Cosa sono i permessi ROL e quante ore sono?
    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 40 ore annue per il personale non viaggiante (5 permessi da 8 ore). Per il personale viaggiante ammontano a 4,5 giornate. Si aggiungono alle ferie e si affiancano alle 32 ore per ex festività abolite.
    I ROL scadono se non vengono fruiti?
    Sì. I permessi ROL non fruiti entro l’anno solare decadono. Le ore maturate e non godute vengono liquidate monetariamente nel mese di aprile dell’anno successivo.
    Un neoassunto ha subito diritto ai 40 ore di ROL?
    No. Per i neoassunti la maturazione è progressiva: 12 ore nel 1° anno, 24 ore nel 2°, 36 ore nel 3°, 40 ore a partire dal 4° anno. Le ex festività (32 ore) spettano invece per intero fin dal primo anno.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    Solo all’atto della cessazione del rapporto. Il d.lgs. 66/2003 impone che almeno 4 settimane di ferie siano effettivamente godute: non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto di lavoro in corso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica integra le tutele legali di maternità e paternità con miglioramenti economici a carico del datore. Durante il congedo di maternità obbligatorio (5 mesi) il datore integra l’indennità INPS all’80% fino al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi (L. 234/2021).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Congedi genitoriali – CCNL Gomma Plastica e legge
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione datoriale
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4 flessibile) 80% retribuzione Integrazione fino a 100%
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione INPS Nessuna (già 100%)
    Congedo parentale (1 figlio) Fino a 3 mesi per genitore (max 9 mesi coppia) 80% per 1 mese; 60% per 1 altro mese (2024); poi 30% Nessuna obbligatoria (possibili accordi aziendali)
    Congedo parentale prolungato Fino a 3 anni del bambino 30% retribuzione Nessuna
    Permessi allattamento (riposi) 1 ora/giorno (2 ore se lavoro a tempo pieno) INPS (indennità riposi) N/A

    Congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi (D.Lgs. 151/2001, T.U. maternità). La lavoratrice può scegliere la ripartizione flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (se il ginecologo certifica la compatibilità con la gravidanza). L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

    Il CCNL Gomma Plastica impone al datore di integrare l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio. L’integrazione è a carico diretto del datore di lavoro, non dell’INPS.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Dal 2022 il congedo di paternità obbligatorio è fissato a 10 giorni lavorativi (L. 234/2021), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). L’INPS copre al 100% la retribuzione durante questi giorni: il datore non deve aggiungere alcuna integrazione.

    Il padre può fruire di 1 ulteriore giorno facoltativo (in sostituzione della madre) con le stesse tutele economiche. Il CCNL può prevedere giorni aggiuntivi di congedo paterno retribuito a carico dell’azienda (in particolare negli accordi aziendali dei grandi gruppi del settore).

    Congedo parentale: novità 2024-2026

    Il D.Lgs. 105/2022 (attuazione direttiva UE 2019/1158) e le successive leggi di bilancio hanno progressivamente elevato la percentuale del congedo parentale:

    • Un mese di congedo parentale (per ciascun genitore) indennizzato all’80%;
    • Un ulteriore mese al 60% (introdotto dalla L. 213/2023 per il 2024, poi esteso);
    • Restanti mesi al 30% fino al compimento del 12° anno del bambino.

    Il congedo parentale è facoltativo, fruibile anche in modalità oraria (mezze giornate o ore), e non incide sul comporto per malattia né sulle ferie.

    Tutele durante e dopo la gravidanza

    Le lavoratrici in gravidanza beneficiano di tutele specifiche nell’ambito del settore chimico-industriale, data la presenza di agenti potenzialmente teratogeni o fetotossici (solventi, gomme vulcanizzate con ammine, esposizione a calore elevato). Il datore è tenuto alla valutazione del rischio specifico (D.Lgs. 81/2008, all. C) e, se necessario, all’adibizione a mansioni diverse o all’interdizione anticipata dal lavoro.

    Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. In caso di violazione, il licenziamento è nullo.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternità obbligatorio
    Tizio (operaio specializzato) usufruisce dei 10 giorni di congedo paternità obbligatorio alla nascita del figlio. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione media giornaliera. Il datore non deve integrare nulla. Tizio presenta domanda telematica INPS e avvisa il datore con almeno 5 giorni di anticipo (salvo imprevedibilità dell’evento).
    Caia – Maternità flessibile con integrazione
    Caia (impiegata tecnica, 1.990 € mensili) sceglie la maternità flessibile (1+4). L’INPS eroga il 80% = 1.592 €/mese. Il datore integra i restanti 20% = 398 €/mese per 5 mesi. In totale Caia percepisce la retribuzione piena durante tutta la maternità obbligatoria grazie all’integrazione contrattuale.
    Sempronio – Allontanamento per rischio chimico
    La compagna di Sempronio lavora nello stesso stabilimento addetta a un reparto con esposizione a fumi di vulcanizzazione. Dal 3° mese di gravidanza, il medico competente indica la necessità di allontanamento preventivo. L’azienda la adibisce a mansioni equivalenti in ufficio senza riduzione retributiva. Se non esistono mansioni compatibili, scatta l’interdizione anticipata dal lavoro con indennità INPS all’80%.

    Domande frequenti

    Il CCNL integra l'indennità di maternità INPS?
    Sì. Il CCNL Gomma Plastica prevede l’integrazione dell’indennità INPS (80%) fino al 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio (5 mesi).
    Quanti giorni di congedo paternità spettano?
    10 giorni lavorativi obbligatori (L. 234/2021) da fruire entro 5 mesi dalla nascita, più 1 giorno facoltativo. Il tutto è coperto al 100% dall’INPS.
    Il congedo parentale è retribuito?
    Parzialmente. Un mese è all’80%, un ulteriore mese al 60% (prorogato dalla legge di bilancio), i restanti mesi al 30%. Il CCNL non prevede integrazione nazionale obbligatoria per il congedo parentale, ma alcuni accordi aziendali la prevedono.
    La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza (o dalla data di comunicazione della gravidanza al datore) fino al compimento di 1 anno del bambino. Il licenziamento in violazione è nullo.
    Come si calcola l'indennità INPS di maternità?
    Sull’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi contributivi. Per un’impiegata con 1.990 € mensili: retribuzione giornaliera 1.990/26 ≈ 76,5 €; indennità INPS ≈ 61,2 €/giorno; integrazione datoriale ≈ 15,3 €/giorno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: livelli, qualifiche e mansioni

    I 9 livelli professionali del CCNL Unionmeccanica Confapi: chi appartiene a ciascuno, come funziona l’inquadramento, le tutele dei Quadri e cosa cambia rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica.

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi prevede 9 livelli professionali. Il 1° livello è in progressiva eliminazione dal 2021: i lavoratori con mansioni produttive semplici sono stati reinquadrati al 2° entro gennaio 2023. I livelli 8° e 9° identificano i Quadri. L’inquadramento dipende dalle mansioni concretamente svolte, non dal titolo di studio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021
    Ambito
    PMI metalmeccaniche, oreficerie, installazione impianti aderenti a Confapi
    Numero livelli
    9 categorie (1° in progressiva eliminazione)

    Tabella riepilogativa

    Livelli professionali CCNL Metalmeccanica PMI Confapi – profili e minimo (settembre 2025)
    Livello Profilo esemplificativo Minimo mensile (€) Note
    Mansioni di supporto non direttamente produttive (in eliminazione) 1.639,96 Non previsto per nuove assunzioni standard dal 2021
    Operaio comune, addetto a mansioni manuali di base 1.811,11 Livello di ingresso post-2021 per profili base
    Operaio qualificato, saldatore base, addetto CNC elementare 2.009,48 Livello di uscita apprendistato per qualifiche base
    Operaio specializzato, impiegato esecutivo, magazziniere qualificato 2.096,58  
    Operaio altamente specializzato, impiegato tecnico, programmatore CNC 2.245,87 Livello di riferimento per i parametri salariali
    Tecnico di produzione, capo turno, impiegato di concetto 2.407,97  
    Impiegato direttivo, tecnico senior, responsabile di reparto 2.583,36  
    8° (Quadro B) Quadro intermedio, responsabile di funzione 2.809,37 Tutele L. 190/1985
    9° (Quadro A) Quadro di alta professionalità, manager di fatto 3.124,30 Tutele L. 190/1985

    I profili indicati sono esemplificativi. Le declaratorie complete sono contenute nel testo del CCNL Unionmeccanica Confapi. I minimi sono aggiornati al 1° settembre 2025.

    Il principio dell’equivalenza delle mansioni

    L’inquadramento in un livello del CCNL non dipende dal titolo di studio né dalla denominazione del ruolo in organigramma, ma dalle mansioni effettivamente svolte. Questo principio, radicato nell’art. 2103 c.c. (come novellato dal D.Lgs. 81/2015), è vincolante anche per il CCNL Unionmeccanica Confapi.

    Il datore di lavoro deve assegnare il livello corrispondente alla mansione prevalente e concreta. Se un lavoratore formalmente assunto al 4° livello svolge stabilmente mansioni del 5° o 6°, ha diritto all’inquadramento e alla retribuzione del livello superiore. Documentare le mansioni effettive (mansionario aziendale, ordini di lavoro, istruzioni operative) è quindi un interesse reciproco di lavoratore e azienda.

    Il progressivo superamento del 1° livello

    Il rinnovo del 26 maggio 2021 ha avviato l’eliminazione del 1° livello attraverso due transizioni:

    1. Dal 1° ottobre 2021: i lavoratori al 1° livello con mansioni produttive semplici (attività direttamente collegate al processo produttivo) sono stati reinquadrati al 2° livello.
    2. Dal 1° gennaio 2023: anche i lavoratori al 1° livello con mansioni di supporto non direttamente produttive (pulizie, facchinaggio, custodia) sono stati reinquadrati al 2° livello.

    Le nuove assunzioni per mansioni equivalenti al vecchio 1° livello vengono ora effettuate direttamente al 2° livello. Il 1° livello residua formalmente nel contratto ma è di fatto inattivo nelle assunzioni.

    I Quadri: tutele specifiche (8° e 9° livello)

    I lavoratori inquadrati all’8° e 9° livello rientrano nella categoria dei Quadri, regolata dalla L. 190/1985. Questa qualifica non equivale alla dirigenza, ma attribuisce tutele aggiuntive rispetto agli altri livelli:

    • Indennità sostitutiva del preavviso con importi più elevati (vedi articolo dedicato sul preavviso).
    • Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nell’esercizio delle funzioni (a carico del datore).
    • Formazione professionale: il CCNL riconosce il diritto soggettivo a 24 ore di formazione per triennio, con priorità per i quadri in funzione di coordinamento.
    • Applicazione della disciplina sui quadri intermedi per quanto attiene alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla qualificazione del rapporto.

    I Quadri PMI Confapi non rientrano nella definizione di dirigenti e sono quindi esclusi dal relativo CCNL Dirigenti Industria.

    Mansioni promiscue e livello di inquadramento

    Nelle piccole e medie imprese è frequente che un lavoratore svolga mansioni di livelli diversi nella stessa giornata. In questi casi si applicano le seguenti regole:

    • Se le mansioni superiori sono prevalenti in termini di tempo e valore professionale, il lavoratore ha diritto all’inquadramento al livello superiore.
    • Se le mansioni superiori sono accessorie o occasionali, il lavoratore mantiene l’inquadramento originario, ma ha diritto alla retribuzione del livello superiore per le ore effettivamente svolte a quel livello.
    • L’assegnazione a mansioni inferiori è vietata, salvo ipotesi tassative previste dall’art. 2103 c.c. (accordi in sede protetta, modifica organizzativa con riduzione del livello).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio assunto al 3° livello che svolge mansioni del 5°
    Tizio è assunto come operaio qualificato al 3° livello ma da due anni programma autonomamente i centri di lavoro CNC e forma i nuovi operatori. Le mansioni di programmatore CNC corrispondono al 5° livello del CCNL. Si rivolge al sindacato FIM-CISL che, dopo verifica del mansionario e dei registri di produzione, lo assiste nel richiedere il corretto inquadramento. Il datore applica il 5° livello dal mese successivo alla richiesta, con eventuale conguaglio delle differenze maturate.
    Caia – Impiegata tecnica al 7° livello, candidatura a Quadro
    Caia coordina autonomamente il reparto controllo qualità di una PMI metalmeccanica con 12 addetti. La sua funzione, con responsabilità di budget e firma tecnica, corrisponde al profilo del Quadro B (8° livello). Chiede al titolare il riconoscimento del livello 8°. Il datore, con l’assistenza di Confapi, procede alla revisione del mansionario e aggiorna l’inquadramento. Caia accede alle tutele della L. 190/1985 e alla polizza RC professionale a carico aziendale.
    Sempronio – Lavoratore di 1° livello reinquadrato nel 2023
    Sempronio era addetto alle pulizie degli uffici e del piazzale di una piccola officina, inquadrato al 1° livello dal 2019. Dal 1° gennaio 2023, in applicazione del rinnovo contrattuale del 2021, l’azienda lo reinquadra automaticamente al 2° livello con adeguamento del minimo tabellare. Sempronio riceve la comunicazione scritta del nuovo inquadramento senza alcuna variazione delle mansioni svolte.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Il CCNL Unionmeccanica Confapi prevede 9 livelli professionali. Il 1° livello è in progressiva eliminazione dal 2021 e non viene più utilizzato per nuove assunzioni standard. I livelli 8° e 9° identificano i Quadri con tutele aggiuntive ai sensi della L. 190/1985.
    Chi sono i Quadri nel CCNL PMI Confapi?
    I Quadri sono i lavoratori agli 8° e 9° livello che svolgono funzioni direttive o specialistiche di elevata responsabilità. Non sono dirigenti, ma beneficiano di tutele aggiuntive: polizza RC professionale a carico aziendale, indennità di preavviso più elevate, applicazione della L. 190/1985.
    Cosa succede se vengo assegnato a mansioni di livello superiore?
    L’art. 2103 c.c. tutela il lavoratore: se svolgi stabilmente mansioni superiori, hai diritto all’inquadramento e alla retribuzione del livello corrispondente. Documenta le mansioni svolte (ordini di lavoro, istruzioni, testimonianze) e rivolgiti al sindacato se il datore non adegua l’inquadramento.
    Il 1° livello è ancora applicabile nelle nuove assunzioni?
    No. Dal rinnovo del 2021, il 1° livello è in progressiva eliminazione. Le nuove assunzioni per mansioni base sono effettuate al 2° livello. Il processo di transizione si è completato il 1° gennaio 2023 per tutte le tipologie di mansioni previste al 1° livello.
    Come si dimostrano le mansioni per ottenere l’inquadramento corretto?
    Le mansioni si dimostrano con la lettera di assunzione, il mansionario aziendale, gli ordini di lavoro, le istruzioni operative ricevute, i cedolini e le testimonianze dei colleghi. In caso di controversia, il Giudice del Lavoro valuta le mansioni concrete, indipendentemente dalla qualifica formale assegnata dal datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e all’accordo economico del 24 luglio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi fissa il periodo di prova da 10 a 60 giorni di lavoro effettivo in base al livello di inquadramento. Il settore fa largo uso di contratti a tempo determinato stagionali, apprendistato professionalizzante e lavoro intermittente (a chiamata), strumenti particolarmente adatti alla stagionalità e alla variabilità del servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Pubblici Esercizi
    Livello Durata massima periodo di prova
    Quadro e 1° livello 60 giorni di lavoro effettivo
    2° livello 45 giorni di lavoro effettivo
    3° livello 30 giorni di lavoro effettivo
    4° livello 20 giorni di lavoro effettivo
    5° e 6° livello 10 giorni di lavoro effettivo

    I giorni si intendono di lavoro effettivo, non di calendario. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso e senza indennità, fermo restando il pagamento dei giorni lavorati e delle frazioni di 13ª maturata.

    Assunzione e comunicazione obbligatoria

    Ogni assunzione deve essere comunicata telematicamente al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto (comunicazione preventiva obbligatoria, art. 9-bis D.L. 510/1996 e successive modifiche). Per i lavoratori stagionali e per le sostituzioni urgenti sono previste procedure semplificate.

    Il contratto individuale può essere stipulato in forma scritta o verbale, ma la forma scritta è raccomandata e obbligatoria per specifiche tipologie (apprendistato, part-time, contratto a termine). La lettera di assunzione deve indicare: inquadramento, mansioni, retribuzione, orario, luogo di lavoro e data di inizio.

    Contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015) e riconosce la specificità del lavoro stagionale, molto diffuso nel settore (stabilimenti balneari, ristoranti estivi, rifugi, mense scolastiche con sospensione estiva).

    I contratti a termine stagionali godono di alcune deroghe rispetto ai contratti a termine ordinari:

    • Non sono soggetti al limite del 20% della forza lavoro aziendale
    • Non rientrano nel conteggio dei 12 mesi massimi prima che scatti l’obbligo di causale
    • Il periodo di comporto per malattia si calcola diversamente (pro rata della stagione)

    I lavoratori stagionali richiamati per più stagioni consecutive hanno diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (diritto di precedenza stagionale, da esercitare entro 3 mesi dalla fine della stagione precedente).

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015) è uno strumento contrattuale incentivato per l’assunzione di giovani dai 18 ai 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Nel settore dei Pubblici Esercizi è particolarmente utilizzato per cuochi, baristi e camerieri.

    La durata massima del contratto di apprendistato per il CCNL Pubblici Esercizi è fissata in 3 anni per la maggior parte dei livelli (ridotta a 2 anni per 5° e 6° livello). Durante l’apprendistato:

    • La retribuzione è ridotta: in genere l’apprendista percepisce il 75% del minimo del livello di inquadramento nel primo anno, l’85% nel secondo, il 100% nel terzo.
    • Il datore beneficia di agevolazioni contributive (contribuzione ridotta al 10% per aziende fino a 9 dipendenti, nessuna per 10-19 dipendenti).
    • L’apprendista ha diritto a formazione interna o esterna (almeno 120 ore biennali).

    Lavoro intermittente (a chiamata)

    Il lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) è particolarmente diffuso nel settore dei Pubblici Esercizi per le esigenze di personale variabile (rinforzi nei fine settimana, banchetti, grandi eventi, catering). Si applica:

    • Per lavoratori con meno di 24 anni o over 55
    • Per prestazioni di natura discontinua rientranti nelle categorie del R.D. 2657/1923 (camerieri, cuochi, personale di sala rientrano tipicamente in queste categorie)

    Il lavoratore a chiamata percepisce la retribuzione ordinaria per le ore effettivamente lavorate. Se ha sottoscritto un patto di disponibilità (obbligo di rispondere alle chiamate), ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile (importo determinato dal CCNL, indicativamente 300-400 €/mese). Ogni lavoratore intermittente non può comunque prestare più di 400 giornate nel triennio (salvo turismo, pubblici esercizi: limite non applicabile per le categorie del R.D. 2657/1923).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista cuoco che non supera il periodo di prova
    Tizio viene assunto come apprendista cuoco (3° livello target, periodo di prova 30 giorni di lavoro effettivo). Al 28° giorno il titolare decide che non è adatto. Recede senza obbligo di preavviso né indennità. Tizio ha diritto alla retribuzione dei 28 giorni lavorati (75% del minimo 3° livello: 1.620 × 0,75 = 1.215 €/mese / 26 × 28 giorni ≈ 1.307 €) più la quota di 13ª maturata.
    Caia – Lavoratrice stagionale con diritto di precedenza
    Caia lavora come cameriera (4° livello) in un ristorante balneare dal 1° giugno al 30 settembre. Il contratto stagionale scade. Entro il 31 dicembre (3 mesi), invia una raccomandata al datore esercitando il diritto di precedenza per la stagione successiva. Il datore la deve preferire nelle assunzioni per il prossimo giugno se assume personale dello stesso profilo. Caia nel frattempo accede alla NASpI per i mesi invernali.
    Sempronio – Lavoratore a chiamata per banchetti
    Sempronio, over 55, è lavoratore intermittente senza patto di disponibilità in un servizio catering. Viene chiamato per 8 banchetti al mese (media 10 ore ciascuno): 80 ore lavorate. A 5° livello, retribuzione ~1.460 € / 173 ore = 8,44 €/ora × 80 ore = ~675 € lordi mensili. Senza patto di disponibilità non percepisce l’indennità mensile, ma è libero di rifiutare le chiamate senza conseguenze.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?
    Un cameriere inquadrato al 4° livello ha un periodo di prova massimo di 20 giorni di lavoro effettivo. Al 3° livello il limite è 30 giorni. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità.
    Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?
    È il contratto a tempo determinato che copre la stagione turistica o alimentare (es. estate, periodo natalizio). Non è soggetto al limite del 20% della forza lavoro né all’obbligo di causale per i primi 12 mesi. I lavoratori stagionali richiamati per più anni hanno diritto di precedenza per la stagione successiva.
    L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?
    Sì, è uno degli strumenti più usati nel settore. La durata è fino a 3 anni per cuochi e baristi (3° livello). L’apprendista percepisce una retribuzione ridotta (75-85-100% del minimo per anno di apprendistato) e ha diritto a formazione interna specifica.
    Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
    Sì, anche il lavoratore intermittente matura il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e al TFR in proporzione alle ore/giorni effettivamente lavorati. Le ferie sono calcolate pro rata sulle giornate di lavoro effettivo nell’anno.
    Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?
    Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite di 24 mesi complessivi (anche non consecutivi) con lo stesso datore per la stessa mansione, dopo i quali scatta la presunzione di contratto a tempo indeterminato. Per i contratti stagionali non si applica il conteggio cumulato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 76 bis CAD – (Costi del SPC)

    Art. 76 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Costi del SPC)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 , che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all' articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID. ))

  • Art. 79 Reg. (UE) 2023/1114 – Collocamento di cripto-attività

    Art. 79 Reg. (UE) 2023/1114 – Collocamento di cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività comunicano all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro:

    a) il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;

    b) un’indicazione dell’importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto;

    c) i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l’operazione proposta;

    d) informazioni sugli acquirenti destinatari.

    I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività ottengono, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma.

    2. Le norme sui conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 1, prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:

    a) i prestatori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti;

    b) il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato;

    c) l’offerente ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Somministrazione

    Capire come viene inquadrato un lavoratore somministrato è essenziale per verificare che il trattamento economico e normativo ricevuto sia corretto. Il sistema è strettamente legato al CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice.

    In sintesi

    Il lavoratore somministrato viene inquadrato nel livello previsto dal CCNL dell’azienda utilizzatrice corrispondente alla mansione svolta in missione. Non esiste una griglia di livelli propria del CCNL Somministrazione: l’inquadramento rispecchia quello applicato ai dipendenti diretti dell’utilizzatore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Platea
    ~1 milione di lavoratori somministrati l’anno
    Enti bilaterali
    Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te

    Come funziona l’inquadramento nella somministrazione

    La somministrazione di lavoro è una fattispecie triangolare: l’Agenzia per il Lavoro è il datore di lavoro formale, l’azienda utilizzatrice dirige e organizza la prestazione lavorativa, il lavoratore opera materialmente presso l’utilizzatore. Questa struttura si riflette sull’inquadramento: il livello contrattuale non è determinato dal CCNL della somministrazione, bensì dal contratto collettivo che l’utilizzatore applica ai propri dipendenti.

    In pratica, se l’utilizzatore è un’industria metalmeccanica, il lavoratore somministrato sarà inquadrato secondo la griglia del CCNL Metalmeccanici Industria; se è un’azienda del commercio, il riferimento sarà il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi; e così via per ogni settore.

    Obblighi informativi tra Agenzia e utilizzatore

    Prima della missione, l’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia:

    • Il CCNL applicato e il livello di inquadramento corrispondente alla mansione richiesta.
    • La sede di lavoro, l’orario e il trattamento economico previsto per quella categoria.
    • Eventuali indennità specifiche (turno, rischio, disagio) collegate alla mansione.

    Queste informazioni confluiscono sia nel contratto di somministrazione (tra Agenzia e utilizzatore) sia nel contratto di missione (tra Agenzia e lavoratore). La mancanza o inesattezza di tali indicazioni non esonera l’utilizzatore dalle responsabilità derivanti dalla parità di trattamento.

    Tabella riepilogativa

    Schema dell’inquadramento del lavoratore somministrato per settore di destinazione
    Settore dell’utilizzatore CCNL applicato Livelli tipici Note
    Industria metalmeccanica CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica) D1-A1 (9 livelli) Livelli rinnovati nel 2025
    Commercio e servizi CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (Confcommercio) 1°-7° livello Molto diffuso per lavoratori somministrati
    Logistica e trasporti CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 1°-5° livello Frequente in missioni di magazzino
    Grande distribuzione CCNL Distribuzione Moderna Organizzata 1°-8° livello Specifiche per casse, scaffalisti, ecc.
    Industria chimica/farmaceutica CCNL Industria Chimica-Farmaceutica (Federchimica) 1°-7° livello Presenza di qualifiche tecniche specialistiche
    Settore finanziario/assicurativo CCNL Credito o CCNL Assicurazioni Quadri, impiegati Meno frequente per somministrati

    Nota: la tabella è puramente esemplificativa. Il livello concreto dipende sempre dalla mansione specifica svolta e dalle declaratorie del CCNL applicato dall’utilizzatore. Per i valori aggiornati consultare le tabelle ufficiali dei singoli CCNL di settore.

    Mansioni superiori e ius variandi nella somministrazione

    Durante la missione possono verificarsi situazioni in cui il lavoratore è chiamato a svolgere mansioni diverse o superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di missione. Valgono i seguenti principi:

    • Mansioni superiori: se svolte in via continuativa per il periodo previsto dal CCNL dell’utilizzatore (di norma tre mesi), il lavoratore ha diritto al riconoscimento del livello superiore e delle relative differenze retributive.
    • Mansioni inferiori: possono essere attribuite solo nei casi previsti dalla legge (art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81/2015): ristrutturazione, crisi aziendale, modifica organizzativa, con obbligo di formazione. Non possono comportare riduzione della retribuzione.
    • Mutamento dell’utilizzatore: l’invio del lavoratore da un utilizzatore a un altro, anche con CCNL diverso, richiede la stipula di un nuovo contratto di missione con l’aggiornamento dell’inquadramento.

    Le figure tipiche nelle missioni di somministrazione

    Alcune categorie di lavoratori sono particolarmente frequenti nelle missioni di somministrazione. Ecco le figure più ricorrenti con il relativo inquadramento tipico:

    • Operaio di produzione/magazzino: livello operaio qualificato del CCNL di settore applicato dall’utilizzatore.
    • Addetto alla logistica e picking: livello medio del CCNL Logistica o del CCNL Commercio.
    • Impiegato amministrativo o contabile: livello impiegatizio del CCNL applicato (commercio, industria, terziario).
    • Addetto call center/customer care: di norma CCNL Telecomunicazioni o CCNL Terziario, livelli operativi.
    • Tecnico informatico o di laboratorio: livelli tecnici-specialistici del CCNL di settore.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto alla logistica, CCNL Commercio
    Tizio viene inviato in missione presso un centro logistico che applica il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi. L’utilizzatore lo inquadra al 3° livello come «addetto alle operazioni di magazzino». Nel contratto di missione firmato con l’Agenzia è indicato il livello 3° e il corrispondente minimo tabellare del CCNL Commercio. Il trattamento è identico a quello di un dipendente diretto allo stesso livello.
    Caia – Tecnica di laboratorio, CCNL Chimica
    Caia è inquadrata al 4° livello del CCNL Industria Chimica-Farmaceutica dall’utilizzatore che la accoglie in missione. Dopo tre mesi svolge regolarmente mansioni di un livello superiore (analisi strumentale avanzata, compito del 5° livello). Caia chiede all’Agenzia di aggiornare il contratto di missione e il livello retributivo. L’Agenzia verifica con l’utilizzatore e aggiorna l’inquadramento con le differenze retributive dal primo giorno del terzo mese.
    Sempronio – Cambio di missione, cambio di CCNL
    Sempronio ha appena concluso una missione in un’azienda metalmeccanica (livello C2 CCNL Metalmeccanici) e ne inizia una nuova presso un’azienda della distribuzione (CCNL Commercio). L’Agenzia stipula un nuovo contratto di missione con l’inquadramento corretto per la mansione e il CCNL del nuovo utilizzatore. Sempronio riceve un nuovo cedolino con il minimo tabellare aggiornato, che può essere diverso (in più o in meno) rispetto alla missione precedente.

    Domande frequenti

    Il CCNL Somministrazione ha livelli propri?
    No. Il CCNL Somministrazione non stabilisce una propria griglia di livelli retributivi. L’inquadramento del lavoratore in missione corrisponde al livello del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice per quella specifica mansione.
    Chi stabilisce il livello del lavoratore somministrato?
    L’utilizzatore comunica all’Agenzia il livello di inquadramento corrispondente alla mansione che il lavoratore svolgerà. Il contratto di somministrazione e il contratto di missione devono riportare entrambi il livello e la mansione.
    Cosa succede se il lavoratore svolge mansioni superiori al livello indicato?
    Il lavoratore ha diritto al trattamento del livello effettivamente svolto, in applicazione del principio di parità di trattamento. Può richiedere la rettifica all’Agenzia; in caso di inadempimento, Agenzia e utilizzatore rispondono solidalmente per le differenze.
    Il somministrato può essere adibito a mansioni diverse rispetto a quelle della missione?
    No, senza consenso del lavoratore. Il contratto di missione specifica le mansioni; l’utilizzatore non può unilateralmente modificarle in modo sostanziale. Modifiche minori rientrano nel normale potere direttivo.
    Il cambio di utilizzatore comporta un nuovo inquadramento?
    Sì. Ogni missione può corrispondere a un diverso CCNL e a livelli differenti, poiché l’inquadramento dipende dall’utilizzatore e dalla mansione svolta. L’Agenzia aggiorna il contratto di missione di conseguenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 L. 300/1970 – Contributi sindacali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1)

    Inquadramento: La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.

    Disciplina vigente / rinvio: Cessione del credito artt. 1260 ss. c.c.; mandato individuale del lavoratore.

  • Art. 47 D.Lgs. 231/2001 – Giudice competente e procedimento di applicazione

    Art. 47 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Giudice competente e procedimento di applicazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all' articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .

    2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

    3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell' articolo 127, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 10, del codice di procedura penale ; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni. Note all'art. 47: – Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 : "Art. 91 (Giudice competente in ordine alle misure cautelari). –

    1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.". – Si riporta il testo dell' art. 127 del codice di procedura penale : "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). –

    1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

    2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

    3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giomo dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

    4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

    6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

    7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

    8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

    9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e

    8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".

  • Art. 68 Reg. (UE) 2024/1689 – Gruppo di esperti scientifici indipendenti

    Art. 68 Reg. (UE) 2024/1689 – Gruppo di esperti scientifici indipendenti

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sull'istituzione di un gruppo di esperti scientifici indipendenti («gruppo di esperti scientifici») inteso a sostenere le attività di esecuzione a norma del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

    2. Il gruppo di esperti scientifici è composto da esperti selezionati dalla Commissione sulla base di competenze scientifiche o tecniche aggiornate nel settore dell'IA necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 3 ed è in grado di dimostrare di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

    a) possesso di particolari conoscenze e capacità nonché competenze scientifiche o tecniche nel settore dell'IA;

    b) indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali;

    c) capacità di svolgere attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

    La Commissione, in consultazione con il consiglio per l'IA, determina il numero di esperti del gruppo in funzione delle esigenze richieste e garantisce un'equa rappresentanza di genere e geografica.

    3. Il gruppo di esperti scientifici fornisce consulenza e sostegno all'ufficio per l'IA, in particolare per quanto riguarda i compiti seguenti:

    a) sostenere l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i modelli e i sistemi di IA per finalità generali, in particolare: i) segnalare all'ufficio per l'IA i possibili rischi sistemici a livello dell'Unione dei modelli di IA per finalità generali, conformemente all'articolo 90; ii) contribuire allo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare le capacità dei modelli e sistemi di IA per finalità generali, anche attraverso parametri di riferimento; iii) fornire consulenza sulla classificazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico; iv) fornire consulenza sulla classificazione di vari modelli e sistemi di IA per finalità generali; v) contribuire allo sviluppo di strumenti e modelli; i) segnalare all'ufficio per l'IA i possibili rischi sistemici a livello dell'Unione dei modelli di IA per finalità generali, conformemente all'articolo 90; ii) contribuire allo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare le capacità dei modelli e sistemi di IA per finalità generali, anche attraverso parametri di riferimento; iii) fornire consulenza sulla classificazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico; iv) fornire consulenza sulla classificazione di vari modelli e sistemi di IA per finalità generali; v) contribuire allo sviluppo di strumenti e modelli;

    i) segnalare all'ufficio per l'IA i possibili rischi sistemici a livello dell'Unione dei modelli di IA per finalità generali, conformemente all'articolo 90;

    ii) contribuire allo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare le capacità dei modelli e sistemi di IA per finalità generali, anche attraverso parametri di riferimento;

    iii) fornire consulenza sulla classificazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico;

    iv) fornire consulenza sulla classificazione di vari modelli e sistemi di IA per finalità generali;

    v) contribuire allo sviluppo di strumenti e modelli;

    b) sostenere il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime;

    c) sostenere le attività transfrontaliere di vigilanza del mercato di cui all'articolo 74, paragrafo 11, fatti salvi i poteri delle autorità di vigilanza del mercato;

    d) sostenere l'ufficio per l'IA nello svolgimento delle sue funzioni nell'ambito della procedura di salvaguardia dell’Unione di cui all'articolo 81.

    4. Gli esperti scientifici del gruppo svolgono i loro compiti con imparzialità e obiettività e garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività. Non sollecitano né accettano istruzioni da nessuno nell'esercizio dei loro compiti di cui al paragrafo 3. Ogni esperto compila una dichiarazione di interessi, che rende accessibile al pubblico. L'ufficio per l'IA istituisce sistemi e procedure per gestire attivamente e prevenire potenziali conflitti di interesse.

    5. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 comprende disposizioni sulle condizioni, le procedure e le modalità dettagliate in base alle quali il gruppo di esperti scientifici e i suoi membri effettuano segnalazioni e chiedono l'assistenza dell'ufficio per l'IA per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici.

  • Art. 40 D.Lgs. 231/2001 – Difensore di ufficio

    Art. 40 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Difensore di ufficio

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.